Comune di Rodano
Comune di Rodano
Città Metropolitana di Milano
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L’IGIENE URBANA
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.05.2017
INDICE
TITOLO I 4
DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1_PRINCIPI GENERALI 4
Art. 2_OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI 4
Art. 3_OGGETTO DEL REGOLAMENTO 5
Art. 4_RIFERIMENTI NORMATIVI 5
Art. 5_FORME DI GESTIONE E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL’ENTE GESTORE 6
Art. 6_CAMPO DI APPLICAZIONE 7
Art. 7_DEFINIZIONI 7
Art. 8_CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 9
Art. 9_ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI 10
Art. 10_ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI AI RIFIUTI URBANI 12
Art. 11_RIFIUTI CIMITERIALI 12
Art.12_RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI 13
Art. 13_RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI 13
Art. 14_ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 14
Art. 15_DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI 14
Art. 16_INFORMAZIONE 16
Art. 17_COMPOSTAGGIO DOMESTICO 16
Art. 18_ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI 17
TITOLO II 18
NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 18
Art. 19_MODALITA’ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI 18
Art. 20_SERVIZI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 18
Art. 21_LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 19
Art. 22_SERVIZI DI RACCOLTA “PORTA A PORTA” 19
Art. 23_MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” 21
Art. 24_CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELLE PROPRIETA’ 24
Art. 25_ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE MEDIANTE CONTENTORI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – MICRORACCOLTE 24
Art. 26_RACCOLTE DIFFERENZIATE RIFIUTI DA MERCATI E FIERE 25
Art. 27_TRASPORTO E PESATE DEI RIFIUTI 25
Art. 28_TRASBORDO DEI RIFIUTI 25
TITOLO III 26
NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA 26
Art. 29_LA PIATTAFORMA ECOLOGICA 26
Art. 30_ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA 26
Art. 31_RIFIUTI AMMESSI IN PIATTAFORMA ECOLOGICA 27
Art. 32_OBBLIGHI DEGLI UTENTI DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA 28
Art. 33_OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA 29
Art. 34_DIVIETI ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA 29
Art. 35_DELEGA AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DOMESTICI IN PIATTAFORMA ECOLOGICA 30
TITOLO IV 31
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI 31
Art. 36_SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI 31
Art. 37_CESTINI STRADALI GETTACARTA 31
Art. 38_POZZETTI STRADALI - GRIGLIE 32
Art. 39_MERCATI, FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI 32
Art. 40_AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI 33
Art. 41_ALTRI SERVIZI DI PULIZIA 33
Art. 42_SGOMBERO NEVE 33
Art. 43_OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA 34
Art. 44_PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
..........................................................................................................34
Art. 45_CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI 35
Art. 46_AFFISSIONE MANIFESTI 35
Art. 47_ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO 35
Art. 48_CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO 35
Art. 49_PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI 36
Art. 50_OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE 36
Art. 51_RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI 36
TITOLO V 37
CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 37
Art. 52_ACCERTAMENTI 37
Art. 53_CONTROLLI E VIGILANZA 37
Art. 54_SANZIONI 37
Art. 55_ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI 38
Art. 56_MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO 38
ALLEGATO 1 (art. 8 comma 5) 39
ALLEGATO 2 (art. 35 comma 1) 40
TABELLA. I 41
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 1_PRINCIPI GENERALI
1. L’intero ciclo di gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all’osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell’ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, a riciclare o riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del D. Lgs. 152/06.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”.
Art. 2_OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI
1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:
a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come una importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;
c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale o, solo per quelle restanti, da smaltirsi in maniera indifferenziata in impianti idonei, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;
d) adottare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
Art. 3_OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, destinati al recupero o allo smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 198, c. 1.
2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
c) le modalità di conferimento differenziato e di trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri, se diversi da quello del territorio comunale, all’interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e il servizio di raccolta e asporto dei rifiuti urbani esterni;
e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni;
f) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
h) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in attesa dei decreti attuativi di cui al D. Lgs. 152/06, art. 195, c. 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’art. 184, c. 2, lettere c) e d);
i) la promozione della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
Art. 4_RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Il presente Regolamento è adottato in base alle disposizioni del Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Ambientale).
