REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI
All A)
REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Il presente Regolamento, in conformità al Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, ai principi emanati in materia dalla Federation Internationale de Football Association (F.I.F.A.) disciplina l’attività dell’Agente Sportivo abilitato in ambito calcistico, il quale mette in relazione due o più soggetti ai fini della:
i) conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica;
ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
iii) del tesseramento dei professionisti presso la F.I.G.C..
CAPITOLO 1 – LA COMMISSIONE FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI
Art. 1.1 – Composizione
E’ istituita presso la F.I.G.C., la Commissione Federale degli Agenti Sportivi (nel prosieguo C.F.A.S.).
La C.F.A.S. è formata da sette membri nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, il cui mandato è fissato in 4 (quattro) anni, non rinnovabile per più di due volte. I componenti nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato della C.F.A.S..
Art. 1.2 – Funzionamento
La C.F.A.S. si riunisce su convocazione del suo Presidente e delibera con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, la C.F.A.S. si considera validamente costituita con la presenza di almeno quattro componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente. E’ ammessa la partecipazione dei componenti anche tramite videoconferenza o audioconferenza.
Nel quadro dei suoi lavori e competenze, la C.F.A.S. si avvale del personale amministrativo della F.I.G.C. ed è assistita da un Segretario nominato dalla F.I.G.C..
Art. 1.3 – Competenza
La C.F.A.S. è competente a:
a) definire il programma di esame della prova speciale e dei corsi di aggiornamento;
b) organizzare l’esame per rilasciare il certificato di iscrizione dell’Agente Sportivo nel Registro
Federale;
c) predisporre il bando per esame speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
d) escludere dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
e) provvedere alla iscrizione dell’Agente al Registro Federale ed alla sua cancellazione;
f) provvedere all’iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale dei cittadini dell’Unione Europea abilitati all’esercizio dell’attività di Agente Sportivo in altro Stato membro e alla loro cancellazione;
g) deliberare, su richiesta dell’interessato, la reiscrizione nel Registro Federale, dandone immediata
comunicazione alla Commissione CONI degli Agenti sportivi;
h) comunicare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi la lista degli Agenti Sportivi iscritti nel Registro Federale ed alla sua Sezione speciale;
i) segnalare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi, ogni comportamento posto in essere da un
Agente abilitato ad operare in ambito federale, che possa integrare una violazione della normativa del CONI e/o della F.I.G.C.;
l) istituire e tenere, sul delega del CONI, il registro dei contratti previsto dall’art. 21, comma 9 del
Regolamento CONI degli Agenti sportivi;
m) proporre al Consiglio Federale, il Codice di condotta di cui all’art. 5, comma 6 del
Regolamento CONI degli Agenti sportivi;
n) pubblicare sul sito della F.I.G.C.:
i) i risultati della prova speciale per ottenere l’iscrizione nel Registro Federale dell’Agente Sportivo;
ii) il Registro Federale;
iii) la lista delle persone giuridiche, autorizzate dal CONI, a mezzo delle quali gli Agenti Sportivi possono svolgere la loro attività;
In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
CAPITOLO 2 – IL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI
Art. 2.1 – Il Registro federale degli Agenti Sportivi
Il Registro federale degli Agenti sportivi si articola in due sezioni:
a) sezione agenti sportivi abilitati ad operare nell’ambito federale;
b) sezione agenti sportivi stabiliti.
Ciascuna sezione del Registro deve indicare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, dell’iscritto, indirizzo di
posta elettronica certificata, recapiti telefonici;
b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di
avvenuto rinnovo dell’iscrizione al Registro federale;
c) numero del tesserino identificativo rilasciato dal CONI;
d) se l’attività è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali;
e) nel caso di attività svolta attraverso una società di persone o di capitali: nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
f) eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione CONI degli Agenti sportivi.
Il Registro contiene, altresì, l’elenco autorizzato dal CONI, delle società costituite dagli agenti sportivi iscritti che organizzano l’attività in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi CONI e dall’art. 5.2 del presente Regolamento.
