SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
DI INTESA FORMALE TRA IL MUNICIPIO ROMA IX EUR E GLI ORGANISMI GESTORI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH - SAISA - SISMIF
In conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’accreditamento di Organismi operanti nei servizi alla persona (art.9, comma 10, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28 aprile 2005), dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355/2012 e dalla successiva Deliberazione di Giunta Capitolina n. 191/2015
tra
Roma, P.I. 01057861005, Municipio IX EUR, rappresentato da …………….. in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa
e
Il Sig/ la Sig.ra. ……………………………………………. nato/a a il..
…………….domiciliato/a …………….via ……………………… C.F. ……………….in qualità di Legale Rap- presentante di …………………………………………….C.F……………..P.IVA………………………..
……………………………………. con sede legale in , che, nel prosie-
xxx, per brevità, viene denominata “Organismo”, che ha dichiarato, come da attestazione in atti, di avere pie- na capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
CONSIDERATO CHE
l’Organismo è risultato idoneo a seguito della procedura di selezione per l’affidamento del servizio
………………………….. di cui alla Determinazione Dirigenziale n……….. del …….. (indicazione degli estremi identificativi, sia dell’atto mediante il quale il Municipio ha indetto la procedura di selezione per l’affidamento dei servizi, sia di quella che ha individuato gli idonei) e che risulta regolarmente iscritto al Registro Unico Cittadino e al Registro Municipale di Accreditamento di cui all’art. 3 della citata Deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto dell’intesa
1. Gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le condizioni contrattuali che regolano la gestione dei Piani di intervento individuali del servizio ….. (specificare SAISH / SAISA / PEI per il SISMIF) affidati all’Organismo.
I pacchetti di servizi e i Piani individuali di intervento (nel prosieguo P.I.I.) oggetto dell’affidamento, sono definiti sulla base di quanto stabilito per il funzionamento del servizio nella Deliberazione di Giunta Capitolina
n. 355/2012 e Deliberazione Giunta Capitolina 191/2015.
ATTIVITA' DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA DISA- BILE - S.A.I.S.H.
Nell'ambito del Servizio S.A.I.S.H., le attività previste sono le seguenti:
1. Aiuto nella cura della persona: sollevamento dal letto alla carrozzina e viceversa, aiuto nel lavarsi, vestirsi e svestirsi, aiuto per igiene personale (doccia o bagno) eventuale cambio assorbenti per incontinenza, aiuto nella deambulazione e somministrazione dei pasti.
2. Aiuto nella cura del proprio ambiente personale: pulizia ambienti utilizzati dall'utente, acquisto generi di prima necessità, preparazione dei pasti.
3. Attività per lo sviluppo, recupero e mantenimento di abilità nell'ambito dell'autosufficien- za: lavarsi, vestirsi, svestirsi, muoversi, alimentarsi, preparazione dei pasti, curare il proprio am- biente personale.
4. Attività individuali e/o di gruppo per il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia perso- nale: saper chiedere informazioni, saper chiedere agli altri se si è in difficoltà, conoscere i propri dati, saper usare i telefoni, l'orologio e il denaro, saper esprimere interessi e preferenze.
5. Attività individuali e/o di gruppo per lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie so- ciali: (sviluppare l'orientamento, la mobilità e la capacità di utilizzare i mezzi di trasporto, ap- prendere le abilità di tipo pedonale, utilizzare gli esercizi commerciali e gli uffici, sviluppare la capacità di gestione del tempo libero e di relazione con gli altri, anche in un contesto di gruppo.
6. Attività di accompagnamento a centri di terapia o Servizi sanitari, a luoghi di svolgimen- to di attività culturali e ricreative utilizzando il trasporto pubblico.
7. Attività per stimolare la partecipazione ad iniziative culturali, sportive, ricreative e di gruppo
8. Attività per il sostegno ed il potenziamento delle reti sociali formali (lavoro, Servizi, scuola, etc.) e informali (sistema familiare e amicale, etc.).
9. Informazioni su diritti, pratiche e Servizi per migliorare la qualità della vita della persona disabile, espletamento con e per l'utente di pratiche burocratiche.
10. Altri interventi personalizzati quali ad esempio: favorire l'inserimento lavorativo, borse lavoro, tirocini, laboratori, corsi, ecc.
Il S.A.I.S.H. è un Servizio per l'autonomia e l'integrazione rivolto alla persona disabile, così come individuata dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da de- terminare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Gli obiettivi del servizio sono i seguenti:
favorire il mantenimento della persona con grave disabilità nel proprio ambiente di vita, con il con- corso del Servizio sanitario che esercita la presa in carico dell'utente, allo scopo di contribuire all'offerta di un sistema integrato di interventi sociali, assistenziali, sanitari e riabilitativi;
assicurare il Servizio di aiuto personale, in integrazione con le risorse personali, familiari e sociali dell'utente;
sostenere le capacità personali nel proprio ambiente familiare e sociale;
migliorare e stimolare le autonomie personali e sociali al fine di sviluppare capacità di autodetermi- nazione e la partecipazione attiva alla costruzione di un progetto personale di vita, favorire e promuovere la partecipazione sociale mediante il coinvolgimento alla vita di relazione e l'inserimento nella comunità territo- riale;
sostenere i familiari della persona disabile favorendo loro la possibilità di vivere momenti di svago, sollievo e tempo libero.
ATTIVITA' DEL SERVIZIO PER L' AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA AN- ZIANA - S.A.I.S.A.
Nell'ambito del Servizio S.A.I.S.A, le attività previste sono le seguenti:
1. Cura della persona: mobilizzazione dell'anziano non deambulante, igiene personale (lavarsi, vestirsi, aiuto per la doccia o il bagno, cambio assorbenti per incontinenza), aiuto nella deambulazione, somministra- zione dei pasti, controllo assunzione terapia farmacologica.
2. Cura dell'ambiente domestico: pulizia ambienti utilizzati dall'utente, acquisto generi prima necessità, preparazione dei pasti e lavanderia.
3. Attività per lo sviluppo, recupero e mantenimento delle abilità nell'ambito dell'autosufficienza.
4. Attività individuali e/o di gruppo per il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale: saper usare i telefoni, l'orologio e il denaro, saper esprimere interessi e preferenze, ecc.
5. Attività individuali e/o di gruppo per lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie sociali: sviluppare l'orientamento, la mobilità e la capacità di utilizzare i mezzi di trasporto, utilizzare gli esercizi commerciali e gli uffici, gestione del tempo libero e di relazione con gli altri anche in un contesto di gruppo.
6. Attività di accompagnamento presso centri di terapia o Servizi sanitari, presso luoghi destinati ad at- tività culturali e ricreative utilizzando il trasporto pubblico.
7. Attività per il sostegno ed il potenziamento delle reti sociali formali (Servizi territoriali) ed informali (quali il sistema familiare e amicale).
8. Informazioni su diritti, pratiche e Servizi per migliorare la qualità della vita della persona, espleta- mento con e per l'utente di pratiche burocratiche
Il S.A.I.S.A. è un Servizio socio-assistenziale rivolto ai cittadini residenti nel territorio del Municipio IX EUR che abbiano superato i 60 anni di età per le donne, e i 65 anni di età per gli uomini, in condizioni di tempo- ranea o permanente limitazione della propria autonomia, parzialmente autosufficienti e non, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente di vita,
mantenere o recuperare i livelli di autonomi
attivare e migliorare le funzioni di supporto delle reti sociali e sollecitarne altre
sostenere le capacità personali nel proprio ambiente familiare e sociale
favorire la socializzazione
sostenere il nucleo familiare ed i soggetti che prestano cura agli anziani
prevenire l'istituzionalizzazione
ATTIVITA' DEL SERVIZIO Dl INTEGRAZIONE E SOSTEGNO Al MINORI IN FAMIGLIA - S.I.S.M.I.F.
Nell'ambito del Servizio S.I.S.M.I.F., in ottemperanza di quanto indicato nell'allegato E, Tab 1- della Delibe- razione della Giunta Comunale n. 355/2012, p. 143, l'attuazione dei Progetti Educativi Individualizzati è di- versificata, in base alle problematiche del nucleo familiare ed alle esigenze educative dei minori in relazio- ne all'età ed alla tipologia di disagio, come di seguito indicato:
Fascia di età 0 - 2 anni:
o intervento dell'Educatore sul nucleo familiare a sostegno delle funzioni di accudimento e cura dei ge- nitori.
Fascia di età 3 - 6 anni:
o intervento dell'Educatore sul nucleo familiare per la valorizzazione delle competenze educative, pro- mozione del cambiamento degli stili relazionali e organizzativi del nucleo, promozione dell'autonomia perso- nale e sociale.
o intervento dell'Educatore sul minore per la facilitazione dell'attività ricreativa, valorizzazione delle competenze individuali, promozione del rispetto delle regole, della differenziazione dei ruoli e delle gerar- chie.
Fascia di età 7- 11 anni:
o intervento dell'Educatore sul nucleo familiare per valorizzazione delle competenze educative, promo- zione del cambiamento degli stili relazionali e organizzativi del nucleo, promozione dell'autonomia personale e sociale; intervento dell'Educatore sul minore per la cura dei processi di socializzazione, sostegno scolasti- co, valorizzazione delle competenze individuali.
Adolescenti
o intervento dell'Educatore sul minore per la cura dei processi di socializzazione, supporto scolastico, valorizzazione delle competenze individuali e orientamento alle scelte, promozione autonomia sociale e per- sonale.
Il S.I.S.M.I.F. è un Servizio volto a sostenere le famiglie in difficoltà nell'esercizio della loro funzione di cura, educazione ed integrazione sociale dei figli e ad affiancare i bambini e i ragazzi nel loro processo di cresci- ta. La sua finalità principale è di consentire la permanenza del minore nel suo ambiente di origine, perse- guendo il cambiamento e il miglioramento delle condizioni di vita dell'intero nucleo familiare e agendo anche in termini preventivi sui fattori di rischio presenti.
Gli interventi svolti in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore, si articoleranno prevalen- temente attraverso:
il sostegno dei genitori, laddove risultino carenti o in grave difficoltà a svolgere i compiti geni- toriali; in questo caso l'operatore svolge un’azione di affiancamento e rinforzo degli adulti
il sostegno diretto al minore. ln questo caso l'operatore svolge una funzione di accompagna- mento alle esperienze di crescita, alle opportunità di socializzazione, facilitando anche l'accesso a una rete di rapporti esterni alla famiglia.
interventi integrativi volti a sostenere la realizzazione di PEI per i quali occorre l'affiancamen- to dell'Educatore con altre figure professionali o con altro Educatore. L'attivazione di interventi inte- grativi prevede la temporaneità degli stessi, erogabili per un periodo massimo di sei mesi, misurata sull'applicazione flessibile ed elastica del numero di interventi per numero di ore settimanali in linea con quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 355/2012 e n. 191/2015.
LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO RELATIVE AL SAISA, SAISH E SISMIF
Nell'ambito dell'erogazione dei Servizi descritti in precedenza sono previste le seguenti tipologie di intervento come indicate nelle "Linee guida di funzionamento" per i Servizi SAISA — SAISH, di cui all'allegato B, e per il Servizio SISMIF, di cui all'allegato E, della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2012 (e aggiornata dalla Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015):
a) Assistenza individuale: è una tipologia di intervento svolta prevalentemente presso l'abitazione del cit- tadino che comprende un'ampia articolazione di prestazioni/attività, individuate in base agli specifici bi- sogni della persona rilevati dal Servizio Sociale e dalle AA.SS.LL. e concordati con la persona e/o il nu- cleo familiare. Peculiarità dell'assistenza individuale è il rapporto operatore-utente pari a 1/1, in quanto lo stato di bisogno dell'assistito presenta un certo livello di gravità.
b) Assistenza famiglia: è una tipologia di intervento applicabile in caso minimo di due persone conviventi che usufruiscano del medesimo Servizio. Non si differenzia sostanzialmente da quella individuale, e nella programmazione delle attività, che tiene conto di quelle in comune e di quelle personali quantifi- candone i costi in modo unitario.
c) Attività di qruppo: è una tipologia di intervento diretta a persone che possono trarre particolare vantag- gio da interventi, a valenza educativa/ricreativa, volti all'incremento delle abilità sociali. Si tratta di quel- le azioni nelle quali le attività di socializzazione sono prevalenti e a più alta vocazione relazionale (edu- cativa e socializzante). Per gli utenti con disabilità, l'età è compresa tra i sedici e i cinquanta anni, salve particolari situazioni valutate dai tecnici dei Servizi competenti, mentre per le persone anziane valgono i limiti vigenti per i Servizi domiciliari e semiresidenziali. Le figure professionali previste saranno operato- ri sociali del livello corrispondente alla tipologia del Servizio espletato ed il rapporto utente /operatore è fino a 1/5. Le attività possono essere svolte anche fuori dell'ambiente domestico presso strutture esi- stenti sul territorio, già adibite alla socializzazione, che offrano spazi adeguati, ovvero, presso l'abitazio- ne di uno degli assistiti componenti il gruppo, purché il Servizio Sociale e l'Organismo gestore la consi- derino adeguata, e fermo restando l'eventuale consenso dei familiari. Detti interventi concorrono alla costruzione del P.I.I
d) Attività flessibile: è una tipologia di intervento con la finalità di soddisfare prevalentemente le esigenze temporanee dell'utenza, indipendentemente dal livello di bisogno, per un periodo non superiore a 3 mesi. L'attività flessibile è rivolta a.
persone già in assistenza per le quali emergano necessità temporanee o situazioni di emergenza, a cui può essere data una risposta con un incremento minimo di ore settimanali;
cittadini che si rivolgono al Servizio Sociale per situazioni di emergenza o segnalati al Servizio So- ciale da parte di strutture professionali, quali la Sala Operativa Sociale del Dipartimento Politiche Sociali;
cittadini collocati nelle liste di attesa per i quali l'erogazione di un intervento di assistenza di base può sopperire, seppure parzialmente, al bisogno assistenziale rappresentato e valutato dal Servizio. Solo per questa tipologia di destinatari può essere stabilita, in deroga al limite di 3 mesi, una durata prolungata
fino alla definitiva presa in carico. Le figure professionali previste sono come sopra ed il rapporto operatore/utente è di 1/1
LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO INNOVATIVE RELATIVE AL SAISA E SAISH
SE PRODOTTA PROGETTAZIONE SPECIFICA:
Assistenza domiciliare leggera
La finalità del servizio è di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini anziani e di- sabili che sono momentaneamente in lista d'attesa per beneficiare dei servizi SAISA e SAISH, che sono stati già valutati, e che sono parzialmente autosufficienti, mantenendoli nella propria casa per evitarne l’emarginazione, supportando i Servizi Sociali nella loro attività con l’obiettivo di creare una rete sociale.
Le attività previste sono quelle tipiche dell’assistenza domiciliare leggera, come la compagnia, disbrigo di piccole pratiche e piccole spese, la lettura dei quotidiani, giochi da tavola, ascolto, contatti con il me- dico di base.
Per i cittadini residenti nel Municipio IX EUR che sono presenti nella lista d'attesa SAISA e SAISH che vivono in particolari condizioni di disagio, si effettuano anche interventi diretti di ascolto telefonico.
Pacchetti Misti e Pacchetti Famiglia
La risposta ai bisogni dei nuclei familiari e degli adulti disabili o anziani al loro interno è declinata negli interventi di assistenza di base: cura della persona (alzate, rimesse a letto, igiene, somministrazione pasti) ma anche di aiuto al governo degli spazi di vita (pulizia degli ambienti domestici, aiuto nella pre- parazione dei pasti e spesa), interventi di accompagnamento per visite mediche specialistiche e di so- cializzazione/ animazione sul territorio.
Questa diversità di bisogni (bisogno di cura e di socializzazione) stimola i professionisti del sociale all’ideazione e all’implementazione di forme di collaborazione con le risorse presenti nel territorio in grado di promuovere virtuose sinergie.
Oltre agli interventi di assistenza alla persona previsti dalle Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 355/12 e n.191/15, si sono individuate altre diverse tipologie d'intervento, eseguite prevalentemente presso il domicilio delle persone e delle loro famiglie o presso i luoghi di integrazione sociale:
ASSISTENZA INDIVIDUALE + ASSISTENZA DI GRUPPO (pacchetti di 6/7 ore settimanali) in cui si alterna l'inserimento della persona in un piccolo gruppo a delle ore di assistenza individuale, per garantire agli anziani e ai disabili, parzialmente autosufficienti, sia la socializzazione che la cura individuale;
XXXXXXXXX DI ASSISTENZA PER FAMILIARI DISABILI (es. due fratelli, genitore e figlio, ecc) prendendo per definire il budget di riferimento la scheda di valutazione con il punteggio più alto.
Al bisogno si valuterà la possibilità di mettere a disposizione anche il servizio di trasporto per utenti che vivono in zone molto isolate o che non hanno il mezzo proprio.
L’ARCO SETTIMANALE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza domiciliare si deve svolgere dal Lunedì al Sabato sia di mattina che di pomeriggio secondo quanto stabilito dai piani individuali di intervento (per il SAISA ed il SAISH) e dal progetto educativo individuale per il SISMIF.
DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO SUL TERRITORIO
I servizi domiciliari vanno assicurati a tutti i cittadini che ne hanno i requisiti a prescindere dalla loro zona di residenza nel territorio municipale.
Art. 2 Durata
1. La presente intesa ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ferma restando la possibilità di ricorrere al rinnovo e/o ai servizi analoghi ai sensi dell’art.63, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici.
2. Qualora si proceda al rinnovo o, ai sensi del citato art. 63, all’affidamento dei servizi analoghi, per assicurare la prosecuzione e/o l’evoluzione dei piani di intervento individuali affidati con la presente Intesa, si dovrà tener conto delle eventuali modifiche e/o aggiornamenti conseguenti alla rilevazione dei bisogni assistenziali dei beneficiari, risultanti da relativa documentazione tecnica.
3. Il ricorso al rinnovo o all’art.63, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici sarà possibile solo al permanere dei requisiti di accreditamento.
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici la proroga eventuale è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art. 3 Titolarità dei servizi
1. Titolare del servizio _ (specificare SAISH / SAISA / SISMIF) è la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IX EUR, che affida all’Organismo l’esecuzione dei singoli Piani di Intervento, destinati al singolo e/o alla famiglia, secondo le tipologie e sulla base del diritto di scelta dell’utente per i servizi per i quali è previsto (art. 10 Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005).
2. La presente Intesa formale non instaura alcun rapporto di lavoro tra il Municipio IX Eur e i singoli operatori dell’Organismo gestore impiegati nell’espletamento del servizio.
Art. 4
Obblighi dell’Organismo
La sottoscrizione della presente Intesa formale obbliga l’Organismo al rispetto delle condizioni di seguito indicate.
A) Piani di Intervento Individuali
1. La realizzazione dei singoli piani di intervento e relativi pacchetti viene attuata secondo le modalità esecutive, organizzative e i costi indicati nell’offerta progettuale che, unitamente alle schede dei P.I.I. affidati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Intesa, fino a esaurimento del numero massimo di pacchetti di servizi indicati dall’Organismo, suddivisi come di seguito indicato:
1) n. (fino a un massimo di _ ) di intensità assistenziale alta
2) n. (fino a un massimo di _ ) di intensità medio-alta
3) n. (fino a un massimo di _ ) di intensità media
4) n. (fino a un massimo di _ ) di intensità bassa
I budget relativi ai pacchetti sono subordinati alla disponibilità delle risorse del bilancio municipale sugli specifici centri di responsabilità.
2. Il corrispettivo complessivamente erogabile all’Organismo nel corso dell’annualità non può eccedere la somma dei costi relativi ai pacchetti offerti e dichiarati in sede di ricognizione, come al precedente comma 1 e determinati, i costi, sulla base delle disponibilità del bilancio municipale sugli specifici centri di responsabilità.
A tal fine si rinvia alle condizioni esecutive ed economiche dell’offerta progettuale che, nel rispetto della scelta dell’utente, costituisce atto di impegno dell’Organismo per la realizzazione degli interventi.
3. Sono a carico dell’Organismo affidatario, a fronte del corrispettivo riconosciuto dall’Amministrazione, per la realizzazione dei piani individuali dichiarati:
i costi per la retribuzione del personale impegnato;
i costi per l’uso di attrezzature e altri beni strumentali eventualmente necessari per la realizzazione dei piani;
le spese gestionali e l’adempimento di ogni altra incombenza accessoria che si rendesse necessaria;
l’I.V.A. al % (aggiungere solo se espressamente INDICATA dall’Organismo in sede di presentazione dell’offerta).
4. In caso di conclusione anticipata o cessazione di un Piano di Intervento Individuale, non è previsto alcun diritto dell’Organismo alla contestuale assegnazione di un altro piano di intervento.
5. La titolarità degli interventi domiciliari è del Servizio Sociale che esplica tale funzione attraverso la figura tecnica dell’assistente sociale che, sulla base di un’approfondita analisi del bisogno, i cui elementi di indagine sono condensati nelle schede di rilevazione del bisogno che costituiscono allegati alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 355/2012, struttura e definisce l’intervento assistenziale commisurandone anche (e compatibilmente con le risorse economiche disponibili) il monte ore.
Per quanto i servizi domiciliari siano articolati in procedure standard, dalla definizione del livello assistenziale alla conseguente definizione del monte ore settimanale da assegnare, è ormai prassi consolidata che la programmazione oraria possa subire modifiche per cui, per i motivi più diversi, l’utente non riesca a fruire del monte ore settimanale assegnato.
In caso di mancata effettuazione degli interventi /attività previste nei Piani Individuali di Intervento affidati, per cause riconducibili a inadempienze tecnico-organizzative dell’Organismo o a giustificata assenza dell’assistito, lo stesso è tenuto a effettuarne il recupero a favore del medesimo beneficiario entro il mese di riferimento oppure non oltre il mese successivo.
Per la regolamentazione del recupero delle ore non usufruite e non recuperate entro il mese successivo, si fa riferimento alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 355/12, al paragrafo H) di pag 54, relativo alla scheda di rilevazione del Servizio SAISA, ed al paragrafo H) di pag. 99 relativo alla scheda di rilevazione del Servizio SAISH, che, inoltre, subordina la possibilità di ciascun recupero alla valutazione del Servizio sociale ed alla autorizzazione del dirigente dell’Unità di Direzione Socio Educativa, che non potrà comunque essere autorizzato oltre il termine del 31 dicembre del medesimo anno.
E’ fatto obbligo dell’Organismo affidatario chiedere alla parte tecnica del Servizio Sociale la preventiva autorizzazione al recupero nei casi in cui se ne presenti la necessità
In analogia, si può considerare tale procedura anche per il SISMIF.
Non saranno quindi consentiti recuperi forfettari e non autorizzati delle ore non fruite oppure recuperi consentiti unicamente allo scopo di raggiungere l’integrale utilizzo del budget annuale stimato.
Previo accordo con l’interessato ed espressa autorizzazione del Servizio Sociale, potranno anche essere svolte attività diverse, non previste nel piano individuale, ovvero svolte presso una struttura ospedaliera che ospita in via temporanea l’assistito privo di cure parentali.
6. Qualora l’interessato, per giustificato motivo, non possa o non intenda usufruire degli interventi a recupero, l’Organismo potrà effettuarli a favore di altri assistiti, nei modi e tempi autorizzati dal Municipio IX Eur, a seguito di specifica valutazione da parte degli Assistenti Sociali di riferimento.
7. La rinuncia volontaria, espressa verbalmente nei casi di urgenza, o per iscritto negli altri casi, da parte del beneficiario a uno o più interventi, ovvero la sospensione temporanea del servizio, deve essere comunicata al Municipio IX Eur tempestivamente e comunque entro 48 ore dalla comunicazione dell’assistito.
8. Nell’ipotesi in cui l’Organismo si avvalga della collaborazione di associazioni di volontariato, di tirocinanti o volontari del servizio civile, per attività che prevedano un contatto / rapporto diretto con i beneficiari degli interventi, lo stesso è tenuto a richiederne l’autorizzazione al Servizio Sociale municipale, con un anticipo minimo di 10 giorni rispetto all’avvio delle attività, trasmettendo contestualmente:
il consenso dell’assistito o dei familiari;
l’elenco nominativo di tali operatori e relative attività che gli stessi andrebbero a svolgere.
Si precisa, inoltre, che gli operatori di cui sopra, eventualmente impegnati nelle attività assistenziali, svolgono un ruolo esclusivamente integrativo e mai sostitutivo di quello proprio degli operatori professionali.
9. E’ vietata ogni forma di cessione a terzi delle attività oggetto della presente Intesa.
10. L’Organismo, congiuntamente a tutti i sottoscrittori del Piani Individuali di Intervento, è tenuto a verificare semestralmente l’efficacia degli interventi erogati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché all’insorgere di nuove condizioni e bisogni dell’assistito che inducano ad una modifica del P.I.I., fermo restando il diritto dell’utente alla continuità del percorso assistenziale.
11. Inoltre, l’Organismo è tenuto:
ad accettare i Piani Individuali affidati dal Municipio IX Eur sulla base della scelta dell’assistito e fino al numero massimo di pacchetti indicato nell’offerta progettuale;
a non interrompere senza preavviso l’esecuzione dei singoli piani;
a comunicare preventivamente al Municipio IX Eur , l’eventuale interruzione del servizio, almeno 15 giorni prima della data prevista per l’interruzione;
a modificare, su esplicita e motivata richiesta del Municipio IX Eur o a seguito di verifica semestrale, il piano d’intervento individuale in corso di esecuzione, garantendo la massima flessibilità nel rispondere ai bisogni dell’assistito, anche con interventi innovativi ed alternativi in accordo con il Municipio IX Eur e l’utente interessato.
12. L’Organismo, in caso di recesso dalla presente Intesa, è tenuto a comunicare tale decisione al Municipio IX Eur, con preavviso di almeno 60 giorni.
La comunicazione va inviata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx00@xxx.xxxxxx.xxxx.xx
B) Personale impegnato nell’espletamento dei servizi
1. L’Organismo è tenuto a fornire, al momento della sottoscrizione della presente Intesa formale, l’elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell’espletamento delle attività previste dai Piani Individuali di Intervento, assicurando il numero e le figure professionali indicate nell’offerta progettuale, in coerenza con il numero dei Piani da realizzare, nonché la documentazione relativa al possesso dei titoli professionali dichiarati, all’attestazione, ove richiesta, dell’iscrizione ad Albi professionali, alla tipologia di contratto applicata e al relativo inquadramento contrattuale.
2. Nell’espletamento dell’incarico dovranno essere utilizzate le figure professionali indicate nell’offerta e per le quali, in sede di procedura di ricognizione, l’affidatario ha conseguito il punteggio per la qualità e l’esperienza professionale maturata dagli stessi operatori.
3. Eventuali sostituzioni (per dimissioni, licenziamento o qualunque altro giustificato motivo) potranno essere effettuate solo con personale di qualifica ed esperienza equivalente, previa autorizzazione del Municipio IX Eur, alla quale la relativa comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell’impiego del nuovo operatore, con contestuale trasmissione di tutta la documentazione necessaria per valutarne l’effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.
Inoltre, la sostituzione dovrà avvenire assicurando un adeguato trasferimento di tutte le informazioni relative alle condizioni dell’assistito e agli interventi a lui prestati tra il primo operatore e il suo sostituto.
Qualora, per motivi d’urgenza e al fine di garantire il puntuale espletamento dell’intervento, non sia possibile una comunicazione preventiva della sostituzione, l’Organismo è comunque tenuto a darne notizia il giorno stesso, inviando la documentazione di cui al precedente comma nel caso in cui la sostituzione si protragga oltre due giorni anche non consecutivi. Il Municipio IX Eur nel rilevare l’utilizzo di tale modalità straordinaria, reiterata nel corso del tempo, terrà conto di tale elemento in sede di valutazione finale sulla corretta esecuzione dei Piani Individuali di Intervento affidati, ai fini di quanto previsto all’art. 2 della presente Intesa.
4. L’Organismo si impegna a dare piena e integrale applicazione ai CCNL relativi al proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 135/2000, del relativo Regolamento di attuazione (Deliberazione Consiglio Comunale n. 259/2005), alle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015 e a ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia.
5. L’Organismo è garante nei confronti dell’Amministrazione del comportamento tenuto dal personale di cui sopra che dovrà essere improntato a principi non discriminatori e di rispetto della dignità umana, di massima diligenza e di correttezza deontologica, nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all’art. 10 della Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005.
C) Rispetto dei requisiti e obblighi organizzativi
1. L’Organismo garantisce il possesso e il mantenimento dei requisiti - di cui alla citata Deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005 e alla successiva Determinazione Dirigenziale del Dipartimento V, n.
3265 del 12 ottobre 2005 - e il rispetto dei tempi, modi e luoghi delle attività previsti nei Piani Individuali di Intervento e dichiarati in fase di presentazione dell’offerta.
2. L’Organismo è tenuto a presentare al Municipio IX Eur una relazione illustrativa delle attività rese e ogni ulteriore informazione, sia in sede di verifica semestrale dei piani d’intervento, sia su richiesta del Municipio IX Eur .
3. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 10 della Deliberazione Consiglio Comunale. n. 90/2005 l’Organismo si impegna a:
a) informare i cittadini dei servizi forniti, in modo semplice ed adeguato a superare difficoltà linguistiche, fisiche e culturali;
b) fornire adeguato documento informativo di sintesi sul servizio espletato e copia del P.I.I.;
c) accogliere i reclami degli utenti concordando i correttivi del caso con il Municipio IX Eur ;
d) non ostacolare la volontà dell’utente di rivolgersi ad altro soggetto fornitore.
D) Oneri assicurativi
1. È a carico dell’Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate. A tal fine, a conclusione dell’anno finanziario, o qualora richiesto dal Municipio IX Eur, deve essere esibita tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di regolarità contributiva.
2. L’Organismo solleva fin da ora il Municipio IX Eur da ogni responsabilità in caso di danni agli assistiti, a terzi e a beni materiali, dai quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo, causati per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per azioni, omissioni o imperizia degli operatori.
3. L’Organismo si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata dell’Intesa, anche nel caso gli interventi siano svolti nelle strutture dell’Organismo, per un valore non inferiore ai massimali di legge.
4.Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici del Municipio IX Eur al momento della sottoscrizione del presente atto.
E) Protezione dei dati personali
1. In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni recate dal Regolamento UE 2016/279 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. “GDPR”) come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. Il Municipio IX Eur è Titolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del D.Lgs. sopracitato, del trattamento dei dati personali riguardanti i beneficiari dei servizi oggetto del presente atto e vigila sul corretto utilizzo di tali dati.
3. Il Direttore apicale del Municipio quale designato al trattamento dei dati personali, nomina, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l’Organismo gestore quale Responsabile del Trattamento dei dati in rela- zione all’esecuzione della presente Intesa.
La nomina è formalizzata con l’Allegato 7, parte integrante della presente Intesa, in cui vengono dettagliata- mente elencati gli adempimenti a carico dell’Organismo gestore.
Al termine dell’incarico tutti i dati trattati per conto dell’Amministrazione, sia su supporto informatico che car- taceo, relativi agli utenti seguiti e agli interventi effettuati saranno restituiti al Municipio IX EUR di Roma Capi- tale.
4. Il Municipio IX Eur effettua verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte dell’Organismo gestore di tutte le disposizioni contenute nell’atto di designazione.
I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l’Organismo gestore dei servizi di cura domiciliare alla persona da obblighi e responsabilità inerenti a quanto previsto dalla normativa vigente in ma- teria di protezione dei dati personali.
F) Eventuali modifiche delle modalità di esecuzione e funzionamento del servizio in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid -19
1. Nel caso in cui la situazione di emergenza sanitaria richieda ulteriori regolamentazioni straordinarie dei Servizi Pubblici, sarà cura dell’operatore economico presentare al RUP e al DEC una proposta di armonizza- zione o rimodulazione del servizio, che garantisca la prosecuzione della attività progettuali nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e locale eventualmente emanata. Il documento recante tali mo- difiche, sottoscritto dal Municipio IX Eur e dall’Organismo Affidatario dovrà essere approvato dal RUP.
Art. 5
Obblighi e prerogative dell’Amministrazione
1. L’Amministrazione affida all’Organismo l’esecuzione dei singoli Piani di Intervento a favore del singolo e/o del nucleo familiare, secondo le tipologie e il numero dei pacchetti indicati al precedente art. 4, lettera A), comma 1, e sulla base del diritto di scelta (per i servizi per i quali è previsto) dei beneficiari degli interventi.
2. Al fine di garantire la massima stabilità quali-quantitativa ed economica dei servizi affidati con il presente atto e, tenuto conto del “volume massimo di prestazioni” espresso nel progetto-offerta, il Municipio IX Eur si impegna a reintegrare i Piani Individuali di Intervento eventualmente sospesi o interrotti per cause non imputabili al medesimo Organismo gestore e ad agevolare il recupero degli interventi, nei limiti consentiti dalle contingenti disponibilità di bilancio, secondo le indicazioni fornite dal Settore Tecnico del Servizio sociale e nel rispetto del diritto di scelta dell’utente.
Inoltre, gli impegni di spesa funzionali al finanziamento dei suddetti piani di intervento individuali vengono as- sunti di volta in volta in relazione alle concrete disponibilità economiche e al numero di piani individuali attivi in quel momento.
Nel caso in cui si verifichi un significativo deficit di risorse economiche, il Municipio si riserva di rimodulare i piani di intervento individuali rendendoli compatibili con le risorse economiche disponibili al momento.
Nel caso in cui il suddetto deficit non consenta la prosecuzione del servizio, il Municipio si riserva di interrom- pere il servizio fino al completo ristoro delle risorse economiche necessarie al finanziamento dei piani indivi- duali di intervento; se il ristoro delle risorse economiche fosse parziale, il Municipio si riserva di rimodulare i piani di intervento individuali rendendoli compatibili con le risorse economiche disponibili al momento.
In caso di rimoduluzione dei piani o in ultima ipotesi di interruzione degli stessi, l’Organismo affidatario non avrà nulla a che pretendere dal Municipio IX Eur.
3. In ogni caso e fermo restando quanto segue, l’Amministrazione, con provvedimento motivato può non procedere al recupero degli interventi non eseguiti, con conseguente riduzione proporzionale dei compensi pattuiti.
4. Nel caso in cui il beneficiario non possa o non intenda effettuare la scelta dell’Organismo, il Municipio IX Eur affiderà i Piani Individuali di Intervento secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
a) individuare l’Organismo – tra quelli risultati idonei - la cui offerta progettuale sia considerata più rispondente ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d’intervento elaborato per il cittadino richiedente;
b) ripristinare l’affidamento dei Piani Individuali di Intervento eventualmente cessati, a favore dello stesso Organismo che ha subito la riduzione dei Piani Individuali di Intervento;
c) in caso di progetti-offerta parimenti rispondenti ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d’intervento elaborato per il cittadino il cittadino richiedente, affidare i nuovi Piani Individuali di Intervento sulla base di un’equa applicazione della medesima proporzione tra il numero dei Piani Individuali di Intervento già affidati e il numero massimo dichiarato nell’offerta progettuale.
5. In caso di mancati interventi, comunque non imputabili a negligenze o carenze organizzative dell’Organismo, il Municipio IX Eur dovrà individuare le forme di recupero più adeguate, a favore del medesimo beneficiario o di altri, in coerenza con quanto indicato al precedente art. 4, punto A), d’intesa con l’Organismo interessato.
6. Qualora l’intervento sia stato eseguito dall’operatore, anche solo parzialmente, per cause imputabili all’assistito e non motivate anticipatamente oppure non giustificabili, il Municipio IX Eur, previa verifica dei fatti accaduti con il beneficiario interessato, riconosce l’intervento come regolarmente effettuato.
7. Qualora l’utente non riesca a fruire del monte ore settimanale assegnato, si fa riferimento alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 355/12, al paragrafo H) di pag 54, relativo alla scheda di rilevazione del Servizio SAISA, ed al paragrafo H) di pag. 99 relativo alla scheda di rilevazione del Servizio SAISA, che tra l’altro, subordina ciascun recupero ad una previa valutazione tecnica da parte del Servizio Sociale ed alla espressa autorizzazione del direttore di Direzione Socio Educativa e comunque entro l’anno solare di riferimento.
In analogia, si può considerare tale procedura anche per il SISMIF.
Non saranno quindi consentiti recuperi forfettari delle ore non fruite senza alcuna giustificazione oppure non saranno consentiti recuperi al solo scopo di raggiungere l’integrale utilizzo del budget annuale stimato.
8. Il Municipio IX Eur non è tenuta al reintegro dei Piani Individuali di Intervento eventualmente cessati, nel caso in cui siano esaurite le risorse finanziarie destinate a tali interventi.
9. Il Municipio IX Eur informa i beneficiari degli interventi, mediante idonei strumenti di comunicazione (Piani Individuali di Intervento, informativa sul servizio, ecc.) in ordine alle condizioni di erogazione dei servizi medesimi, a cui l’assistito deve attenersi, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività previsti nel
P.I.I. sottoscritto.
10. Il Municipio IX Eur si impegna a garantire la più ampia valorizzazione delle capacità progettuali, di programmazione ed esecuzione degli interventi, espresse dall’Organismo gestore, al fine di favorirne le proposte innovative, volte a ottimizzare le risorse, sia in fase di co-progettazione, che in sede di valutazione e adeguamento migliorativo dei P.I.I. Inoltre, tiene conto dei risultati della valutazione della qualità dei servizi erogati e del raggiungimento degli obiettivi previsti nelle proposte contenute nell’offerta progettuale e nei piani d’intervento.
11. Il Municipio IX Eur informa i cittadini in merito alle offerte progettuali risultate idonee per la realizzazione dei servizi domiciliari, mettendo a disposizione dei richiedenti le schede di sintesi nelle quali vengono illustrate le principali caratteristiche degli stessi e offrendo in visione le carte dei servizi predisposte dagli Organismi.
12. Per quel che concerne il controllo sul rispetto delle normative contrattuali, assicurative e previdenziali (di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 135/2000 e del relativo Regolamento di attuazione Consiglio Comunale n. 259/2005 e della Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015), il Municipio IX Eur si riserva di chiedere all’Organismo, in qualsiasi momento, la documentazione idonea a dimostrare il completo rispetto delle prescrizioni normative in materia di applicazione dei C.C.N.L. di categoria, nonché la rispondenza delle tipologie contrattuali e i relativi inquadramenti degli operatori impiegati nei servizi, con le attività e gli interventi effettivamente svolti.
Art. 6 Pagamenti
1. Il Municipio IX Eur riconosce all’Organismo per ciascun pacchetto di servizi affidato all’Organismo stesso ai sensi dell’art. 4 - e, comunque, non oltre il numero massimo dei pacchetti affidabili secondo l’offerta progettuale - dopo verifica degli interventi effettivamente resi, il corrispettivo autorizzato.
2. La liquidazione delle somme dovute avviene con ratei mensili posticipati e al pagamento del corrispettivo dovuto si provvederà con determinazione dirigenziale previa presentazione di fattura o nota di pagamento in formato elettronico (CODICE UNIVOCO MUNICIPIO B3UBTM) debitamente vistata in conformità con le norme vigenti.
Ogni pagamento è subordinato a:
a) relazione mensile sull’andamento del servizio.
b) Fogli firma firmati in originale dall’operatore e controfirmati dall’utente con la indicazione esatta dell’ora di inizio e fine della prestazione;
c) dimostrazione dello stato di esecuzione dei Piani di Intervento individuali tramite la presentazione dei fogli firma in originale degli utenti;
d) verifica, a cura del Servizio Sociale, della regolarità dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC).
3. Il corrispettivo complessivamente erogabile all’Organismo non può eccedere la somma complessiva indi- cata al precedente comma 1.
Il costo orario delle singole prestazioni corrisponde a quanto previsto da Capitolato: Costo orario assistenza domiciliare SAISA, SAISH Euro 22,18 (IVA esclusa)
Costo orario attività di gruppo SAISA e SAISH Euro 22,63 (IVA esclusa) Costo orario SISMIF Euro 24,93 (IVA esclusa)
Riguardo al costo degli interventi integrativi al PEI per il servizio SISMIF, che prevedono l’intervento di figure professionali diverse rispetto all’educatore, si fa riferimento alla Tabella C – PACCHETTI DI SERVIZIO IN- TEGRATIVI DEL PEI della Deliberazione Giunta Capitolina 191/2015.
Alla liquidazione delle prestazioni si provvederà entro 60 giorni dall’acquisizione, da parte del Municipio, del documento contabile in formato elettronico, stante la particolare complessità del procedimento di liquidazione che richiede una preliminare attività di vigilanza e verifica della documentazione prodotta a dimostrazione del servizio erogato ed a giustificazione dell’importo fatturato.
Ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 (introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014), dell’importo fatturato verrà liquidato all’Organismo il solo imponibile, mentre l’IVA, se dovuta, verrà corrisposta all’Erario direttamente dall’Ente pubblico.
Ai sensi dell’art. 30, comma 56 bis, del codice dei contratti pubblici su importo netto progressivo delle presta- zioni viene operata una ritenuta dello 0,50%.
Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte del Municipio IX Eur della verifica della conformità previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contri- butiva.
Art. 7
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, come integrata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Rappresentante Legale dell’Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Organismo conferma, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai compensi derivanti dalla presente Intesa, precedentemente comunicato ai sensi delle norme sulla tracciabilità finanziaria.
L’Organismo comunica, inoltre, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto individuato e si impegna a comunicare al Municipio Roma IX EUR ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La presente Intesa si intende risolta di diritto qualora l’Organismo non ottemperi a detti obblighi sulla tracciabilità finanziaria e le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato e comunicato ai sensi del presente articolo.
Art. 8
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto può subire modifiche che hanno lo scopo di completare le prestazioni senza alterare la natura generale del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici la proroga eventuale è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo con- traente.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, Roma Capitale, qualora in corso di esecu- zione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al soggetto affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso il soggetto affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 9
Vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art.13 del Regolamento per l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona, il Municipio IX Eur dispone i controlli sulle attività svolte dagli organismi gestori nell’esecuzione della presente Intesa.
2. A tale fine, e ferme restando le attività effettuate dal Municipio IX Eur in merito alla verifica del servizio, l’Amministrazione si riserva di individuare e mettere in opera un sistema di rilevazione e analisi della qualità delle prestazioni rese e di applicare gli strumenti adottati in qualsiasi momento utile, anche in corso di validità della presente Intesa.
Art. 10 Patto di Integrità
A norma di quanto disciplinato dalla Legge 6 novembre 2012 n° 190, in particolare da quanto previsto dall’art. 1, comma 17 della stessa, gli Organismi accreditati sono tenuti all’accettazione e alla conseguente
osservanza del “Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipanti” approvato con D.G.C. n° 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con D.G.C. n° 139 del 29 aprile 2022 di approvazione del PTPCT 2022/2023/2024.
Art. 11
Sanzioni e Risoluzione della Convenzione
1. Nel caso vengano rilevate inadempienze o negligenze nell’erogazione del servizio, il Municipio IX Eur – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona- invierà un richiamo scritto all’Organismo affidatario, che dovrà formulare le opportune controdeduzioni e provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, al ripristino della regolarità e correttezza nei rapporti prestazionali, anche con eventuali forme di ristoro nei confronti dell’assistito.
Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine previsto, sono applicate le penali come sopra indicate a decorrere dell'inizio dell'inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso I ‘Organismo all'adempimento dell'obbligazione per la quale si e reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni all’Organismo.
2. Nei casi in cui risultino reiterati comportamenti omissivi da parte degli Organismi gestori, il Municipio IX Eur dispone l’applicazione di penali calcolate in percentuale variabile dal 5% al 10% del corrispettivo dovuto sul fatturato complessivo del mese cui l’inadempienza si riferisce.
Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione della penale si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. La penale verrà detratta direttamente dalle fatture in fase di liquidazione.
Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui alla convenzione.
3. Il ripetersi, per oltre tre volte in un anno, di gravi inadempienze quali:
-interruzione del servizio senza preavviso e senza giusta causa;
-sospensione temporanea reiterata del servizio per ingiustificato motivo;
-gravi o reiterate violazioni degli obblighi della convenzione sottoscritta con il Municipio, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non sanate a seguito di diffide formali da parte del Municipio; gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti ai servizi;
-cessione a terzi della convenzione;
- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per il mantenimento dell’iscrizione al RUC;
- impiego di personale professionalmente non correttamente inquadrato o non idoneo a garantire il servizio richiesto;
- perdurare delle situazioni di criticità segnalate a seguito di reclamo dell’utente e, una volta definite le modalità di valutazione di qualità del servizio, esito negativo delle valutazioni;
- inosservanza delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste per i lavoratori e le lavoratrici e, nel caso di cooperative, anche dei soci lavoratori
comporta, oltre all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, la risoluzione di diritto dell’atto di intesa.
La convenzione può essere risolta per inadempimento nei casi previsti dall’art. 1453 del Codice Civile.
Inoltre, in tali casi, il Municipio IX Eur deve darne comunicazione, dettagliata nei fatti e motivata nelle decisioni assunte, alla Commissione Tecnica Permanente, di cui all’art. 6 della Deliberazione n. 90/2005 che provvederà alle opportune valutazioni e possibili ulteriori sanzioni.
4. Costituisce causa di risoluzione di diritto dell’atto di intesa ed estromissione dalle procedure di affidamento, il mancato rispetto del “Protocollo di Integrità”.
Art. 12 Pretese di terzi
L’Organismo garantisce, in ogni tempo, Roma – Municipio IX Eur da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivan- te da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall’Organismo per lo svolgimento del servi- zio oggetto della presente intesa.
Art. 13 Norme finali
La presente Intesa è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica.
La data di stipula del presente accordo è quella della marcatura temporale applicata dal soggetto firmatario che ha sottoscritto digitalmente per ultimo.
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico dell’esecutore. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione dell’intesa è competente esclusivamente il Foro di Roma. È escluso il ricorso all’arbitrato.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Intesa si applicano le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile, nonché le altre norme vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti
Per l’Organismo
Il Legale Rappresentante
Per il Municipio Roma IX EUR Il Direttore della Direzione
Socio Educativa
Clausole sottoposte ad approvazione espressa
L’Organismo affidatario, previa rilettura, approva espressamente, a norma dell’art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli della presente Intesa: Art. 4 Lett. D (“Oneri assicurativi”), art. 5 (“Obblighi e prerogative dell’Amministrazione”) art. 6 (“Pagamenti”), art. 8 “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia”), art. 11 (“Sanzioni e Risoluzione delle Convenzioni”).
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Organismo
Il Legale Rappresentante