Regolamento di Gestione per i servizi di
Regolamento di Gestione per i servizi di
raccolta dei rifiuti
Diritti riservati
E’ vietata qualsiasi forma o tipo di copia/riproduzione o divulgazione delle informazioni contenute nel presente atto senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese.
INDICE
TITOLO I | - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI…………………….. |
Art. 1 | - Oggetto del Regolamento…………………………………………………………………….…..… |
Art. 2 | - Principi generali……………………………………………………………………………….…… |
Art. 3 | - Definizioni……………………………………………………………………………………….… |
Art. 4 | - Classificazione dei rifiuti………………………………………………………………………... |
Art. 5 | - Competenze del Titolare del Servizio………………………………………………………….… |
Art. 6 | - Competenze del Gestore……………………………………………………………………..….… |
Art. 7 | - Competenze del Comune……………………………………………………………………..….… |
TITOLO II | - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI……………………………………………………. |
CAPO I | - Principi generali………………………………………………………………………… |
Art. 8 | - Oggetto del servizio e principi generali…………………………………………………………. |
Art. 9 | - La raccolta differenziata domiciliare…..……………………………………………………… |
Art. 10 | - Campagne di sensibilizzazione ed informazione……………………………………………….. |
Art. 11 | - Assimilazione ai rifiuti urbani…………………………………………………………………….. |
Art. 12 | - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari………………………………………………. |
Art. 13 | - Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali…………………………………………………….. |
CAPO II | - GESTIONE OPERATIVA……………………………………………………………… |
Art. 14 | - Classificazione del territorio servito………………………………..………………………….. |
Art. 15 | - Modalità operativa raccolta ……………………………………………………………………… |
Art. 16 | - Modalità aggiuntive di raccolta nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici………………………………………………………………………………………………… |
Art. 17 | - Modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa |
Art. 18 | - Gestione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani…………………….…………….. |
Art. 19 | - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone standard………………………..……… |
Art. 20 | - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone urbanisticamente complesse….…….. |
Art. 21 | - EcoPunti fissi………………………………………………………………………………………… |
Art. 22 | - Lavaggio dei contenitori……………………………………………….………………………….. |
Art. 23 | - Raccolta umido………………………………………………………….………………………….. |
Art. 24 | - Raccolta del verde…….………………………………………………………...………………….. |
Art. 25 | - Raccolta degli imballaggi in materiali misti plastica-lattine…...………………...………….. |
Art. 26 | - Raccolta degli imballaggi in vetro……..…………………………………………………..…….. |
Art. 27 | - Raccolta degli imballaggi in carta-cartone-tetrapak………………………………………….. |
Art. 28 | - Raccolta degli imballaggi in cartone utenze non domestiche…………………..…………….. |
Art. 29 | - Raccolta rifiuto secco non riciclabile……………………………………………………………. |
Art. 30 | - Raccolta prodotti tessili e indumenti.……………………………………………………………. |
Art. 31 | - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie………………….. |
Art. 32 | - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.…………. |
Art. 33 | - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico................................................................................................................................. |
Art. 34 | - Raccolta toner....................................................................................................................... |
Art. 35 | - Raccolta rifiuti ingombranti................................................................................................. |
Art. 36 | - Raccolta RAEE..................................................................................................................... |
Art. 37 | - Raccolta dei rifiuti cimiteriali............................................................................................... |
Art. 38 | - Gestione dei rifiuti sanitari assimilati…............................................................................... |
Art. 39 | - Servizi a pesatura - utenze non domestiche…………………………………………………….. |
Art. 40 | - Compostaggio domestico e non domestico del rifiuto organico e del rifiuto verde….................................................................................................................................... |
Art. 41 | - Fornitura sacchetti per il conferimento dei rifiuti in zone a servizio standard………......... |
Art. 42 | - Fornitura sacchetti per il conferimento dei rifiuti in zone urbanisticamente complesse..... |
Art. 43 | - Fornitura sacchetti per il conferimento dei rifiuti in zone a bassa densità urbanistica…..……………………………………………………………………………………....... |
Art. 44 | - Ecosportelli………………………………………………………………………………………...... |
Art. 45 | - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio…………………………………………....... |
CAPO III | - SERVIZI AL TERRITORIO……………………………………...……………………… |
Art. 46 | - Pulizia del territorio………………………………………………………………………………... |
Art. 47 | - Spazzamento…………………………………………………………………………………………. |
Art. 48 | - Cestini stradali……………………………………………………………………………………… |
Art. 49 | - Pulizia dei mercati………………………………………………………………………………….. |
Art. 50 | - Imbrattamento di aree pubbliche…………………………………………………………………. |
Art. 51 | - Aree occupate da esercizi pubblici……………………………………………………………….. |
Art. 52 | - Manifestazioni e spettacoli viaggianti…………………………………………………………… |
Art. 53 | - Aree di sosta per nomadi…………………………………………………………………………... |
Art. 54 | - Volantinaggio……………………………………………………………………………………….. |
Art. 55 | - Altri servizi di pulizia…………………………………………………………..…...……………… |
Art. 56 | - Manifestazioni volontarie di pulizia del territorio - Giornate ecologiche…...………...…… |
TITOLO III | - CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA…………………………………………... |
Art. 57 | - Centri di Raccolta…………………………………………………………………………………... |
Art. 58 | - Personale addetto alla guardiania dei Centri di Xxxxxxxx……………………….…………... |
Art. 59 | - Accesso ai Centri di Xxxxxxxx…………………………………………………………………….. |
Art. 60 | - Modalità di conferimento………………………………………………………………………….. |
Art. 61 | - Rimostranze………………………………………………………………………………………….. |
TITOLO IV | - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI……...………………………… |
Art. 62 | - Principi generali e modalità di accesso al servizio…………………………………………... |
Art. 63 | - Modalità di gestione del servizio di raccolta rifiuti……….……………………….…………... |
Art. 64 | - Modalità di gestione del servizio di fornitura EcoPunti…………………………………….. |
CAPO I | - FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE..……………………..……...………………………… |
Art. 65 | - Iniziativa per il sostegno degli utenti in situazione di disagio sanitario..…………………... |
Art. 66 | - Modalità di gestione dell’iniziativa per il sostegno degli utenti in situazione di disagio sanitario……………………………………………………………………………………………….. |
Art. 67 | - Iniziativa per il sostegno dei nuclei famigliari con bambini in età inferiore ai due anni e sei mesi………………………………………………………………………………………………… |
Art. 68 | - Modalità di gestione dell’iniziativa per il sostegno dei nuclei famigliari con bambini con età inferiore ai due anni e sei mesi……………………………………………………………….. |
Art. 69 | - Iniziative correlate………………………………………………………………………………….. |
CAPO II | - MERCATI……………...………………………………..……...………………………… |
Art. 70 | - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati rionali………………………………………………... |
CAPO III | - SCUOLE...……………...………………………………..……...………………………… |
Art. 71 | - Le scuole……………………………………………………………………………………………... |
Art. 72 | - Verifiche e controlli………………………………………………………………………………… |
Art. 73 | - Riconoscimenti……………………………………………………………………………………… |
TITOLO V | - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.………………………………………………….. |
Art. 74 | - Oneri dei produttori e dei detentori….…………………………………………………………... |
Art. 75 | - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali...………………………………………… |
TITOLO VI | - VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI……………….……………….. |
Art. 76 | - Vigilanza e controllo…...…………………...……………………………………………………… |
Art. 77 | - Divieti………………………………………………………………………………………………… |
Art. 78 | - Sanzioni……………………………………………………………………………………………… |
TITOLO VII | - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI……………………………………………………… |
Art. 79 | - Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio della raccolta da stradale a domiciliare…...………………………..…………………………………………………. |
Art. 80 | - Osservanza di altre disposizioni………………………………………………………………….. |
Art. 81 | - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni………………………………..………………………………. |
Art. 82 | - Xxxxx e risarcimenti……………………………………………………………………………….. |
Art. 83 | - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti……………………………………………… |
Art. 84 | - Entrata in vigore del Regolamento……………………………………………………………….. |
TITOLO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell’articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, ed in conformità alle vigenti norme in materia.
2. Sono oggetto del presente Regolamento:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all’interno ed all’esterno dei perimetri suddetti;
d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la periodicità del servizio stesso;
f) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 comma 2, lettera f), del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
h) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (e quelli secondari conferiti separatamente come raccolta differenziata) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
j) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 3.4.2006, n. 152, ferme restando le definizioni di cui all’art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 3.4.2006, n. 152;
k) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l’assimilazione;
e) ai materiali esplosivi in disuso.
Art. 2 - Principi generali
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) l’utilizzo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
d) la determinazione di condizioni di affidamento che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di affidamento che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
6. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
7. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dalla normativa vigente e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;
b) centro di raccolta: realizzato su area recintata, presidiata e allestita per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferite dagli utenti con successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
c) centri estivi: servizio a carattere socio-educativo organizzato nel periodo delle vacanze estive scolastiche rivolto a bambini e ragazzi;
d) combustibile solido secondario: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario è classificato come rifiuto speciale;
e) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio del rifiuto organico nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
f) compostaggio domestico e non domestico (o autocompostaggio): compostaggio degli scarti organici e/o vegetali dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
g) condominio: si intendono tutte le unità immobiliari facenti parte dello stesso complesso escluse le utenze non domestiche che si dovranno attivare con propri servizi;
h) conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
i) contenitore: attrezzatura (sacco, bidone, cassonetto, etc.) fornito dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti;
j) contenitori da interno: contenitori eventualmente forniti dal Gestore e destinati al solo uso interno per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’edificio scolastico e negli spazi verdi; tali contenitori non devono essere esposti per il conferimento al servizio di raccolta;
k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
l) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
m) disciplinare dei servizi di gestione dei rifiuti: disposizioni che regolano il rapporto tra il Titolare del Servizio ed il Gestore;
n) EcoBus: mezzo mobile itinerante che consente il conferimento delle tipologie di rifiuto normalmente raccolte con il porta a porta, che sosta in zone e orari prestabiliti;
o) EcoEventi: manifestazioni temporanee o eventi (es. sagra), compresi gli spettacoli viaggianti (es. circo) che si svolgono sul territorio dei Comuni consorziati;
p) EcoPunto: struttura composta da contenitori per il conferimento in maniera differenziata dei rifiuti per i fruitori di eventi e manifestazioni;
q) EcoPunto fisso: punto di esposizione/stazionamento dei contenitori della raccolta differenziata, con un sistema di chiusura. Rappresenta un sistema di mascheramento dei contenitori stessi, situato nelle vicinanze delle utenze interessate;
r) EcoSportello: uffici diretti dal Gestore, destinati al ricevimento delle utenze per richieste, gestione di pratiche, distribuzione contenitori e sacchetti;
s) frazione non recuperabile: i rifiuti dai quali non sia possibile recuperare materia;
t) frazione recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia e cioè quegli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
u) gestore dei servizi di raccolta: società affidataria dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, ovvero il soggetto individuato dal Titolare per lo svolgimento dei servizi di raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (nel proseguo anche solo Gestore);
v) gestore del trattamento e recupero dei rifiuti: società affidataria dei servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati individuata dall’Autorità territoriale di Ambito (ATO);
w) litro/alunno: produzione di rifiuto pro capite ad alunno calcolato in base alla frequenza massima di esposizione del contenitore;
x) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
y) matricola: codice alfanumerico impresso sul contenitore che lo identifica in maniera univoca;
z) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
aa) operatore: il personale che esegue la raccolta dei rifiuti;
bb) produttore: i l soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
cc) punto di conferimento: superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento, accessibile senza alcun impedimento ai mezzi di raccolta;
dd) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
ee) raccolta differenziata interna o raccolta interna: raccolta dei rifiuti effettuata all’interno dei locali scolastici e non o nel giardino di pertinenza attraverso l’uso di contenitori appositi, diversi da quelli utilizzati per l’esposizione dei rifiuti;
ff) raccolta differenziata monomateriale: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
gg) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
hh) raccolta porta a porta (o domiciliare): la raccolta dei rifiuti effettuata in corrispondenza del confine di proprietà dell’utenza o presso punti individuati dal Gestore e concordati con l’utenza interessata;
ii) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (l’allegato C della parte IV D.Lgs. 152/2006 presenta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero);
jj) rifiuti da attività extra scolastica: i rifiuti prodotti da attività estranee all’ordinaria programmazione scolastica di insegnamento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dalla preparazione e somministrazione di pasti dovuti al servizio mensa, dall’utilizzo comune di una palestra, dallo sfalcio di spazi verdi, da attività estive di animazione;
kk) rifiuti da attività scolastica: i rifiuti prodotti dai vari soggetti presenti presso la scuola (alunni, insegnanti, personale ATA e personale amministrativo) all’interno dell’edificio e
negli spazi verdi, nell’ambito dell’ordinaria programmazione scolastica annuale di insegnamento;
ll) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
mm) scuola non paritaria: istituto scolastico privato o pubblico non statale che non ha ancora ottenuto la “parità”; rientrano nelle scuole non paritarie anche le seguenti categorie: scuola parificata, scuola legalmente riconosciuta, scuola autorizzata e scuola pareggiata;
nn) scuola paritaria: istituto scolastico non statale, compreso quello degli enti locali che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrisponde agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico (Legge n. 62 del 10/03/2000);
oo) scuola pubblica statale: istituto scolastico dipendente direttamente dallo Stato italiano; pp) servizi a misura: servizi complementari ai “servizi di base”, volti al soddisfacimento di
esigenze residuali (es. raccolta ingombranti a domicilio, spazzamento non rientrante nei servizi di base) o di esigenze straordinarie di integrazione di alcuni “servizi di base”. Essi sono erogati solo a seguito di specifica richiesta del singolo utente o del titolare del servizio;
qq) servizi a pesatura: servizi dedicati a utenze non domestiche con produzione di rifiuti elevata, raccolte e tariffe specifiche;
rr) servizi di base: servizi rivolti alla generalità degli utenti svolti secondo una frequenza di raccolta stabilita;
ss) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (vedi elenco non esaustivo allegato B della parte IV D.Lgs. 152/2006);
tt) spazi verdi: aree esterne, solitamente recintate, contigue all’edificio scolastico e in uso esclusivo allo stesso;
uu) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
vv) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
ww) territorio servito: territorio amministrato dal Gestore;
xx) titolare del servizio: l’autorità di governo del servizio di raccolta e trasporto, attualmente il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (nel proseguo anche solo Titolare), che esercita tutte le funzioni di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, fino all’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’ambito;
yy) transponder: dispositivo chiamato anche RFID, acronimo di Radio Frequency IDentification, che usa una tecnologia per l’identificazione automatica di oggetti, animali o persone attraverso la ricezione e trasmissione di radiofrequenze tra il microchip contenente dati (tra cui un numero univoco universale scritto nel silicio) installato nel transponder ed un transreceiver RFID;
zz) trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
aaa) utente: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
bbb) utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte
di uso comune di condomìni, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni consorziati; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
ccc) utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
ddd) utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
eee) utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera ddd);
fff) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore.
