LOTTO 1)
LOTTO 1)
POLIZZA ALL RISK
CIG: 887904106E
La presente polizza è stipulata tra
TRENTINO DIGITALE SPA |
Xxx X. Xxxxx, 0 |
00000 XXXXXX (XX) |
P.I. 00990320228 |
e
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31/12/2021 |
Alle ore 24.00 del: | 31/12/2024 |
Con pagamento:
31/12
Annuale al:
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA 5
1.2 Attività e caratteristiche del rischio 10
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 13
1.1 Assicurazione presso diversi Assicuratori 13
1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 13
1.4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio 14
1.7 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 15
1.8 Modifiche dell’assicurazione 15
1.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 15
1.12 Interpretazione del contratto 15
1.13 Coassicurazione e delega - Responsabilità solidale in caso di RTI 15
1.15 Rinvio alle norme di legge 16
1.16 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.136/2010 16
1.18 Rinuncia all’azione di surroga 17
1.19 Ispezioni e verifiche della Società 17
1.20 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 17
1.21 Assicurazione per conto di chi spetta 17
1.23 Delimitazione territoriale 18
SEZIONE III - DANNI DIRETTI 22
1.24 Partecipazione agli utili 18
Rischi coperti ed esclusioni 22
1.1 Oggetto dell’assicurazione 22
1.2 Condizioni della garanzia (valida per le Partite 1 e 2) 22
SEZIONE IV – RIPRISTINO DEGLI ARCHIVI 24
1.1 Oggetto dell’assicurazione 24
1.2 Condizioni della garanzia 24
1.3 Delimitazione dell’assicurazione 24
SEZIONE V - DANNI INDIRETTI (MAGGIORI COSTI) 25
1.1 Oggetto dell’assicurazione 25
1.2 Condizioni della garanzia 25
1.3 Delimitazioni del rischio assicurato 25
1.5 Dipendenza da fornitori e/o clienti 25
1.6 Servizi pubblici e privati 25
(valide per le Sezioni III e IV e V) 26
1.8 Inondazioni, alluvioni ed allagamenti 28
1.19 Cose assicurate presso terzi 30
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 34
1.20 Movimentazione interna 30
(valide per le Sezioni III e IV e V) 34
1.1 Obblighi in caso di sinistro 34
1.2. Procedura per la valutazione del danno e delle perdite 34
1.5 Valore dei beni e determinazione del danno 35
1.6 Pagamento dell’indennizzo e anticipi 37
SEZIONE VI - RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DA CONTRATTI DI ELABORAZIONE PER CONTO TERZI O SERVIZI
1.7 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 38
1.1 Oggetto dell’assicurazione 39
1.2 Delimitazione temporale della garanzia 39
1.3 Condizioni della garanzia 39
1.4 Delimitazione dell’assicurazione 40
1.5 Delimitazione causale della garanzia 40
1.6 Delimitazione delle vertenze di danno – spese legali 40
SEZIONE VII – PERDITE PATRIMONIALI 42
1.1 Oggetto dell’assicurazione 42
1.2 Condizioni della garanzia 42
1.3 Delimitazione dell’assicurazione 42
1.5 Delimitazione temporale dei rischi 43
1.6 Determinazione dei danni 43
SEZIONE VIII - MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI 44
1.1 Somme assicurate/massimali 44
Sezione III – DANNI DIRETTI 44
Sezione IV – RIPRISTINO ARCHIVI 44
Sezione V – DANNI INDIRETTI/MAGGIORI COSTI 44
Sezione VI – RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRATTUALE 44
Sezione VII – PERDITE PATRIMONIALI 45
1.2 Limiti di indennizzo/risarcimento - scoperti/franchigie 45
1.3 Calcolo del premio ed elementi per la sua valutazione 47
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA
1.1 Definizioni
Allagamenti: | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione |
Archivi | insieme degli archivi informatici e degli archivi non informatici (si intendono compresi in garanzia anche gli archivi di Xxxxx) |
Archivi informatici | insieme di dati e/o programmi memorizzati permanentemente su supporti informatici |
Archivi non informatici | insieme di informazioni registrate su supporti non informatici, anche cartacei |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Autocombustione | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma |
Backup | copia dei dati su qualunque supporto di memorizzazione al fine di prevenirne la perdita definitiva |
Broker | La Società di brokeraggio incaricata dalla Contraente della gestione del presente contratto ai sensi del D. Lgs. 209/2005 |
Causa prima | l'anomalia, difetto, difformità, omissione o errore in genere, che si manifesta successivamente, anche a notevole distanza di tempo, nell'evento iniziale; ove richiesto ai fini dell'applicazione delle garanzie di polizza, la data di accadimento della causa prima deve intendersi convenzionalmente fissata: a) nel caso di prodotti software, alla data di rilascio (release) al pubblico o al Cliente o, in alternativa, alla data nel quale il prodotto software è stato venduto al Cliente; nel caso che entrambe le predette date siano individuabili, verrà considerata la più anteriore tra le due; b) nel caso di prestazione di servizi presso clienti, alla data di conclusione del servizio; nel caso di prestazione continuativa di servizi, alla data di rilascio o configurazione del Software o Hardware che ha generato successivamente l’evento iniziale |
Circostanze note | ogni fatto, circostanza, notizia o comunicazione, noti all'Assicurato prima della stipula della polizza, che potrebbe ragionevolmente dar luogo ad un Sinistro indennizzabile a termini di polizza |
Conduttori esterni | Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l’esterno, cavidotti, cavi ottici, pozzetti, muffole. |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza |
Contratto di assistenza tecnica per l'hardware | accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore (o organizzazioni autorizzate dall’Assicurato), con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione, per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il |
ripristino delle regolari condizioni di funzionamento | |
Contratto di manutenzione per il software | accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso; il fornitore si impegna inoltre a fornirne copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato |
Copie di sicurezza | copie di backup contenenti la versione degli Archivi aggiornata al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura |
Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati, ovvero le Partite di polizza |
Danni alla persona | si intende lesione all'integrità fisica o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale, lesione dell'integrità psichica |
Danni di natura contrattuale | inadempimento o violazione di un'obbligazione assunta contrattualmente |
Danno di natura extracontrattuale | danno ingiusto conseguente a fatto illecito, ovvero all'inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o di un diritto assoluto del singolo, che non sia inadempimento, ovvero violazione di norme contrattuali |
Xxxxx consequenziali | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso |
Danni diretti e materiali | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione; I Dati non sono considerati beni tangibili |
Danni indiretti | Sospensione di lavoro, perdita di fatturato, sospensione di erogazione sevizio, costi aggiuntivi o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Danni patrimoniali | pregiudizio economico non conseguente a danni alla persona o danni materiali |
Dati | insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi |
Dipendenti | tutti coloro che con rapporto contrattuale con l'Assicurato, sono iscritti nei libri paga e per i quali l'Assicurato versa contributi assicurativi |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità |
Estorsione | Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone |
Equivalenza perNon è stata trovata alcuna voce d'indice. caratteristiche, prestazioni e rendimento | due enti (apparecchi o impianti, programmi o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili |
Evento iniziale | meccanismo tecnico di registrazione, memorizzazione, elaborazione che determina la perdita patrimoniale |
Fabbricato | Tutte le costruzioni edili e murarie e/o di altro materie di costruzione, di struttura e/o di finimento, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento, schermatura o completamento di edifici o parte di |
essi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, pensiline, tettoie, tutte le pertinenze quali strade, marciapiedi, pavimentazione esterna, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici, igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori e relativi impianti, impianti generici pertinenti, impianti tecnici al servizio dei fabbricati. Si intendono altresì compresi nella presente definizione i box prefabbricati, le reti, i muri/pareti di recinzione in genere ed i relativi cancelli. Gli impianti e le loro derivazioni si intendono assicurati anche se interrati e comunque sino al punto di allacciamento alla relativa rete di pertinenza. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli posti all’aperto per loro uso e destinazione (fontane, gradinate, silos, cabine elettriche, quadri elettrici, ecc.). Si intendono inclusi anche i fabbricati di Terzi per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento. | |
Fenomeno Elettrico | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, danneggia impianti, macchinari, apparecchiature, attrezzature elettriche e/o elettroniche, circuiti e simili |
Fibre ottiche | Cavi per la trasmissione di impulsi usati, usati per trasmettere segnali di ogni tipo, ed in generale reti di comunicazione elettronica a larga banda, reti radio, costituite da sottili fibre flessibili di vetro, plastica, quarzo fuso o altri materiali e che possono venire raggruppate all'interno di cavi che ne contengono diverse. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico |
Furto | L'impossessamento della cosa altrui, così come definito dall’art. 624 del Codice Penale, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri |
Hardware (HW) | Parte fisica di un computer ovvero tutte quelle parti elettroniche, elettriche, meccaniche, magnetiche, ottiche |
Impianti tecnici | Macchinari e impianti, anche sotterranei, a supporto per il corretto funzionamento della Struttura Information Communication Technology (ICT), nonché impianti antintrusione, rilevazione incendio e allarme in genere, impianti telefonici, controllo accessi, videosorveglianza (apparecchiature elettroniche ed impianti elettronici); |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Infedeltà del dipendente | azioni intenzionali contro gli interessi aziendali con lo scopo, a titolo esemplificativo e non limitativo, di distrarre o alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati |
Infrastruttura tecnologica | insieme della Struttura Information Communication Technology (ICT), macchinari portatili, impianti tecnici, macchine elaborazione dati (unità centrali, pc, stampanti, componenti di rete, fotocopiatrici etc..), e tutti gli impianti di pertinenza del CED, apparati di trasmissione. |
Inondazioni e/o alluvioni | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili |
Inquinamento | ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse in essi |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013 |
Macchinari, attrezzature, impianti | mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, magazzini, impianti generici fissi, attrezzature di cantiere e quant’altro necessario alle attività assicurate, quadri, oggetti d'arte, collezioni o di antiquariato e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici, a laboratori, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni. Sono altresì compresi tutti gli impianti, le strutture i meccanismi e/o le attrezzature necessarie o ritenute tali per lo svolgimento dell’attività nonché le parti ed opere murarie che siano naturale complemento degli impianti ed attrezzature stesse. Si intendono inclusi anche i beni di Terzi per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento. Le cose assicurate possono essere aeree o interrate, al chiuso o all’aperto, in ubicazioni di proprietà e/o di terzi. Quant’altro, relativo alla gestione della Società, non rientrante nella Definizione “Infrastruttura Tecnologica" e “Fabbricati” è compreso nella presente definizione. |
Macchinario portatile | tutte le macchine in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli, progettate e costruite per l'uso mobile e/o portatile |
Manutenzione | tutti gli interventi effettuati sia da terzi, a fronte di un contratto di fornitura / assistenza, sia dall’Assicurato stesso, per ripristinare il regolare funzionamento di hardware e software e aggiornare il software a seguito di nuove release o modifiche di legge o prassi |
Normativa sulla privacy | normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii |
Periodo di indennizzo | intervallo di tempo che inizia dal momento dell'interruzione dell’attività e cessa alla ripresa della stessa. Esso non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro |
Polizza | il documento che prova l’assicurazione |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell’assicurazione |
Prestatori d'opera o di lavoro | tutti coloro che effettuano prestazioni di carattere professionale su incarico dell'Assicurato con rapporto anche occasionale di collaborazione o servizio |
Primo Rischio Assoluto | Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale di cui al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile |
Programmi | sequenza di istruzioni interpretabili ed eseguibili dall'elaboratore |
Programmi in licenza d'uso | sequenza di istruzioni interpretabili ed eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore |
Rapina | l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia |
Rete | insieme di architetture hardware, software e relativi collegamenti dedicati al trasferimento di dati secondo un insieme di protocolli |
Riallineamento degli archivi | sequenza di operazioni che, a partire da copie di sicurezza, ripristini lo stato degli archivi al momento precedente l’evento dannoso |
Scoperto | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. |
Sinistro | complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima o stesso evento iniziale, anche se provocati da persone diverse |
Sinistro in serie | la pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestati in tempi diversi; in tal caso, viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi |
Società | l’impresa assicuratrice |
Software (SW) | Programmi e procedure utilizzate per far eseguire al computer un determinato compito. Si distingue in: a) Software di base Software di sistema (sistema operativo) necessario al funzionamento del computer; b) Software applicativo Programmi sviluppati ad hoc per realizzare applicazioni che soddisfino le esigenze specifiche dell’azienda |
Struttura Information Communication Technology (ICT) | Hardware e Software opportunamente interconnessi per realizzare i Sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione delle informazioni, atti a fornire Servizi Informatici |
Supporto informatico | qualsiasi dispositivo (magnetico, ottico, elettronico, altro) usato per memorizzare permanentemente dati |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro” |
Terrorismo e sabotaggio organizzato | per atto di terrorismo o sabotaggio organizzato si intende un atto, incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione od una sua parte |
Terzi | tutti coloro che non siano: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, se l'Assicurato è persona fisica; b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a), se l'Assicurato non è |
una persona fisica; c) le persone che sono in rapporto, anche occasionale, di dipendenza con l'Assicurato, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, partecipino manualmente all'attività descritta in polizza; d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime, fatta eccezione per la PROVINCIA DI TRENTO che riveste qualifica di terzo. | |
Trasporto / Trasferimento | spostamento delle cose assicurate da un luogo a un altro |
Valore intero | Forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e deve essere fatta per l'intero loro valore. Comporta l'applicazione della regola proporzionale se le cose sono assicurate per un valore inferiore |
Valori | Per “valori” si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, monete d’oro, medaglie, libretti di risparmio o qualsiasi altro titolo nominativo al portatore, buoni pasto, buoni benzina. Il tutto sia di proprietà dell’assicurato che di terzi e del quale l’assicurato stesso ne sia o non responsabile. Il tutto posto e custodito nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate |
1.2 Attività e caratteristiche del rischio
L’assicurazione è prestata in relazione a tutte le attività e competenze istituzionali del Contraente, e allo stesso attribuite ope legis.
Trentino Digitale Spa, Società a capitale interamente pubblico, nasce dalla fusione tra Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network S.r.l. con lo scopo della:
a) Gestione del Servizio Informativo Elettronico Trentino (SINET) nonché progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dagli Enti pubblici Soci;
b) Progettazione, sviluppo, manutenzione e assistenza di software di base ed applicativo;
c) Progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;
d) Progettazione, messa in opera, posa e gestione operativi di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quanto altro necessario per la realizzazione e funzionamento di impianti informatici e di telecomunicazioni, ivi comprese stazioni radio elettriche, collegamenti per radio comunicazioni, reti dedicate e/o integrate;
e) Progettazione ed erogazione di servizi di formazione, consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;
f) Ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l’innovazione nel settore ICT;
g) Costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione
h) Progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l’acquisizione di beni, servizi e lavori.
L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti, comunque, da chiunque e ovunque svolte e gestite, anche indirettamente, in forma mista e tramite associazioni e volontariato.
L’assicurazione è altresì operante per tutte le attività, funzioni e compiti:
✓ esercitati per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
✓ derivanti da usi, costumi, consuetudini
✓ attribuiti, consentiti e delegati dall’Ente Contraente;
ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e integrazioni e compreso quanto nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.
La Società svolge anche:
• il servizio di conservazione di documenti informatici per i propri clienti
• l’attività di progettazione e lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e applicazioni informatiche, curandone il rilascio e la relativa gestione.
Le attività possono essere svolte anche presso terzi direttamente dall’Assicurato o tramite prestatori d’opera esterni incaricati.
L’attività viene esercitata con l’ausilio di qualsiasi idoneo processo e può prevedere la presenza di sostanze combustibili, infiammabili e di merci speciali stoccate ed utilizzate nei quantitativi e con le modalità che l’Assicurato ritiene di adottare.
L’Assicurazione s’intende pertanto operante per i completi cicli di lavorazione e/o commercializzazione, nessuno escluso, e per l’esercizio di altre attività come, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle con fini sociali, culturali, educativi.
L'assicurazione è pertanto operante per l'attività, in modo esteso, nel suo complesso, nulla escluso né eccettuato. E’ escluso soltanto l’impiego di energia nucleare.