Art. 2.2 – Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro federale
Possono essere iscritti al Registro federale:
1) coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4., lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) del Regolamento CONI degli Agenti sportivi CONI;
2) coloro che non sono tesserati della F.I.G.C., non sono dirigenti, calciatori o tecnici e comunque che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione, direttamente o indirettamente, di diritto o anche solo di fatto, a titolo gratuito o oneroso, cariche/ruoli/funzioni, contrassegnate da potestà decisionali;
3) coloro che non abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere, nell’ambito della F.I.G.C., o delle società ad essa affiliate, in grado di creare una situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale;
4) coloro che non abbiano riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l’inibizione e/o la squalifica in ambito sportivo negli ultimi tre anni per un periodo anche complessivamente superiore ad 1 anno;
5) coloro che non abbiano riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo, nazionale ed
internazionale, la sanzione della preclusione o equivalente;
6) coloro che sono in regola con il pagamento dei diritti amministrativi e di segreteria stabiliti dalla F.I.G.C..
Il venir meno anche di uno solo dei requisiti sopra previsti determina la cancellazione dal Registro Federale.
Art. 2.3 – Rilascio del certificato di iscrizione nel Registro Federale
Il certificato di iscrizione nel Registro federale è rilasciato dalla C.F.A.S. alle persone fisiche:
a) che abbiano validamente superato l’esame di abilitazione o, in alternativa, che siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31.3.2015;
b) che siano, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 2.2;
c) che abbiano adempiuto alle formalità amministrative necessarie.
Art. 2.4 – Formalità preliminari al rilascio del certificato di iscrizione nel Registro Federale
L’iscrizione nel Registro federale, da formularsi su apposito modulo predisposto dalla F.I.G.C, alla quale la C.F.A.S dà corso entro trenta (30) giorni dalla richiesta, è condizionata:
a) al superamento della prova generale e della prova speciale o, in alternativa, che siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31.3.2015;
b) al possesso dei requisiti di cui all’art. 2.2 del presente Regolamento;
c) al versamento dei diritti di segreteria pari ad € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per la
copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro.
Una volta perfezionate le formalità di cui al capoverso precedente, l’interessato ottiene il certificato di iscrizione al Registro federale per la durata prevista dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, salvo rinnovo secondo le modalità descritte dal successivo articolo 2.6.
Il certificato è strettamente personale e non trasmissibile. L’eventuale furto o smarrimento deve sere
immediatamente comunicato alla F.I.G.C. mediante pec o invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 2.5 – Nullità del contratto
L’esercizio dell’attività di Agente Sportivo da parte di soggetti non iscritti al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, è causa di nullità dei contratti di cui ai punti i) e ii) delle Disposizioni preliminari.
Art. 2.6 – Rinnovo annuale dell’iscrizione
Fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell’esame di abilitazione, entro i trenta (30) giorni precedenti la scadenza della iscrizione al Registro federale gli Agenti sportivi che intendano continuare l’esercizio dell’attività per il periodo previsto dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, presentano alla C.F.A.S. un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale.
L’istanza, da formalizzarsi su modulo federale dovrà inviarsi a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e dovrà essere accompagnata dalla contabile bancaria comprovante il pagamento dei diritti amministrativi pari ad € 500,00 (cinquecento/00).
La C.F.A.S., entro venti (20) giorni dal ricevimento dell’istanza, rilascerà all’Agente apposito certificato
di avvenuto rinnovo dell'iscrizione.
Ricevuto il certificato di cui al capoverso precedente, l'interessato chiederà al CONI il rinnovo dell'iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.
Art. 2.7 – Cancellazione volontaria dal Registro Federale
Fermo l’obbligo di rinnovo di cui all’art. 2.6, l’iscrizione al Registro federale ha carattere permanente.
E’ in ogni caso facoltà dell'Agente sportivo ottenere la cancellazione dal Registro federale.
