Contract
1. OGGETTO
1) Il presente capitolato riguarda la fornitura in noleggio full-service a freddo (senza conducente) di n. 21 automezzi di piccola portata adibiti al trasporto rifiuti divisa in lotti:
Lotto | Descrizione | Anno immatri- colazione Quantità |
1 | Autocompattatori a carico posteriore da 26 mc | 2014 2 |
2 | Autocompattatori a carico posteriore da 26 mc | 2016 2 |
2) Tutti gli autocompattatori, in ogni caso, dovranno avere come anno di prima immatricolazione il 2014 per il Lotto 1 e il 2016 per il Lotto2.
3) Ricade sul Locatore la cura e l’onere di trasportare e consegnare a destino – e a fine noleggio di ritira- re - gli auto compattatori, in condizioni di idoneità tecnica per il loro immediato e corretto utilizzo e di farsi carico dell’istruzione delle pratiche amministrative (incluse le perizie sui mezzi) necessarie a conferire loro l’idoneità giuridica; intendendosi per idoneità tecnica, la condizione che consente alle macchine noleggiate di funzionare regolarmente secondo le specifiche fissate dalla Casa produttrice e dal Codice della Strada e in conformità delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell’offerta tecnica e, per idoneità giuridica, l’abilitazione acquisita dalle macchine, all’esito delle for- malità a tanto finalizzate (perizie, dichiarazioni, iscrizioni, ecc.), a svolgere il servizio cui sono destinate in conformità delle norme previste dall’articolo 212 del D.lgs. 152/2006 e delle prescrizioni fissate dall’Albo nazionale delle Imprese che gestiscono i rifiuti.
4) Ricade altresì nell’oggetto dell’appalto e nel prezzo offerto per il noleggio di ciascuna macchina anche la sistematica esecuzione, da parte del Locatore, degli interventi di full-service necessari a conservare i beni noleggiati in normale stato di funzionamento e a garantirne al Conduttore, per l’intera durata del contratto, l’ininterrotto e inalterato utilizzo in conformità delle iniziali pattuizioni.
5) Il prezzo offerto dal concorrente in sede di gara si intenderà comprensivo di chilometraggio illimitato, di spese per la gestione dei sinistri e di spese per la gestione delle contravvenzioni per violazioni al codice della strada.
2. Durata dell’appalto. - Opzioni.
1. Si veda il paragrafo 4 del disciplinare di gara.
3. Luogo di esecuzione dell’appalto
1. Le macchine dovranno essere trasportate e consegnate dall’Appaltatore, a propria cura e spese – e riti- rate a fine noleggio - presso il cantiere della Stazione Appaltante ubicato in Latina alla Via dei Monti Le- pini, n. 44/46.
2. I veicoli saranno utilizzati prevalentemente nel comprensorio del comune di Latina.
4. Consegna dei veicoli. - Perfezionamento del contratto. – Collaudo provvisorio.
1. Le macchine dovranno essere consegnate dall’Appaltatore a propria cura e spese, unitamente alla con- ferente documentazione amministrativa e tecnica (carta di circolazione, copia del certificato di proprietà, manuale d’uso e manutenzione, ecc.) nonché agli accessori normalmente forniti a corredo dalla Casa pro- duttrice (triangoli e giubbotti rifrangenti, estintori, pneumatici di scorta ecc..) entro, e non oltre, il 15° gior- no successivo alla data di sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione, in contradditorio tra le Parti, del verbale di collaudo provvisorio attestante la conformità dei beni consegnati alle condizioni tecnico/giuridiche idonee al loro utilizzo. A tal fine le Parti dovranno reciprocamente ed efficacemente adoperarsi per garantire l’eventuale iscrizione dei mezzi nella competente Sezione regionale dell’Albo delle Imprese di gestione dei rifiuti.
3. Salvo cause di forza maggiore debitamente documentate, il termine massimo per il completamento del- le pratiche di cui al precedente comma è fissato in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna di ciascuna macchina; durante i quali la Stazione appaltante provvederà altresì ad eseguire tutte le veri- fiche necessarie ad appurare la conformità tecnica degli automezzi alle specifiche del presente capitola- to, anche mediante prove di funzionamento svolte (esclusivamente) nel proprio autoparco, nonché la sussistenza delle condizioni giuridiche necessarie per consentirne la circolazione e l’utilizzo su strada in conformità delle norme vigenti. Si precisa, al riguardo, che la rilevazione di eventuali difformità dai re- quisiti minimi durante l’anzidetta fase di verifica legittima la Stazione Appaltante ad applicare le sanzioni o a dichiarare risolto il contratto in danno dell’Appaltatore ai sensi dei successivi articoli 9 e 10.