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza opera, sia sottotetto che all’aperto:
- Presso tutte le sedi dell’Assicurato
- Presso terzi autorizzati dall’Assicurato (società di outsourcing);
- Durante la trasmissione telematica (impianti di ricetrasmissione telematica xxx xxxx, xxx xxxxx);
- Durante il trasporto/trasferimento delle cose assicurate
e negli altri luoghi ove il Contraente svolge la propria attività, in Italia ed all'estero, a qualsiasi titolo. Si precisa che alcuni fabbricati possono essere in tutto o in parte vuoti e inoccupati.
Sono inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, aziendali e/o di cantiere.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.
La Società è certificata UNI EN ISO 9001:2015 per l'ambito "Progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi informatici, applicativi, di sicurezza, tecnologici e di telecomunicazione”.
Dal 2011 la società è certificata secondo lo standard ISO/IEC 27001:2013, ossia una norma internazionale che definisce i requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI), considerando tanto gli aspetti relativi alla sicurezza logica quanto quella fisica ed organizzativa.
La validità della certificazione è sottoposta a verifica annuale da parte di società esterne indipendenti.
Il 5 dicembre 2019 si è svolta e conclusa positivamente l'ultima visita periodica che ha confermato l'aderenza alla normativa sul nuovo perimetro aziendale post fusione e quindi la certificazione dell'SGSI aziendale per l'anno 2020.
Nell’ottobre del 2020 Trentino Digitale ha deciso di estendere la sua certificazione adottando anche i controlli necessari a gestire la sicurezza e la privacy delle informazioni gestite in Cloud. Con la visita ispettiva conclusasi positivamente, la società ha ottenuto il Certificato di Conformità alla ISO/IEC 27001:2013 con estensione alle norme ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2014.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1.1 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 Codice Civile). Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
1.2 Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.
Opzione base)
E’ attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.
Variante 1)
Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.
1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato:
✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le
Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del. X.Xxx. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.
1.4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.
1.5 Revisione del prezzo
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.
1.6 Clausola di recesso
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
1.7 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e CLAUSOLA DI RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per l’intero. salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.
1.8 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
1.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o PEC indirizzata alla Società e al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
1.10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e di Legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
1.11 Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.. La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.
1.12 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà preferita sulle altre l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
1.13 Coassicurazione e delega - Responsabilità solidale in caso di RTI
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad
accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l’intero importo del sinistro e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
1.14 Clausola broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 1,98 % sul premio imponibile.
1.15 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
1.16 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
1.17 Trattamento dei dati
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, Broker, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
1.18 Rinuncia all’azione di surroga
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti:
- degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile;
- di Aziende controllanti, controllate, collegate e Consorzi, nonché nei confronti di loro rappresentanti legali, loro dipendenti e/o preposti;
- di fornitori, clienti, consulenti
Quanto sopra a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile del sinistro.
1.19 Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
1.20 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
1.21 Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
1.22 Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o Indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni,
o restrizioni o possa comportare violazione di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche o commerciali, da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
1.23 Delimitazione territoriale
L’assicurazione è operante per i danni verificatisi in tutto il mondo esclusi U.S.A. e Canada.
Relativamente ai danni verificatisi negli U.S.A. e Canada, la garanzia è limitata a quelli avvenuti in conseguenza della partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e contatti commerciali presso terzi.
Variante n. 1) facoltativa 1.24 Partecipazione agli utili
Entro centoventi (120) giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa si procederà al calcolo del rapporto Sinistri/Premi relativo all’annualità assicurativa trascorsa, considerando:
- per i Sinistri, la somma degli importi pagati (comprensivi delle spese di perizia) e degli importi a riserva;
- per i Premi, la somma del premio imponibile annuo di polizza.
Qualora il rapporto Sinistri/Premi sia inferiore o uguale al 60%, la Società provvederà ad emettere apposita appendice per il rimborso all'Assicurato di un importo pari al 10% del premio imponibile annuo di polizza.
1.25 Clausola esclusione Malattie trasmissibili
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “malattia pandemica o epidemica”.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili da qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
1.26 Clausola esclusione Cyber Risk
Sono altresì esclusi i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da:
1. atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
2. qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
3. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
4.causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
1.27 Subappalto
In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
1.28 Garanzia definitiva
Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più alla Società rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Società, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più alla Società rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Società.
La Contraente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
In particolare, la Contraente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.
La Contraente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
La Contraente può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Contraente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Contraente verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Contraente in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza alla Contraente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Contraente il valore dello svincolo.
La Contraente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere alla Società ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell’appalto. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
1.29 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto o patto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’Impresa intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.
1.30 Tutela dei lavoratori
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
1.31 Condizioni economico - normative da applicare al personale impiegato nell’appalto
L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
1.32 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico
L’appaltatore dichiara di conoscere integralmente ed in ogni sua parte il contenuto del “Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” e del “Codice Etico e di comportamento interno” adottati da Trentino Digitale, avendone presa completa e piena visione nella sezione “Società Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali” del sito Internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, approvato anche ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica stazione appaltante”), impegnandosi per tutta la durata del rapporto contrattuale ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopraccitati e a renderli noti ai propri dipendenti, collaboratori, soci e a chiunque partecipi all’esecuzione del presente contratto che come tali sono tenuti a conformarvisi.
La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei predetti documenti costituisce grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Società che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Trentino Digitale nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
1.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, a risarcire i danni diretti e “conseguenziali” alle partite assicurate, causati da un evento dannoso qualunque sia la causa salve le delimitazioni in seguito espresse.
Sono danni “conseguenziali” tutti quei danni determinati da una serie di avvenimenti successivi ad un evento non escluso dalla polizza.
La Società risarcisce altresì i guasti e danni causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o prodotti dall'Assicurato, suoi dipendenti e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso, nonché gli eventuali ulteriori importi riportati alla voce “Spese demolizione e sgombero” di cui alla Sezione V – CONDIZIONI PARTICOLARI.
1.2 Condizioni della garanzia (valida per le Partite 1 e 2)
Le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:
a) che per il software (sviluppato dall’Assicurato e / o in licenza d’uso) e per l’hardware, sia prevista, o sia stata prevista, l’attività di assistenza, manutenzione o aggiornamento (effettuate dall’Assicurato stesso o da fornitore esterno);
b) che i locali ove sono ubicate le principali apparecchiature siano opportunamente condizionati e sia attivo un sistema di controllo dei valori previsti di temperatura e umidità;
c) che l’accesso ai locali ove sono ubicate le principali apparecchiature sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente o prestatore d'opera e sia opportunamente registrato per eventuali successive analisi;
d) che il trasporto di quanto previsto nelle partite di polizza sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato o da ditte di trasporto dotate di autorizzazione.
Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli art. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.
1.3 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
A1) verificatisi in occasione di:
✓ atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, ordinanze di governo o delle Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
✓ esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
✓ eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, mareggiate;
salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;
A2) dovuti a o causati da:
✓ dolo del Contraente;
✓ trasporto di beni assicurati al di fuori di beni immobili, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari relativamente ai Macchinari portatili;
Sono altresì esclusi i danni di xxxxxxx e smarrimento d cui non sia stata individuata la causa.
1.3a) Esclusioni specifiche (valide solo per le Partite 1 e 2)
La Società non è obbligata per:
a) danni di usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, oppure causati da effetti graduali degli agenti atmosferici; quanto precede limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
b) danni e relative spese per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore dell’hardware e del software;
c) danni ad apparecchi od impianti non di proprietà dell'Assicurato - sui quali operi o che egli abbia in consegna o custodia - che non siano in diretta connessione con l'espletamento della sua attività descritta in polizza.
1.3b) Esclusioni specifiche (valide solo per le Partite 3 e 4) Sono esclusi i danni:
A1) di:
✓ umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi;
✓ insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
A2) dovuti a o causati da:
✓ messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle costruzioni di beni immobili, salvo quanto previsto dall’articolo SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO e all’articolo ONERI DI URBANIZZAZIONE – RICOSTRUZIONE – RIPARAZIONE – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA;
✓ errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili e mobili, salvo quanto previsto all’articolo
COLLASSO STRUTTURALE;
✓ assestamento, contrazioni, espansioni, dilatazioni, crollo di impianti, reazioni termiche. Tali danni sono invece compresi qualora siano conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza;
✓ mareggiate e penetrazione di acqua marina;
✓ errori di lavorazione, vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi. In questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa.
✓ corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
✓ inquinamento e contaminazione ambientale;
Qualora in conseguenza degli eventi tutti di cui sopra derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
1.4) Enti esclusi (valide solo per le Partite 3 e 4) Sono esclusi:
✓ il valore del terreno;
✓ aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel. Sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all’interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
✓ boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere e animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
✓ i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
✓ enti all’aperto non per loro naturale destinazione
✓ oggetti d’arte e preziosi se singolarmente di valore superiore a € 10.000 o qualora assicurati con specifiche polizze;
✓ furto di beni in rame riposti al di fuori dei locali dei beni immobili, salvo quanto riportato in Sezione VIII, art. 1.2 Limiti di indennizzo/risarcimento – scoperti/franchigie
SEZIONE IV – RIPRISTINO DEGLI ARCHIVI
1.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza:
a) i costi documentati sostenuti per la ricostruzione degli archivi perduti o alterati a seguito di danneggiamento dei relativi supporti causato da un evento indennizzabile in Sezione III), nonché i costi per la correzione della causa, esclusi gli atti di cui alla lettera c) da chiunque commessi;
b) i costi documentati sostenuti per la ricostruzione degli archivi perduti o alterati:
- a seguito di danno indennizzabile alle cose assicurate in Sezione III;
- per difettoso funzionamento delle stesse dovuto a cause accidentali;
- per fulmine.
c) i costi documentati sostenuti per la ricostruzione degli archivi perduti o alterati a causa di atti da chiunque commessi con lo scopo evidente di ottenere un beneficio economico indebito o di causare un danno; agli effetti della risarcibilità gli atti devono consistere in:
i. alterazioni del contenuto degli archivi, effettuate direttamente o tramite le linee di trasmissione dati o tramite unità di input o durante il trasporto di supporti tra i luoghi assicurati;
ii. furto o rapina di archivi;
iii. progettazione o utilizzo diretto e determinante del sistema di elaborazione dati.
Si precisa che la presente garanzia opera in secondo rischio in presenza di analoga copertura per il medesimo rischio, in differenza di limiti e condizioni.
1.2 Condizioni della garanzia
Le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:
a) che l'assicurato conservi copie di sicurezza degli archivi;
b) che l'accesso agli archivi, opportunamente registrato per eventuali successive analisi, sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente o prestatore d'opera;
c) che sia operativo un Software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno determinato il danno, ovvero che l’Assicurato sia in grado di fornire supporti cartacei od altro che consentano di ricostruire la successione di tali eventi;
d) che il trasporto degli archivi sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato o da ditte di trasporto dotate di autorizzazione;
Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli art. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.
1.3 Delimitazione dell’assicurazione
La Società non è obbligata per i danni:
a) causati da dipendenti o prestatori d'opera già condannati per atti dolosi o fraudolenti - relativi ad attività con riferimento alle quali è prestata la garanzia assicurativa - e del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza;
b) agli archivi non di proprietà dell'Assicurato - sui quali operi o che egli abbia in consegna o custodia che non siano in diretta connessione con l'espletamento della sua attività descritta in polizza.
SEZIONE V - DANNI INDIRETTI (MAGGIORI COSTI)
1.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a risarcire tutte le spese e costi aggiuntivi necessari per il proseguimento dell’attività a seguito di interruzione e/o riduzione e/o impedimento e/o intralcio, totale o parziale, causati all’Assicurato stesso, per effetto di un evento assicurato nella Sezione III.
Le spese e costi, debitamente documentati, dovranno essere sostenuti durante il periodo di indennizzo.
1.2 Condizioni della garanzia
Xxxxxxx quelle previste nelle Sezioni III e IV.
1.3 Delimitazioni del rischio assicurato
La Società non risarcisce perdite e/o danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione, o imputabili a cause esterne come scioperi ed eventi di forza maggiore, o limitazioni imposte dall'Autorità;
b) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare o rimpiazzare o ricostruire le cose danneggiate o distrutte;
c) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell’Infrastruttura Tecnologica;
d) limitatamente all’hardware, impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell’Infrastruttura Tecnologica, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività.
1.4 Somme assicurate
La somma assicurata rappresenta tutte le spese e costi, risultanti dal bilancio, che l’Assicurato deve sostenere continuativamente anche durante l’interruzione dell’attività. A titolo esemplificativo ma non limitativo si intendono:
- l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- le retribuzioni del personale dipendente, qualora non possano essere utilizzati ammortizzatori sociali quale la Cassa Integrazione o, qualora utilizzati, la eventuale quota di pertinenza dell’Assicurato;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. L'indennizzo verrà effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola Proporzionale stabilita dall’art. 1907 Codice Civile.
1.5 Dipendenza da fornitori e/o clienti
Si intendono assicurati le spese e costi che l’Assicurato deve sostenere continuativamente durante l’interruzione dell’attività causata da un evento, non escluso dalla Sezione III della presente polizza, che abbia colpito uno dei suoi fornitori e/o clienti.
1.6 Servizi pubblici e privati
Si intendono assicurati le spese e costi che l’Assicurato deve sostenere continuativamente durante l’interruzione dell’attività causata da un evento, non escluso dalla Sezione III della presente polizza, che abbia colpito un qualsiasi
impianto, pubblico o privato, di produzione o distribuzione di energia o di altro tipo di servizio necessari al funzionamento dell’attività.
(valide per le Sezioni III e IV e V)
1.1 Spese di demolizione e sgombero
La Società indennizza, fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo stabilito in Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro. Sono altresì comprese, relativamente ai beni non danneggiati, le spese per smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente e altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e radioattivi, ai sensi delle normative vigenti detto importo si intende ridotto come indicato alla SEZIONE VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
1.2 Ricorso terzi
La Società risponde per le somme dovute a terzi che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali cagionati alle cose dei terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
La Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. L’assicurazione non comprende i danni:
✓ a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei dipendenti e amministratori dell’assicurato, o di terzi e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
✓ di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
L’assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice Civile.
1.3 Spese per onorari professionisti e consulenti
La Società rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per professionisti e consulenti (a esempio architetto, ingegnere, geometra) iscritti ad apposito Ordine, per l’assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici per gli interventi di ripristino del danno e per le spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d’appalto.
Non sono compresi gli oneri e i costi sostenuti dall’assicurato per il perito di parte o la quota parte del terzo perito.
L’assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo caso, il professionista dovrà emettere pre – notula intestata all’assicurato, e la Società, verificata l’operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell’assicurato per l’importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall’assicurato e dal professionista e avrà effetto liberatorio per l’a Società al
momento dell’effettivo pagamento. Al ricevimento dell’importo il professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell’assicurato, inviandone copia alla Società.
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
1.4 Spese per onorari periti e consulenti
La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dall’assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell’attività peritale, nonché la parte di quota a carico dell’assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L’assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo caso, il professionista dovrà emettere pre
– notula intestata all’assicurato, e la Società, verificata l’operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell’assicurato per l’importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall’assicurato e dal professionista e avrà effetto liberatorio per la Società al momento dell’effettivo pagamento. Al ricevimento dell’importo il professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell’assicurato, inviandone copia alla Società.
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
1.5 Eventi sociopolitici
Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati a seguito o a causa di scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi e sabotaggio, la Società stessa risponde:
a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persona/e (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.
b) Xxxxx altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persona/e (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.
Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.
La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente articolo.
La garanzia è prestata nei termini stabiliti in Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
1.6 Terrorismo
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. La garanzia è prestata nei termini stabiliti in Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. Limitatamente a questa garanzia, la Società non indennizza i danni derivanti da:
• contaminazione a mezzo di sostanze dannose chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
• da interruzione di servizi quali erogazione di energia, gas, acqua e contaminazioni.
1.7 Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti da beni mobili ed elettronici situati per destinazione e uso all’interno dei beni immobili qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
Sono inoltre esclusi i beni mobili posti all’aperto, tranne quelli posti all’aperto per loro naturale uso e destinazione.
1.8 Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Relativamente ai danni da inondazione, alluvione, allagamento sono esclusi i danni ai beni mobili la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, ai beni mobili posti in locali interrati o seminterrati.
