Cestini stradali Clausole campione

Cestini stradali. 1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti individuano il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale.
Cestini stradali. 1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati e gestiti, a cura dei Comuni, dei cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.
Cestini stradali. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico e dei giardini pubblici, devono essere installati appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell’utente. E’ vietato: ▪ introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all’interno degli edifici; ▪ danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti; ▪ eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura. Le modalità di esecuzione dello svuotamento, della pulizia e della manutenzione dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune, di norma deve avvenire contestualmente allo spazzamento manuale della strada. Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori direttamente installati, affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.
Cestini stradali. 1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze. Il Gestore provvede al loro svuotamento con cadenze standard previste dal Contratto di Servizio. Art. 40 - Cestini stradali 1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. 2. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze. 3. Il Gestore provvede al loro allo svuotamento dei cestini stradali con cadenze standard previste dal Contratto di Servizio.
Cestini stradali. 1. Il Gestore svuota i cestini stradali di proprietà comunale con cadenze programmate in relazione al tasso di riempimento, così da garantire sempre la fruibilità degli stessi. I cestini sono adibiti alla raccolta di rifiuti di dimensioni ridotte e prodotte dai passanti.
Cestini stradali. All’interno dei cestini stradali ubicati in aree pubbliche possono essere conferiti rifiuti di piccole dimensioni (es: salviette e fazzoletti monouso, piccoli involucri di alimenti e bevande, mozziconi di sigaretta, ecc.). I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini sono conferiti dal personale comunale addetto, nel cassonetto sistemato presso il centro di raccolta comunale e vengono ritirati contestualmente al secco residuo ed avviati a smaltimento. I cestini vengono svuotati a cura del personale comunale addetto con frequenza idonea ad assicurare il corretto funzionamento del servizio.
Cestini stradali. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche i Comuni, o il soggetto gestore su incarico degli stessi, provvedono all’installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni. È fatto divieto agli abitanti dei Comuni ed alle persone transitanti nel territorio comunale di gettare rifiuti nel suolo pubblico o nelle aree private del territorio comunale; per i rifiuti di piccole dimensioni è fatto obbligo dell’utilizzo dei cestini stradali all’uopo predisposti, mentre per gli altri rifiuti è fatto obbligo del conferimento secondo lemodalità specificate nel del presente Regolamento. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal contratto di servizio che fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto relativo al contratto del servizio, che specifica anche la periodicità necessaria. È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili. Il soggetto gestore, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, potrà dotare i cestini stradali di coperchio semisferico o di altro sistema e forme che consentono l’immissione dei piccoli rifiuti ma impediscano il conferimento dei sacchetti o sacchi di rifiuti indifferenziati o il loro posizionamento al di sopra del cestino così da impedirne il corretto utilizzo.
Cestini stradali. 1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze.
Cestini stradali. 1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sul territorio sono dislocati cestini stradali dedicati ai rifiuti di piccole dimensioni, prodotti dai passanti, quali ad esempio ricevute d’acquisto, scontrini, tovaglioli e piccoli imballaggi di bevande e cibi d’asporto (lattine, bottigliette, confezioni di merende, ecc.).

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: