CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI e DIPENDENTI
COMUNE DI SINNAI
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI e DIPENDENTI
SEZIONE I - DEFINIZIONI:...........................................................................................................
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE......................................................
Art. 1: Durata del contratto...........................................................................................................
Art. 2: Gestione del contratto ........................................................................................................
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede ..........................................
Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni ......................................................................................
Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente............................................................
Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto .......................................................................
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari ..........................................................................................
Art. 8: Denuncia dei sinistri ...........................................................................................................
Art. 9: Facoltà di recesso ..............................................................................................................
Art. 10: Trattamento dei dati .........................................................................................................
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE ..........................................
Art. 1: Oggetto dell’assicurazione - RCT .......................................................................................
Art. 2: Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO ........................................................
Art. 3: Estensione Territoriale .......................................................................................................
Art. 5: Precisazioni ........................................................................................................................
Art. 6: Rischi esclusi dall’assicurazione.........................................................................................
Art. 7: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento ....................................................................
Art. 8: S.I.R. - Self Insurance Retention – Autoassicurazione .......................................................
Art. 9: Responsabilità personale ...................................................................................................
Art.10: Gestione delle vertenze e spese legali ..............................................................................
Art. 11: Rinuncia al diritto di surroga .............................................................................................
Art. 12: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede ..........................................
Art. 13: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese ..............................
Art. 14: Riparto di coassicurazione e delega .................................................................................
Art. 15: Disposizione finale ...........................................................................................................
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO .....................
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA.....................................................................................
SEZIONE I - DEFINIZIONI:
Amministrazione o Ente: Il Comune di , Assicurato e Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse é protetto dalla assicurazione;
Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;
Attività dell’Amministrazione : L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti
Broker:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Atto di terrorismo: l’uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un’organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa;
Contaminazione: l’avvelenamento che causi il mancato o limitato uso di beni o risorse, dovuto a presenza di sostanze chimiche e/o biologiche;
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;
Danno patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o dan- neggiamento di cose o animali;
Franchigia: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all’Assicurato;
Liquidazione del danno: la determinazione ed il pagamento dell’indennizzo;
Massimale di garanzia: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero del- le persone decedute o lese o che abbiano sofferto danno materiale;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Retribuzioni erogate: La somma dei sotto indicati punti 1), 2) e 3):
Le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, “lavoratori interinali” ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d’opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente:
in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili)
ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del la- voro”;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto: il trasferimento all’Assicurato di una percentuale del sinistro risarcibile;
Self Insured Retention (SIR): l’importo, comprensivo anche delle spese di gestione, che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa
Sinistro in serie: una pluralità di sinistri; derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una se- rie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro. Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente Xxxxxxx, tutti i sinistri ap- partenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di Xxxxxxx
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Prestatori di Lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rap- porto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività dell’Amministrazione incluse quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricade, ai sensi di legge, su sog- getti diversi dall’Assicurato. Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto con l’Assicurato:
a. gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di partita IVA.
b. Altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo di e di coordinamento di imprese terze rispetto all’Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l’Assicurato si avvale nell’ambito dei contratti di appalto.
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
Il presente contratto ha durata di anni uno a decorrere dalle ore 24.00 del 30/06/2016 alle ore 24.00 del 30/06/2017, con rateizzazione semestrale del premio, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia me- diante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio an- nuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto é affidata al broker di assicurazione.
La provvigione che la Compagnia riconoscerà al Broker che ha in gestione la polizza sarà massimo del 10% sul premio imponibile della polizza.
Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi potranno avvennire per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che vie- ne quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclu- sione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusiva- mente dal Contraente alla Societa’ e viceversa
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comuni- cazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessa- zione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali cir- costanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal pre- sente contratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevo- le all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge ita- liana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente l’organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Nel caso di eventuale successivo giudizio è esclusivamente competente il foro del luogo ove ha sede il Contraen- te/Assicurato
Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corri- spondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Co- dice Civile.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni fi- nanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamen- te a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Proget- to (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 8: Denuncia dei sinistri
Fermo quanto normato all’art. 7 della Sez. III che segue, la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, eventualmente anche per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi da quando l’ufficio comunale preposto ne sia venuto a conoscenza.
La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessa- te e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al si- nistro, di cui la Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.
Le parti si impegnano reciprocamente a fornire annualmente per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali della controparte
- lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto)
- l’importo stimato per la sua definizione
- l’importo liquidato alla controparte
É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.
L’Amministrazione dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta.
Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si convie- ne che la Amministrazione dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:
1. formale notifica, alla Amministrazione e/o a un Assicurato, della apertura di una inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o della apertura di un procedimento penale;
2. manifestazione di malattia professionale;
3. formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali, o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso.
Art. 9: Facoltà di recesso
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In tale caso, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al net- to dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora, nel periodo di preavviso, il contratto preveda una scadenza intermedia, la Società emetterà una ap- pendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Art. 10: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamen- to dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adem- pimenti degli obblighi contrattuali.
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL ’ASSICURAZIONE
Art. 1: Oggetto dell’assicurazione - RCT
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questo debba pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’Attività dell’Amministrazione.
Art. 2: Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente re- sponsabile, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti dai propri Prestatori di Lavoro, mentre sono addetti all’Attività dell’Amministrazione. L’Assicurazione vale anche per le eventuali azioni di regresso esperite dall’INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, dall’INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso.
L’Assicurazione è estesa al rischio di malattie professionali fermo che, in relazione a tale estensione:
1. il massimale di garanzia rappresenta la massima esposizione della Società per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di vali- dità dell’assicurazione, nonché la massima esposizione per uno o più danni manifestatisi in una stessa annualità assicurativa;
2. la garanzia non è operante in caso di asbestosi e silicosi, nonché per qualsiasi altra patologia derivante da silice o amianto.
3. la garanzia opera a condizione che le malattie professionali si manifestino per la prima volta in data po- steriore a quella della stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di stipula della presente polizza (o entro i 24 mesi precedenti).
A condizione che l’Assicurato non benefici di altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, questa estensione è altresì operante per le malattie professionali che si manifestino entro 24 mesi dalla data di cessazione delle garanzie o del rapporto di lavoro purchè, in quest’ultimo caso, la cessazione del rappor- to di lavoro intervenga prima della cessazione della garanzia;
4. qualora l’Amministrazione abbia avuto anche in precedenza con la Società polizze per gli stesso rischi
R.C.O. senza soluzione di continuità con la presente - la copertura per le malattie professionali opererà anche per i fatti verificatisi dopo la stipula della prima polizza tra l’Amministrazione e l’infrascritta Società.
Art. 3: Estensione Territoriale
L’assicurazione RCT vale per i danni che avvengano nel mondo intero, con esclusione di USA e Canada. L’assicurazione RCO vale per il mondo intero.
Art 4: Novero dei Terzi
Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, sono considerati terzi rispetto al Contraente e Assicurato.
Non sono considerati terzi - per i casi di morte o lesioni personali subite in occasione di servizio –, i Prestatori di Lavoro operando nei loro confronti la garanzia RCO.
Non è considerato Terzo il Legale Rappresentante dell'Assicurato, che però assume la qualifica di terzo:
1. limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico se ed in quanto non ope- rante la garanzia RCO;
2. per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando assume la qualifica di utente dei servizi erogati dall’Ente.
Art. 5: Precisazioni
Fermo che la copertura assicurativa é operante anche per fatto colposo o doloso delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante:
a) dalla proprietà, e/o gestione e/o conduzione e/o uso a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, e di quant’altro destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente o a ciò in qualsiasi modo riconducibile;
b) per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia e/o detenute in generale, ferme le esclusioni per i danni da furto ed ai beni in leasing nonché ai beni strumentali all’esercizio dell’Attività dell’Amministrazione;
c) per danni a cose di terzi consegnate ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, con l’esclusione dei danni da incendio;
d) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso alla Amministrazione, a integrazione e/o in eccesso ad altre coperture assicurative eventualmente ope- ranti per il medesimo evento;
e) da furto sofferto da terzi laddove l’autore del reato si sia avvalso di impalcature, ponteggi e/o altro assi- milabile eretti, dall’Amministrazione direttamente o da terzi appaltatori, per eseguire lavori a beni immo- bili, strutture o impianti di sua proprietà o ad essa in uso, a parziale deroga dell’art.5;
f) per danni a condutture ed impianti sotterranei di terzi;
g) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive;
h) per danni materiali causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla sua responsabilità in qualità di committente;
i) quale committente dei lavori ceduti in appalto e subappalto, nonché delle attività e servizi, riconducibili alle finalità istituzionali, effettuate da terzi;
j) degli obblighi che competono ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei te- sti vigenti;
k) ai sensi dell’art. 2049 C.C. per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli, anche non a motore, utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati durante lo svolgimento di missioni od incari- chi, ad eccezione di quelli di proprietà od in uso alla Amministrazione, e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi a parziale deroga dell’art 5;
l) dalla interruzione, sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
m) dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito conseguenti a rottura accidentale. Sono compresi, altresì i danni causati da erogazione di ac- qua alterata;
n) da inquinamento o contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa e accidentale di beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, a parziale deroga dell’art.5;
o) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, mense e di- stributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande, con l’esclusione dei danni do- vuti a difetto di origine di prodotto;
p) dalla esistenza di servizi medici ed infermieristici attivati dalla Amministrazione, con l’esclusione dei danni derivanti dalla responsabilità civile medica e paramedica;
q) dalla responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni.
r) per la partecipazione nonché per la promozione e/o organizzazione di corsi, iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all’articolo 124 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private), turistiche, formative, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o di aggregazione in genere, anche effettuata congiuntamente con altre Società, Enti e/o strutture (rimane esclusa la responsabilità dei soggetti esterni alla Amministrazione di cui essa si avvalga e dei quali l’Amministrazione stessa non debba rispondere).
s) eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili.
Questa garanzia opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento della attività istituzionale; non é invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commerciali nonché per le multe o ammende inflitte direttamente alla Amministrazione o alle persone di cui essa debba rispondere.
t) e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale.
Art. 6: Risch i esclusi dall’assicuraz ion e
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro e l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprendono la responsabilità per i danni:
a) da detenzione o impiego di esplosivi da parte dell’Assicurato; sono comunque compresi gli eventi ricon- ducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente della Amministrazione (quali ad esempio i com- ponenti il corpo di Polizia Locale);
b) da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l’accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificia- le di particelle atomiche;
c) da guerra e atto terroristico di qualsiasi genere, compresa la contaminazione biologica e/o chimica;
d) direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all’amianto/asbesto, silicio
e) limitatamente all’estensione malattie professionali: per malattie provocate da soprusi e comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esempilificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamento, mo- lestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori, mirati ad emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing” e “bossing”).
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende la responsabilità per i danni:
f) per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Pri- vate e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
g) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, infil- trazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
h) da furto;
i) da perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimane comunque effi- cace la garanzia di cui alla lett. b) dell’art. 4 Precisazioni.
j) a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal maritti- mi, piattaforme off shore, bettoline e simili;
k) a dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o pro- grammi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura origina- ria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
l) da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
m) dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il xx-xxxxxxxxxx in for- za di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; per multe, ammen- de e penalità in genere da chiunque sostenute;
n) da fuochi d’artificio eccezion fatta per il rischio della committenza;
o) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua alterata;
p) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
q) derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena, muffe, funghi tossici, difenili policlorati (PCB)
r) da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
s) in qualsiasi modo connessi ad alluvioni o esondazioni di corsi d’acqua, terremoto o fenomeni tellurici in genere
t) da proprietà/gestione di farmacie e case di riposo
Art. 7: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento
La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 5.000.000,00 (cin- quemilioni/00) per ciascun sinistro/sinistro in serie e di € 10.000.000 in aggregato annuo, con i seguenti sot- tolimiti:
- sottolimite R.C.O.: € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per persona;
Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcu- ne tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.
In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/00).
Art. 8: S.I.R. - Self Insurance Retention – Autoassicurazione
L’assicurazione entra in vigore – sempre che non insorgano contestazioni in merito all’operatività della garan- zia, dopo i primi € 7.000,00 per sinistro, importo che resta a totale carico dell’Amministrazione quale Self Insu- rance Retention (di seguito “S.I.R.”) per ciascun sinistro RCT.
In presenza di un sinistro in serie, tale S.I.R. verrà applicata una sola volta.
Le garanzie di cui all’Art. 2 (RCO) vengono invece prestate senza applicazione di Self Insured Retention. Si conviene pertanto che:
A. Per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell’importo di “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell’Amministrazione che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed even- tualmente avvalendosi di strutture esterne), informando la Società degli esiti conclusivi.
Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla Con- traente in quanto ritenute potenzialmente contenute nell’importo della SIR.
Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere alla Contraente l’affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest’ultimo si im- pegna, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la ge- stione, riservandosi di esprimersi anche in merito all’operatività della garanzia
B. Per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l’importo di “S.I.R.” la Società provve- derà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui all’art. 9 che segue.
Qualora, nel corso dell’istruttoria, l’indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell’importo della “S.I.R.” dovesse superare tale importo, l’Amministrazione ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta é pervenuta alla Ammini- strazione o agli assicurati. La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dall’Amministrazione senza accollarsi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.
In ogni caso la Società è obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico dell’Amministrazione.
Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da par- te della Amministrazione al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla Società, restano a totale carico della Contraente.