1.9 Neve, ghiaccio, gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.
La garanzia è prestata nei termini stabiliti in Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
1.10 Acqua piovana
Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti causati elle cose assicurate da acqua piovana, sono compresi in garanzia i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione dei:
a) danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.
La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra. La garanzia è prestata nei termini stabiliti in Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
1.11 Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni
Premesso che la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta e di liquidi in genere a seguito di rottura, guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di prevenzione incendio e simili esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime, la Società indennizza altresì:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire gli impianti, le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione, scavo e/o ripristino di parti del fabbricato assicurato e del terreno di pertinenza, ai fine della ricerca e riparazione del guasto.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
La garanzia è prestata nei termini stabiliti in Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
1.12 Terremoto
Premesso che, agli effetti della presente garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
La garanzia è prestata nei termini stabiliti in Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
1.13 Rottura di vetri e cristalli
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, pareti polifunzionali, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso in Sezione III all’articolo Esclusioni.
La garanzia è prestata nei termini stabiliti in Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
Dalla presente garanzia e relativa limitazione, sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato.
1.14 Fenomeno elettrico
Relativamente ai danni da fenomeno elettrico ai beni assicurati sono esclusi quelli causati da usura o inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché dovuti a difetti noti al contraente all’atto della stipulazione della polizza.
1.15 Cedimento, franamento, smottamento del terreno
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest’ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento. La garanzia è prestata nei termini stabiliti in Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
1.16 Differenziale storico-artistico
La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico- artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, pavimentazioni, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, statue, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, nei termini stabiliti in Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
1.17 Crollo e collasso strutturale
Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi, a errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
1.18 Oneri urbanizzazione – ricostruzione – riparazione, adeguamento alla normativa
La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo, onere e spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull’assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.
Sono compresi gli interventi ai beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa, di € 150.000,00 (centocinquantamila euro).
1.19 Cose assicurate presso terzi
Si conviene che parte delle cose assicurate può trovarsi e deve quindi intendersi assicurata anche presso località che non siano di proprietà e/o in gestione all’Assicurato comprese fiere, mostre, congressi o altre manifestazioni, nonché per ricovero a seguito di sinistro o per manutenzione, riparazione o altre esigenze.
1.20 Movimentazione interna
La Società indennizza i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, comprese le operazioni di carico e scarico.
1.21 Xxxxx, rapina, estorsione e scippo
In caso di furto, rapina, estorsione, scippo la Società risponde per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti nella Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. Con riferimento ai danni da furto, la Società risponde:
A1) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili, a condizione che l’autore del furto si sia impossessato dei beni stessi, in uno dei seguenti modi:
✓ violandone le difese poste a tutela dei beni assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione, uso di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
✓ introducendosi nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
✓ in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
A2) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili senza che l’autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A1;
A3) del furto commesso da dipendenti o amministratori dell’assicurato, o con la loro complicità o partecipazione, purché la persona che ha commesso il furto, che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni assicurati, o della sorveglianza dei locali e che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente o l’amministratore adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
A4) per i beni assicurati posti all’aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi e aree di pertinenza;
I macchinari portatili, rientranti in Partita 1), sono compresi fra le cose assicurate anche quando sono giacenti presso le abitazioni dei dipendenti autorizzati al loro utilizzo.
B) La Società risponde dei danni derivanti da rapina e da estorsione dei beni assicurati.
C) La Società risponde dei danni derivanti da scippo dei beni assicurati.
D) La Società risponde dei danni derivanti da furto con destrezza di beni assicurati posti nell’interno dei beni immobili e commessi durante l’orario di apertura al pubblico.
E) La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo dei beni assicurati affidati a portavalori (persone di età compresa tra 18 e 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all’esterno dei locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21 fino alle ore 6, salvo esplicita deroga. In caso di furto con destrezza resta operante il sottolimite di cui alla specifica garanzia.
F) La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo di valori e preziosi, che sono:
✓ ovunque riposti,
✓ contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave,
✓ contenuti nei mezzi di custodia posti all’interno dei beni immobili,
✓ contenuti nei mezzi di custodia posti all’esterno dei beni immobili.
G) Sono considerati danni garantiti dalla presente assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione di furto, rapina, estorsione e xxxxxx o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà per i guasti procurati dai ladri per l’ingresso nei luoghi dove sono i beni assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i beni assicurati.
H) Si precisa che la garanzia è operante anche presso mostre, fiere, manifestazioni in genere organizzate sia dall’Assicurato che da terzi.
Relativamente ai MACCHINARI PORTATILI l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento, trasporto con qualsiasi mezzo purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
- i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili dall'esterno del veicolo.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
In caso di furto, sono operanti i limiti e le franchigie previste per la garanzia furto specifica.
1.22 Xxxxxxxxx in caso di furto, rapina, estorsione e scippo
In caso di sinistro la somma assicurata per la garanzia furto, si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.
Resta inteso che il predetto limite di indennizzo e altri eventuali limiti saranno ripristinati subordinatamente alla richiesta di reintegro esperita dal Contraente e alla relativa accettazione da parte della Società.
Il reintegro decorrerà a far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società. Il pagamento da parte del Contraente del relativo rateo di premio sarà effettuato entro i termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE.
1.23 Assicurazione con dichiarazione di valore
1. Il Contraente/Assicurato, dichiara che le somme assicurate con la presente polizza e più precisamente quelle delle partite 1/2/3/4 sono corrispondenti alla valutazione effettuata da primaria Società di stima benevisa al mercato assicurativo, aggiornata alla data del 31.12.2020 della quale, su richiesta, viene data copia dal Contraente alla Società, con vincolo di riservatezza.
2. Limitatamente alle somme/partite assicurate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 secondo comma del C.C., e in caso di sinistro si procederà in conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza e con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente regolamentazione per quanto riguarda il predetto articolo 1907 C.C..
3. Il Contraente/Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine del periodo di assicurazione (ed entro 180 gg da questo), un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, aggiornato al 31.12 di ogni anno a partire dal 31.12.2021 redatto dallo stimatore indicato al punto 1 o da altro beneviso dalla Società.
4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1 che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene fra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
• risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
• derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza, in base all’ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate al punto sopra indicato, comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.) in ragione della parte determinata in base alle stime peritali, eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (art. 1907 C.C.), quest’ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di riferimento, maggiorata del 30%.
Ai fini di quanto sopra, non si terrà conto delle maggiori somme:
• imputabili all’introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell’aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati, nei valori di polizza soggetti al presente articolo/convenzione;
• relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto di cui sopra, l’entrata in garanzia dei quali, verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
5. La Società Delegataria provvederà all’emissione di apposita appendice per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell’Assicurato/Contraente, come precisato al punto 3, che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo e/o quelli esclusi.
6. Qualora tuttavia le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori al 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, la copertura assicurativa degli aumenti per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione tra le parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
7. Con l'appendice di aggiornamento del punto 5, si farà luogo alla regolazione del premio di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4, circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinenti, come pure la Società è tenuta a rifondere il 50% del premio annuo in caso di riduzione delle somme assicurate.
8. I premi dovuti a termine della presente convenzione dovranno essere pagati entro 90 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato un relativo conto di regolazione tramite regolare appendice di polizza; se il pagamento non verrà effettuato entro il predetto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La presente regolamentazione ha durata pari a quella della polizza, ma è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi tramite PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza.
Si precisa infine che relativamente a tutte le altre Sezioni, diverse dalla Sezione III), il premio si deve intendere “flat”, cioè forfettario e quindi senza alcuna regolazione.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
(valide per le Sezioni III e IV e V)
1.1 Obblighi in caso di sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati dall'Assicurato alla Società entro trenta (30) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza, con uno dei seguenti mezzi: telegramma, raccomandata, posta elettronica certificata.
In caso di furto o di sinistro derivante da atti presumibilmente dolosi o fraudolenti il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro stesso immediatamente all'Autorità di Polizia anche se l'autore dell'atto è sconosciuto; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.
Il Contraente deve fare quanto è in suo potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni della Società, fornire dimostrazione delle spese da lui sostenute permettendo ogni rilevazione od esame da parte degli incaricati della Società, e mettere a disposizione della stessa i documenti necessari a dimostrare l'esistenza del danno ed a determinare l'ammontare.