A tal fine, l’Agente sportivo deve:
a) presentare istanza alla C.F.A S. mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) fornire prova che eventuali mandati in corso siano già terminati o già risolti.
La cancellazione volontaria ha effetto a far data dalla decisione della C.F.A.S. che sarà comunicata
all’interessato.
La C.F.A.S. trasmette senza indugio al CONI il provvedimento adottato, ai fini di quanto previsto dall’art.
7 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi.
In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l’agente può presentare una nuova
domanda di iscrizione.
Art. 2.8 – Cause di Cancellazione dal Registro Federale
Sono causa di cancellazione dal Registro Federale:
a) il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2.2 del presente Regolamento;
b) la violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'articolo 3.5 del presente Regolamento;
c) la mancata presentazione dell'istanza di rinnovo di cui all'articolo 2.6. del presente Regolamento;
d) la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal Regolamento CONI degli Agenti sportivi, che sia stata comunicata dallo stesso CONI alla C.F.A.S..
La cancellazione ha effetto a far data dalla decisione della C.F.A.S. che sarà comunicata all’interessato.
La C.F.A.S. trasmette senza indugio alla Commissione Agenti del CONI il provvedimento adottato, ai
fini di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi CONI.
In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l’Agente può presentare una nuova domanda di iscrizione.
CAPITOLO 3 – PROVA SPECIALE DELL’ESAME DI ABILITAZIONE
Art. 3.1 – Domanda di partecipazione alla prova speciale dell’esame di abilitazione
Tutte le persone fisiche interessate a partecipare alla prova speciale dell’esame di abilitazione dovranno indirizzare alla C.F.A.S., secondo termini e modalità stabilite con apposito bando da pubblicarsi con Comunicato Ufficiale sul sito internet della F.I.G.C.:
a) la domanda di partecipazione;
b) la dichiarazione nella quale il candidato attesta di aver preso conoscenza delle norme statutarie e regolamentari del CONI, della F.I.G.C., della F.I.F.A. e della U.E.F.A. e che si impegna a rispettare;
c) dichiarazione nella quale attesta di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2.2. del presente
Regolamento;
d) una fotocopia di un documento di identità in corso di validità recante indicazione della nazionalità del candidato nonché del suo attuale domicilio (es. carta di identità, passaporto);
e) contabile bancaria comprovante il pagamento del contributo richiesto per la partecipazione alla
prova speciale (secondo l’importo fissato annualmente dalla C.F.A.S. e indicato dal bando).
La modulistica necessaria sarà resa disponibile sul sito internet della Federazione Italiana Giuoco Calcio (sezione Agenti Sportivi).
Il superamento della prova generale dell’esame di abilitazione è condizione necessaria per sostenere la
prova speciale.
Art. 3.2 – Prova Speciale per il conseguimento del certificato di iscrizione al Registro Federale
Ogni anno sono indette due sessioni d’esame (prove speciali) che dovranno concludersi entro la fine dei
mesi di maggio e novembre.
Art. 3.3 – Prova Speciale
Alla prova speciale è ammesso il candidato che abbia validamente superato la prova generale di cui all’art.
4 DPCM 23.3.2018 svolta presso il CONI e che abbia presentato domanda di partecipazione
conformemente a quanto previsto dall’art. 3.1. del presente Regolamento.
La prova speciale dell’esame di abilitazione consiste in una prova scritta. La prova speciale è organizzata dalla C.F.A.S. che ne stabilisce il programma e la data di svolgimento.
Il programma sarà pubblicato unitamente al bando disciplinante lo svolgimento della prova speciale, sul sito ufficiale della F.I.G.C..
L’ ammissione alla prova speciale sarà comunicata all’interessato entro i sette (7) giorni anteriori allo
svolgimento della prova.
Art. 3.4 – Commissione esaminatrice
Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno 3 membri effettivi nominati dal Consiglio Federale. Fra i membri effettivi deve essere nominato un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno 5 anni e magistrati, che rivestirà il ruolo di Presidente.