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
- rifiuto organico o umido: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi e piante domestiche;
- rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, conferibili al sistema di raccolta;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, provenienti dai nuclei domestici ed i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
b) rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
c) rifiuti da spazzamento delle strade: i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
d) rifiuti abbandonati: i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) rifiuti sanitari: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003
n. 254, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento;
f) rifiuti cimiteriali: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale meglio specificati all’art. 13 del presente Regolamento.
3. Sono rifiuti speciali:
a) rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
b) rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
d) rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
e) rifiuti derivanti da attività commerciali;
f) rifiuti derivanti da attività di servizio;
g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
i) macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Art. 5 - Competenze del Titolare del Servizio
1. Le competenze del Titolare del Servizio sono quelle previste dalla normativa statale e regionale.
2. Il Titolare svolge in particolare le seguenti attività:
a) vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
b) definizione delle modalità di conferimento e delle frequenze di raccolta;
c) definizione dei criteri di assimilazione e tariffari;
d) determinazione della tariffa di cui all’art. 1 comma 668 l. 147/2013;
e) attività informativa e formativa allo scopo di creare una diffusa coscienza ambientale, in coordinamento con le attività di comunicazione messe in atto dal Gestore e previste nel contratto di servizio.
Art. 6 - Competenze del Gestore
1. Al Gestore competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi in conformità al contratto di servizio:
a) la gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e trasporto;
b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e trasporto;
c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest’ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
d) l’attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
e) l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. 152/2006;
f) la riscossione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006;
g) l’attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall’età scolare, rapportandosi con le attività eventualmente poste in essere dal Titolare del Servizio.
2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.
3. Al Gestore compete inoltre:
a) la realizzazione e la manutenzione delle strutture degli EcoPunti, con addebito dei costi in capo agli utenti utilizzatori (mentre i lavori di messa in sicurezza e manutenzione del suolo su cui le strutture o i contenitori insistono sono di competenza del proprietario).
4. Il Gestore può svolgere le seguenti attività:
a) il trasporto dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all’art. 75 del presente Regolamento;
b) l’emissione di atti finalizzati a definire quanto segue:
- l’individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani;
- l’individuazione delle aree di spazzamento;
- le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
c) la consulenza agli uffici tecnici comunali in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
Art. 7 - Competenze del Comune
1. Al Comune competono le seguenti attività:
a) l’individuazione degli EcoPunti fissi o punti di conferimento, in accordo con il Gestore, acquisito l’eventuale parere del proprietario del suolo;
b) i lavori di messa in sicurezza e manutenzione del suolo su cui gli EcoPunti/contenitori e/o le strutture insistono (nel caso le strade siano di proprietà comunale).
c) l’autorizzazione di EcoPunti fissi e/o punti di conferimento;
d) l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell’ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell’art. 191, c. 1, del D.Lgs. 152/2006;
e) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:
- conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il Gestore ed il Titolare del Servizio;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società di raccolta e trasporto e della società di trattamento e smaltimento.
f) l’adozione dei provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell’immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
g) la partecipazione alle Conferenze dei servizi riguardanti l’autorizzazione dei piani di caratterizzazione, l’approvazione dei documenti di analisi di rischio e l’approvazione dei
progetti degli interventi di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati, secondo le procedure previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
h) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
- depurazione di acque di scarico urbane;
- rifiuti abbandonati all’interno delle acque superficiali e sotterranee;
- attività propria dell’amministrazione;
2. Fermo il potere di vigilanza del Titolare del Servizio nei confronti del Gestore, il Comune, in caso di riscontrata irregolarità del servizio, potrà:
a) contestare in forma scritta l’inadempimento al Titolare del Servizio al fine di sollecitare il rispetto del contratto;
b) richiedere al Titolare l’applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO I - Principi generali
Art. 8 - Oggetto del servizio e principi generali
1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti (in particolare prediligendo la pratica del compostaggio domestico e non domestico nelle realtà a bassa densità abitativa e ovunque possibile) e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono definite nell’osservanza dei seguenti principi generali:
a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
c) evitare ogni degrado dell’ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell’intero territorio consortile, comprese le zone sparse.
4. Il Gestore deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio di ogni Comune, eccetto per le modalità di conferimento/raccolta, individuate nei contratti di servizio, per cui risulti complessa un’attribuzione comunale delle pesate; tale operazione deve essere eseguita tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al Titolare del Servizio, valida documentazione. E’ facoltà del Titolare del Servizio svolgere tutte le verifiche ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.
Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare (cd porta a porta) per le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vegetale, imballaggi misti e/o vetro (secondo quanto meglio definito al successivo art.15), carta e cartone e residuo.
2. A tal fine ogni utenza ha l’obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d’uso dal Gestore, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate al Capo II.
3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti al servizio pubblico separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.
4. Le frequenze ed i giorni di raccolta dei rifiuti vengono comunicati attraverso l’EcoCalendario che il Gestore predispone e recapita annualmente all’utenza (lo stesso potrà essere ritirato anche presso uno qualsiasi degli EcoSportelli) e attraverso altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, app, ecc). Le raccolte verranno svolte nelle fasce orarie più idonee per ciascuna zona del territorio servito.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e, pertanto, il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili.
6. Ad integrazione della raccolta domiciliare sono previsti servizi a supporto quali la raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE, degli indumenti usati, dei rifiuti urbani pericolosi anche a mezzo dei centri di raccolta come regolato dai successivi articoli.
Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione
1. Il Gestore progetta e realizza, in accordo con il Titolare del Servizio, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la collaborazione per un’efficace gestione dei rifiuti, aumentando la consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti e alle conseguenze dei propri comportamenti per tutelare l’ambiente e la salute dell’uomo. Vengono messe a disposizione degli utenti, attraverso diversi canali e opportuni strumenti di comunicazione, le informazioni necessarie per una corretta gestione dei rifiuti, tra cui: indicazioni per la separazione dei rifiuti, frequenze di raccolta e modalità di accesso ai vari servizi offerti, risultati raggiunti, progetti e iniziative realizzate.
2. In adempimento alla normativa vigente in materia, il Gestore redige la Carta della qualità dei servizi erogati, dove sono esplicitati gli standard di esecuzione dei servizi. Inoltre il Gestore e/o il Titolare del Servizio possono commissionare a istituti e/o enti di comprovata esperienza, indagini a campione per rilevare il livello di gradimento dei servizi erogati e raccogliere giudizi inerenti l’attività svolta.
3. Il Gestore, in accordo con il Titolare del Servizio, può rilasciare il patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati da Comuni soci, altre Amministrazioni pubbliche, associazioni e soggetti di rilevanza nazionale, in attinenza con le tematiche della gestione dei rifiuti e della sostenibilità ambientale.
Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.
2. La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal Gestore senza diritto di privativa. Pertanto tale gestione non costituisce parimenti un obbligo di servizio per il Gestore.
3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all’elenco di seguito indicato:
CODICE C.E.R.
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
(l’assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)
15 01 | imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) | |
15 01 01 | imballaggi in carta e cartone | |
15 01 02 | imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci | |
prodotti dalle utenze agricole | ||
15 01 03 | imballaggi in legno | |
15 01 04 | imballaggi metallici | |
15 01 05 | imballaggi in materiali compositi | |
15 01 06 | imballaggi in materiali misti | |
15 01 07 | imballaggi in vetro | |
15 01 09 | imballaggi in materia tessile | |
20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA | |
ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE | ||
ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ||
20 01 | frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01) | |
20 01 01 | carta e cartone | |
20 01 02 | vetro | |
20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense | |
20 01 10 | abbigliamento | |
20 01 11 | prodotti tessili | |
20 01 25 | oli e grassi commestibili | |
20 01 32 | medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche | |
20 01 34 | batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio | |
20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti | o |
sostanze pericolose. | ||
20 01 38 | legno, non contenente sostanze pericolose. | |
20 01 39 | plastica | |
20 01 40 | metallo | |
20 01 99 | altre frazioni non specificate altrimenti | |
20 02 | rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) | |
20 02 01 | rifiuti biodegradabili | |
20 03 | altri rifiuti urbani | |
20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati | |
20 03 02 | rifiuti dei mercati | |
20 03 03 | residui della pulizia stradale | |
20 03 07 | rifiuti ingombranti | |
20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti |
4. L’elenco di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere aggiornato dal Titolare del Servizio.
5. Come previsto dall’Allegato D parte IV del D.Lgs. 152/2006 con decorrenza 18 febbraio 2015, per i rifiuti classificati con voce a specchio, sono obbligatorie le analisi chimiche per la determinazione o meno della pericolosità.
6. I RAEE di origine non domestica, analoghi per natura a quelli domestici così come individuati dall’art. 4, comma 2, lett. a) del presente Regolamento, sono considerati “RAEE provenienti dai nuclei domestici”, per cui non sono previsti limiti al conferimento al servizio pubblico.
7. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione di rifiuti non superi le quantità annue previste nella seguente tabella:
Frazione omogenea di rifiuto | quantità (t/anno) |
Rifiuto secco non riciclabile | 300 |
Carta e cartone | 300 |
Metalli non contaminati | 300 |
Rifiuti ingombranti | 100 |
Vetro | 300 |
Plastica lattine | 300 |
Rifiuto organico | 300 |
Rifiuto vegetale | 300 |
Olio vegetale | 20 |
Altre frazioni omogenee | Nei limiti del rifiuto secco non riciclabile |
8. I criteri di cui al precedente comma sono vincolanti ai fini della gestione in privativa per quanto riguarda il rifiuto secco non riciclabile, mentre per le altre frazioni di rifiuto da avviare a recupero sono indicativi e potranno essere aggiornati dal Titolare del Servizio nel caso in cui vengano individuati casi specifici relativi a rifiuti quantitativamente assimilabili agli urbani per i quali le utenze possono usufruire dei servizi di raccolta. I limiti di cui al comma precedente per quanto attiene al rifiuto a recupero devono essere considerati come derogabili in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l’esecuzione del servizio.
9. L’accertamento della natura dei rifiuti ai fini dell’assimilazione può avvenire:
a) d’ufficio, ovvero sulla scorta delle analisi di laboratorio autorizzato prodotte dall’interessato;
b) su richiesta dell’interessato, previa presentazione di adeguata documentazione dati contenente gli elementi identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti.
10. In sede di verifica e controllo periodico, il Gestore può chiedere alle utenze non domestiche (che hanno dichiarato di produrre rifiuto secco qualitativamente e/o quantitativamente non assimilabile agli urbani) di presentare la documentazione idonea (formulari di identificazione, M.U.D., sistemi di tracciabilità, ecc.) per l’anno di riferimento e l’attestazione dell’attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti. In caso di omessa presentazione di tale documentazione da parte del produttore dei rifiuti entro i trenta giorni successivi alla richiesta, i rifiuti prodotti si intenderanno rientranti nei limiti di cui al precedente comma per l’intero anno di riferimento e quindi trattati in regime di privativa.
11. Per le nuove utenze non domestiche la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti deve essere dichiarata al momento dell’attivazione dell’utenza con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.
Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell’anno superino la quantità dichiarata, gli stessi sono ugualmente considerati assimilati ai rifiuti urbani; il servizio all’utenza interessata non potrà però più essere garantito a decorrere dall’anno successivo, salvo eventuali modifiche del ciclo produttivo con le quali l’utente dimostri il rispetto dei criteri quantitativi di assimilazione.
12. Tutte le utenze non domestiche devono comunque attivare il servizio di raccolta per il rifiuto
c.e.r. 20 03 01 con il Gestore entro i limiti quantitativi della tabella di cui al comma 4.
13. Le utenze non domestiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono presentare dichiarazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti entro un termine fissato dal Titolare del Servizio, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ai fini della successiva valutazione per l’assimilazione e la conseguente esecuzione del servizio pubblico.
14. In relazione agli Accordi di Programma per l’organizzazione e la gestione dei rifiuti agricoli, i rifiuti derivanti dalle attività agricole sono rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dalla attività amministrativa o di vendita dei prodotti dell’attività agricola, nonché provenienti dall’attività di ristorazione o di alloggio connessi all’azienda agricola che possono essere assimilati ai rifiuti urbani. Se disposto da appositi accordi, i rifiuti agricoli non pericolosi possono essere dichiarati assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi di cui ai precedenti commi.
15. Gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari possono essere conferiti al servizio pubblico nei limiti determinati ai sensi del presente articolo.
16. Qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti speciali. Il Gestore potrà altresì fornire all’utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento.
17. Ai fini dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l’obbligo della suddivisione e del conferimento distinto dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa di cui all’art. 6, comma 1, del presente Regolamento.
18. Le utenze non domestiche non possono accedere ai Centri di Raccolta di cui al Titolo III del presente Regolamento per conferire rifiuti diversi dalle frazioni recuperabili fermi restando i criteri di assimilazione di cui al presente articolo.
19. I rifiuti prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti che rientrano tra quelli nell’elenco di cui al comma 7 del presente articolo sono sempre assimilati ai rifiuti urbani.
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari
1. Ai sensi dell’art. 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:
a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b) rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento;
d) rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
e) rifiuti costituiti da indumenti monouso;
f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
g) gessi ortopedici, assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni.
Art. 13 - Individuazione dei rifiuti cimiteriali
1. I rifiuti cimiteriali derivano da:
a) ordinaria attività cimiteriale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- rifiuti assimilati agli urbani quali fiori secchi e corone, vasi, cesti ed imballaggi vari in PVC (reti, nastri e parti in plastica di supporti confezioni floreali), carta e cartone, ceri e lumini;
- materiali derivanti dallo spazzamento delle strade interne e piazzali;
- materiali derivanti da sfalci, potature, fiori e arbusti recisi delle aree verdi cimiteriali;
b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; sono rifiuti urbani non pericolosi purché non siano venuti a contatto o siano intrisi di liquidi biologici:
- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- altri elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad. es. zinco, lega di zama, ottone e ferro zincato);
c) altri rifiuti urbani non pericolosi:
- materiali lapidei, terre di scavo, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale;
- oggetti metallici asportati dalle casse prima della inumazione, tumulazione o cremazione.
CAPO II - GESTIONE OPERATIVA
Art. 14 - Classificazioni del territorio servito
1. La raccolta dei rifiuti urbani viene svolta su tutto il territorio dei comuni consorziati al Titolare del Servizio. Le zone servite sono classificate in base alle caratteristiche del territorio e al grado di complessità urbanistica. Per ciascuna zona è prevista un’organizzazione specifica del servizio di raccolta porta a porta, indentificata come segue:
a) zone standard: caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, da condomini e utenze non complesse, con presenza di giardini e spazi di proprietà;
b) zone urbanisticamente complesse: caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente verticale con alta densità abitativa, condomini e utenze complesse con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori;
c) centro storico: aree o zone che, oltre ad avere le caratteristiche di cui alla lettera precedente, hanno valore storico-artistico di particolare pregio, attività commerciali e/o direzionali, uffici pubblici con funzioni sovracomunali che attraggono importanti flussi di persone e veicoli. Per queste zone è necessario porre una maggiore attenzione al decoro urbano;
d) zone a bassa densità abitativa: caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo orizzontale, con edifici sparsi, coincidente generalmente con zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente.
Art. 15 - Modalità operative raccolta
1. La raccolta differenziata è attivata applicando ad ogni utenza il metodo di raccolta differenziata domiciliare.
2. Nella fase transitoria il servizio di raccolta degli imballaggi in vetro avverrà:
a) per le utenze domestiche a mezzo di contenitore stradale;
b) per le utenze non domestiche con produzione specifica a mezzo di contenitore dedicato e con la raccolta domiciliare.
3. Il compostaggio domestico e non domestico è standard di servizio in luogo della raccolta della frazione organica e verde nei confronti delle utenze domestiche nelle realtà a bassa densità abitativa e ovunque possibile anche attraverso l’applicazione di riduzioni tariffarie.
4. La raccolta differenziata porta a porta viene effettuata con servizio di base o con servizio a pesatura di cui all’art. 39.
5. Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto viene svolto mediante contenitori assegnati ad ogni utenza con le cadenze riportate nell’EcoCalendario che il Gestore predispone e recapita annualmente all’utenza (lo stesso potrà essere ritirato anche presso uno qualsiasi degli EcoSportelli attivi sul territorio di competenza) e attraverso altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, app, ecc.).
6. La raccolta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d’uso dal Gestore alle utenze. Tali contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta indicato nell’EcoCalendario e devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. Dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione. Il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l’utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L’utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato. I rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori. Dove previsto, i rifiuti vanno conferiti con i sacchetti adeguati alla raccolta forniti dal Soggetto Gestore. I contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso. I contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi.
7. Durante l’esecuzione del servizio, dove previsto, viene registrato automaticamente lo svuotamento del contenitore. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla lettura automatica, l’addetto alla raccolta provvede alla registrazione manuale.
8. La raccolta viene effettuata anche per i contenitori esposti con materiale eccedente sopra il coperchio, oppure esposti con coperchio aperto, addebitandone all’utenza gli oneri aggiuntivi.
9. Xxxxx espressa deroga, non potranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati in maniera tale da non consentire l’agevole uscita degli stessi all’atto dello svuotamento; in entrambi i casi verrà considerato un conferimento di rifiuti non conformi.
10. Il servizio di raccolta può non essere garantito nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell’addetto alla raccolta; non viene in ogni caso raccolto
il rifiuto depositato a terra. Lo svuotamento può non essere garantito qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme.
11. L’operatore provvede alla rimozione dei rifiuti che, durante le operazioni di svuotamento, cadono a terra.
12. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, la società di raccolta predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione in duplice copia, compilabili dall’operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall’utenza.
13. La raccolta viene effettuata mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico, al limite della proprietà dell’utente o presso punti o strutture individuate per il posizionamento degli stessi. La raccolta può essere svolta anche su aree e strade private, intese come zone per le quali è consentito l’accesso dei mezzi per l’esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L’accesso è comunque subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o aventi titolo delle aree interessate.
14. Fatto salvo il rispetto da parte dell’utente delle norme di conferimento di cui al presente Regolamento, la responsabilità derivante dall’esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta è a carico del Gestore.
15. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l’utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso i canali di comunicazione predisposti. Si provvede a recuperare il disservizio nei termini fissati dal disciplinare dei servizi di gestione dei rifiuti. Per cause di forza maggiore non imputabili al Gestore come scioperi, nevicate, interruzione completa della viabilità, ecc., la raccolta potrà non essere garantita.
16. Eventuali raccolte straordinarie dovranno essere richieste al Gestore e saranno soggette a specifico corrispettivo.
Art. 16 - Modalità aggiuntive di raccolta nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici
1. Nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici vengono applicate le modalità descritte all’articolo precedente con frequenze di raccolta intensificate, in funzione del grado di complessità urbanistica, come stabilito nel Contratto di Servizio.
2. La raccolta verrà svolta nelle fasce orarie più idonee.
3. Al fine di garantire il decoro urbano, in alcune zone particolarmente complesse possono essere attivati dei servizi aggiuntivi (es.: EcoBus).
4. Per usufruire dei servizi aggiuntivi, l’utente deve recarsi presso i punti di conferimento individuati. La raccolta può avvenire con contenitori forniti in comodato d’uso, oppure sacchetti specifici.
Art. 17 - Modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa
1. Nelle zone a bassa densità abitativa vengono applicate le modalità descritte all’art. 15, con frequenze di raccolta ridotte, in funzione della stagionalità d’uso delle utenze, del numero di edifici da servire, della condizione delle strade e della loro percorribilità in particolari periodi dell’anno.
2. A seguito di particolari esigenze potranno essere attivate soluzioni alternative specifiche per la raccolta dei rifiuti.
Art. 18 - Gestione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani
1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti dal Gestore a ogni singola utenza. I contenitori sono forniti in comodato d’uso e devono essere custoditi con cura e diligenza: l’utente non deve manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti o rimuovere adesivi applicati dal Gestore.
2. L’utente, ai sensi del Regolamento per l’applicazione della Tariffa, ha l’obbligo di comunicare al Gestore l’inizio dell’occupazione o detenzione di locali ed aree al fine di attivare i servizi per la raccolta dei rifiuti.
3. I contenitori, di volumetria uguale o inferiore a 120 litri, vengono consegnati e/o ritirati presso gli EcoSportelli presenti sul territorio. Per il solo rifiuto vegetale, è possibile ritirare e/o restituire all’EcoSportello contenitori fino a 240 litri di volumetria. L’utente che non può recarsi all’EcoSportello può richiedere la fornitura o il ritiro dei contenitori direttamente a domicilio, con un servizio a pagamento.
4. Il servizio non viene effettuato con contenitori diversi da quelli assegnati dal Gestore.
5. La volumetria dei contenitori in dotazione deve essere tale da garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle loro frequenze di raccolta, il cui standard è definito nel Contratto di servizio.
6. L’utente può richiedere al Gestore la sostituzione dei contenitori in dotazione con volumetrie diverse. Tale servizio è a pagamento e viene svolto a domicilio.
7. I contenitori consegnati all’utente devono essere collocati all’interno di aree private o di pertinenza. Nei casi in cui l’utente non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente, in accordo con il Gestore.
8. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, il Gestore provvede alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell’utente.
9. In caso di furto, il Gestore procede alla riconsegna di un nuovo contenitore, fino alla capacità massima di 240 litri, previa consegna al Gestore di autocertificazione dell’utente. Per dimensioni maggiori dovrà essere consegnata copia di regolare denuncia presentata da parte dell’utente all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
10. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del servizio, pena l’addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave, se presente.
11. Il Gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità per i danni diretti e indiretti a persone e/o cose che possano derivare da fatto doloso o colposo del comodatario per il periodo di utilizzo dei contenitori. Analogamente il Gestore non sarà ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti che possano derivare a terzi dall’incendio dei contenitori atti alla raccolta dei rifiuti o da fatti seguenti a eventi atmosferici.
12. Nel caso in cui il contenitore sia collocato su area accessibile al pubblico, l’utenza potrà richiedere che il contenitore sia munito di chiave, con la possibilità in capo al Gestore di addebitare i costi aggiuntivi all’utenza.
13. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari.
14. In deroga a quanto previsto al comma precedente le nuove utenze potranno usufruire della gestione condominiale per le diverse frazioni di rifiuto urbano solo previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Titolo II Capo II del presente Regolamento. Le utenze che utilizzano contenitori condominiali, autorizzati in forza di precedenti disposizioni regolamentari, possono continuare ad usufruire di tale gestione fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
15. In caso di evidente difficoltà da parte delle utenze domestiche di utilizzare in modo conforme alle norme previste dal presente Regolamento i contenitori a gestione condominiale di cui ai precedenti commi, al Gestore è concessa la possibilità di imporre d’ufficio la conversione della gestione condominiale dei servizi per le diverse frazioni di rifiuto urbano in gestione singola, previa comunicazione scritta all’amministratore condominiale o, in alternativa, a tutte le utenze.
Art. 19 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone standard
1. Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un colore specifico che caratterizza: contenitori, icone, informazioni sul calendario, ecc. Lo standard previsto, che rispetta la normativa europea UNI EN 840-1:2013, è il seguente:
RIFIUTO | COLORE IDENTIFICATIVO |
Secco non riciclabile | Grigio (Pantone 432 C) |
Umido | Marrone (Pantone 4695 C) |
Vegetale | Beige (Pantone 4685 C) |
Carta, cartone e tetrapak | Blu (Pantone 2945 C) |
Imballaggi in materiali misti (plastica - lattine) | Giallo (Pantone 74504 C) |
Imballaggi in vetro – contenitore stradale /domiciliare (periodo transitorio) | Verde (Pantone 357 C) |
Il servizio di raccolta viene garantito per i contenitori presenti nel territorio solo se di proprietà del Gestore, anche se di colore diverso rispetto allo standard.
2. Ogni contenitore è dotato di un numero di matricola associato all’utenza e transponder per registrare gli svuotamenti.
3. I contenitori domiciliari previsti nelle zone a servizio standard sono i seguenti:
MATERIALE RACCOLTO | VOLUME (Litri) |
Secco non riciclabile | 30 (Volume minimo assegnabile) 120-240- 360 o multipli |
Umido | 22/25 (Volume minimo assegnabile) 120-240- 360 o multipli |
Vegetale (a richiesta) | 120 - 240 o multipli |
Carta, cartone e tetrapak | 30 (Volume minimo assegnabile) 120-240- 360 o multipli |
Imballaggi in materiali misti (plastica - lattine) | 30 (Volume minimo assegnabile) 120-240- 360 o multipli |
Imballaggi in vetro – contenitore dedicato alle utenze non domestiche | 120-240 multipli |
4. Per le utenze non domestiche i volumi effettivi devono essere dimensionati in funzione della produzione di rifiuti e qualora superino gli standard minimi saranno fatturati all’utenza.
5. In caso di problematiche specifiche relative a spazi interni, esterni (esposizione), particolari casi di accesso all’utenza per lo svuotamento dei contenitori, o elevata produzione di rifiuto è prevista la fornitura di contenitori di volumi diversi dal minimo assegnabile. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di autorizzare la consegna a seguito di valutazione dei requisiti anche previa verifica presso l’utenza.
6. Nel caso di utenze condominiali, per le sole utenze ad uso domestico, si potranno assegnare dei contenitori condominiali, per le frazioni di rifiuto urbano, solo previa richiesta da parte di tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il Gestore, verificata la fattibilità della richiesta, fornisce i contenitori condominiali adatti alle esigenze, a seconda del numero di utenze di cui è composto il condominio.
7. Nel caso di gestione non conforme dei contenitori diversi dal volume minimo assegnabile, il Gestore può modificare i contenitori in dotazione, previa comunicazione agli utenti.
Art. 20 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone urbanisticamente complesse
1. Per tali zone valgono le indicazioni descritte per le zone a servizio standard.
2. Nel caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici complessi dove non vi siano spazi sufficienti o adeguati per l’esposizione dei contenitori, o laddove la necessità di mantenimento del decoro urbano precluda la possibilità diretta di esposizione dei contenitori, può essere allestito un EcoPunto fisso riservato esclusivamente alle sole utenze individuate. Qualora l’allestimento di tale struttura venga eseguito da terzi, devono essere concordati con il Gestore gli standard tecnici progettazione/realizzazione/posizionamento.
3. In caso di insufficienza di spazi interni/esterni, vengono forniti contenitori da 30 litri. Nelle zone dove è attivo il servizio EcoBus, alle utenze domestiche possono essere forniti anche sacchetti per il conferimento dei rifiuti. Non è pertanto consentito, ai fini del mantenimento del decoro urbano, l’esposizione su suolo pubblico dei sacchetti. I contenitori forniti sono i seguenti:
TIPOLOGIA RIFIUTO | VOLUME (Litri) | CONTENITORE |
Secco non riciclabile | 30 litri | Grigio con trasponder (con la scritta “Secco non riciclabile”) |
Umido | 30 litri | Marrone (con la scritta “Umido”) |
Carta | 30 litri | Blu (con la scritta “Carta”) |
Plastica e lattine | 30 litri | Giallo (con la scritta “plastica e lattine”) |
Art. 21 - EcoPunti fissi
1. Il Comune, prima di rilasciare il permesso di costruire (o altro titolo in base alla normativa di settore), dovrà verificare con il Gestore se, contestualmente alla presentazione del progetto, il richiedente debba identificare aree/EcoPunti fissi per il conferimento dei rifiuti secondo gli standard del presente Regolamento; in caso di previsione di tali strutture, il Comune richiederà al Gestore apposito parere tecnico-funzionale, relativamente alla corrispondenza della proposta rispetto agli standard previsti dal presente Regolamento. Qualora nella documentazione presentata non siano state individuate tali aree/EcoPunti fissi, il Comune chiederà al richiedente di aggiornare il progetto con la previsione di tali strutture per la formulazione del suddetto parere.
2. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, d a r à i ndi c az i oni a l l’operatore di compilare un modulo di segnalazione e applicarlo sul contenitore per il quale rilevi la difformità o, in alternativa, consegnarlo direttamente all’utente. La segnalazione della difformità dovrà pervenire nelle modalità da definirsi anche al Titolare del Servizio.
3. La raccolta di materiali difformi o di rifiuti depositati a terra deve essere esplicitamente richiesta alla società affidataria, l a quale provvederà all’esecuzione del servizio e all’imputazione delle spese relative.
Art. 22 - Lavaggio dei contenitori
1. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell’utenza.
Su richiesta lo stesso potrà essere effettuato a cura del Gestore nelle giornate programmate, comunicate preventivamente all’utenza e fatturato all’utenza medesima.
2. Il lavaggio, previa vuotatura, verrà eseguito sui contenitori che gli utenti esporranno con le medesime modalità contenute all’art. 15 del presente Regolamento a carico del richiedente.
Art. 23 - Raccolta umido
1. Il rifiuto umido è costituito da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile, ecc.
2. I rifiuti vanno introdotti nel contenitore utilizzando solamente sacchetti compostabili forniti dal Gestore; non devono essere utilizzati sacchetti di plastica a protezione del contenitore.
Art. 24 - Raccolta del verde
1. I rifiuti vegetali sono costituiti da sfalci d’erba, ramaglie, piante domestiche, ecc., provenienti da aree verdi quali giardini e parchi.
2. I rifiuti devono essere conferiti in modo tale da ridurne la volumetria, devono essere introdotti nel contenitore senza l’utilizzo di sacchetti; non devono essere utilizzati sacchetti di qualsiasi genere a protezione del contenitore.
Art. 25 – Raccolta degli imballaggi in materiali misti plastica-lattine
1. Questi imballaggi sono costituiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti materiali:
a) contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
b) contenitori in metallo o materiale ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
c) imballaggi in metallo in genere accuratamente puliti.
2. I rifiuti devono essere conferiti in modo tale da ridurne la volumetria, devono essere introdotti nel contenitore senza l’utilizzo di sacchetti e non devono essere utilizzati sacchetti di qualsiasi genere a protezione del contenitore.
Art. 26 - Raccolta degli imballaggi in vetro
1. Nella fase transitoria la frazione imballaggi in vetro verrà raccolta monomateriale come descritto al precedente articolo 15.
2. Questi imballaggi sono costituiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti materiali:
a) bottiglie;
b) contenitori;
c) barattoli.
3. I rifiuti devono essere introdotti nel contenitore senza l’utilizzo di sacchetti e non devono essere utilizzati sacchetti di qualsiasi genere a protezione del contenitore.
Art. 27 - Raccolta degli imballaggi in carta-cartone-tetrapak
1. I rifiuti in carta/cartone e gli imballaggi in carta/cartone sono costituiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti materiali:
a) imballaggi in carta;
b) giornali e riviste;
c) fogli, quaderni e libri;
d) imballaggi in cartone ondulato, cartoncino teso;
e) imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi.
3. I rifiuti devono essere conferiti in modo tale da ridurne la volumetria, devono essere introdotti nel contenitore senza l’utilizzo di sacchetti e non devono essere utilizzati sacchetti di qualsiasi genere a protezione del contenitore.
Art. 28 – Raccolta degli imballaggi in cartone utenze non domestiche
1. I rifiuti in cartone sono costituiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti materiali:
a) imballaggi in cartone ondulato;
b) imballaggi in cartoncino teso;
c) scatole e scatoloni in cartone.
2. Il servizio di raccolta degli imballaggi in cartone viene attivato alle utenze non domestiche che ne fanno richiesta.
3. Il conferimento viene svolto senza l’utilizzo di contenitori con le seguenti modalità:
a) il materiale deve essere conferito sfuso, piegato e ridotto di volume, accatastato ed esposto con le modalità stabilite nel Contratto di servizio;
b) in alternativa il materiale può essere conferito all’interno di idonee strutture di contenimento tipo ceste o gabbie; il Titolare del Servizio in accordo con il Gestore, può disporre l’obbligatorietà dell’utilizzo di tali strutture per il decoro urbano;
4. unitamente agli imballaggi in cartone non può essere conferita, come frazione merceologica similare, la carta;
5. Al fine di agevolare la raccolta l’utente deve assicurarsi che il rifiuto non sia esposto alle intemperie;
6. La raccolta viene effettuata con cadenze stabilite di comune accordo tra il Titolare del Servizio e il Gestore.
7. La raccolta viene effettuata al limite della proprietà dell’utenza o presso punti individuati dal Gestore e concordati con l’utente.
8. Per i conferimenti eccedenti il quantitativo sotto indicato, gli utenti sono tenuti a corrispondere tariffe aggiuntive e/o maggiori oneri sostenuti per l’esecuzione del servizio reso.
9. Il servizio di raccolta può non essere effettuato nel caso in cui il materiale non sia accessibile e/o movimentabile in sicurezza da parte dell’operatore addetto alla raccolta.
10. La raccolta può non essere eseguita qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme.
11. L’operatore provvede alla rimozione dei rifiuti che, durante le operazioni di raccolta, cadono a terra.
12. Per le zone urbanisticamente complesse in accordo tra il Titolare del Servizio ed il Gestore le frequenze di raccolta possono essere aumentate fino ad una cadenza giornaliera dal lunedì al sabato escluso festivi.
13. Ferme restando le modalità di conferimento di cui ai commi precedenti, l’utente può conferire imballaggi in cartone per ciascun ritiro fino a un massimo di 0,5 mc.
14. L’utente può richiedere l’attivazione di più raccolte giornaliere di un massimo 0,5 mc ciascuna.
15. Il Gestore, in accordo con il Titolare del Servizio, comunicherà alle utenze gli orari di esposizione, gli orari di raccolta, eventuali diverse disposizioni ed eventuali variazioni nelle modalità di raccolta.
Art. 29 - Raccolta rifiuto secco non riciclabile
1. Il secco non riciclabile è costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta negli articoli precedenti e non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b) rifiuti speciali;
c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
d) rifiuti elencati nell’art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola e i materiali esplosivi.
2. I rifiuti vanno introdotti nel contenitore utilizzando sacchetti semitrasparenti forniti dal Gestore. I rifiuti taglienti o acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta, o di danneggiare i contenitori, vanno introdotti all’interno dello stesso opportunamente protetti.
Art. 30 - Raccolta prodotti tessili e indumenti
1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti urbani, prodotti da utenti domestici, costituiti da indumenti, quali a titolo di esempio:
a) prodotti tessili e capi di abbigliamento puliti;
b) calzature pulite;
c) cinture e accessori per l’abbigliamento puliti.
2. Il conferimento viene svolto con le seguenti modalità:
a) dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve rimanere chiuso;
b) i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco del contenitore.
3. I contenitori vengono posizionati:
a) presso i Centri di Raccolta;
b) presso siti opportunamente individuati dal Gestore in accordo con il Titolare del Servizio e sentito il parere dei Comuni;
4. Il servizio di raccolta viene effettuato in tutto l’arco dell’anno, sulla base di un calendario redatto annualmente in funzione del numero di contenitori e della stagionalità. Il Gestore monitora il grado di riempimento dei contenitori e garantisce sempre la possibilità di conferimento da parte dell’utenza.
Art. 31 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie
1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie comprendono in particolare:
a) pile a bottone;
b) pile stilo;
c) batterie per attrezzature elettroniche.
2. Il conferimento viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori forniti dal Gestore, posti presso i Centri di Raccolta con le modalità riportate al Titolo III del presente Regolamento o all’interno dei locali dei rivenditori di beni cui derivano i rifiuti raccolti o dove vengono effettuati servizi a essi attinenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, negozi o supermercati;
b) vanno introdotti solo i rifiuti di cui al comma 1, mentre gli imballaggi non imbrattati vanno conferiti in modo differenziato in base al materiali con cui sono realizzati e con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento;
c) gli accumulatori al piombo vanno conferiti solo al Centro di Raccolta con le modalità indicate al Titolo III del presente Regolamento;
d) i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco degli appositi contenitori.
3. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
4. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità e orari determinati dal Gestore, considerati anche gli orari di apertura degli esercizi presso i quali sono posizionati.
5. I contenitori vengono svuotati con una periodicità tale da consentire all’utente di collocare il rifiuto sempre all’interno dei medesimi contenitori.
Art. 32 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da farmaci e medicinali comprendono in particolare:
a) farmaci;
b) fiale per iniezioni inutilizzate;
c) disinfettanti.
2. Il conferimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posti presso i Centri di Raccolta con le modalità riportate al Titolo III del presente Regolamento o presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o dove vengono effettuati servizi a essi attinenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, farmacie e ambulatori medici;
b) vanno introdotti esclusivamente i rifiuti di cui al comma 1 completi dell’imballaggio solo qualora il prodotto non possa essere conferito singolarmente (quali, ad esempio, i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi); i rimanenti imballaggi non imbrattati, a titolo esemplificativo le confezioni di cartone, vanno conferiti in modo differenziato in base al materiali con cui sono realizzati e con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento;
c) i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco degli appositi contenitori.
3. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
4. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità e orari determinati dal Gestore, considerati anche gli orari di apertura degli esercizi presso i quali sono posizionati.
5. I contenitori vengono svuotati con una periodicità tale da consentire all’utente di collocare il rifiuto sempre all’interno dei medesimi contenitori.
Art. 33 - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico
1. I rifiuti costituti da materiali di impiego domestico potenzialmente pericolosi comprendono in particolare:
a) contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
b) oli esausti minerali;
c) oli esausti vegetali;
d) accumulatori per auto e moto.
2. I rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori posizionati presso i Centri di Raccolta con le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
Art. 34 - Raccolta toner
1. Il servizio di raccolta dei toner viene svolto mediante conferimento volontario ai Centri Raccolta oppure può essere organizzato un servizio dedicato per utenze non domestiche con produzione specifica (es. studi professionali, assicurazioni, banche, enti locali, istituti scolastici).
Art. 35 - Raccolta dei rifiuti ingombranti
1. I rifiuti ingombranti comprendono in particolare i beni durevoli di arredamento, di impiego domestico, di uso comune che, per peso e volume, non sono conferibili al sistema di raccolta domiciliare.
2. Non sono rifiuti ingombranti:
a) i rifiuti speciali;
b) i rifiuti potenzialmente pericolosi;
c) i rifiuti elencati nell’art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., quali, in particolare, i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne, le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola, i materiali esplosivi.
3. Il conferimento viene svolto con le seguenti modalità:
a) mediante conferimento diretto da parte dell’utenza presso i Centri di Raccolta con le modalità indicate al Titolo III del presente Regolamento;
b) mediante raccolta a domicilio su richiesta dell’utente; saranno raccolti solo i rifiuti indicati nella medesima richiesta. Il servizio è soggetto a tariffazione individuale, con il servizio di raccolta domiciliare su base comunale a regime. Le modalità di esposizione dei rifiuti sono concordate tra il Gestore e l’utente in funzione del servizio di raccolta attivato. Il servizio di raccolta può non essere effettuato nel caso in cui i rifiuti non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell’operatore addetto alla raccolta.
Art. 36 - Raccolta RAEE
1. I RAEE sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo.
2. Il conferimento viene svolto con le seguenti modalità:
a) mediante conferimento diretto da parte dell’utenza presso i Centri di Raccolta con le modalità indicate al Titolo III del presente Regolamento;
b) mediante raccolta a domicilio e a pagamento su richiesta dell’utente; saranno raccolti solo i rifiuti indicati nella medesima richiesta. Il servizio è soggetto a tariffazione individuale con il servizio di raccolta su base comunale a regime. Le modalità di esposizione dei rifiuti sono concordate tra il Gestore e l’utente in funzione del servizio di raccolta attivato. Il servizio di raccolta può non essere effettuato nel caso in cui i rifiuti non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell’operatore addetto alla raccolta.
3. Ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e ss.mm.ii., i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (attività commerciali che vendono materiale elettronico quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, frigoriferi, lavatrici, computer, ecc.) assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.
Art. 37 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali
1. I rifiuti cimiteriali, in quanto rifiuti urbani, devono essere conferiti al Gestore secondo le modalità qui di seguito indicate.
2. I rifiuti di cui all’art. 13, lettera a) del presente Regolamento, ossia provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale, vengono conferiti con le modalità ordinarie, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all’interno del cimitero ed esporre nei giorni di raccolta, anche tramite servizi specifici a pagamento in funzione delle quantità specifiche.
3. I rifiuti di cui all’art. 13, lettera b), ossia provenienti da esumazioni ed estumulazioni, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e locale (Regolamenti di polizia mortuaria o piano regolatore cimiteriale).
4. I rifiuti di cui all’art. 13, lettera c), ossia materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale, oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia cimiteriale, le terre di scavo e similari, in alternativa al conferimento al servizio pubblico, possono essere riutilizzati all’interno della struttura cimiteriale.
Art. 38 - Gestione dei rifiuti sanitari assimilati
1. La raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani secondo quanto stabilito dal D.P.R. 254/2003, art. 2, comma 1), lettera g), avviene con le modalità stabilite dal presente Regolamento, esclusi i rifiuti sanitari a rischio infettivo.
Art. 39 - Servizi a pesatura - utenze non domestiche
1. Possono accedere al servizio a pesatura le utenze non domestiche che abbiano un’elevata produzione di una o più tipologie di rifiuto assimilato agli urbani e per i quali non sia sufficiente il servizio di raccolta porta a porta con frequenze e contenitori standard.
2. Il Gestore garantisce l’esecuzione del servizio presso le utenze non domestiche che attivano il servizio e che consentono il posizionamento e la movimentazione in sicurezza di contenitori di media e grande dimensione, nonché agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati.
3. Il servizio è riservato alle utenze non domestiche con quantità di rifiuti prodotti che comportino la richiesta di almeno 12 svuotamenti all’anno del contenitore in dotazione.
4. Lo svuotamento viene effettuato su specifica richiesta fatta dall’utente. Il Gestore garantisce lo svuotamento con le modalità previste dal disciplinare dei servizi. Le tempistiche per l’esecuzione del servizio comprendono tutti i giorni feriali, ad esclusione di eventuali giorni festivi infrasettimanali.
5. In base alla quantità di rifiuti prodotti dall’utente il Gestore mette a disposizione contenitori di volumetria superiore ai 360 litri quali, a titolo esemplificativo, 660 litri, 1.000 litri, 1.700 litri, cassoni scarrabili (eventualmente dotati di copertura), cassoni scarrabili compattanti.
6. Gli automezzi utilizzati sono dotati di sistema di pesatura tranne che per lo svuotamento dei cassoni scarrabili che avviene mediante il cambio cassone, con modalità vuoto per pieno e pesatura del rifiuto presso l’impianto di destino.
7. Il peso rilevato per ciascuna operazione di svuotamento sarà utilizzato per il conteggio della tariffa corrispettivo. Verrà comunque conteggiato un peso minimo a svuotamento pari al prodotto del peso specifico, per il volume del contenitore a disposizione.
8. Qualora l’operatore rilevi la presenza di rifiuto merceologicamente non conforme, in quantità tali da causare problemi all’atto del conferimento presso l’impianto e tali da pregiudicare la qualità del carico, è autorizzato a non effettuare la raccolta del materiale. La mancata raccolta e le relative motivazioni vengono descritte e comunicate nell’immediato all’utenza mediante il modello standard di segnalazione.
9. Il Gestore si riserva la facoltà di convertire i servizi a pesatura in servizi ordinari, o viceversa, in funzione della conformazione urbanistica, della possibilità di garantire il servizio, del peso e della composizione merceologica dei rifiuti conferiti dall’utenza, anche in ragione di modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall’utenza eventualmente intercorse nel tempo.
10. Il servizio a pesatura, qualora risulti necessario e ove sia logisticamente possibile garantire l’esecuzione del servizio a giudizio del Gestore, avviene previa autorizzazione scritta dell’utente all’accesso nella proprietà privata.
Art. 40 - Compostaggio domestico e non domestico del rifiuto organico e del rifiuto verde
1. Il trattamento del rifiuto organico, costituito da rifiuto umido e vegetale, riguarda i seguenti rifiuti:
a) resti di cibo e scarti di alimenti;
b) piante e fiori recisi;
c) xxxxxxxxxx e tovaglioli di carta sporchi;
d) xxxxxx spente di caminetti;
e) foglie, ramaglie, ecc.
2. Il corretto autotrattamento domestico e non domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio è prediletto nelle realtà a bassa densità abitativa e ovunque possibile, anche attraverso la riduzione della tariffa e l’attivazione di opportuna attività di controllo nelle modalità previste dal Regolamento tariffario.
3. La pratica del compostaggio dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell’utenza o direttamente attigue alla stesse.
4. Il compostaggio ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:
a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
b) con processo controllato;
c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
5. La pratica del compostaggio, ai fini della riduzione della tariffa, potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l’utilizzo del prodotto risultante.
6. Nel caso di utenze domestiche con servizio condominiale per il rifiuto secco non riciclabile e/o per il rifiuto organico la riduzione per la pratica del compostaggio non potrà essere concessa.
7. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
8. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. La dichiarazione di autotrattamento del rifiuto organico e/o del rifiuto vegetale ai fini della riduzione della tariffa deve essere effettuata dall’utente presentando all’EcoSportello l’apposito modulo approvato dal soggetto Titolare del Servizio.
10. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire le attrezzatura assegnate per la raccolta della frazione della quale chiedono la riduzione.
Art. 41 - Fornitura sacchetti per il conferimento dei rifiuti in zone a servizio standard
1. Gli utenti possono ritirare i sacchetti presso gli EcoSportelli o richiedere la fornitura a domicilio a pagamento, secondo gli standard previsti dal disciplinare del servizio.
2. Il Gestore in accordo con il Titolare del Servizio, può variare il quantitativo standard annuo di sacchetti, rispetto ai quantitativi elencati nel presente Regolamento con riferimento ai conferimenti medi effettivi.
3. La quantità massima di sacchetti per il rifiuto secco non riciclabile e per la frazione umida, forniti per volta all’EcoSportello, potrà essere variata in relazione alle disponibilità e ai flussi di utenti presso lo stesso.
4. La quantità dei sacchetti consegnati all’utenza, definiti standard, è calcolata su base annua, ma può essere utilizzata per periodi più lunghi. Il consumo dei sacchetti rilevato alla richiesta di rifornimento deve essere congruo rispetto al numero di svuotamenti del contenitore in dotazione. Nei casi in cui sia rilevato un consumo palesemente in contrasto con il numero degli svuotamenti registrati, il Gestore, può rifornire i sacchetti all’utenza richiedendone il pagamento o in alternativa ridurre proporzionalmente la quantità consegnabile per l’anno in corso.
5. Le quantità eccedenti i valori massimi previsti saranno addebitate agli utenti.
6. Per la tipologia di rifiuto secco non riciclabile e rifiuto umido non saranno forniti i sacchetti agli utenti per i quali non risultino pagati i servizi resi dal Gestore.
7. Gli utenti che si trovano in situazione di disagio socio sanitario come disciplinato nel Regolamento per l’applicazione della Tariffa, e gli utenti che aderiscono all’iniziativa per il sostegno dei nuclei famigliari con bambini di età inferiore ai 2 anni e sei mesi, possono richiedere una seconda fornitura annuale di sacchetti per il secco non riciclabile in numero pari a quanto previsto per la fornitura standard.
8. Per le utenze non domestiche che utilizzano il servizio EcoBus di raccolta degli imballaggi in vetro, plastica e lattine, non sono previste forniture aggiuntive di sacchetti oltre allo standard. Nel caso non fossero sufficienti i sacchetti previsti, obbligatoriamente tali utenze dovranno passare a un servizio a contenitori della volumetria necessaria alle proprie esigenze.
9. Le utenze domestiche e non domestiche con in dotazione contenitori per la raccolta degli imballaggi in vetro, plastica e lattine, non hanno diritto alla fornitura degli equivalenti sacchetti previsti per le utenze sprovviste del contenitore. Il rifiuto dovrà essere conferito sfuso all’interno del contenitore.
10. In via sperimentale possono essere introdotte forniture di sacchetti alternativi per servizi di raccolta ordinari o sperimentali specificando modalità di esecuzione e quantitativi forniti, quali ad esempio stoviglie compostabili o altro.
Art. 42 - Fornitura sacchetti per il conferimento dei rifiuti in zone urbanisticamente complesse
1. Per le zone urbanisticamente complesse, il numero, le tipologie e le modalità per ritirare la fornitura di sacchetti sono quelli previsti nel Contratto di servizio.
2. In alternativa gli utenti possono accedere agli EcoSportelli per ritirare i sacchetti per il servizio di supporto aggiuntivo EcoBus, previsti nel Contratto di servizio.
3. I sopradescritti sacchetti contenitori non sono previsti per le utenze non domestiche, per cui si confermano le forniture indicate per la zona a servizio standard. In caso di problematiche relative a spazi interni o esterni e particolari casi di accesso all’utenza per lo svuotamento, è facoltà del Gestore estendere il servizio di conferimento tramite sacchetti contenitori anche alle utenze non domestiche, a seguito di valutazione dei requisiti e verifica dell’esistenza dei presupposti.
4. Il Gestore in accordo con il Titolare del Servizio, nel rispetto degli standard e delle modalità previsti dal disciplinare dei servizi di gestione dei rifiuti, può variare il quantitativo annuo di sacchetti, rispetto ai quantitativi elencati nel presente Regolamento.
Art. 43 - Fornitura sacchetti per il conferimento dei rifiuti in zone a bassa densità urbanistica
1. Per le zone a bassa densità urbanistica, il numero, le tipologie e le modalità per ritirare la fornitura di sacchetti sono analoghe a quelle previste per le zone servite dal servizio standard di cui al precedente art. 41 del presente Regolamento.
2. Il Gestore in accordo con il Titolare del Servizio, nel rispetto degli standard e delle modalità previsti dal disciplinare dei servizi di gestione dei rifiuti, può variare il quantitativo annuo di sacchetti, rispetto ai quantitativi elencati nel presente Regolamento.
Art. 44 - EcoSportelli
1. Presso gli EcoSportelli gli utenti possono attivare e cessare i contratti, ricevere informazioni, ritirare sacchetti e contenitori per il servizio di gestione dei rifiuti. Gli orari di degli uffici sono stabiliti dal Gestore, esposti all’ingresso degli uffici stessi, comunicati tramite EcoCalendario e pubblicati sul sito internet.
2. Gli orari e i giorni di apertura degli EcoSportelli possono essere modificati dal Gestore secondo particolari esigenze organizzative o per situazioni di comprovata necessità.
3. Nel caso in cui venga richiesto, l’utente deve esibire al personale dell’EcoSportello un documento valido per il riconoscimento.
4. Al fine di gestire in maniera ottimale gli spazi, presso gli EcoSportelli sarà erogato il servizio fornitura/ritiro contenitori fino alla capacità di 120 litri e, limitatamente alla frazione verde, 240 litri, salvo casi specifici che saranno valutati dal Gestore in accordo con il Titolare del Servizio.
Art. 45 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio
1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Gli addetti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e devono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari previsti per legge.
CAPO III - SERVIZI AL TERRITORIO
Art. 46 - Pulizia del territorio
1. I rifiuti abbandonati su area pubblica o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero tramite il Gestore.
2. Il servizio di pulizia del territorio viene svolto dal Gestore nel rispetto delle modalità e frequenze decise in accordo con il Titolare del Servizio e condivise con i Comuni.
3. Compete al Gestore la raccolta e lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti abbandonati con volume fino a 1 metro cubo per singolo punto di abbandono. La pulizia del territorio non prevede la raccolta dei rifiuti pericolosi.
4. Per quantitativi superiori a 1 metro cubo, e per i rifiuti pericolosi, il Gestore predispone un preventivo di spesa ed effettua l’intervento solo a seguito di accettazione dello stesso da parte del Comune competente per territorio.
5. La pulizia dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta che stazionano su area pubblica o a uso pubblico viene svolta dal Gestore, previa esplicita richiesta da parte degli utenti interessati o previa ingiunzione da parte del Comune. Il Gestore predispone un preventivo di spesa ed effettua l’intervento solo a seguito di accettazione dello stesso.
6. Per la pulizia dei rifiuti abbandonati in proprietà privata il Gestore, sulla base di specifica richiesta pervenuta dagli utenti interessati, predispone un preventivo di spesa ed effettua il servizio solo dopo accettazione dello stesso.