4. Al termine dei 15 giorni e qualora le procedure amministrative e tecniche previste nel precedente comma abbiano avuto esito positivo, le Parti sottoscriveranno il verbale di collaudo provvisorio, dalla data del quale, in capo alla Stazione Appaltante, inizierà a decorrere l’obbligo di corrispondere il canone mensile di noleggio afferente a ciascuna macchina.
5. Nessun pagamento l’Appaltatore potrà pretendere fino alla data di rimozione delle condizioni di natura tecnica o giuridica ostative al perfezionamento dell’anzidetto verbale; né dopo la scadenza del termine di 15 giorni, qualora la mancata sottoscrizione del verbale dipendesse da cause indipendenti dalla vo- lontà della Stazione Appaltante.
5. Manutenzioni
1. Ricade sul Locatore, dalla data di perfezionamento del contratto e fino alla sua conclusione, l’obbligo di eseguire a sua cura e spese tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Xxxxxxxx sul Locatario tutti i controlli giornalieri dei livelli di acqua e olio ed il lavaggio ed ingrassaggio di tutte le parti indicate nel libretto di manutenzione dalla casa madre.
3. Il Locatario si impegna a consentire e agevolare l'accesso, presso il suo cantiere, ai tecnici e agli auto- mezzi inviati dal Locatore e a garantire ai medesimi un ambiente di lavoro al riparo dalle intemperie nel quale siano rispettate le norme di sicurezza secondo la vigente normativa in corso.
4. Gli accessi in loco, per gli interventi di cui al comma 1, dovranno essere eseguiti, nel normale orario di lavoro e nel rispetto delle norme per la prevenzione dei rischi interferenziali riportate nel DUVRI predi- sposto dal Conduttore, entro un termine massimo di 48 ore naturali e consecutive - compresi giorni festivi e prefestivi - dalla data della richiesta di assistenza.
5. Nei casi in cui gli interventi di manutenzione non potessero essere svolti in loco, il Locatore dovrà ese- guire la trasferta e la manutenzione del veicolo, a propria cura e spese, presso una propria idonea offi- cina entro un termine massimo di 24 ore naturali e consecutive - compresi giorni festivi e prefestivi - dalla data della richiesta di assistenza;
6. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno rispettivamente iniziare subito dopo l’ingresso dei Tecnici nel deposito della Stazione appaltante o dopo il ricovero del veicolo nell’Officina del Locatore e dovranno essere completate entro un termine non superiore a quello riportato nel tem- pario prodotto dalla Casa costruttrice oppure, in mancanza di tale riferimento, non superiore a quello convenuto di volta in volta tra le Parti. A tal fine, all’inizio delle attività, il Locatore dovrà redigere, sotto- scrivere e consegnare al Conduttore un succinto rapporto sulle avarie riscontrate e sui tempi, previsti dal tempario o convenuti in contraddittorio, ritenuti necessari per concludere l’intervento e rimettere il veicolo a disposizione dell’Utilizzatore in perfette condizioni di funzionamento. L’eventuale ritardo legit- timerà la Stazione Appaltante ad azionare il procedimento contestativo di cui al successivo articolo 10.
7. Verseranno a carico del Conduttore, restando escluse dal canone di noleggio, le spese riguardanti:
a) Le riparazioni e i danni derivanti dall'uso improprio della macchina per colpa o dolo dell'Utilizzatore o dei suoi aventi causa; in tal caso le relative riparazioni saranno fatturate in tutte le loro compo- nenti (parti, manodopera, trasferta, chiamata);
b) Il rifornimento di carburante;
c) La sottoscrizione della polizza di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi.
6. OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
1. Dopo la consegna dei beni, il Conduttore ne assume la custodia ad ogni effetto di Legge, restando obbli- gato anche in tale qualità:
a) A custodire e fare uso diligente e appropriato del veicolo, nonché a rispettarne le caratteristiche tecniche di portata e la destinazione funzionale in conformità delle istruzioni impartite dal Costrut- tore e/o Fornitore.
b) A segnalare tempestivamente al Locatore l’esigenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui veicoli noleggiati.
c) A corrispondere regolarmente il canone di locazione, nei modi e termini previsti dall’articolo 8 del presente capitolato;
d) A rendere disponibili i beni, a fine locazione o in qualunque ipotesi di risoluzione o di recesso anti- cipato dal contratto, nelle stesse condizioni estetiche e funzionali in cui sono stati presi in carico, salva la normale usura;
e) A non cedere a terzi il contratto di locazione;
f) A non concedere a terzi l’uso, il possesso, la detenzione o la sub-locazione dei mezzi a oggetto del presente appalto e a non farne oggetto di garanzia o pegno nemmeno in dipendenza di cessione, conferimento o affitto d'azienda.
g) A curare che i veicoli noleggiati siano condotti esclusivamente dai propri dipendenti (compresi i somministrati) in possesso di idonea patente in corso di validità;
h) A non apportare sui mezzi alcuna variazione tecnica, meccanica e di carrozzeria;
i) A non manomettere o danneggiare gli strumenti di bordo.
j) A concedere al Locatore il diritto di fare ispezionare i Beni, in qualsiasi momento, da proprio perso- nale di fiducia.
7. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla sottoscrizione di polizza assicurativa RC Auto a copertura dell’intero periodo di noleggio avente i massimali minimi previsti dalla vigente normativa. L’Appaltatore dovrà eseguire la consegna delle macchine e compiere le attività amministrative prope- deutiche all’iscrizione delle stesse nell’Albo dei gestori dei rifiuti, in accordo con il Conduttore, rispet- tando i modi e i termini previsti nel presente capitolato. Nessuna franchigia dovrà essere posta a carico del Conduttore.
2. L’Appaltatore dovrà provvedere - a propria cura e spese - al ritiro presso il cantiere della Stazione Ap- paltante dei mezzi che necessitano di invio all’officina esterna, indicata in fase di gara dall’Appaltatore, per gli interventi di manutenzione. L’Appaltatore è altresì obbligato a provvedere alla riconsegna presso la medesima sede della Stazione Appaltante. Nessun onere rimane pertanto a carico della Stazione Ap- paltante per il trasferimento e il rientro in sede dei mezzi oggetto di manutenzione presso officina esterna.
3. Nello svolgimento delle attività e prestazioni previste dal presente capitolato e richiedenti l’impiego di manodopera, il Locatore dovrà rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei propri dipendenti e collaboratori, assicurandosi che gli ambienti di lavoro siano idonei a ga- rantire entrambi gli obiettivi e che durante le attività di rispettiva pertinenza il personale indossi i corret- ti presidi prescritti dal D.lgs. 81/2008. Inoltre, nel corso delle operazioni manutentive svolte presso il centro di servizio della Stazione Appaltante dovrà conformarsi alle misure per la prevenzione dei rischi interferenziali riportate nel DUVRI redatto dalla Committente.
4. L’appaltatore dovrà assicurare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi pertinenti al settore di appartenenza, nonché alla natura e quanti- tà delle prestazioni lavorative affidate; dovrà inoltre versare a suo favore gli oneri previdenziali e assicu- rativi previsti dalla Legge e dal C.N.L. di categoria, obbligandosi ad applicare i suindicati contratti collet- tivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto salvo il trattamento di miglior favore.
5. In caso di accertata irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi o delle retribu- zioni da esso dovuti ai propri dipendenti, l’Appaltatore sarà assoggettato alle misure che la Stazione Ap- paltante adotterà per garantire l’adempimento in via sostitutiva; senza poter opporre alcuna eccezione qualora, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, quest’ultima trat- tenga l’importo della contribuzione evasa dalle somme dovute in pagamento al fine di eseguire diretta- mente i versamenti omessi a favore degli enti previdenziali e assicurativi, o provveda direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori detraendo il relativo importo dal canone di noleg- gio.
6. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero reiterate violazioni dei suddetti obblighi, la Stazio- ne Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 9.
8. CORRISPETTIVO NEGOZIALE - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI -
1. L’appalto s’intende concesso a misura, in ragione del numero e della tipologia dei mezzi effettivamente forniti alla Stazione Appaltante e del canone di noleggio pattuito per ciascun mezzo.
2. Ai sensi del 4° comma dell’articolo 4 del presente capitolato, l’obbligo del pagamento al Locatore del canone di noleggio sorge dopo la sottoscrizione del pertinente verbale di collaudo provvisorio ed è subordinato al conseguimento dell’idoneità all’esercizio riveniente dalla rispettiva iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali della Stazione Appaltante, che è onere e cura del Locatore assicurare con la ne- cessaria tempestività, anche attraverso la predisposizione delle perizie a tal fine richieste dall’Albo stesso.