2. Esso rimanda inoltre:
a) alla Direttiva Europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune Direttive;
b) alla Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e successive modifiche ed integrazioni;
c) al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;
d) al Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” e al Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
e) al Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183 comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche”;
f) al Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CE”;
g) al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 “Norme relative alla eliminazione degli oli usati”
h) al Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990/2014;
i) al Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI.
3. Il presente Regolamento recepisce infine le norme dello Statuto e della Convenzione di adesione a CEM Ambiente, Società per Azioni a totale partecipazione pubblica di cui il Comune è Socio.
Art. 5_FORME DI GESTIONE E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL’ENTE GESTORE
1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare al trattamento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D. Lgs. 267/2000.
2. Il Comune, mediante stipula di contratto di servizio con l’Ente Gestore (di seguito denominato CEM Ambiente), definisce le modalità di erogazione dei servizi di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati.
3. Per l’esercizio delle attività di competenza, CEM Ambiente provvede in autonomia secondo gli indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.
4. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate da CEM Ambiente purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio e previo assenso dei competenti uffici comunali.
5. Il Comune garantisce il servizio di raccolta all’interno del territorio comunale o, se diverso, del perimetro di cui all’articolo 6 “Campo di applicazione”; garantisce, altresì il servizio di spazzamento e lavaggio su strade, piazze comunali, compresi marciapiedi e su altre strade a pubblico transito in via permanente, nei parchi e giardini pubblici.
6. CEM Ambiente, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal Contratto di Servizio, provvede a:
- effettuare le raccolte differenziate ed indifferenziate dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
- effettuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento.
7. CEM Ambiente individua, attraverso gare ad evidenza pubblica, gli impianti di conferimento dei rifiuti raccolti sul territorio comunale per il successivo trattamento.
8. CEM Ambiente, svolge anche funzioni di controllo e di verifica che l’erogazione dei servizi di igiene urbana sia svolta correttamente seguendo le indicazioni del contratto di servizio e del capitolato speciale di appalto.
9. I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell’ambito di parchi e giardini pubblici, e delle altre aree verdi e piste ciclabili possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune.
10. ll Comune e CEM Ambiente, nell’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
11. Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilabili destinati al recupero da parte del produttore.
12. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto o in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione della tassa in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati.
13. Le riduzioni sono disciplinate dal Regolamento comunale che istituisce la tassa.
14.CEM Ambiente è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto in particolare alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale ed al rapporto diretto con l'utenza.
15. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.
16. CEM Ambiente provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite dal presente Regolamento.
17. CEM Ambiente, se previsto nel Contratto di Servizio, sostituisce il Comune negli adempimenti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare alla compilazione del M.U.D. e dell’O.R.S.O. E’ inoltre tenuto a fornire dati sulla gestione dei rifiuti urbani e sui servizi svolti, agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.
Art. 6_CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
a) per quanto attiene le disposizioni relative alla disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani: entro i limiti delle zone nelle quali sono istituiti i servizi medesimi;
b) per quanto attiene le norme finalizzate alla tutela igienico–sanitaria, alla tutela dell’ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 “Obiettivi della gestione dei rifiuti” del presente Regolamento: all’intero territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a sostanze, materie, materiali, prodotti, sottoprodotti e rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D. Lgs. 152/06, come specificato all’art. 185 del medesimo.