Art. 9: Responsabilità personale
La garanzia assicurativa RCT, nei limiti per la stessa fissati, é estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell’ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Amministrazione stessa:
a) in capo ai Prestatori di Lavoro dell’Assicurato compresi i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Or- gani e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant’altro ad essa riconducibile;
b) del personale dell’Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;
c) del personale dell’Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, per dan- ni, compresi – a parziale deroga di quanto precedentemente normato - eventuali danni patrimoniali, ca- gionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili;
d) dei soggetti:
◊ impiegati in lavori socialmente utili;
◊ utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Amministrazione;
◊ partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages e quant’altro assimilabi- le;
◊ delle famiglie affidatarie a cui la Amministrazione, direttamente o nell’ambito di iniziative coordinate con altre strutture pubbliche o di assistenza e/o a esse assimilabili, ha affidato minori o soggetti porta- tori di handicap;
e) dei componenti il Nucleo di Protezione Civile, nello svolgimento delle attività e servizi connessi alla appar- tenenza al Nucleo.
Ai fini di questa specifica estensione:
◊ la Amministrazione non é considerata terza, ma sono terzi gli appartenenti alla stessa,
◊ sono esclusi i danni sofferti durante il loro uso dalle cose di proprietà o comunque concesse dalla Amministrazione e impiegate nello svolgimento delle attività del Nucleo,
◊ il massimale di garanzia di cui all’art. 6 “Massimale di garanzia – Limiti di risarcimento” viene definito in euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro e anno assicurativo.
La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità derivante al CRAL e ai soggetti che a qualun- que titolo operano a favore dello stesso, dalla organizzazione e/o gestione di iniziative e manifestazioni nell’ambito delle proprie attività e competenze, con esclusione dei danni ai locali ed alle cose ove tali manife- stazioni si svolgono.
Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali fermi i limiti di indennizzo previsti in polizza.
Art.10: Gestione delle vertenze e spese legali
Per i danni eccedenti la Self Insured Retention (S.I.R.) si conviene che:
◊ per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso;
◊ le spese per resistere alla azione promossa contro l’assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l’assicurato in proporzione
al rispettivo interesse.
◊ Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.
◊ L’Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di venti giorni lavorativi dal ricevimento, copia de- gli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si da inizio al procedimento nei suoi con-
fronti.
◊ L’Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti proces- suali esplicitamente da essa richiesti.
Art. 11: Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.
Art. 12: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta per il totale delle retribuzioni erogate.
Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezio- namento del contratto, e da regolazioni annuali (attive) calcolate sulla base dei dati consuntivi. L’Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, l’ammontare definitivo delle retribuzioni erogate.
Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 13: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza é effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 14: Riparto di coassicurazione e delega
(operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”. Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.
⇒ Compagnia … Quota … % - Delegataria
⇒ Compagnia … Quota … % - Coassicuratrice
Art. 15: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale pre- sa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO
Garanzia / Tipologia di danno Scoperto per sinistro S.I.R. Xxxxxxx risarci-
mento per sinistro
/ per anno
Per ogni sinistro,
se non diversamente convenuto
in % sul con il
danno minimo di
== == I massimali di polizza
Danni a cose in consegna /custodia
/detenute e/o Responsabilità dell’albergatore
Art 5 – b) e c)
€ 7.000
€ 250.000
Danni da incendio Art 5 – d)
€ 7.000
€ 1.000.000
Furto tramite ponteggi Art 5 – e)
€ 7.000
€ 350.000
Danni a condutture e/o impianti sotterranei Art 5 – f)
€ 7.000
€ 300.000
Danni da cedimento o franamento Art 5 – g)
€ 7.000
€ 300.000
Danni da scavo, posa e reinterro Art 5 – h)
€ 7.000
€ 300.000
Interruzione/sospensione attività Art 5 – l)
€ 7.000
€ 800.000
Proprietà/conduzione rete idrica/fognaria Art 5 – m)
€ 7.000
€ 300.000
Contaminazione dell’acqua, aria o suolo Art 5 – n)
€ 7.000
300.000
Smercio cibi e bevande Art 5 – o)
€ 7.000
250.000
servizi medici ed infermieristici Art 5 –p)
€ 7.000
€ 300.000
Danni a mezzi sotto carico/scarico Art 5 – r)
€ 7.000
€ 150.000
Danni da D. Lgs. 196/2003 Art 5 – t)
€ 7.000
€ 350.000
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA | ||
Retribuzioni erogate | Aliquota promille | |
Euro | . . | |
Totale premio imponibile Imposte Totale premio lordo annuo | euro euro euro | … … … |
PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le di- sposizioni degli articoli sottospecificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:
Definizioni Sinistro in serie
Art. | 5 | Riferimento alle norme di legge - Foro competente |
Art. | 7 | S.I.R. - Self Insurance Retention – Autoassicurazione |
Art. | 9 | Facoltà di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro |