Termini Clausole campione

Termini. 1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa. 2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti. 3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno non lavorativo, esso è prorogato al successivo giorno lavorativo.
Termini. 1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dall’Organo Arbitrale sono a pena di decadenza se previsto dal Regolamento o stabilito in altro provvedimento dell’Organo Arbitrale. 2. L’Organo Arbitrale e il Consiglio Direttivo possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati per il procedimento qualora sussistano gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti. 3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato, la domenica o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo. 4. Salvo diverso accordo delle parti o determinazione dell’Organo Arbitrale o del Consiglio Direttivo, i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
Termini. Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del Con- tratto e a condizione che l’Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente le quote attribuite al Contratto. • sottoscrivendo l’apposito modulo presso l’Intermedia- rio, oppure Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il Contraente as- sume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di eventuali prestazioni di de- cumulo corrisposte, il valore complessivo delle quo- te attribuite al Contratto potrebbe essere inferiore a • il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo oggetto di riscatto parziale è almeno pari a 1.000; • in seguito all’operazione di riscatto parziale il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%; • in seguito all’operazione di riscatto parziale il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5. • il valore residuo delle quote della componente interna deve essere almeno pari a 5.000 euro, fatto salvo il caso di disinvestimento totale dal fondo; • il Contraente sceglie liberamente quanto disinvestire dalla componente interna e da quella esterna. Il di- sinvestimento per la componente esterna è effettuato proporzionalmente al controvalore presente nelle due selezioni di fondi esterni;
Termini. Tutte le condizioni applicabili all’utilizzo di questa Applicazione e/o alla fornitura del Servizio così come descritti in questo documento nonché in qualsiasi altro documento o accordo ad esso collegato, nella versione rispettivamente più aggiornata.
Termini. Il termine ultimo per l'ultimazione dell'intervento di cui trattasi è fissato in n. giorni dal verbale di consegna dei lavori. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà inoltre rispettare le singole tempistiche previste dal Cronoprogramma di cui del Progetto Esecutivo allegato al presente Contratto Attuativo.
Termini. 1. La stipulazione del contratto deve intervenire di regola entro 60 giorni dalla conseguita efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 15 Nel bando di gara, nella lettera d’invito ovvero nel capitolato d’oneri, deve essere previsto che qualora il contraente non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, l’unione ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni, il quale corrisponde in ogni caso alla somma corrispondente alla differenza tra il valore dell’offerta del primo concorrente non presentatosi per la stipula ed il valore dell’offerta presentata dal secondo classificato.
Termini. L’ente aggiudicatore accorda ai prestatori di servizi, compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare domande di partecipazione e offerte valide, considerando in particolare la natura e la complessità dell’appalto. Ciascuna Parte applica i termini per la presentazione rispettando le condizioni specificate nell’appendice 8 dell’allegato XX. I termini e le loro eventuali proroghe sono gli stessi per tutti i prestatori di servizi interessati o partecipanti.
Termini. I termini di pagamento previsti dal CCNL iniziano a decorrere soltanto a partire dalla scadenza dei relativi termini di opposizione e di impugnazione, risp. al momento in cui sono disponibili i risultati del controllo giuridicamente vincolanti o una decisione giuridicamente vincolante della Commissio- ne direttiva della Commissione di sorveglianza o della Commissione di sorveglianza medesima. I termini di controllo (controlli successivi ecc.) sono sospesi durante i procedimenti e peraltro sono semplici termini ordinatori.
Termini. Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella di beni immobili (1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un termine maggiore, essi si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge è perentorio (2964) e non si può prorogare.
Termini. Qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’art. 14 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa. La violazione dei termini da parte del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.