3. Il pagamento del canone annuo, al netto di eventuali penalità irrogate ai sensi del successivo articolo 10 o delle detrazioni di cui al 4° comma del precedente articolo 7, avverrà al 60° giorno fine mese dal- la data della presentazione della pertinente fattura mensile emessa dal Locatore.
4. Resta fermo che qualora alla data di scadenza indicata nel precedente comma fosse ancora in corso di definizione un eventuale procedimento contestativo adottato ai sensi del successivo articolo 9, il pa- gamento delle prestazioni eccepite verrà sospeso, sino ad un importo massimo del 10% del canone mensile pattuito, in attesa dell’emissione del provvedimento di archiviazione o di irrogazione delle penali negoziali che la Stazione Appaltante è comunque tenuta a notificare entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione della competente fattura.
5. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 ed al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, dovrà indicare alla Stazione Appaltante gli estremi del conto corrente acceso presso un Istituto Bancario o Postale e dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie afferenti al presente appalto nonché le generalità e il codice fisca- le della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso. Inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, il Locatore sarà tenuto a rendere tempestivamente note alla Stazione Appaltate le variazioni delle mo-
dalità di pagamento innanzi indicate e, nel rispetto della legge 136/2010, a segnalare alla competente Prefettura eventuali inadempimenti relativi alla tracciabilità delle transazioni finanziarie commessi dai propri aventi causa.
9. Recesso. – Risoluzione.
1. Azienda per i Beni Comuni di Latina, per quanto di proprio interesse ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto in caso di mutamenti della propria organizzazione suscettibili d’incidere in maniera sostanziale sull’esecuzione del contratto stesso (ad es: riorganizzazione dei sistemi di raccolta, soprav- venienza di rilevanti diseconomie nella gestione dell’appalto, ecc.) fermo restando che in tali ipotesi do- vrà comunicare la propria intenzione al Fornitore a mezzo PEC o di raccomandata postale anticipata da fax, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto alla data stabilita. In tale eventualità, ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 3 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore ha diritto al pagamento delle pre- stazioni già eseguite .
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltato- re ai sensi dell’articolo 103 del 2° comma, del D.lgs. 50/2016, salvo il risarcimento per il maggior danno subito, qualora l’ammontare delle penali comminate superasse il 10% dell’importo negoziale complessi- vo o quando il rapporto fiduciario venisse meno a causa della reiterazione d'inadempienze (anche se singolarmente non gravi) o quando – dagli accertamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante ai sensi del- l’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 – dovessero emergere falsità nelle dichiarazioni rese dall’Appaltatore o comunque quest’ultimo dovesse perdere i requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura.
Resta fermo che qualora la Stazione Appaltante non potesse sopportare il ritardo nell’adempimento delle prestazioni negoziali, potrà risolvere anche parzialmente il contratto e provvedere al noleggio dei beni a oggetto del presente appalto presso il Fornitore che segue nella graduatoria di gara, addebitando all’Appaltatore inadempiente le eventuali maggiori spese.
6. A sua volta, In caso di ingiustificato ritardo del pagamento del canone rispetto al termine indicato nel 3° comma del precedente articolo 8, l’Appaltatore avrà diritto a richiedere alla Stazione Appaltante gli interessi moratori e il risarcimento delle spese di recupero ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.lgs. 9 xxxx- xxx 2002 n. 231, come novellato dal D.lgs. 192/2012 e dal D.lgs. n. 161/2014, a meno che quest’ultima dimostri che il ritardo del pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivan- te da causa ad essa non imputabile.
10. Penali
1. A fronte della violazione dei termini di consegna di cui al 1° comma dell’articolo 4, o delle scadenze di cui al 3° comma del medesimo articolo e ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 5 del presente capitolato, o di qualunque altra violazione del contratto anche se qui non espressamente prevista, la Stazione appaltan- te procederà alla contestazione dell’addebito nelle forme amministrative e ad infliggere, previo con- traddittorio, le penalità previste dal presente articolo e dalle norme vigenti in materia.
2. In particolare, si assegnerà all’Appaltatore un termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazio- ne per la presentazione di eventuali giustificazioni. In mancanza di deduzioni da parte dell’Appaltatore o
qualora le stesse, pur tempestivamente presentate non potessero essere accolte in ragione dell’inade- guatezza delle motivazioni addotte o dell’assenza di cause di forza maggiore, la Stazione Appaltante ap- plicherà le seguenti penali fino a quando la prestazione non sia stata adempiuta:
Oggetto della violazione | Sanzione previste |
Ritardo consegna macchine (ido- neità tecnica) | € 50,00/die per i primi tre giorni di ritardo; € 100,00/die per i suc- cessivi tre giorni; € 200,00/die per ulteriori ritardi. |
Ritardo pratiche amministrative per il legittimo uso dei veicoli (idoneità giuridica) | € 50,00/die per i primi tre giorni di ritardo; € 100,00/die per i suc- cessivi tre giorni; € 200,00/die per ulteriori ritardi. |
Ritardo gestione segnalazioni | € 50,00/ora per le prime 6 ore di ritardo; € 100,00/ora per le suc- cessive 6 ore di ritardo; € 200,00/ora per ulteriori ritardi. |
Ritardo avvio interventi manu- tentivi interni | € 50,00/ora per le prime 6 ore di ritardo; € 100,00/ora per le suc- cessive 6 ore di ritardo; € 200,00/ora per ulteriori ritardi. |
Ritardo avvio interventi manu- tentivi esterni | € 50,00/ora per le prime 6 ore di ritardo; € 100,00/ora per le suc- cessive 6 ore di ritardo; € 200,00/ora per ulteriori ritardi. |
Ritardo completamento lavori | € 50,00/ora per le prime 6 ore di ritardo; € 100,00/ora per le suc- cessive 6 ore di ritardo; € 200,00/ora per ulteriori ritardi. |
3. L'importo delle penalità irrogate sarà escusso dalla cauzione definitiva o, a scelta della Stazione Appal- tante, sottratto dai pagamenti dovuti all’Appaltatore che, nel primo caso, sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro i 10 (dieci) giorni successivi.
4. In caso di violazioni non elencate nella tabella che precede, resta ferma la facoltà della Stazione Appal- tante di applicare una penale in misura variabile tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrat- tuale, avuto riguardo alla gravità dell’inadempimento.
5. L’eventuale sospensione unilaterale delle prestazioni dedotte nel presente capitolato da parte dell’Ap- paltatore, costituisce grave inadempienza contrattuale e legittima la Stazione appaltante a risolvere il contratto e a incamerare la cauzione definitiva, nonché a darne comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione per gli adempimenti di sua competenza, con salvezza del ristoro degli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compreso il risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese eventualmente sostenute per instaurare un nuovo rapporto contrattuale.
11. RAPPORTI CONTRATTUALI - RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE
1. L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione Appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnala- zioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
2. A tal fine dovrà designare un proprio Responsabile che, oltre a vigilare sulla corretta esecuzione di ogni fase dell’appalto, incluso il rispetto delle norme di sicurezza, sarà il naturale corrispondente del Respon- sabile dell’esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante.
3. Per le finalità suindicate, il Referente dell’Appaltatore dovrà fornire il numero del telefono cellulare e dei riferimenti PEC ed email per mezzo dei quali la Stazione Appaltante potrà inoltrare, con ogni conse- guenza di Legge, le sue comunicazioni.
12. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, com- presa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'e- secuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.
2. L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari al- l’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecu- zione delle prestazioni dedotte nel presente capitolato.
3. L’Appaltatore s’impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenza della Stazione Appaltan- te di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
4. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dell’’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle atti- vità poste ad oggetto del presente capitolato.
5. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.
6. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
7. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad essa tutti i danni che dovessero derivarne.
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
1. È vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto.
2. La cessione del credito sarà considerata efficace e opponibile alla Stazione Appaltante solo se stipulata e autorizzata dalla Stazione Appaltante nei modi e termini di cui al 13° comma dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016.
3. In caso d’inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente 1° comma, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto s’intende risolto di diritto.
14. CLAUSOLA FINALE – RISERVA DI LEGGE
1. Il contratto e gli atti in esso elencati costituiranno manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti e ne attesteranno la piena conoscenza di tutte le relative clausole, nonché la loro negoziazione e accettazione.
2. In ogni caso, qualunque modifica del contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto stes- so non comporterà l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
15. SPESE CONTRATTUALI
1. Le spese contrattuali, ove previste, in caso d’uso, verseranno esclusivamente sull’Appaltatore.
16. NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alla Legge e al Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato e successive modifiche, nonché al D.lgs. n.50/2016, al Codice civile e alle norme speciali vigenti in materia.
17. FORO COMPETENTE
1. Per le eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore insorte durante il rapporto nego- ziale, e che non siano state definite in via amministrativa (con esclusione dell’arbitrato), il foro compe- tente sarà quello di Latina.