Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolo;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare: • rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari . • rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.
3 Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.i;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.
5 L'elenco dei rifiuti di cu...
Classificazione dei rifiuti. 1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Sono rifiuti urbani:
a. I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
i. Frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
ii. Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato;
iii. Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
iv. Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
v. Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l’elenco CER 2014 (contrassegnati con “*”);
vi. Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
vii. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all’art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria (e qualsiasi apparecchio che utilizza elettricità per funzionare).
b. Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
c. Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
d. Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da es...
Classificazione dei rifiuti. Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
Classificazione dei rifiuti. 1. Ai fini della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
Classificazione dei rifiuti. La classificazione che si intende porre in essere nel presente regolamento è quella prevista nell’art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che qui si intende integralmente riportata.
Classificazione dei rifiuti. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall’art. 184 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss mm ii, secondo l’origine, in “rifiuti urbani” e in “rifiuti speciali” e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”. Ai sensi dell’articolo 1 della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] i rifiuti urbani comprendono:
Classificazione dei rifiuti. 1. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli ad uso civile abitazione ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g) del X.X.xx. 152/06 , così come stabilito al successivo art. 7;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
3. Ai soli fini gestionali i rifiuti urbani sono sotto-classificati in:
Classificazione dei rifiuti. 1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
Classificazione dei rifiuti. Agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento, come previsto dall’art.7 del Decreto Legislativo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione
2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 22/97
3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua
5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali.
1) da attività agricole e agro-industriali
2) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
3) da lavorazioni industriali
4) da lavorazioni artigianali
5) da attività commerciali
6) da attività di servizio
7) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
8) da attività sanitarie
9) i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti
10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Classificazione dei rifiuti. ARTICOLO 5 LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE