Assimilazione ai rifiuti urbani Clausole campione

Assimilazione ai rifiuti urbani. 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo. 2. La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal Soggetto gestore senza diritto di privativa di cui all’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 22/97. Pertanto tale gestione non costituisce parimenti un obbligo per Xxxxxxxx gestore. 3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all’elenco di seguito indicato: 02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la tasformazione 03 01 01 Scarti di corteccia e sughero 03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 03 03 01 Scarti di corteccia e legno 04 01 09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 04 02 09 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 15 Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14 04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze 04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate 08 03 18 Toner per stampa esauriti , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 09 01 07 Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell’argento 09 01 08 Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell’argento 09 01 10 Macchine fotografiche monouso senza batterie 10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro 10 11 12 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone 15 01 02 Imballaggi in plastica 15 01 03 Imballaggi in legno
Assimilazione ai rifiuti urbani. 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo. 2. La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal Gestore senza diritto di privativa. Pertanto tale gestione non costituisce parimenti un obbligo di servizio per il Gestore. 3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all’elenco di seguito indicato:
Assimilazione ai rifiuti urbani. 1. Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale contenente i nuovi criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e della direttiva 2018/851, sono stabiliti i seguenti criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche. Art. 8 – Rifiuti urbani delle utenze non domestiche 1. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell’Allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006, prodotti dalle attività elencate nell’Allegato L-quinquies al medesimo decreto
Assimilazione ai rifiuti urbani. 11 CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 13 TITOLO I – REGOLE GENERALI 13 Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare 13
Assimilazione ai rifiuti urbani. 1. Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale contenente i nuovi criteri qualitativi e quali- quantitativi di cui all’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stabiliti i seguenti criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche. 2. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi che corrispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di cui all’allegato1 prodotti da: a) attività commerciali e di servizi, direzionali, culturali, sociali e istituzionali, compresi i rifiuti prodotti nell’ambito di manifestazioni ed eventi in genere; b) attività artigianali; c) attività industriali; d) a prescindere dall’attività prevalente, le aree e i locali adibiti a mense, uffici ed attività amministrativa in genere, spacci e/o aree di vendita, bar e i locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. 3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi indicati nella tabella “A” dell’allegato 1: tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. 4. Sono quantitativamente assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti non superi le quantità annue previste nella tabella “B” dell’allegato 1: tali criteri sono vincolanti per quanto riguarda il rifiuto secco residuo, mentre per le altre frazioni di rifiuto sono indicativi e possono essere derogati previa verifica di sostenibilità tecnica da parte del Gestore. 5. Gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari (es. plastica che avvolge confezioni d’acqua o altro) e terziari (es. bancali), fatto salvo quanto previsto dagli articoli 221, comma 4 e 226, comma 2, del D.lgs. 152/2006, possono essere conferiti al servizio pubblico nei limiti di cui al comma precedente. 6. L’accertamento della natura dei rifiuti ai fini dell’assimilazione può avvenire: a) d’ufficio, ovvero sulla scorta delle analisi di laboratorio autorizzato prodotte dall’interessato; b) su richiesta dell’interessato, previa presentazione di adeguata documentazione dati contenente gli elementi identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti. 7. In sede di verifica e controllo periodico, il Gestore può chiedere alle utenze non domestiche (che hanno dichiarato di produrre rifiuto secco qualitativamente e/o quantitativamente non assimilabile agli urbani) di presentare la documentazione id...

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  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.