artt. 12 e 13 L. 104/92 e art. 2 D.P.R. del 24/2/94)
ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA PROVINCIA DI COMO
PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
(artt. 12 e 13 L. 104/92 e art. 2 D.P.R. del 24/2/94)
TRA
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI COMO IL DIRIGENTE DELL’ U.S.P. DI COMO
IL SINDACO DEL COMUNE DI COMO
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL’A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO
IL DIRETTORE GENERALE DELL’A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO
IL DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA OSPEDALIERA SANT’XXXX DI COMO
I. RIFERIMENTI GIURIDICI: EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
• L. 00.0.0000 x.000: norme in favore degli invalidi civili
• DPR 31.10.1975 n.970: scuole aventi particolari finalità
• DPR 24.7.1977n.616: delega alle Regioni di alcune funzioni di cui all’art.117 della Costituzione
• L.4.8.1977 n.517: programmazione e valutazione delle attività educative e didattiche nelle scuole
• L. Regione Lombardia 20.3.1980 n.31: norme di attuazione per il diritto allo studio
• L.20.5.1982 n.270: revisione del reclutamento del personale della scuola, organico dei posti di sostegno
• L.11.3.1988 n.67: utilizzazione docenti per attività di sostegno nelle scuole
• L.8.6.1990 n.142: ordinamento delle autonomie locali
• L.15.10.1990 n.295: accertamento dell’invalidità civile
• L.5.2.1992 n.104: legge-quadro per assistenza, integrazione sociale e diritti della persona con handicap
• D.M. 26.6.1992 e 31.7.1992: costituzione Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale
(G.L.I.P.)
• D.I. 9.7. 1992: criteri per la stipula degli Accordi di Programma, art.2,comma 1, punto c
• D.M.16.11.1992: modalità organizzative e didattiche per la realizzazione della continuità
• L.27.10.1993 n.423: norme per le attestazioni da parte delle USSL della condizione di handicap
• D.P.R. 24.2.1994: atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USSL in materia di alunni con handicap: individuazione, formulazione della D.F. e del P.D.F., partecipazione alla predisposizione del P.E.I.
• D. Lvo 00.0.0000 x.000: Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
• L. 22.12.1996 n. 662, art.1, c.72: misure di razionalizzazione della finanza pubblica
• L.15.3.1997n.59: riforma della pubblica amministrazione
• L.r.11.7.1997 n.31: norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali
• L. 27.12.1997 n. 449, art.40, c.3: dotazione organica di insegnanti di sostegno
• D.Lvo 00.0.0000 x.000: ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione al capo 1 della L.15.3.1997 n.59
• D.M.n.331/1998 art.41: utilizzazione ed assegnazione del personale scolastico; art.43 garanzia della continuità didattica
• D.P.R. 8.3.1999 n. 275: regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche
• L.12.3.1999 n.68: diritto al lavoro per disabili
• D.M.n.141/1999: “progetto articolato di integrazione che definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, nonché da altro personale”
• D.Lvo 00.0.0000 x.000: norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
• L.Regione Lombardia 5.1.2000 n. 1: riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lvo n. 112 del 31 marzo 1998
• D.M.10.7.2000 n.177: attività formativa tra reti di scuole con EE.LL., ASL, Associazioni finalizzata allo sviluppo di una mentalità comune, capace di garantire la formulazione, gestione e verifica congiunta del P.D.F. e del P.E.I., che sono la sintesi dei progetti di riabilitazione, socializzazione ed integrazione scolastica e formativa, anche in vista dell’attuazione del “Progetto di vita” di cui all’art.14 della L. 8.11.2000 n. 328, da collocarsi nella logica dei Piani di Zona di cui all’art.19 della stessa Legge
• D. Lvo 18.8.2000 n. 267: testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
• L. 8.11.2000 n. 328: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
• L.18.10.2001 n.3: modifiche al titolo vigente della parte II della Costituzione
• Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia del 13.3.2002 x.XX/000: piano socio-sanitario 2002-2004
• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea approvata il 7.12.2000 e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: diritto all’inserimento sociale dei disabili
• L. 27.12.2002 n. 289, art. 35 comma 7 - Finanziaria 2003
• C.C.N.L. 2002-2005, pubblicato sulla G.U.n.188 del 14.8.2003: “…costituzione di un tavolo di negoziazione con Amministrazione Scolastica, XX.XX., Associazioni professionali degli insegnanti e quelle delle persone con disabilità e delle famiglie, al fine di individuare soluzioni operative efficaci concernenti le modalità di formazione e aggiornamento in servizio sulle tematiche della integrazione scolastica…”
• L.28.3.2003 n.53, art.2: “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione” ed affermazione del principio della continuità.
• DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289" .
• DGR 7 novembre 2006, n. 3449 " Determinazioni sull'accertamento per l'individuazione dell'alunno con handicap ai fini dell'integrazione scolastica (DPCM 23/2/2006, n. 185)".
II. FONDAMENTI DELL’INTEGRAZIONE: COSTRUIRE IL PROGETTO DI VITA
II.1 INTEGRAZIONE SCOLASTICA, SOCIALE E QUALITA’ DELLA VITA: UNA PROGETTAZIONE INTEGRATA
1. Centralità dell’alunno in situazione di handicap
Al centro dell’attenzione e dell’intervento delle varie realtà istituzionali, coinvolte nella integrazione scolastica, deve essere posta la “persona” nella globalità dei suoi bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità.
2. La famiglia
Alla centralità della persona si accompagna quella della sua famiglia. Essa rappresenta il primo e il più importante agente educativo-abilitativo-riabilitativo
con il quale le istituzioni ed i loro operatori devono saper costruire un rapporto di collaborazione. Questo significa che per qualsiasi progettualità nei confronti della persona/alunno è innanzitutto necessario acquisire il consenso della famiglia o del tutore.
3. L’integrazione scolastica in funzione della integrazione sociale e della qualità del “progetto di vita”
Il concetto di integrazione scolastica - non già di semplice inserimento o adattamento scolastico – è correlato a quello, più ampio, di integrazione sociale. Gli interventi per un’effettiva integrazione scolastica risultano efficaci se parallelamente si opera per la sua più complessiva integrazione sociale, che costituisce la condizione necessaria per la “qualità della vita”.
E’ necessario operare in termini di “ progetto complessivo di intervento integrato “ tra tutte le realtà, istituzionali e non, che a vario titolo sono coinvolte. Ciò implica che vi sia una presa in carico “globale” della situazione da parte dei Servizi Sociali o Socio-Sanitari e che un loro operatore assuma il ruolo di referente per il coordinamento degli interventi e della loro integrazione, in modo da costituire un riferimento stabile per la famiglia. E’ opportuno che l’esperienza scolastica superi l’eventuale approccio focalizzato sul “passato” e/o sul “presente” (cioè, centrato sulle cause, sulle condizioni, sulle difficoltà e sui problemi da contenere) per ispirarsi, invece, ad una impostazione più orientata verso il loro “futuro” (promozione e realizzazione del potenziale di sviluppo).
II.2 FUNZIONI DEGLI ENTI E COMPITI DEGLI OPERATORI
⮚ Il presente ACCORDO DI PROGRAMMA, stante l’importanza di assicurare maggiore organicità agli interventi rivolti alla persona “in situazione di handicap”:
− evidenzia obiettivi, contenuti, modalità operative;
− definisce le competenze nelle aree: formazione e progetto di vita”, “abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali”, “strumenti diagnostici/educativi e relative procedure”, per la programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, riabilitative, socio assistenziali, culturali e ricreative del territorio;
− aggiorna il testo dell’Accordo di Programma provinciale precedente, adeguandolo allo sviluppo della normativa e ne conferma le finalità generali;
− garantisce tutte le condizioni operative per la fornitura dei servizi e per la gestione delle risorse umane e finanziarie, attraverso la collaborazione puntuale di tutti gli Enti, pubblici e non, corresponsabili dei processi di integrazione.
⮚ Le disposizioni e gli impegni contenuti nell’Accordo si applicano alla “Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado” con il coinvolgimento di tutti gli operatori scolastici, sociali e delle famiglie, in quanto soggetti attivi nel realizzare percorsi di integrazione condivisi.