La composizione della Commissione viene pubblicata sul sito della F.I.G.C..
Art. 3.5 – Obbligo di aggiornamento
L’Agente Sportivo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, avrà l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per un minimo di venti (20) ore annuali. Con l’iscrizione, l’Agente sportivo si impegna, quindi, a seguire ed a certificare la frequenza ai “Corsi di formazione e aggiornamento”, organizzati e/o accreditati dalla F.I.G.C. che dovrà anche stabilirne le modalità ed i programmi.
La mancata certificazione dell’obbligo di aggiornamento comporterà la cancellazione dal Registro
federale.
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione al Registro federale a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività di Agente sportivo, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.
CAPITOLO 4 - ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE SPORTIVO DA PARTE DI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 4.1 – Cittadini comunitari “abilitati”
I cittadini U.E. abilitati in altro Stato membro dell’Unione Europea all’esercizio dell’attività di Agente Sportivo possono chiedere alla C.F.A.S. di essere iscritti all’apposita sezione del Registro federale.
Art. 4.2 – Procedura
Il richiedente deve indirizzare alla C.F.A.S., a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo all’uopo predisposto e disponibile sul sito internet ufficiale della F.I.G.C. (sezione Agenti Sportivi).
Il modulo è inderogabilmente accompagnato da:
a) la fotocopia di documento di identità del richiedente, attestante la sua nazionalità;
b) la dichiarazione, che sarà anch’essa disponibile sul sito internet della F.I.G.C. (sezione Agenti Sportivi), nella quale il candidato attesta di aver preso conoscenza delle norme statutarie e regolamentari del CONI, della F.I.G.C., della F.I.F.A. e della U.E.F.A. e che si impegna a rispettare;
c) la dichiarazione con la quale accetta di assoggettarsi volontariamente alla giurisdizione ed ai poteri
disciplinari del CONI;
d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2.2;
e) marca da bollo di € 250,00 (duecentocinquanta);
f) il versamento dei diritti di segreteria pari ad € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per la
copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro;
g) l’originale o copia conforme all’originale del titolo abilitativo conseguito presso la Federazione sportiva calcistica del paese di provenienza, nella quale l’attività di Agente sportivo è regolamentata.
I documenti previsti dalle lettere b-c-d-g devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. In questo ultimo caso i predetti documenti, dovranno essere depositati anche in lingua italiana con la espressa dichiarazione che la lingua italiana è la prevalente. Nel caso in cui i
documenti citati siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, gli stessi dovranno essere depositati unitamente ad una traduzione in lingua italiana autocertificata da un interprete.
La C.F.A.S. nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda:
a) in caso di domande incomplete o di necessità di chiarimenti, invita a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’interessato a produrre ogni ulteriore documento; in tal caso, il termine di cui al precedente periodo, decorre nuovamente dal ricevimento da parte della
C.F.A.S. dei documenti o chiarimenti richiesti;
b) notifica a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’interessato il
provvedimento di accoglimento o di diniego.
In caso di accoglimento, accertato che il richiedente sia abilitato all’esercizio dell’attività di Agente Sportivo nell’ambito della Federazione sportiva dello Stato di provenienza, la C.F.A.S. provvederà all’iscrizione nella sezione speciale del Registro federale senza necessità per il richiedente di dover sostenere l’esame di abilitazione. Tale annotazione verrà comunicata entro trenta (30) giorni dalla F.I.G.C. al CONI. che provvederà all’iscrizione del soggetto nell’apposita sezione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.
Decorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro federale, l’Agente sportivo in regola con tutti gli obblighi previsti dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi CONI e dal presente Regolamento, ivi compresi gli obblighi di aggiornamento di cui al precedente art. 3.5, che abbia esercitato in Italia l’attività di Agente sportivo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi CONI, può richiedere l’iscrizione al Registro federale e a quello del CONI senza essere sottoposto a esame di abilitazione. Tale iscrizione verrà comunicata entro trenta (30) giorni dalla F.I.G.C. al CONI.
CAPITOLO 5 – L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE SPORTIVO
Art. 5.1 – L’attività
Nell’ambito dell’esercizio della sua attività, l’Agente Sportivo iscritto al Registro federale o alla Sezione speciale deve rispettare le disposizioni del Regolamento CONI degli Agenti sportivi, del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e degli statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni delle autorità competenti della F.I.F.A. e della U.E.F.A.. L’Agente Sportivo deve assicurarsi che il suo nome sia indicato su qualsiasi contratto derivante da un'operazione conclusa con la sua intermediazione.
Art. 5.2 – La persona giuridica
L'esercizio dell’attività di Agente Sportivo può avvenire anche per il tramite di una persona giuridica avente sede nel territorio dell’Unione Europea.
L’Agente Sportivo iscritto al Registro Federale o alla Sezioni speciale, che intenda esercitare la propria attività per il tramite di una società, deve richiederne l’iscrizione alla C.F.A.S. depositando, esclusivamente per via telematica, il modulo denominato “Dichiarazione delle Persone Giuridiche” disponibile sul sito ufficiale della F.I.G.C., unitamente a copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società.
Ai fini dell’iscrizione, la società dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
a) la legale rappresentanza ed i poteri di gestione della società dovranno essere attribuiti all’Agente abilitato ad operare nell’ambito della F.I.G.C.;
b) l’oggetto sociale dovrà essere limitato al solo svolgimento delle attività disciplinate dal Regolamento CONI Agenti SportiviCONI e dal presente Regolamento e allo svolgimento di eventuali attività connesse o strumentali;
c) la maggioranza assoluta del capitale sociale della società dovrà essere detenuta esclusivamente da soci
che siano Agenti abilitati ad operare nell’ambito della F.I.G.C.;
d) nessuno dei soci deve essere legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo
grado, con soci o con soggetti comunque aventi un’influenza su società di calcio italiane o estere;
e) i soci non Agenti dovranno possedere e mantenere i requisiti del precedente articolo 2.2.;
f) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto;
g) i soggetti non abilitati allo svolgimento dell’attività di Agente Sportivo legati a qualunque titolo con la
persona giuridica, potranno svolgere esclusivamente funzioni di carattere amministrativo;
h) versare i diritti di segreteria pari ad € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro.
Ogni eventuale variazione delle condizioni sopra elencate dovrà essere comunicata alla C.F.A.S. nei venti
(20) giorni successivi al suo verificarsi.
Art. 5.3 – Il contratto di mandato
Il contratto di mandato è il contratto stipulato e sottoscritto tra un agente sportivo e una società e/o un calciatore o, con entrambi, che contenga i requisiti minimi previsti dal Regolamento CONI degli Agenti sportivi e dal presente Regolamento.
L’incarico, in forma scritta, in forza del quale l’Agente sportivo mette in relazione le parti interessate per le finalità di cui ai nn. i), ii) e iii) delle Disposizioni Preliminari, è denominato “mandato”.
Il “mandato” deve essere accompagnato, a pena di nullità, dal “modello riepilogativo” (executive summary) scaricabile dal sito ufficiale della F.I.G.C. recante indicazione degli elementi essenziali del contratto.
Art. 5.4 – Disposizioni generali
Salvo quanto previsto nei successivi capoversi del presente articolo, un Agente sportivo può agire solo per conto di una delle parti coinvolte.
Ai calciatori ed ai club è vietato avvalersi dell’opera di un soggetto non iscritto al Registro federale o alla
sezione speciale e al Registro Nazionale del CONI.
I calciatori e i club possono sottoscrivere mandati in esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.
Il mandato non può essere stipulato per una durata superiore a due anni e non potrà essere tacitamente rinnovato.
Il mandato dell'Agente sportivo deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 21, comma 2, del
Regolamento CONI degli Agenti Sportivi:
a) i termini di pagamento del corrispettivo;
b) le coordinate bancarie per l’effettuazione del pagamento del corrispettivo;
c) il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo;
d) le clausole di risoluzione ed eventuali penali.
Qualsiasi remunerazione dovuta all’Agente sportivo deve essere corrisposta esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
Le parti contraenti sono libere di integrare il mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata, nel rispetto della legge e delle disposizioni in vigore.
Il mandato concluso tra un Agente sportivo e un calciatore / società di calcio è redatto in tre (3) copie, debitamente firmate dalle parti, una delle quali viene inviata alla C.F.A.S entro venti (20) giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto previsto dall’art. 5.7 del presente Regolamento.
Il mandato e i suoi atti modificativi devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. In questo ultimo caso il contratto e i documenti modificativi dovranno essere depositati anche in lingua italiana, con la espressa dichiarazione che la lingua italiana è la prevalente. Nel caso in cui i documenti citati siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, gli stessi dovranno essere depositati unitamente ad una traduzione in lingua italiana autocertificata da un interprete.
Nel caso in cui l’Agente sportivo agisca nell’interesse di più parti (società cedente, calciatore, società cessionaria), egli sarà tenuto a stipulare un Mandato con ciascuna parte interessata.
In tal caso l’Agente sportivo deve indicare chiaramente, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l’esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione.
Gli effetti di mandato sottoscritto tra un Club e un Agente Sportivo per il tesseramento di un Calciatore
cessano automaticamente qualora quest’ultimo - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con il Club.
Art. 5.5 – Disposizioni supplementari specifiche per i calciatori minori
Quando a conferire il mandato all'Agente sportivo è un calciatore minore di età, l’incarico dovrà essere
sottoscritto anche da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela legale.
Nessun pagamento, utilità o beneficio di sorta è dovuto all’Agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Tale clausola deve essere espressamente menzionata nel mandato.
Qualsiasi accordo contrario è nullo e costituisce violazione disciplinare, che sarà segnalata dalla C.F.A.S. al CONI.
Un calciatore minore di età, comunque, non può essere rappresentato da un Agente Sportivo prima del compimento anagrafico del 16° anno di età.
Art 5.6 – Disposizioni specifiche per calciatore dilettante
Gli effetti del mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un Agente sportivo cessano automaticamente qualora entro gli otto (8) mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Altrettanto e nei medesimi termini si verifica nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista.
Art. 5.7 – Obblighi di trasmissione
Xxxx l’inefficacia del mandato e/o di qualsiasi accordo di modifica e/o revoca dello stesso, l'Agente
Sportivo deve trasmettere alla C.F.A.S., in via telematica ed entro venti (20) giorni dalla sua sottoscrizione:
a) il modulo riepilogativo del mandato (executive summary);
b) la copia del mandato ricevuto per le finalità di cui ai punti i), ii) e iii) Disposizioni Preliminari unitamente a copia della contabile bancaria comprovante il pagamento dei richiesti diritti amministrativi pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00);
c) la copia di qualsiasi accordo di modifica del mandato concordata tra le parti ovvero la revoca
dello stesso.
L’Agente Sportivo ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell’espletamento del mandato e di non diffondere notizie comunque relative ai suoi mandati con club o calciatori.
Art. 5.8 – Remunerazione dell'agente sportivo
Il mandato deve specificare l'ammontare della remunerazione prevista per l’Agente sportivo, che può essere stabilita o in una somma forfettaria ovvero in una percentuale calcolata sul reddito complessivo lordo del calciatore o sui valori della transazione.
Nel caso di opzione percentuale, le parti possono fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione:
a) l’ammontare totale della remunerazione dovuta all’Agente sportivo per l’assistenza fornita a un calciatore o a un club per le finalità di cui ai punti i), ii) e iii) Disposizioni Preliminari, non dovrà eccedere il 3% della retribuzione fissa complessiva lorda del calciatore;
b) l’ammontare totale del corrispettivo dovuto all’Agente sportivo per l’assistenza fornita ad un club per la finalità di cui al punto ii) Disposizioni Preliminari, non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento.
La retribuzione dell'Agente sportivo dovrà essere corrisposta solo dopo che l'Agente abbia ritualmente trasmesso il mandato alla C.F.A.S..
Art. 5.9 – Contratto ai minimi federali
Nessun corrispettivo è dovuto all’Agente sportivo da parte di un calciatore o di un club qualora il calciatore sottoscriva un contratto ai minimi federali.
CAPITOLO 6 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CALCIATORI E CLUB
Art. 6.1 – Diritti ed obblighi dei calciatori
Un calciatore che intenda avvalersi dei servizi di un Agente sportivo deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro federale o alla Sezioni speciale conferendogli l’incarico con le modalità previste dagli articoli 5.3 e 5.4. del presente Regolamento.
E’ dovere del calciatore verificare, nell’area pubblica del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del
CONI che l’Agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo mandato.
Il calciatore è tenuto ad eseguire in buona fede il mandato conferito all’Agente sportivo.
Xxx un calciatore si sia avvalso dell’opera di un Agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dell’Agente
sia indicato sul contratto di prestazione sportiva.
Il mandato eventualmente sottoscritto in violazione dei doveri di cui ai precedenti capoversi è inefficace e la sua sottoscrizione costituisce violazione disciplinare da parte del calciatore e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.
Xxx il calciatore non si sia avvalso dell’assistenza di un Agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva.
Art. 6.2 – Diritti e obblighi delle Società di calcio
Ove il club intenda avvalersi dei servizi di un Agente sportivo, deve rivolgersi esclusivamente a soggetto iscritto al Registro federale o alla sua sezione speciale conferendogli l’incarico con le modalità previste dagli articoli 5.3 e 5.4. del presente Regolamento.
Il club che intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore per le finalità di cui ai numeri i), ii), iii) delle Disposizioni Preliminari del presente Regolamento deve trattare unicamente con il suo Agente sportivo, se nominato e risultante dagli atti depositati in C.F.A.S. o di altra Federazione
calcistica straniera verificando l’esistenza dell’incarico di cui agli articoli 5.3. e 5.4. del presente
Regolamento, ovvero direttamente con il calciatore stesso se sprovvisto di assistenza.
Ove una società di calcio si sia avvalsa dell’opera di un Agente sportivo per le finalità di cui ai punti i), ii),
iii) delle Disposizioni Preliminari, deve assicurarsi che il nome dell’Agente sportivo sia indicato nel contratto o sul tesseramento.
E’ fatto divieto alle società di calcio corrispondere somme o cedere crediti, anche indirettamente, ad un Agente sportivo relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione eventualmente vantati come previsti dai regolamenti F.I.F.A. o da norme federali.
E’ fatto divieto alle società di calcio e ai loro dirigenti di ricevere a qualsiasi titolo somme o altri compensi
da Agenti sportivi.
Il mandato eventualmente sottoscritto in violazione dei divieti di cui ai precedenti capoversi è inefficace e la sua sottoscrizione costituisce violazione disciplinare da parte della società e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura Federale.
Ove la società non si sia avvalsa dell’assistenza di un Agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva.
CAPITOLO 7 - DIVIETI
E’ fatto divieto offrire, richiedere o accettare, somme di denaro o altra utilità a qualsiasi titolo riconosciute,
al fine di ottenere la formalizzazione di un mandato.
Il mandato eventualmente sottoscritto in violazione del divieto di cui al precedente comma è inefficace e la sua sottoscrizione costituisce violazione disciplinare da parte della società e/o del tesserato e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.
In nessun caso la validità di un contratto di prestazione sportiva o il trasferimento di un calciatore tra due società sportive, può essere subordinata alla conclusione o alla validità di un mandato di rappresentanza o all’impegno di una parte contraente di affidare un mandato a un determinato Agente sportivo.
CAPITOLO 8 - TRASPARENZA
Entro il 31 dicembre di ogni anno, Club e Calciatori sono tenuti a comunicare alla C.F.A.S. i corrispettivi erogati ad Agenti sportivi in forza dei mandati sottoscritti. La mancata comunicazione, costituendo violazione disciplinare, comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale, per le determinazioni di sua competenza.
Entro il 31 marzo di ogni anno, la F.I.G.C. rende noti i nominativi degli Agenti sportivi che hanno svolto servizi per conto di Calciatori o Club nell’anno precedente e rende altresì noto il dato aggregato relativo alle remunerazioni erogate nell’anno precedente agli Agenti sportivi ed i soggetti che le hanno corrisposte.
CAPITOLO 9 – CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Art. 9.1 – Esercizio dell’attività di Agente Sportivo da parte di Cittadini extracomunitari
Le disposizioni di cui ai Capitoli 5 e 7 che precedono trovano applicazione anche ai contratti stipulati da Club/Calciatori con soggetti extracomunitari iscritti nei registri della Federazione nazionale di riferimento. I soggetti extracomunitari, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi hanno l’obbligo di eleggere domicilio presso un agente sportivo italiano o stabilito ed autorizzato ad esercitare l’attività in Italia nell’ambito della F.I.G.C., pena la nullità dei contratti ai quali hanno partecipato. Il soggetto extracomunitario deve trasmettere a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno sia al CONI, sia alla FIGC, la comunicazione di domiciliazione, che dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione sottoscritta dal medesimo, con la quale attesta di non aver
violato i principi posti dal presente Regolamento e/o dal Regolamento Agenti del CONI e/o dal Regolamento della Federazione Nazionale di riferimento e della FIFA. Il soggetto extracomunitario potrà operare dopo la iscrizione nel relativo Elenco Coni.
I documenti richiesti devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. In questo ultimo caso, i citati documenti dovranno essere depositati anche in lingua italiana con la espressa dichiarazione che la lingua italiana è la prevalente. Nel caso in cui i documenti siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, gli stessi dovranno essere depositati unitamente ad una traduzione in lingua italiana autocertificata da un interprete.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Modalità di comunicazione degli atti
Ove non diversamente previsto, tutti gli atti di cui al presente Regolamento possono essere trasmessi per xxx xxxxxxxxxx xxxxx PEC all’indirizzo che verrà indicato dall’Agente sportivo all’atto dell’iscrizione al Registro federale.
Termini
Tutti i termini previsti dal presente Regolamento relativamente ad adempimenti cui sono tenuti gli Agenti sportivi sono da considerarsi perentori.
Modalità di pagamento a favore della F.I.G.C.
Gli Agenti sportivi devono effettuare i pagamenti alla F.I.G.C. esclusivamente tramite bonifico bancario.
Ad evidenza dei pagamenti effettuati, l’Agente dovrà fornire alle competenti strutture della F.I.G.C. copia della disposizione bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN (Transaction Reference Number).
L’Agente sportivo ha l’obbligo di effettuare i bonifici esclusivamente da intermediari bancari del Paese di
residenza.
Per gli Agenti sportivi residenti fuori da SEPA saranno considerati da F.I.G.C. esclusivamente i pagamenti effettuati in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio ex D.lgs. 231/2007 e ss.
Le iscrizioni nel registro federale provvisorio di cui al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 80 del 26 giugno 2018, rilasciate nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del predetto Comunicato Ufficiale, cessano di essere efficaci alla data in cui diviene pienamente operativo il Registro Nazionale del CONI.
I contratti di rappresentanza sottoscritti dai Procuratori sportivi abilitati all’esercizio dell’attività di procuratore sportivo e depositati entro la data in cui diviene pienamente operativo il Registro Nazionale del CONI, conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza e non potranno essere tacitamente rinnovati.
Regolamento CONI degli Agenti Sportivi
Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.