Art. 7_DEFINIZIONI
1. Agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento, come previsto dall’art. 183 del D. Lgs 152/2006, si fa riferimento alle seguenti definizioni:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
b) rifiuto assimilato all’urbano: il rifiuto non pericoloso che proviene da locali e/o aree adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione e che corrisponda ai requisiti di cui ai successivi articoli sull’assimilabilità qualitativa e quantitativa;
c) produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
d) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni;
f) gestore del servizio: il soggetto che, in base alle forme di cui al D. Lgs. 267/2000 e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006,effettua una o più operazioni comprese nella gestione
dei rifiuti urbani nonché il soggetto che, su incarico del Comune, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti speciali;
g) conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore; per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito individuato dal Comune il cui trasporto è effettuato dallo stesso produttore;
h) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito nonché la gestione della Piattaforma Ecologica;
i) raccolta “porta a porta”: ritiro a domicilio dei rifiuti all’esterno dei luoghi di produzione;
j) servizio dedicato: la gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti da determinate utenze, con modalità differenti rispetto a quanto definito nel servizio di base;
k) servizio integrativo: la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani che avviene sulla base di apposite convenzioni facoltative per il produttore;
l) differenziazione: separazione, da parte del produttore, dei rifiuti prodotti in base alle indicazioni dettate dal presente Regolamento o dai provvedimenti dell’Amministrazione Comunale;
m) differenziazione non conforme: differenziazione realizzata in difformità dal presente Regolamento e dalle disposizioni normative vigenti;
n) raccolta differenziata: la raccolta in cui una tipologia o frazione merceologica di rifiuto è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
o) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita e la selezione;
p) smaltimento: le operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto da un circuito di recupero;
q) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
r) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;
s) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, con le modalità previste dal D. Lgs. 152/2006;
t) frazione secca residua: il rifiuto a bassa putrescibilità, basso tenore di umidità e residua della raccolta differenziata di imballaggi o altri rifiuti destinati al recupero di materia, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
u) frazione umida: rifiuto organico putrescibile e compostabile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
v) scarti vegetali: rifiuto compostabile proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche e private;
w) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani (frazione umida e scarti vegetali), nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e , in particolare, a definirne i gradi di qualità;
x) R.A.E.E.: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di illuminazione ecc.);
y) imballaggi: si intendono quei prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore;
z) imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
aa) imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
bb) imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
cc) rifiuto esterno: il rifiuto che proviene dallo spazzamento delle strade, dalla raccolta di materiali di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei corsi d’acqua;
dd) rifiuto sanitario assimilato al rifiuto urbano: il rifiuto proveniente da una struttura sanitaria pubblica o privata riconosciuta, che può essere conferito al servizio di raccolta, ove necessario a seguito di specifici trattamenti;
ee) spazzamento stradale: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia della aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
ff) Piattaforma Ecologica: sito attrezzato, custodito ed aperto al conferimento diretto da parte del produttore dei rifiuti urbani, organizzato secondo il principio della raccolta differenziata;
gg) CER: Catalogo Europeo Rifiuti che classifica i tipi di rifiuti secondo codici (CER) costituiti da sei cifre riunite in coppie (capitolo, processo produttivo, rifiuto);
hh) CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi.
Per le restanti definizioni si fa rinvio al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazione ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 8_CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, come specificato nell’art. 184 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
4. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali,
d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
5. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti urbani e speciali indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/06, sulla base degli Allegati G, H ed I alla medesima parte quarta; i rifiuti urbani pericolosi sono, in particolare, individuati nell’Allegato 1 del presente Regolamento.
Art. 9_ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
1. In attesa che vengano definiti da parte dello Stato i criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/06, per l’assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della raccolta e dello smaltimento sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione la cui produzione avviene all’interno del territorio comunale, così come di seguito specificato.
2. L’assimilazione si realizza qualora vengano contemporaneamente rispettati i criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi di cui ai successivi commi.
3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle seguenti utenze non domestiche:
a) attività agricole: sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tali attività siano svolte all’interno di serre coperte e con esclusione di rifiuti derivanti da attività agroindustriale;
b) attività artigianali, commerciali e di servizio;
c) attività industriali: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostre, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali;
d) attività edilizie: sono assimilati ai rifiuti urbani esclusivamente i rifiuti provenienti dai cantieri costituiti da materiale ingombrante, da legname e da imballaggi;
e) attività sanitarie: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari come specificato al successivo articolo 10 “Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani”.
4. Si indicano le tipologie di rifiuti assimilati e i relativi codici CER, relativi alle raccolte gestite da CEM Ambiente, definite nei successivi articoli, nelle modalità “porta a porta”, a mezzo di contenitori dedicati alle micro raccolte collocati sul territorio comunale, presso la Piattaforma Ecologica o con servizi dedicati:
- imballaggi misti – 15 01 06;
- imballaggi in plastica - 15 01 02;
- imballaggi in metallo 15 01 04;
- imballaggi in materiali compositi - 15 01 05;
- carta e cartone – 20 01 01 (comprendente imballaggi in carta e cartone 15 01 01);
- vetro – 20 01 02 (comprendente imballaggi in vetro 15 01 07 e vetro il lastre 17 02 02);
- oli e grassi commestibili – 20 01 25
- legno – 20 01 38 (comprendente imballaggi in legno 15 01 03 e rifiuti equivalenti dei mercati 20 03 02);
- metallo – 20 01 40;
- rifiuti biodegradabili – 20 02 01 (comprendenti scarti vegetali, rifiuti biodegradabili da cucine e mense 20 01 08);
- rifiuti urbani indifferenziati – 20 03 01;
- rifiuti ingombranti – 20 03 07
- R.A.E.E. da raccolta “1:1”, si considerano assimilati i RAEE provenienti da “1:0” e “Dual Use” anche se in attesa di emanazione dei relativi decreti attuativi – 16 02 14, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35 *, 20 01 36,
5. E’ fatto divieto di conferire al circuito di raccolta degli urbani, rifiuti assimilati misti (es. CER 200301, 200307), contenenti frazioni riciclabili. Essi devono essere separati da produttore prima del conferimento al corretto circuito di raccolta differenziata sia “porta a porta” che presso la Piattaforma Ecologica, che nell’ambito di servizi dedicati.
6. Le imprese che conferiscono i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani presso la Piattaforma Ecologica, devono attenersi a quanto disposto dall’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006.
7.Per il conferimento dei rifiuti ammessi in Piattaforma Ecologica occorre attenersi, nella compilazione dei F.I.R. (formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti), ai CER elencati nell’autorizzazione all’esercizio della stessa, rilasciata dal competente organo di controllo.
8. Per il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze o preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
b) devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati da CEM Ambiente;
c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate da CEM Ambiente e previste dal contratto di servizio, ad esempio: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposte a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessivamente polverulenti;
d) non devono appartenere al seguente elenco:
i. rifiuti costituiti da pneumatici;
ii. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di cava;
iii. RAEE di uso professionale (xxxxxx xxxxx, registratori di cassa ecc.);
iv. rifiuti provenienti da superfici detassate.
9. Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali ed aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva soggetta a tassazione non supera le quantità individuate dal coefficiente Kd di cui all’allegato 1 (tabella 4B) del D.P.R. 158/99, relativo alla specifica tipologie di attività, maggiorato del 50% e deliberato annualmente dall’Amministrazione Comunale.
10. Sono comunque assimilati per quantità, pur superando il limite quantitativo di cui al comma precedente, i rifiuti speciali che risultino prodotti in misura ed in quantità tali da essere compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; inoltre la gestione di tali rifiuti, effettuate a cura del Comune o di CEM Ambiente le opportune verifiche atte a garantirne la correttezza e la fattibilità, deve essere compatibile anche con gli aspetti organizzativi e con quelli economico-finanziari, oltre che con il Contratto di Servizio stipulato con CEM Ambiente e con il piano finanziario (o analogo strumento) approvato dall’Amministrazione Comunale. La gestione dei rifiuti assimilati dovrà avvenire senza esborsi a carico dell’Amministrazione Comunale, intendendo con ciò che il Comune, o per conto suo CEM Ambiente, si riserva di modificare l’entità del prelievo nei casi di superamento dei limiti consentiti ovvero di fissare, a suo insindacabile giudizio, limiti più restrittivi. A tal fine potranno
essere operati controlli puntuali anche mediante il ricorso a cicli di pesatura specifici ed a controlli sulla differenziazione dei rifiuti ai sensi del presente Regolamento. Detta prassi è applicabile a tutte le categorie di utenza non domestica, indipendentemente dalla superficie occupata o oggetto di prelievo.
11. Fermo restando il rispetto dei limiti di produzione annua per la classificazione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, CEM Ambiente potrà attivare, anche a titolo oneroso, per alcune tipologie di rifiuti assimilati prodotte in quantità significativa, specifiche forme di raccolta selettiva. I produttori di tali rifiuti dovranno assicurare un conferimento separato rispettando le modalità organizzative dei servizi dedicati.
12. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari sino alla realizzazione dei circuiti organizzati dai produttori ai sensi dell’art. 221 comma 3 del D. Lgs. 152/2006.
13. L’utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.
Art. 10_ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI AI RIFIUTI URBANI
1. Ai sensi del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi per rischio infettivo:
a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b) i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che, per quantità e qualità, siano assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del vigente Regolamento;
d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
e) i rifiuti provenienti da attività di manutenzione del verde effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi, ad esclusione di quelli contaminati.