⮚ Per l’applicazione dell’art.13 della Legge-quadro n.104/92, vista la L.R. n. 14/93, il D.L.vo n. 267/00 e il DCPM 185/06, i firmatari del presente atto provvedono alla programmazione coordinata dei servizi, secondo le modalità dettagliate negli Allegati, allo scopo di:
− attuare e verificare congiuntamente progetti individualizzati educativi - riabilitativi e di socializzazione, nonché forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, mirate anche all’integrazione socio- lavorativa;
− garantire la dotazione di ausili funzionali all’effettivo esercizio del “diritto- dovere all’istruzione e alla formazione”, anche mediante convenzione con centri specializzati;
− reperire e potenziare la dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici;
− pervenire alla eliminazione delle barriere architettoniche e percettive (D.P.R. n. 503/96) per deficit motori, visivi, uditivi;
− garantire la tempestiva attuazione degli accertamenti di situazione di handicap e la successiva formulazione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale, del Piano Educativo Individualizzato/Personalizzato.
⮚ Gli Enti firmatari del presente Accordo di Programma sono impegnati a svolgere, tramite gli operatori e gli uffici da essi dipendenti, le seguenti funzioni:
− accertamento dell’handicap: e atti conseguenti
compete Servizio Sanitario Nazionale e Enti privati accreditati.;
viene svolto, da ASL, UONPIA/Az.Osp. e dai Centri di Riabilitazione Accreditati
− formazione degli operatori :
compete a A.S.L., A.O., U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche, Provincia, Comune;
viene svolto dall’ ASL, U.O.N.P.I.A., U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche, Settori politiche sociali/edilizia e istruzione, formazione e lavoro della Provincia;
− studio, ricerca e sensibilizzazione:
compete a U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche, A.S.L., A.O., viene svolto da U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche, ASL, A.O
− orientamento scolastico
compete a U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche,. A.O., Provincia,
viene svolto da U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche, Settore istruzione/formazione della Provincia, Settore servizi sociali e strutture convenzionate, U.O.N.P.I.A
− orientamento lavorativo
compete a U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche, A.O.,
Comune e Provincia, per ASL L.68/99
viene svolto da U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche, U.O.N.P.I.A., servizi di inserimento lavorativo, settore formazione lavoro della Provincia
− assistenza alla persona
compete a U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche., Provincia Comune;
viene svolto da U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche, A.O., Settore servizi educativi e servizi sociali del Comune e della Provincia
− servizi speciali per le scuole potenziate con convenzioni compete a U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche.,
viene svolto da U.S.P.- Ufficio Integrazione, Istituzioni Scolastiche, e enti con convenzioni
III. DURATA DELL’ACCORDO E COLLEGIO DI VIGILANZA
1. La durata dell’Accordo è di cinque anni dalla data della firma.
2. La vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di programma è affidata al Collegio di vigilanza, che si impegna a promuovere periodiche consultazioni con i rappresentanti delle Associazioni delle persone “in situazione di handicap” e delle loro famiglie.
3. Il Collegio di vigilanza è composto da :
• Il Presidente della Provincia o un suo delegato, che lo presiede
• Il Prefetto o un suo delegato
• Il Presidente della Conferenza provinciale dei Sindaci o un suo delegato
• Il Dirigente dell’ U.S.P. o un suo delegato
• Il Direttore generale dell’A.S.L. della Provincia di Como o un suo delegato
• Il Direttore generale dell’ Azienda Ospedaliera o un suo delegato.
4. Il Collegio di Vigilanza ha la stessa durata dell’Accordo di Programma.
5. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari nazionali e/o regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto dell'Accordo, lo stesso - e i relativi allegati - deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.
IV. Fanno parte integrante dell’Accordo di programma gli allegati:
− all. 1 componente scuola, Progetto di vita e formazione; ruolo, competenze e funzioni di: soggetti istituzionali,
gruppi di lavoro,centri territoriali, singoli professionisti;
− all. 2 componenti Enti Locali, Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, Centri convenzionati;
− all. 3 modulistica: certificazione, D.F.,P.D.F.,P.E.I.; modello aggiornato D.F.
− all. 4 eliminazione delle barriere architettoniche e percettive nelle scuole
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DA:
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI COMO
IL DIRIGENTE DELL’U. X.X. XX XXXX
XX XXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXX
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL’A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO
IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SANT’XXXX DI COMO