Il Contraente che con dolo adoperi, a giustificazione dell'ammontare del danno, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente documenti, decade dal diritto al risarcimento.
Il Contraente può provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.
1.2. Procedura per la valutazione del danno e delle perdite
L’ammontare dei danni e delle perdite è concordato tra le parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
1.3 Mandato dei periti - operazioni peritali
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
1.4 Liquidazione per partite separate
Dietro richiesta del Contraente e/o assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all’indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
1.5 Valore dei beni e determinazione del danno
Premesso che per “Valore a nuovo” si intende:
a) per FABBRICATI (beni immobili) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell’area;
b) per INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA, MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI (beni mobili esclusi valori, oggetti d'arte) e i beni elettronici il costo di riparazione o rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere).
La somma assicurata per cose non di proprietà dell’Assicurato, tenute in custodia o consegna o sulle quali opera per l’espletamento dell’attività dichiarata in polizza, rappresenta il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, e per essa non è considerata, all’atto della liquidazione dei danni, eventuale sottoassicurazione.
e che per “valore allo stato d’uso” si intende:
c) per FABBRICATI (beni immobili) la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
d) per FABBRICATI (Beni immobili) di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali, non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
e) per INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA, MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI (beni mobili esclusi valori, oggetti d'arte) e beni elettronici, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile e elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai beni elettronici, resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore;
in caso di sinistro che colpisca i beni immobili e i beni mobili (partite 3, 4 - qualora non sia operante la Partita BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO) si determina:
aa) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al valore allo stato d’uso, detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
bb) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad aa), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”, oltre alle spese di salvataggio e alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
cc) il pagamento del supplemento d’indennità di cui alla lettera bb) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO.
La ricostruzione può avvenire nella stessa o in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.
Per INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA, MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI nel caso di danno suscettibile di riparazione:
a) si stima l’importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad a) defalcato dell’importo stimato come b), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad a).
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
aa) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del bene assicurato al momento del sinistro o di un bene similare, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all’erario;
bb) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come aa) defalcato dell’importo come bb), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad aa).
Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’assicurato) ed è valida a condizione:
aa) che i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello di costruzione; bb) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;
cc) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non sia soddisfatta una di tali condizioni si applicano le norme che seguono:
aaa) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
bbb) si stima il valore ricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come aaa), defalcato dell’importo come bbb).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare del danno, calcolato come ad a) e b), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come aa).
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
La Società ha la facoltà, previo assenso del Contraente/Assicurato, di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.
Nel caso in cui la cosa non sia più in costruzione né comunque disponibile presso il costruttore o nel caso in cui il fornitore o organizzazioni da esso autorizzate non concedano più il contratto di assistenza tecnica per l’hardware o il contratto di manutenzione per il software, l’indennizzo è limitato al doppio del valore commerciale della cosa al momento del sinistro, fermo il limite della somma assicurata per la cosa stessa.
L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato solo dopo l'avvenuta riparazione o rimpiazzo della cosa sinistrata.
Nel caso in cui il rimpiazzo - o comunque l'ordine esecutivo al fornitore per il rimpiazzo - non avvenga entro sei (6) mesi dalla data del sinistro, si indennizza il solo valore commerciale della cosa al momento del sinistro.
All’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
Per la RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI la determinazione dell'indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per il riallineamento degli archivi al momento dell’evento dannoso.
Per tali somme assicurate non sono considerate, all'atto della liquidazione dei danni, eventuali sottoassicurazioni.
Se il ripristino non si rende necessario oppure non è effettuato per i dati entro un anno e per i programmi entro sei (6) mesi dalla data dell’evento dannoso, l'Assicurato decade dal diritto dell'indennizzo.
1.6 Pagamento dell’indennizzo e anticipi
L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.
L'obbligo della Società viene in essere entro 30 giorni dalla richiesta dell'acconto.
Tale acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso di danno a un bene assicurato in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore al momento del sinistro, l'assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.
La società dovrà provvedere a sottoporre all’assicurato una proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell’atto di quantificazione del danno e a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’assicurato entro i 30 giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, e in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’indennizzo presunto.
Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’indennizzo sarà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l’impegno dell’assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.
L’assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell’istruttoria non appena disponibile.
1.7 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
L’Assicuratore:
1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data della denuncia;
• la tipologia dell’evento;
• la descrizione dettagliata dell’evento;
• la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € ;
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,3‰ del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
SEZIONE VI - RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DA CONTRATTI DI ELABORAZIONE PER CONTO TERZI O SERVIZI INFORMATICI FORNITI
1.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tener indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla prestazione dei servizi precisati nell’attività indicata in polizza, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontarie e direttamente cagionate a clienti e a terzi determinate da:
a) mancato o ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali dovute dall’Assicurato;
b) errori, negligenze, omissioni, manifestatisi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute dall’Assicurato;
c) atti dolosi o fraudolenti anche da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Assicurato stesso;
d) divulgazioni di notizie e informazioni, segreti commerciali, informazioni confidenziali, avvenute involontariamente o per infedeltà di dipendenti e/o collaboratori dell’Assicurato che abbiano causato richieste di risarcimento da parte di clienti;
e) violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica e/o diritti d’autore, sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato non sia di natura dolosa;
f) qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà o dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dall’Assicurato;
che abbiano causato richieste di risarcimento da parte dei clienti dell’Assicurato o di terzi.
La garanzia assicura altresì la responsabilità derivante all’Assicurato, e ai Responsabili e Incaricati designati dallo stesso, per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.).
1.2 Delimitazione temporale della garanzia
Si stabilisce che la Società è obbligata unicamente per i danni originatisi durante il periodo di efficacia della polizza, ancorchè denunciati alla Società entro 3 anni dalla cessazione della stessa.
La garanzia opera anche per le richieste di risarcimento di terzi durante il periodo di validità della polizza ma che abbiano una causa prima anteriore alla data di inizio della polizza a condizione che:
- l’Assicurato non avesse già un’altra Assicurazione contro gli stessi rischi;
- l’Assicurato non fosse a conoscenza al momento della sottoscrizione della polizza, di una richiesta di risarcimento.
1.3 Condizioni della garanzia
Le Condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:
a) che l'Assicurato consegni alla Società, qualora ne faccia richiesta, i contratti stipulati con i clienti;
b) che l’Infrastruttura Tecnologia e gli archivi sui quali l'Assicurato opera siano assicurati nelle precedenti sezioni;
c) che l'Assicurato conservi le copie di sicurezza degli archivi essenziali per l'attività descritta in polizza;
d) che l’accesso ai locali ove sono ubicate le principali apparecchiature della Infrastruttura Tecnologica (unità centrali, unità periferiche, server, unità trasmissione dati e simili) e agli archivi sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente o prestatore d'opera e che sia opportunamente registrato e conservato per analisi successive;
e) che sia operativo un software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno determinato il danno, ovvero che l’assicurato sia in grado di fornire supporti cartacei od altro che consentano di ricostruire la successione di tali eventi;
Qualora non siano rispettati tali presupposti l’Assicurato non decade dal diritto all’indennizzo, ma la Società potrà far valere l’art. 1.5) “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
1.4 Delimitazione dell’assicurazione
La Società non è obbligata:
a) per i danni derivanti direttamente o indirettamente da responsabilità di altri assunte dall'Assicurato, o per le richieste di risarcimento derivanti da responsabilità assunte dall'Assicurato al di fuori dei contratti di cui all’art.1.3 a);
b) per ogni indennità a seguito di impegni assunti dall'Assicurato eccedenti le responsabilità previste dalla legge e per ogni penalità contrattuale messa a carico dell'Assicurato, fatta eccezione per quella prevista dovuta alle cause definite all’art.1.1 che precede;
c) per i danni per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi di legge;
d) per ogni spesa o costo per la ricerca e l'eliminazione di errori negligenze e omissioni;
e) per i danni dovuti a difetto di progettazione e rendimento, che comportino assenza o insufficienza di risultati o mancata corrispondenza generale dei programmi e dei dati all'uso e alla necessità cui sono destinati;
f) per danni cagionati da macchine e prodotti (fatta eccezione per programmi ed elaborazioni) fabbricati, lavorati o in vendita, dopo la consegna a terzi e i danni conseguenti a inquinamento lento e graduale nel tempo o comunque di natura ecologica;
g) per i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche;
h) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) per i danni che siano conseguenza delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento della sua attività, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
j) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
k) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da amianto e/o da materiali contenenti amianto.
1.5 Delimitazione causale della garanzia
La Società non risponde per richieste di risarcimento la cui causa prima sia posteriore ad una causa prima uguale già denunciata.
La Società non indennizza, in caso di sinistri successivi e derivanti dalla stessa causa prima, somma maggiore a 2 volte il massimale per sinistro.
1.6 Delimitazione delle vertenze di danno – spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
SEZIONE VII – PERDITE PATRIMONIALI
1.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga per le perdite patrimoniali, consistenti in:
- perdite di valori, azioni, monete, titoli e simili, impianti e software;
- furto, copiatura e danneggiamento di archivi e software, utilizzo indebito di risorse elaborative e/o potenza di calcolo;
- spese e costi necessari per il proseguimento dell’attività, causate da atti dolosi e fraudolenti commessi con lo scopo evidente di ottenere un beneficio economico indebito o di causare danni patrimoniali all'Assicurato o a terzi.
Gli atti dolosi e fraudolenti devono essere arrecati da:
1) dipendenti dell'Assicurato o prestatori d'opera autorizzati all'accesso ai sistemi informatici e agli archivi e da lui incaricati contrattualmente per il raggiungimento di un obiettivo;
2) terzi.
Nel caso in cui ci siano legami informatici fra sistemi informatici diversi, dei quali solo alcuni siano in garanzia:
- le perdite patrimoniali dovute ad atti dolosi o fraudolenti avvenuti nel sistema informatico non in garanzia sono escluse;
- le perdite patrimoniali dovute ad atti dolosi o fraudolenti avvenuti nel sistema informatico in garanzia attraverso il legame informatico sono assicurate anche se provengono dal sistema informatico escluso dalla garanzia.
Nel caso in cui si verifichino danni che sono risarcibili o assicurabili nelle sezioni precedenti, questa garanzia sarà operante solo per la parte eccedente l'ammontare che risulta o risulterebbe risarcibile da tale o tali altre sezioni.
1.2 Condizioni della garanzia
Le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:
a) che l'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, non sia a conoscenza di alcun sinistro doloso o fraudolento, risarcibile dalla polizza, effettuato o tentato contro di lui, salvo quelli a conoscenza della
Società;
b) che l'assunzione e il controllo del personale sia effettuato, nei limiti concessi dalla legge, con la massima scrupolosità;
c) che tutti i controlli esterni ed interni, le procedure di sicurezza fisica o logica, le misure di riconoscimento e di controllo, siano mantenuti in vigore e in perfetta efficienza per tutta la durata della polizza; inoltre tali misure siano controllate nella loro efficacia e ne sia mantenuta evidenza mediante registrazione;
d) che sia operativo un software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno, ovvero che l’Assicurato sia in grado di fornire supporti cartacei od altro che consentano di ricostruire la successione di tali eventi;
Qualora non siano rispettati tali presupposti, vale il disposto degli art.1892, 1893 e 1898 del Codice Civile. La risarcibilità del danno è sottoposta alla condizione essenziale:
- che il meccanismo e le modalità del fatto criminoso siano conosciuti e provati dall'Assicurato;
- che il fatto e che il colpevole, qualora noto, siano denunciati all'autorità di polizia.
1.3 Delimitazione dell’assicurazione
La Società non è obbligata per:
a) danni risultanti dall'introduzione nel sistema informativo dell'Assicurato di documenti precedentemente falsificati;
b) danni dovuti a investimenti non eseguiti, perdita di utili sperati e perdite derivanti da sparizioni inesplicabili;
c) danni causati da dirigenti di Società le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate o affiliate ai sensi art. 2359 CC, nel testo di cui alla L.7/6/1974 n. 216.
1.4 Somme assicurate
Le somme assicurate per le garanzie di cui all’art. 1.1 rappresentano il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, e per esse non sono considerate, all'atto della liquidazione dei danni, eventuali sottoassicurazioni.
1.5 Delimitazione temporale dei rischi
Si stabilisce che la Società è obbligata unicamente per i danni originatisi durante il periodo di efficacia della polizza, ancorchè denunciati alla Società entro 3 anni dalla cessazione della stessa.
La garanzia opera anche per le richieste di risarcimento di terzi durante il periodo di validità della polizza ma che abbiano una causa prima anteriore alla data di inizio della polizza a condizione che:
- l’Assicurato non avesse già un’altra Assicurazione contro gli stessi rischi;
- l’Assicurato non fosse a conoscenza al momento della sottoscrizione della polizza, di una richiesta di risarcimento.
1.6 Determinazione dei danni
La determinazione dei danni è eseguita secondo le modalità seguenti:
a) nel caso di perdita di valori, azioni, monete, titoli e simili, la determinazione è effettuata sulla base del valore risultante dal listino di chiusura del giorno in cui è avvenuto l'evento iniziale o sulla base dell'importo frodato;
b) nel caso di perdita di impianti, materie prime la determinazione è effettuata sulla base del loro valore contabilizzato o già ammortizzato nello "Stato patrimoniale" valido nel momento in cui è avvenuto l'evento iniziale;
c) nel caso di perdita di prodotti semilavorati o in corso di lavorazione la determinazione è effettuata secondo il valore della materia prima calcolata come in b) aumentata dei costi di lavorazione documentati sopportati dall'azienda;
d) nel caso di perdita di prodotti finiti la determinazione è effettuata secondo il loro prezzo di vendita calcolato al momento in cui è avvenuto l'evento iniziale;
e) nel caso di utilizzo indebito di risorse elaborative e/o potenza di calcolo, la determinazione dell'indennizzo è effettuata mediante la dimostrazione da parte dell'Assicurato della perdita causata dalla quota di potenza e risorse elaborative e periodi di tempo sottratti, sulla base della documentazione di cui all’art.1.2 d).
Tuttavia qualora l'Assicurato dovesse per la prosecuzione della sua attività rimpiazzare quanto perduto in b) c) d) il risarcimento sarà effettuato sulla base del costo di rimpiazzo al momento della scoperta del sinistro. Dalla determinazione effettuata deve essere detratto:
- ogni risparmio di spese già sostenute che potessero essere ridotte nel rimpiazzo o rifacimento di quanto perduto;
- tutti gli importi che l'Assicurato avrà potuto recuperare fermo restando ogni diritto della Società di effettuare le azioni di rivalsa.
SEZIONE VIII - MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI
1.1 Somme assicurate/massimali
Sezione III – DANNI DIRETTI
Cose assicurate | Somma assicurata | Tasso lordo ‰ | Premio annuo lordo |
1. Infrastruttura Tecnologica | 97.386.050,00 | ||
2. Opzione base) Fibre Ottiche a P.R.A. | 1.000.000,00 | ||
2. Variante 1) Fibre Ottiche a P.R.A. | 2.000.000,00 | ||
3. Fabbricati | 24.527.200,00 | ||
4.Xxxxxxxxxx, attrezzature, impianti (escluso quanto in Partita 1) | 6.186.020,00 | ||
5. Beni immobili extrastima, a P.R.A. | 1.000.000,00 | ||
5.Ricorso terzi da incendio | 3.000.000,00 | ||
TOTALI | ……………..,00 |
Con riferimento alla Partita 2) Fibre Ottiche si precisa che il valore rilevato secondo documento di Stima ufficiale ammonta a complessivi € 47.277.150,00, posata a terra; di comune accordo tra le Parti si conviene di assicurarla con la forma del Primo Rischio Assoluto, nei limiti sopra indicati.
Sezione IV – RIPRISTINO ARCHIVI
Partita assicurata | Limite di indennizzo |
Archivi informatici, anche non di proprietà | € 500.000,00 sinistro/anno |
Sezione V – DANNI INDIRETTI/MAGGIORI COSTI
Garanzie prestate | Limite di indennizzo |
Spese e costi per il proseguimento dell’attività | € 500.000,00 sinistro/anno |
Sezione VI – RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRATTUALE
Garanzia | Massimale |
Responsabilità civile derivante da contratti di elaborazione per conto terzi o servizi informatici forniti | Opzione base) € 3.000.000,00 per sinistro anno e aggregato annuo |
Responsabilità civile derivante da contratti di elaborazione per conto terzi o servizi informatici forniti | Variante 1) € 5.000.000,00 per sinistro anno e aggregato annuo |
Sezione VII – PERDITE PATRIMONIALI
Garanzia | Massimale |
Opzione base) Atti dolosi e fraudolenti | € 500.000,00 per sinistro/anno |
Variante 1) Atti dolosi e fraudolenti | € 1.000.000,00 per sinistro/anno |
1.2 Limiti di indennizzo/risarcimento - scoperti/franchigie
LIMITE PER SINISTRO E PERIODO DI ASSICURAZIONE | SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO | |
Sezione III - Xxxxx Xxxxxxx | ||
Opzione base) Stop loss (applicato solo per Partita 1 e 2) | € 70.000.000,00 | |
Variante 1) Stop loss (applicato solo per Partita 1 e 2) | € 90.000.000,00 | |
Opzione base) Franchigia frontale Partita 1) e 2) | === | € 3.000,00 per sinistro, salvo quanto diversamente regolamentato |
Variante 1) Franchigia frontale Partita 1) e 2) | === | € 1.500,00 per sinistro, salvo quanto diversamente regolamentato |
Opzione base) Franchigia frontale Partita 3) e 4) | === | € 1.000,00 per sinistro, salvo quanto diversamente regolamentato |
Variante 1) Franchigia frontale Partita 3) e 4) | === | € 500,00 per sinistro, salvo quanto diversamente regolamentato |
Spese demolizione e sgombero | € 500.000,00, in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Particolari, sottolimitato ad € 250.000,00 per rifiuti tossico nocivi e radioattivi | Nessuno |
Onorari periti, consulenti e professionisti | € 150.000,00 | Nessuno |
Spese peritali | € 200.000,00 | Nessuno |
Opzione base) Eventi socio-politici Partita 1) e 2) | € 5.000.000,00 | Scoperto 10% minimo € 10.000,00 |
Variante 1) Eventi socio-politici Partita 1) e 2) | € 10.000.000,00 | € 7.500,00 |
Opzione base) Eventi socio-politici Partita 3) e 4) | 80% somma assicurata | Scoperto 10% minimo € 5.000,00 |
Variante 1) Eventi socio-politici Partita 3) e 4) | Le somme assicurate | € 5.000,00 |
Terrorismo | € 5.000.000,00 | Scoperto 10% minimo € 10.000,00 |
Opzione base) Eventi atmosferici Partita 1) e 2) | € 5.000.000,00 | € 3.000,00 |
Variante 1) Eventi atmosferici Partita 1) e 2) | € 10.000.000,00 | € 1.500,00 |
Opzione base) Eventi atmosferici Partita 3) e 4) | 80% somma assicurata | Scoperto 10% minimo € 5.000,00 |
Variante 1) Eventi atmosferici Partita 3) e 4) | Le somme assicurate | € 5.000,00 |
Opzione base) Inondazioni, alluvioni, allagamenti Partita 1) e 2) | € 5.000.000,00 | Scoperto 10% minimo € 5.000,00 € 2.000,00 per sinistro da allagamenti |
Variante 1) Inondazioni, alluvioni, allagamenti Partita 1) e 2) | € 10.000.000,00 | Scoperto 10% minimo € 10.000,00 € 2.000,00 per sinistro da allagamenti |
Opzione base) Inondazioni, alluvioni, allagamenti Partita 3) e 4) | 50% somma assicurata | Scoperto 10% minimo € 5.000,00 € 1.500,00 per sinistro da allagamenti |
Variante 1) Inondazioni, alluvioni, allagamenti Partita 3) e 4) | 70% somma assicurata | € 5.000,00 € 1.000,00 per sinistro da allagamenti |
Neve, ghiaccio, gelo | € 500.000,00 Per la sola garanzia ghiaccio e gelo massimo indennizzo € 150.000,00 | Scoperto 10% minimo € 5.000,00 Per la sola garanzia ghiaccio e gelo € 1.500,00 |
Acqua piovana | € 100.000,00 | € 2.500,00 con il massimo di € 15.000,00 per sinistro |
Acqua condotta - Spese di ricerca e riparazione dei danni | € 200.000,00 | € 1.000,00 |
Opzione base) Terremoto Partita 1) e 2) | € 5.000.000,00 | € 25.000,00 |
Variante 1) Terremoto Partita 1) e 2) | € 10.000.000,00 | € 20.000,00 |
Opzione base) Terremoto Partita 3) e 4) | 50% somma assicurata | Scoperto 10% minimo € 5.000,00 |
Variante 1) Terremoto Partita 3) e 4) | 70% somma assicurata | € 5.000,00 |
Rottura vetri e cristalli non costituenti pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici | € 5.000,00 per singola lastra con il limite di € 50.000,00 | € 250,00 per singola lastra |
Cedimento, franamento e smottamento del terreno | € 200.000,00 | € 5.000,00 |
Differenziale storico artistico | € 100.000,00 | € 5.000,00 |
Crollo e collasso strutturale | € 200.000,00 | € 5.000,00 |
Infrastruttura tecnologica anche presso terzi, comprese mostre e Fiere | € 250.000,00 | Franchigia frontale |
Beni presso terzi | € 300.000,00 | Franchigia frontale |
Programmi in licenza d’uso | € 100.000,00 | Franchigia frontale |
Trasporti | € 100.000,00 Limite massimo per spedizione € 25.000,00 | Franchigia frontale |
Furto, Rapina, Estorsione a 1° R.A. • Portavalori • Valori • Furto con Destrezza • Guasti ladri • Beni c/o Mostre e fiere • Macchinari portatili, router, telecamere, schermi e apparati | € 50.000,00 di cui: • € 5.000,00 • € 5.000,00 • € 5.000,00 • € 10.000,00 • Le somme assicurate per la presente sezione • Le somme assicurate per la presente sezione | € 500,00 |
mobili | ||
Sezione IV – Ripristino Archivi | ||
Archivi informatici, anche non di proprietà | La somma assicurata | € 200,00 |
Archivi non informatici | € 200.000,00 | € 200,00 |
Sezione V – Danni indiretti – Xxxxxxxx Xxxxx | ||
Spese e costi per il proseguimento dell’attività | La somma assicurata | € 1.500,00 per sinistro |
Sezione VI – Responsabilità civile contrattuale | ||
Responsabilità civile derivante da contratti di elaborazione per conto terzi o servizi informatici forniti | Il massimale prestato | Scoperto 10% minimo € 10.000,00 massimo € 30.000,00 |
Sottolimitato | ||
Opzione base) per divulgazioni | € 1.000.000,00 | |
Variante 1) per divulgazioni | € 1.500.000,00 | |
Opzione base) per penalità | € 100.000,00 | |
Variante 1) per penalità | € 250.000,00 | |
Sottolimite per causa di forza maggiore che colpiscano la Sezione A) Xxxxx Xxxxxxx | € 250.000,00 | |
Conservazione di documenti informatici | € 2.000.000,00 | |
Sezione VII – Perdite Patrimoniali | ||
Opzione base) Atti dolosi e fraudolenti | La somma assicurata | € 15.000,00 |
Variante 1) Atti dolosi e fraudolenti | La somma assicurata | € 10.000,00 |
1.3 Calcolo del premio ed elementi per la sua valutazione
Calcolo del premio
Sezione | Tipo premio | Parametro | Premio lordo annuo |
Sezione III – DANNI DIRETTI | Variabile, soggetta a regolazione | Le somme assicurate | |
Sezione IV – RIPRISTINO ARCHIVI | FLAT | /// | |
Sezione V – DANNI INDIRETTI – Maggiori costi | FLAT | /// | |
Sezione VI – RC CONTRATTUALE | FLAT | /// | |
Sezione VII – PERDITE PATRIMONIALI | FLAT | /// | |
Elementi per la valutazione del premio
Sezioni IV / V / VI / VII | Preventivato Anno 2020 |
Fatturato | €. 55.900.000,00 | |
Retribuzioni lorde annue | €. 12.728.564,00 |
1.4 Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
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