7. Il Gestore ha la facoltà di attivare servizi di pulizia dei rifiuti solidi galleggianti e depositati sulle rive di corsi d'acqua sulla base di progetti specifici eventualmente elaborati per singolo alveo o ambito fluviale. L'attività potrà può essere svolta anche in collaborazione con associazioni operanti in ambito fluviale a mezzo di natanti a basso impatto ambientale o con i consorzi di bonifica.
Art. 47 - Spazzamento
1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero tramite il Gestore.
2. Il servizio di spazzamento meccanico periodico e programmato viene svolto su strade e aree pubbliche, o soggette a uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione. Il servizio viene svolto prevalentemente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
3. Il calendario, le frequenze ed i percorsi vengono definiti dal Gestore in accordo con il Titolare del Servizio e con i singoli Comuni.
4. Per servizi di spazzamento in area pubblica non compresi tra quelli definiti in accordo con i singoli Comuni, il Gestore predispone un preventivo di spesa ed effettua l’intervento solo a seguito di accettazione dello stesso da parte del Comune competente per territorio.
5. Per servizi di spazzamento in proprietà privata il Gestore, sulla base di specifica richiesta pervenuta dagli utenti interessati, predispone un preventivo di spesa ed effettua il servizio solo dopo formale accettazione dello stesso.
6. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
Art. 48 - Cestini stradali
1. Il Gestore svuota i cestini stradali di proprietà comunale con cadenze programmate in relazione al tasso di riempimento, così da garantire sempre la fruibilità degli stessi. I cestini sono adibiti alla raccolta di rifiuti di dimensioni ridotte e prodotte dai passanti.
2. Le frequenze di svuotamento, la dotazione e la tipologia di cestini presenti nel territorio vengono definite in collaborazione tra il Comune, il Titolare del Servizio e il Gestore.
3. Per cestini stradali di nuova installazione, il Comune invia apposita comunicazione al Gestore, che provvede ad integrarli nella programmazione del servizio.
Art. 49 - Pulizia dei mercati
1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni
genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e consegnandolo separatamente per le diverse frazioni all’incaricato della raccolta con le modalità dallo stesso impartite.
2. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo viene concordato con il Comune competente per territorio e realizzato a spese dello stesso.
Art. 50 - Imbrattamento di aree pubbliche
1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l’imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.
2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
4. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l’imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia.
Art. 51 - Aree occupate da esercizi pubblici
1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del concessionario del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi devono provvedere tramite la società affidataria.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E’ vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All’orario di chiusura l’area in dotazione deve risultare pulita.
Art. 52 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti
1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Titolo II Capo II del presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti viene garantito con la dotazione standard minima composta dalle seguenti tipologie di contenitori:
DOTAZIONE STANDARD | |
MATERIALE RACCOLTO | Tipologia contenitore |
Plastica lattine | 1 contenitore da litri 1000 |
Vetro | 1 contenitore da litri 1000 |
Carta cartone tetrapak | 1 contenitore da litri 1000 |
Rifiuto organico | 2 contenitori da litri 240 |
Rifiuto secco non riciclabile | 2 contenitori da litri 1000 |
4. La frequenza di svuotamento e la fornitura minima dei sacchetti viene definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
5. Nel caso di produzioni eccedenti lo standard minimo di cui ai commi precedenti, dovranno essere forniti dei multipli dello standard minimo sopra citato.
6. Gli organizzatori di manifestazioni e spettacoli viaggianti hanno l’obbligo di avvalersi del Gestore per la raccolta dei rifiuti prodotti nell’ambito di tali eventi e che siano ricompresi nell’elenco di cui al comma 3 dell’art. 11 del presente Regolamento.
7. Il Gestore potrà attivare servizi sperimentali al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti prodotti dalle manifestazioni.
Art. 53 - Aree di sosta per nomadi
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito a carico del Comune un servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.
Art. 54 - Volantinaggio
1. E’ consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. E’ fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.
Art. 55 - Altri servizi di pulizia
1. Il Titolare del Servizio su richiesta dei comuni interessati può affidare i seguenti servizi di igiene ambientale:
a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
b) pulizia periodica di fontane, monumenti pubblici e simili;
c) manutenzione delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico;
d) rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell’autore dell’illecito;
e) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
f) pulizia delle aree cimiteriali;
g) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
h) altri servizi determinati dal Titolare del Servizio medesimo.
Art. 56 - Manifestazioni volontarie di pulizia del territorio – Giornate ecologiche
1. Il Gestore, in accordo con il Titolare del Servizio, in occasione di iniziative volontarie di pulizia del territorio patrocinate dalle associazioni di volontariato o dagli stessi Comuni supporta gli organizzatori nel servizio di fornitura e ritiro attrezzature e smaltimento dei rifiuti raccolti dai partecipanti alle manifestazioni.
2. Le associazioni promotrici di tali manifestazioni o i Comuni dovranno comunicare al Gestore, con un preavviso di almeno 2 settimane, i giorni di svolgimento, le modalità, i tempi operativi dell’evento, le zone in cui si intende effettuare la pulizia, le tipologie di rifiuti che si intendono raccogliere, il numero di partecipanti.
TITOLO III - CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Art. 57 - Centri di Raccolta
1. I Centri di Raccolta, ai sensi della vigente normativa, sono aree presidiate e dotate di appositi contenitori, divisi per tipologia, per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore.
2. Il servizio presso i Centri di Raccolta è organizzato dal Gestore, in accordo con il Titolare del Servizio, ad integrazione e completamento indispensabile per il funzionamento della raccolta domiciliare.
3. I Centri di Raccolta sono accessibili agli utenti per il conferimento in orari prestabiliti, durante i quali è garantita la presenza di personale addetto alla sorveglianza sul corretto uso, da parte degli utenti, delle attrezzature presenti all’interno delle strutture.
4. La dislocazione dei Centri di Raccolta, le giornate e gli orari di apertura, le tipologie di rifiuto raccolte vengono definite dal Gestore in accordo con il Titolare del Servizio.
5. I Centri di Raccolta sono aperti tutto l’anno nei giorni e negli orari di apertura indicati nell’EcoCalendario. I Centri di Raccolta rimangono chiusi nei giorni festivi.
6. All’interno dei Centri di Raccolta l’utente può conferire anche quei rifiuti che per tipologia e/o dimensione non possono essere conferiti al servizio “porta a porta”.
7. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all’utente il conferimento presso i Centri di Raccolta può essere previsto il servizio di raccolta domiciliare.
8. Presso i Centri di Raccolta sono conferibili, in conformità a disposizioni regolamentari e normative vigenti, le seguenti tipologie di rifiuti:
RIFIUTO | PROVENIENZA | CODICE CER |
Vetro | 150107 imballaggi in vetro | |
200102 rifiuti in vetro | ||
Plastica | 150102 imballaggi in plastica | |
200139 rifiuti plastici | ||
Metallo | 150104 imballaggi in metallo | |
200140 rifiuti metallici | ||
Sfalci e ramaglie | 200201 rifiuti biodegradabili | |
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, | ||
Solo da piccoli | mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce | |
interventi di | 170106* | |
Inerti | ||
rimozione eseguiti direttamente dal | 170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, | |
conduttore della | 170902* e 170903* | |
civile abitazione | 200202 terra e roccia | |
Cartone | 150101 imballaggi in carta e cartone | |
200101 rifiuti di carta e cartone |
Rifiuti ingombranti | 200307 ingombranti | |
Legno | 150103 imballaggi in legno | |
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | ||
Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) | di provenienza domestica | 200121* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio |
200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | ||
200135* - 200136 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche | ||
Pneumatici | di provenienza domestica | 160103 pneumatici fuori uso |
Oli minerali esausti | di provenienza domestica | 200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 |
Oli e grassi commestibili | 200125 oli e grassi commestibili | |
Prodotti etichettati “T” e/o “F” | di provenienza domestica | 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminate da tali sostanze |
200113* solventi | ||
200114* acidi | ||
200115* sostanze alcaline | ||
200117* prodotti fotochimici | ||
200119* pesticidi | ||
200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | ||
200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127* | ||
200129* detergenti contenenti sostanze pericolose | ||
200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | ||
Pile | di provenienza domestica | 200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* | ||
Cartucce e Toner esauriti | di provenienza domestica | 080318 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* |
Medicinali | di provenienza domestica | 200131* medicinali citotossici e citostatici |
200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131* | ||
Indumenti usati | di provenienza domestica | 200110 abbigliamento |
200111 accessori e prodotti tessili |
9. Le tipologie di rifiuti sopra elencate possono variare in accordo con il Titolare del Servizio e nel rispetto degli standard e delle modalità previsti dal disciplinare dei servizi di gestione dei rifiuti.
Art. 58 - Personale addetto alla guardiania dei Centri di Raccolta
10. Il Gestore garantisce l’esercizio dei Centri di Raccolta, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare dei servizi di gestione dei rifiuti, attraverso un adeguato Servizio di Guardiania. Il personale impiegato presso i Centri di Raccolta ha il compito di:
a) fornire agli utenti che accedono ai Centri di Raccolta tutte le informazioni e indicazioni utili ad agevolare le operazioni di conferimento dei rifiuti;
b) controllare gli accessi degli utenti;
c) verificare il corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti per tipologia e quantità;
d) verificare il rispetto, da parte degli utenti, delle indicazioni contenute nel vigente Regolamento Consortile per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 59 - Accesso ai Centri di Raccolta
1. Gli utenti domestici domiciliati o residenti nel territorio servito possono accedere ai Centri di Raccolta indicati nell’EcoCalendario solo se hanno attivato con il Gestore il servizio per la gestione dei rifiuti e se sono in regola con i pagamenti delle fatture emesse.
2. Le utenze non domestiche possono accedere ai Centri di Raccolta solo se in possesso di apposita autorizzazione in corso di validità. Possono richiedere tale autorizzazione solo le utenze non domestiche con sede nel territorio servito che:
a) hanno attivato un contratto per la gestione dei rifiuti con il Gestore;
b) hanno attivato il servizio per lo smaltimento del rifiuto secco non riciclabile;
c) risultano in regola con il pagamento delle fatture emesse.
La data di restituzione all’EcoSportello del documento di autorizzazione una tantum, costituirà la data di chiusura del servizi, anche ai fini della relativa fatturazione.
3. Gli utenti autorizzati ai sensi dei precedenti commi, possono accedere a uno qualsiasi dei Centri di Raccolta riportati sull’EcoCalendario.
4. Il personale addetto alla Guardiania verifica le generalità degli utenti che accedono ai Centri di Raccolta.
5. Il personale addetto alla Guardiania, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare dei servizi di gestione dei rifiuti e dalla normativa vigente, registra i dati relativi agli utenti che hanno utilizzato i Centri di Raccolta e ai rifiuti conferiti. Al fine di migliorare la gestione degli accessi il Gestore, in accordo con il Titolare del Servizio, potrà attivare un sistema informatico di registrazione e controllo degli accessi e dei rifiuti conferiti.
6. E’ consentito l’accesso contemporaneo di un numero di utenti tale da permettere l’utilizzo dei Centri di Raccolta in condizioni di sicurezza. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte per permettere la movimentazione dei contenitori.
Art. 60 - Modalità di conferimento
1. Il servizio di conferimento dei rifiuti presso i Centri di Raccolta è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.
2. Per garantire l’accesso al maggior numero di utenti per giornata di apertura, è previsto un limite di conferimento giornaliero per utente domestico pari a 1 mc per tipologia di materiale conferito.
RIFIUTO | QUANTITATIVO MASSIMO GIORNALIERO | QUANTITATIVO MASSIMO MENSILE |
Neon e lampade a scarica | 80 lt | 80 lt |
Pneumatici | 0,5 mc | 0,5 mc |
Oli minerali esausti | 15 lt | 15 lt |
Oli e grassi commestibili | 20 lt | 20 lt |
Prodotti etichettati “T” e/o “F” | 80 lt | 80 lt |
Pile | 5 lt | 5 lt |
Medicinali | 5 lt | 5 lt |
Cartucce e Toner esauriti | 10 lt | 10 lt |
Altre tipologie di rifiuto | 1 mc | 3 mc |
3. Le utenze non domestiche possono conferire ai Centri di Raccolta esclusivamente le tipologie e le quantità di rifiuti riportate nell’apposita autorizzazione rilasciata dal Gestore, con un limite di 3 mc mensili per tipologia e 1 mc al giorno.
4. L’utente conferisce i rifiuti direttamente negli appositi contenitori e seguendo le indicazioni dell’addetto alla guardiania e la segnaletica presente all’interno dei Centri di Raccolta.
5. L’utente provvede, prima del conferimento, alla separazione dei rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, o di quelli composti da più materiali facilmente separabili tra loro.
6. Gli utenti non possono conferire ai Centri di Raccolta il rifiuto secco non riciclabile, il rifiuto organico e tutti i rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso gli stessi.
7. Gli utenti non possono conferire ai Centri di Raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
8. Gli utenti non possono conferire ai Centri di Raccolta i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio e/o altri lavori eseguiti in conto terzi.
9. Non si possono in nessun caso depositare rifiuti all’esterno degli appositi contenitori.
10. E’ espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all’interno dei contenitori.
Art. 61 - Rimostranze
1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al Gestore e/o al Titolare del Servizio.
TITOLO IV - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOTENIBILI
Art. 62 - Principi generali e modalità di accesso al servizio
1. I rifiuti prodotti nell’ambito di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, da eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, regolarmente autorizzati, salvo casi particolari valutati dal Soggetto Gestore in accordo con il Titolare del Servizio, che prevedano l’occupazione di locali o aree scoperte, costituiscono parte del “modello di gestione integrata dei rifiuti urbani”, elemento basilare per il conseguimento di un’elevata raccolta differenziata, nonché di una costante attenzione agli obiettivi di prevenzione e riduzione dei rifiuti, sia in relazione alla quantità totale che in relazione alla riduzione della frazione costituita dal rifiuto secco non riciclabile. Il servizio pubblico di raccolta rifiuti secondo le modalità di seguito riportate è dedicato nello specifico a manifestazioni ed eventi aperti al pubblico la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, sono quindi di norma escluse le iniziative che superino la durata di 15 giorni.
2. Al fine di accedere al servizio i legali rappresentanti delle organizzazioni di eventi e manifestazioni, ovvero loro delegati muniti di delega unitamente a fotocopia del documento di identità del delegante, devono fare domanda al Soggetto Gestore su appositi moduli predisposti.
3. Il Comune competente per territorio potrà vincolare l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione o evento all’attivazione del servizio di gestione rifiuti presso il Gestore del servizio pubblico. A tal fine il Gestore rilascerà agli organizzatori una copia del documento di attivazione del servizio.
4. Oltre ai dati necessari, al fine di individuare il servizio adeguato da erogare, si dovrà indicare il nominativo di un responsabile della gestione dei rifiuti che è tenuto a verificare il corretto conferimento, in funzione delle varie tipologie di rifiuto, negli appositi contenitori forniti dal Gestore, nonché sovraintendere al buon funzionamento del servizio ed essere disponibile a partecipare alle operazioni di verifica, carico e ritiro dei contenitori.
Art. 63 - Modalità di gestione del servizio di raccolta rifiuti
1. Sulla base orientativa del numero dei potenziali partecipanti e sulla conseguente produzione di rifiuto stimata, gli organizzatori di eventi sono tenuti a chiedere l’attivazione di un servizio adeguato e sufficiente ad assicurare il conferimento differenziato dei rifiuti all’interno degli specifici contenitori e/x xxxxxxxxx consegnati.
2. Per il regolare svolgimento del servizio è obbligatorio l’utilizzo di sacchi semitrasparenti per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile e appositi sacchi compostabili forniti dal Gestore per il rifiuto organico.
3. I contenitori dovranno essere posizionati in area di facile accesso e adeguatamente pavimentata. Al momento del ritiro i contenitori dovranno trovarsi nella stessa area.
4. Il servizio è configurato secondo tre diverse modalità:
a) manifestazione denominata EcoEvento Minor a sacchi con ritiro attrezzatura presso l’EcoSportello da parte degli organizzatori;
b) manifestazione denominata EcoEvento Minor a contenitori con ritiro dell’attrezzatura a cura degli organizzatori solamente presso gli EcoSportelli utilmente attrezzati dal Gestore;
c) manifestazione denominata EcoEvento Maior con fornitura contenitori presso il luogo dell’evento.
5. Per le modalità sopraindicate il regolare servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti e ritiro finale di contenitori e sacchetti viene effettuato dal Gestore ed è garantito con le dotazioni composte dalle tipologie di contenitori/sacchetti come di seguito specificato:
EcoEvento Minor a sacchi o contenitori:
TIPOLOGIA | SERVIZIO A SACCHETTI | SERVIZIO A CONTENITORI |
ATTREZZATURA | ATTREZZATURA | |
Secco non riciclabile | n. 2 sacchi da 110 lt di colore grigio | n. 1 contenitore da 240 lt (inclusi 2 sacchi) |
Xxxxxxxxx usa e getta | n. 3 sacchi da 110 lt di colore neutro | n. 1 contenitore da 240 lt |
Plastica lattine | n. 2 sacchi da 110 lt di colore azzurro | n. 1 contenitore da 240 lt |
Vetro | n. 2 sacchi da 110 lt di colore azzurro | n. 1 contenitore da 240 lt |
Carta cartone tetrapak | n. 3 sacchi da 110 lt di colore giallo | n. 1 contenitore da 240 lt |
Umido | n. 1 contenitore da 120 lt (incluse 2 cuffie) | |
Olio | n. 1 contenitore da 100 lt | |
imballaggi in carta/cartone, plastica, vetro, metallo, legno e stoviglie usa e getta | autorizzazione accesso al Centro di Raccolta (durata 1 mese) |
EcoEvento Maior:
TIPOLOGIA | ATTREZZATURA | |
Secco non riciclabile | n. 30 sacchi da 110 lt di colore grigio | |
Umido | n. 10 sacchi umido da 240 lt (massimo 300 se stoviglie compostabili) | |
Secco non riciclabile | contenitore 240 lt | max 8 x 1.000 lt (1.000 lt = 4 x 240 lt) |
Secco non riciclabile | contenitore 1.000 lt (max n. 3 contenitori) | |
Xxxxxxxxx usa e getta | contenitore 1.000 lt | |
Plastica lattine | contenitore 1.000 lt | |
Vetro | contenitore 1.000 lt | |
Carta cartone tetrapak | contenitore 1.000 lt | |
Umido | contenitore 240 lt (esporre durante giro ordinario) contenitore 1.000 lt per sole stoviglie compostabili (N.B. tassativamente non esporre durante giro ordinario) | |
Olio | fino ad un max di n. 5 contenitori da 100 lt (o 1 cisterna da 1.000 lt) | |
Cartone e imballaggi (plastica, vetro, metallo, legno), stoviglie usa e getta | autorizzazione accesso al Centro di Raccolta (durata 1 mese) |
6. Nel caso di EcoEvento Maior, se necessario, per il conferimento dei rifiuti riciclabili è prevista la consegna di cassoni scarrabili.
7. Al termine dell’evento il Gestore provvede al ritiro e svuotamento dei contenitori e/o dei sacchi contenenti i rifiuti; gli organizzatori potranno usufruire dello svuotamento dei contenitori carrellati per la raccolta del solo rifiuto umido utilizzando il servizio di base di raccolta secondo le cadenze riportate nell’EcoCalendario e previa esposizione dei contenitori stessi.
8. Il servizio di raccolta non sarà eseguito per eventuali contenitori non forniti dal Gestore.
9. Gli organizzatori di manifestazioni o eventi potranno conferire il loro rifiuto presso il Centro di Raccolta solo previa specifica richiesta di autorizzazione “una tantum”, che avrà validità massima di un mese, rilasciata dal Gestore e solo per le tipologie di rifiuto conferibili ivi indicate.
Art. 64 - Modalità di gestione del servizio di fornitura EcoPunti
1. Il servizio tramite EcoPunti è erogato in via complementare nei casi in cui il conferimento dei rifiuti avvenga, anche in parte, direttamente dai partecipanti alla manifestazione.
2. Ove ricorrano le necessità, gli organizzatori potranno richiedere la fornitura e ritiro degli EcoPunti che saranno consegnati presso il luogo di svolgimento della manifestazione a cura del Gestore.
3. Il servizio complementare EcoPunti potrà essere erogato esclusivamente nel caso venga attivato il servizio EcoEventi Maior.
4. La composizione delle strutture costituenti un EcoPunto è caratterizzata dalla presenza di un bidone carrellato da 120 litri per ogni tipologia di rifiuto raccolto. Per ogni bidone verranno anche consegnati 10 sacchi adeguati al tipo di raccolta previsto.
5. Gli EcoPunti, finalizzati a incrementare la differenziazione dei rifiuti prodotti nell’area di accesso al pubblico della manifestazione o evento, non sono utilizzabili per la raccolta finale dei rifiuti a cura del Gestore; pertanto, gli organizzatori provvederanno al termine o durante la manifestazione a vuotare gli stessi nei contenitori consegnati allo scopo ed i bidoni EcoPunto dovranno essere restituiti vuoti al Gestore.
6. Sono a carico degli organizzatori degli eventi i seguenti oneri:
a) l’allestimento degli EcoPunti presso l’area di svolgimento della manifestazione o evento;
b) il periodico svuotamento dei rifiuti raccolti tramite EcoPunti e il loro corretto conferimento differenziato presso i contenitori consegnati dal Gestore per l’effettuazione del servizio;
c) la vigilanza circa la corretta differenziazione dei rifiuti da parte degli utenti presso gli EcoPunti;
d) lo svuotamento finale di tutti gli EcoPunti al termine della manifestazione, precedentemente alla data fissata per il ritiro delle strutture;
e) il posizionamento di tutti gli EcoPunti assieme al resto dei contenitori in area facilmente accessibile da parte del Gestore per il ritiro finale;
f) l’adozione di ogni misura e cautela necessaria a garantire l’incolumità delle persone, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nella normativa vigente.
7. Il numero massimo di EcoPunti richiedibile per ogni manifestazione è di 5 (cinque). Eventuali deroghe al numero massimo potranno essere concesse da parte del Gestore a manifestazioni di elevata dimensione, previa verifica circa la disponibilità di EcoPunti per il periodo temporale richiesto ed eventuale addebito delle spese di trasporto e di utilizzo.
8. Con la richiesta di accesso al servizio gli organizzatori autorizzano l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, nonché a quelle contenute nel Regolamento per la disciplina della Tariffa.
9. Il Titolare del Servizio potrà mettere in atto misure di sostegno e incentivazione alle manifestazioni che intendano dotarsi di sistemi per lo stabile utilizzo di stoviglie lavabili in sostituzione di stoviglie usa e getta. Analogamente potrà sostenere e incentivare l’acquisto di stoviglie compostabili anche attraverso la fornitura a prezzi agevolati alle manifestazioni. In generale il Titolare del Servizio si riserva iniziative per favorire la prevenzione, la riduzione, riciclo e il recupero dei rifiuti.
10. Le misure di incentivazione sono adottate nei confronti dei soggetti che operano sul territorio e svolgono attività di volontariato o comunque senza fini di lucro per il valore educativo e sociale che apportano alla comunità locale.
CAPO I - FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE
Art. 65 - Iniziativa per il sostegno degli utenti in situazione di disagio sanitario
1. Per i soggetti che si trovino in una particolare situazione di disagio sanitario, è possibile istituire un servizio speciale esclusivamente per la gestione dei rifiuti derivanti dalla patologia stessa, con le modalità previste nel Regolamento Tariffario.
2. I soggetti interessati ai sensi del comma precedente sono coloro per i quali coesistono le seguenti condizioni e per questo producono maggiori rifiuti:
a) sono residenti nei Comuni consorziati;
b) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica, così come definita nel Regolamento Tariffario;
c) hanno una situazione contabile regolare nei confronti del Gestore;
d) versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie, risultanti da certificazione medica, quali, ad esempio, quelle sotto elencate:
- persone incontinenti;
- dializzati;
- stomatizzati.
3. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano soggetti beneficiari dietro corrispettivo o contribuzione.
4. Al fine di accedere al servizio ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli utenti devono fare domanda all’Ufficio di assistenza del proprio Comune, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Gestore.
5. Il Comune provvederà a verificare le richieste pervenute e a rilasciare apposita attestazione, in calce alla domanda.
6. Il Comune trasmetterà al Soggetto Gestore le domande accolte entro 30 giorni dalla richiesta.
7. Il Gestore, entro i successivi 30 giorni, invierà comunicazione agli utenti beneficiari per il ritiro presso l’EcoSportello dello speciale contenitore e per fornire tutte le informazioni relative al suo utilizzo.
Art. 66 - Modalità di gestione dell’iniziativa per il sostegno degli utenti in situazione di disagio sanitario
1. L’iniziativa prevista ai sensi del precedente articolo consiste nella consegna presso lo sportello utenti di speciali contenitori identificabili solo dal soggetto beneficiario e dal Gestore, per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile, utilizzabili secondo le modalità e le frequenze ordinarie previste per la medesima tipologia di rifiuti.
2. L’interessato può conferire all’interno dello specifico contenitore consegnato solo i rifiuti oggetto della condizione di disagio e collegati alla specifica patologia che determina una anomala produzione di rifiuti.
3. I contenitori consegnati sono di volumetria da 120 litri; in caso di problematiche relative a spazi interni, esterni (esposizione) e a particolari casi di accesso all’utenza per lo svuotamento, l’utente può richiedere la consegna di contenitori di volumetria inferiore al volume minimo assegnabile presentando richiesta scritta dove precisa le motivazioni della scelta. Il Gestore, in accordo con il Titolare del Servizio, può verificare presso l’utenza l’esistenza dei presupposti. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di autorizzare la consegna a seguito di valutazione dei requisiti.
4. I contenitori sono assegnati esclusivamente all’interessato o ai conviventi; gli stessi non potranno essere manomessi e/o ceduti a terzi.
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
c) in presenza di rifiuti diversi da quelli collegati alla condizione di disagio.
6. Al venir meno delle condizioni oggetto di tale iniziativa, l’utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Gestore i contenitori, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Nel caso in cui non venga restituito il contenitore entro i tempi previsti, cesserà anche la tariffa specifica.
7. Su richiesta dei Comuni consorziati il Gestore può rendicontare i servizi erogati relativi all’iniziativa del presente articolo.
Art. 67 - Iniziativa per il sostegno dei nuclei famigliari con bambini in età inferiore ai due anni e sei mesi
1. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a due anni e sei mesi è possibile istituire il servizio speciale a sostegno di tali soggetti per la gestione dei rifiuti costituiti esclusivamente da pannolini pediatrici “usa e getta”, con le modalità previste nel Regolamento Tariffario.
2. I soggetti interessati ai sensi del comma precedente sono coloro per i quali coesistono le seguenti condizioni:
a) sono residenti nei Comuni consorziati;
b) costituiscono utenza domestica, così come definita nel Regolamento Tariffario per la disciplina della tariffa;
c) hanno una situazione contabile regolare nei confronti del Gestore;
d) hanno componenti di età inferiore a due anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”;
e) hanno componenti di età inferiore a due anni e sei mesi assegnati con affido consensuale o giudiziale dimostrabile formalmente con regolare documentazione (provvedimento, decreto del giudice) che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”.
3. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a due anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.
4. Al fine di accedere al servizio ai sensi del comma 1 del presente articolo gli utenti devono fare domanda all’EcoSportello utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Gestore.
Art. 68 - Modalità di gestione dell’iniziativa per il sostegno dei nuclei famigliari con bambini con età inferiore ai due anni e sei mesi
1. L’iniziativa consiste nella consegna presso l’EcoSportello di speciali contenitori identificabili solo dal soggetto interessato e dal Gestore, per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile, utilizzabili secondo le modalità e le frequenze ordinarie previste per la medesima tipologia di rifiuti. Il Gestore consegna un contenitore con le specifiche sopra descritte per ciascun bambino di età inferiore a due anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare.
2. I contenitori consegnati sono di volumetria da 120 litri; in caso di problematiche relative a spazi interni, esterni (esposizione) e a particolari casi di accesso all’utenza per lo svuotamento, l’utente può richiedere la consegna di contenitori di volumetria inferiore al volume minimo assegnabile presentando richiesta scritta dove precisa le motivazioni della scelta. Il Gestore, in accordo con il Titolare del Servizio, può verificare presso l’utenza l’esistenza dei presupposti. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di autorizzare la consegna a seguito di valutazione dei requisiti.
3. L’interessato può conferire all’interno del contenitore consegnato solo i rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”.
4. I contenitori sono assegnati esclusivamente al nucleo familiare interessato; gli stessi non potranno essere manomessi e/o ceduti a terzi.
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici “usa e getta”.
6. Al venir meno delle condizioni indicate al comma 2 del precedente articolo, l’utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Gestore i contenitori, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Nel caso in cui non venga restituito il contenitore entro i tempi previsti, cesserà anche la tariffa specifica.
7. Su richiesta dei comuni consorziati il Gestore può rendicontare i servizi erogati relativi all’iniziativa del presente articolo.
8. Con l’adesione all’iniziativa l’interessato autorizzerà l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, nonché a quelle contenute nel Regolamento Tariffario.
9. La violazione delle norme di cui al presente Regolamento comporta l’automatica cessazione dei benefici previsti.
Art. 69 - Iniziative correlate
1. In relazione ai soggetti interessati di cui ai precedenti articoli 65 e 67, il Gestore, con riferimento agli indirizzi individuati dal Titolare del Servizio, potrà attivare ulteriori iniziative correlate volte alla prevenzione della produzione di rifiuti e al sostegno della famiglia, stabilendo apposite modalità procedurali.
CAPO II - MERCATI
Art. 70 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati rionali
1. Il Gestore provvede all’esecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai mercati rionali, e dai posteggi isolati, e alla successiva pulizia delle aree pubbliche interessate, per tutti i mercati periodici che si svolgono nel territorio dei comuni consorziati sulla base di elenchi forniti dai comuni stessi.
2. A inizio mercato, alle utenze mercatali presenti vengono consegnati contenitori e/x xxxxxxxxx per la raccolta differenziata. Per ogni tipologia di rifiuto, a chiusura del mercato, viene effettuata la raccolta differenziata, il trasporto e l’avvio allo smaltimento e/o recupero.
3. Le utenze mercatali devono obbligatoriamente conferire i rifiuti al Gestore in modo differenziato nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Gestore, riponendo nei contenitori e/x xxxxxxxxx in dotazione tutti i rifiuti, provenienti dalla loro attività, presenti nell’area a loro assegnata.
4. Il Gestore garantisce il servizio nel giorno in cui viene effettuato il mercato, anche se festivo.
5. Il Gestore acquisisce dal Comune tutti i dati utili alla gestione del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di servizio e in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento Tariffario.
6. Al fine di migliorare la gestione del servizio il Gestore, in accordo con il Comune competente per territorio e con il Titolare del Servizio, potrà implementare un sistema informatico di rilevazione delle utenze mercatali e di rendicontazione dei rifiuti raccolti.
CAPO III - SCUOLE
Art. 71 - Le scuole
1. Per le Scuole Pubbliche Statali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) provvede a corrispondere, per il tramite dei Comuni, un importo annuale forfettario per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani in proporzione alla consistenza numerica degli alunni iscritti (art. 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito in Legge 28/02/2008 n. 31).
2. In virtù di tale provvedimento, le Scuole Pubbliche Statali devono conferire tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico e gestirli secondo le regole contenute all’interno dei Regolamenti in vigore adottati dal Titolare del Servizio in merito al sistema di gestione dei rifiuti. Tale sistema deve
favorire la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e il corretto smaltimento dei rifiuti, attuando i principi di responsabilizzazione e cooperazione (espressi nel D.Lgs. n. 152/2006) in capo a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti.
3. Si definiscono Scuole, ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado). Il Regolamento è rivolto a tutti i soggetti che occupano tali locali (alunni, personale docente, dirigenti scolastici, collaboratori scolastici, personale amministrativo e tecnico).
4. Il Titolare del Servizio, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Tariffario, in virtù del particolare ruolo educativo e formativo svolto nell’interesse della collettività, determina a favore delle Scuole Paritarie una Tariffa specifica per il servizio di gestione dei rifiuti urbani al fine di unificare il trattamento con le Scuole Pubbliche Statali in seguito al sopraccitato provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.).
Art. 72 - Verifiche e controlli
1. Il Titolare del Servizio e il Soggetto Gestore provvederanno a svolgere i controlli necessari, secondo le modalità e le forme ritenute più efficaci ed opportune, per verificare il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, nonché di quelle contenute nel Regolamento Tariffario.
2. Il Titolare del Servizio e il Gestore possono effettuare, attraverso personale incaricato allo scopo, controlli sui contenitori e materiali consegnati alle scuole per realizzare la raccolta differenziata; il personale incaricato di effettuare i controlli deve avere libero acceso ai contenitori delle scuole e non deve essere ostacolato nel proprio lavoro.
3. I controlli effettuati dal Titolare del Servizio e dal Soggetto Gestore hanno, in particolare, lo scopo di valutare la qualità della raccolta differenziata effettuata presso la scuola verificando che i materiali oggetto di raccolta differenziata siano correttamente separati.
Art. 73 - Riconoscimenti
1. Il Gestore, in accordo con il Titolare del Servizio, può istituire strumenti specifici per premiare l’adozione di comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti da parte delle Scuole quali, ad esempio, la correttezza nell’eseguire la raccolta differenziata, la cura nella gestione dei contenitori, l’impegno nelle attività di formazione.
TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Art. 74 - Oneri dei produttori e dei detentori
1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali, come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii, e non assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento, sono a carico del produttore iniziale o altro detentore ai sensi del medesimo Decreto, i quali provvedono al loro trattamento direttamente, oppure li consegnano a un intermediario, a un commerciante, a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, ovvero ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
2. La responsabilità dei soggetti non iscritti a sistemi di tracciabilità dei rifiuti è esclusa a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione.
3. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini del recupero o dello smaltimento, a cura e spese del produttore, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.
Art. 75 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali
1. Sono istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali. Il produttore e il Gestore stipulano apposita convenzione secondo lo schema approvato dal Gestore.
2. La convenzione deve contenere le informazioni inerenti le modalità di svolgimento del servizio, le tipologie di rifiuti da raccogliere, nonché i prezzi per tale prestazione.
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il soggetto Gestore, tramite la convenzione di cui al precedente comma 1, è delegato dal produttore iniziale allo svolgimento del servizio con modalità operative semplificate per conto e in sostituzione del produttore medesimo.
4. Nel caso siano stati attivati dei circuiti organizzati di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti, la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce il contatto di servizio ai sensi dell’art. 183, c.1. lett. pp) del D.Lgs. 152/2006.
TITOLO VI – VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI
Art. 76 - Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di Vigilanza Ambientale sono svolte dalla Polizia Municipale o da altra struttura o personale appositamente individuati (cd. ispettori ambientali). Nella Vigilanza Ambientale si intendono incluse tutte le funzioni di polizia amministrativa relative alla gestione dei servizi dei rifiuti come disciplinati dal presente Regolamento compresa l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare danni e pregiudizi a soggetti e cose nello svolgimento delle attività di competenza.
2. Gli ispettori ambientali:
a) possono essere individuati tra il personale dipendente del soggetto Gestore del Servizio e tra Volontari appartenenti ad Associazioni di protezione ambientale;
b) non devono avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti per reati contro la pubblica amministrazione;
c) devono possedere idoneo livello professionale;
d) sono nominati dal Comune, previa formazione teorico-pratica con verifica di idoneità;
e) operano muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’ente, in accordo e secondo le direttive della Polizia Municipale, la quale provvede anche alla formazione e all’aggiornamento.
3. Il personale addetto alla Vigilanza Ambientale, qualora siano riscontrate violazioni alle norme del presente Regolamento, può procedere, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, ad effettuare attività ispettive di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, nonché all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni oltre all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative conformemente alle prescrizioni della Legge n. 689/1981.
4. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e ss. della Legge n. 689 del 1981 per tutte le sanzioni amministrative per le quali una specifica disposizione di legge non stabilisca altrimenti.
5. Il personale addetto alla Vigilanza Ambientale è autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e può, altresì, svolgere attività di controllo con l’ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale.
6. Rimangono escluse dalle competenze del personale addetto alla Vigilanza Ambientale, qualora non in possesso della qualifica di agente della polizia municipale o locale:
a) i reati contravvenzionali di cui al D.Lgs. n. 152/2006 per i quali sono competenti tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali;
b) l’irrogazione delle sanzioni amministrative contemplate dal X.Xxx. n. 152/2006.
Art. 77 - Divieti
1. Fatto salvo quanto già stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006, sono altresì vietati:
a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
b) l'esposizione di contenitori e/x xxxxxxxxx autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
c) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
d) l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
e) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuti;
f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
g) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
h) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;
i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
j) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non autorizzati, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non semitrasparenti qualora previsto;
m) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile;
n) insudiciare il suolo, pubblico o a uso pubblico, con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), anche con attività di volantinaggio e simili;
o) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
2. Presso i Centri di Raccolta sono vietati:
a) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuti;
b) il conferimento di rifiuti della tipologia di rifiuti diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
c) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche senza autorizzazione preventiva;
d) l’utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta;
e) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo del Centro di Raccolta;
f) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo accumulati.
Art. 78 - Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dalla Parte IV del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., o da altre normative specifiche in materia, nel rispetto dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità alle prescrizioni della Legge n. 689/1981, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito specificate:
a) l’inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, a eccezione dei casi individuati alla lettera b) del presente articolo;
b) l’inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto elencati è soggetta all’irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:
Violazione | Importo Minimo (Euro) | Importo Massimo (Euro) |
a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, e conferiti presso i Centri di Raccolta | 25,00 | 500,00 |
b) l'esposizione di contenitori e/x xxxxxxxxx autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti | 25,00 | 500,00 |
c) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti | 25,00 | 500,00 |
e) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuto | 25,00 | 500,00 |
f) l’imbrattamento, l’affissione di manifesti o altro sui contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti | 25,00 | 500,00 |
g) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi | 25,00 | 500,00 |
h) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento | 25,00 | 500,00 |
i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati | 25,00 | 500,00 |
Violazione | Importo Minimo (Euro) | Importo Massimo (Euro) |
j) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi | 25,00 | 500,00 |
k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non autorizzati, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo | 25,00 | 500,00 |
l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non semitrasparenti qualora previsto | 25,00 | 500,00 |
m) il conferimento al servizio di raccolta del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile | 25,00 | 500,00 |
n) insudiciare il suolo, pubblico o a uso pubblico, con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, volantini, sigarette, barattoli, bottiglie e simili) | 25,00 | 500,00 |
o) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti | 25,00 | 500,00 |
Presso i Centri di Raccolta è vietato: a) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuto | 25,00 | 500,00 |
Violazione | Importo Minimo (Euro) | Importo Massimo (Euro) |
Presso i Centri di Raccolta è vietato: b) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati | 25,00 | 500,00 |
Presso i Centri di Raccolta è vietato: c) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche, senza autorizzazione preventiva | 50,00 | 500,00 |
Presso i Centri di Raccolta è vietato: d) l’utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta | 50,00 | 500,00 |
Presso i Centri di Raccolta è vietato: e) il mancato rispetto delle disposizione impartite dell’addetto al controllo | 50,00 | 500,00 |
2. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Soggetto Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti, oltre al risarcimento per gli oneri sostenuti dal Soggetto Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 79 - Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio della raccolta da stradale a domiciliare
1. Fino a quando non saranno attivati i servizi di raccolta porta a porta, così come individuati nel presente Regolamento, conservano efficacia le disposizioni di natura regolamentare e le ordinanze in vigore.
2. I servizi di raccolta dei rifiuti assimilati garantiti alle aziende saranno effettuati con le modalità tecniche previste nel presente Regolamento; durante il periodo di cui al comma 1 verranno valutati, ai fini dell’assimilazione, i dati inerenti la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 del presente Regolamento.
Art. 80 - Osservanza di altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.
Art. 81 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni
1. Il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto Titolare del Servizio o del Gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In presenza di utenze domestiche e non domestiche con servizi condominiali, il Gestore fornisce, all’amministratore o ai condòmini, i dati relativi alle utenze facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze medesime. L’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio può essere fornito all’amministratore su semplice richiesta scritta dello stesso.
Art. 82 - Danni e risarcimenti
1. In caso di manovre errate da parte dell’utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all’addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.
Art. 83 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti
1. Sono abrogate tutte le disposizioni consortili vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento.
Art. 84 - Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 79.