2. I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.
3. E’ vietato il conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani.
Art. 11_RIFIUTI CIMITERIALI
1. Sono classificati rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale;
b) esumazione ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
a) fiori secchi e/o artificiali;
b) corone funebri;
c) carta;
d) ceri e lumini;
e) materiale derivante dalla pulizia dei viali;
f) materiale proveniente dagli uffici e dalle strutture annesse;
g) scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde.
Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all’interno del cimitero.
Gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde (sia ordinaria quale falcio o potature arbusti e siepi che straordinaria quale potature o abbattimenti alberi ad alto fusto), dovranno essere conferiti a impianto di compostaggio direttamente o tramite deposito temporaneo in Piattaforma Ecologica.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
b) simboli religiosi, piedini, maniglie e ornamenti metallici;
c) resti metallici delle casse quali zinco e piombo;
d) avanzi di indumenti, imbottiture e similari.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente confezionati negli appositi imballaggi a perdere con scritta identificativa del contenuto e caratteristiche dimensionali compatibili con le disposizioni dell’impianto di smaltimento.
6. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse.
7. Sono inoltre assimilabili agli urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di esumazione ed estumulazione.
Art.12_RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
1. I rifiuti costituiti da carcasse di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, rimorchi, caravan e simili, devono essere conferiti a centri autorizzati di trattamento per la demolizione a cura e spese dei proprietari.
2. In caso di veicoli a motore e/o rimorchi abbandonati e non reclamati dai proprietari, sarà cura del Comune, anche attraverso CEM Ambiente, provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.
3. Le spese di rimozione e smaltimento saranno a carico del proprietario, qualora identificabile.
Art. 13_RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
1. I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, hanno l’obbligo di mantenerli separati dai rifiuti urbani e assimilati.
2. E’ vietato il conferimento o l’occultamento di questi rifiuti nei contenitori o sacchi o direttamente nei punti di raccolta su suolo pubblico destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
3. Gli oneri relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di rifiuti pericolosi sono a carico dei relativi produttori che hanno
l’obbligo di incaricare imprese autorizzate affinché tali rifiuti siano gestiti nel rispetto delle norme in materia e affinché sia assicurata la protezione della salute e dell’ambiente.
4. Il produttore potrà attivare, ai sensi dell’art. 188 comma 2) lettera c) del D. Lgs. n. 152/06 un contratto aggiuntivo con CEM Ambiente.
5. CEM Ambiente, analogamente a quanto previsto per i produttori, assicura una gestione separata e dedicata dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi rispetto ai rifiuti urbani e assimilati.
Art. 14_ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente ed al Ministro della Sanità ed al Presidente della Regione, entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.
5. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate con procedure stabilite all’art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche.
6. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
a) l'emissione di ordinanze contingibili;
b) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
c) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
d) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite di CEM Ambiente, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
e) l'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di Polizia Locale.
Art. 15_DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi indicati nei relativi articoli, le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.
2. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo o nel suolo sono vietati. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Non viene considerato abbandono:
a) Il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema “porta a porta” nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
b) Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
c) Il deposito in strutture per il riciclaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani tramite compostaggio domestico qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico - sanitario o danno all’ambiente.
3. E’ vietata e sanzionata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nella rete fognaria comunale.
4. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere, a proprie spese, alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.
5. In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, con ordinanza viene disposto lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.
6. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
7. Il Comune esercita la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l’applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
8. E’ vietata ogni forma di cernita, asportazione o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, compresa la Piattaforma Ecologica.
9. L’utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli addetti al servizio di igiene ambientale.
10. E’ vietato l’imbrattamento, anche a mezzo di adesivi, volantini, manifesti, dei cartelli segnaletici, dei muri, dei pali della pubblica illuminazione, dell’arredo urbano, dei monumenti e dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti.
11. E’ vietato l’incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area pubblica che in area privata. Sono consentite eventuali deroghe, qualora previste da normative locali e se confermate dal Comune, relativamente alla combustione in loco di piccoli cumuli dei residui vegetali agricoli o forestali. Eventuali manifestazioni tipiche della tradizione locale in cui vengono bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
12. Il Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.
Art. 16_INFORMAZIONE
1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune, tramite CEM Ambiente e/o con iniziative proprie, è tenuto, con le modalità più appropriate:
a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
b) a realizzare campagne di informazione, sensibilizzazione e incentivazione alla collaborazione dei cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
c) ad istituire un servizio di assistenza clienti, segnalazione eventuali disservizi, prenotazione di servizi di raccolta su chiamata, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni con frequenza annuale.
2. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali che residuano dai processi umani e dai processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio, si demanda alle modalità di informazione di cui al comma precedente, la elencazione in dettaglio, per ogni frazione di rifiuto raccolto in modo differenziato e per la frazione secca residua, dei rifiuti ammessi e vietati.
3. CEM Ambiente è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati.
4. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.
Art. 17_COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. L’autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edifici con giardino e/o orto.
2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso l’eventuale riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Vegetale dei Rifiuti Urbani.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali- quantitative del materiale da trattare (frazione umida e vegetale) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine con la proprietà.
5. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
b)assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
c) seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
7. Possono essere compostati i seguenti materiali:
a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffe, filtri del te, gusci di uova);
b)scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
d)cenere di combustione di scarti vegetali.
Art. 18_ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI
1. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o da CEM Ambiente e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all’attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo. E’ fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
5. Tali associazioni nello svolgimento dell’attività autorizzata sono tenute a:
a) garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
b)asportare,con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
c) pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
d)inoltrare mensilmente, al Comune,il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
e)documentare ed illustrare al Comune annualmente,i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell’attività di recupero dei rifiuti;
f) dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi;
g) adempiere ad ogni richiesta di documentazione tecnico-amministrativa.
Titolo II
Norme relative al conferimento dei rifiuti urbani e assimilati
Art. 19_MODALITA’ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI
1. L’attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente. L’attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all’origine, dei flussi di rifiuti recuperabili e/o riciclabili e dell’assegnazione di ruolo residuale all’indifferenziato non recuperabile da avviare a smaltimento. Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali conferiti dalle utenze e consente l’applicazione di metodi di tariffazione puntuale della componente variabile dei costi di servizio.
2. La raccolta dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta su tutto il territorio comunale.
3. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate ad ogni utenza in relazione alle quantità ed alle tipologie di rifiuti da gestire ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.
4. Il perimetro di raccolta può essere suddiviso in zone operative omogenee con differenti giorni di raccolta dei rifiuti urbani.
Art. 20_SERVIZI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.
2. I produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze domestiche, verranno considerati e gestiti, ai fini della raccolta, come questi ultimi.
3. Per quantitativi di rifiuti speciali assimilati agli urbani superiori e non paragonabili a quelli prodotti daIle utenze domestiche, CEM Ambiente, in base alle indicazioni del Comune, istituisce servizi dedicati, basati anche su contenitori di grandi dimensione (da 13 a 30 mc o di altro tipo) ubicati all’interno delle aree private.
4. L’utente è responsabile del corretto uso degli stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali o CEM Ambiente, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se non trattasi di contenitori di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi.
5. Sarà onere dell’utente provvedere ad effettuare il lavaggio e le ulteriori pulizie dei contenitori, per evitare il crearsi di odori sgradevoli ed inconvenienti igienici.
6. L’attivazione di servizi dedicati per le utenze non domestiche sarà subordinata alla stipula di specifici contratti o convenzioni con CEM Ambiente.
Art. 21_LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
1. L’Amministrazione Comunale stabilisce di adottare il sistema Domiciliare Integrale con tariffazione puntuale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal Piano Regionale vigente e, in accordo con CEM Ambiente, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
2. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene svolto, in relazione alle tipologie di questi, con le seguenti modalità:
a) raccolta domiciliare o “porta a porta”, con sacchi a perdere o contenitori;
b) raccolta mediante conferimento in contenitori dislocati sul territorio comunale - microraccolte;
c) raccolta mediante conferimento in Piattaforma Ecologica.
4. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all’interno del territorio del Comune per il quale il produttore risulta essere utenza iscritta al ruolo della tassa rifiuti; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti prodotti in altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:
a) i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
b) i conferimenti in Piattaforma Ecologica di utilizzo sovra comunale anche temporaneo;
c) i conferimenti in Piattaforma Ecologica di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica a seguito di stipula di convenzione.
5. E’ vietato il conferimento nei contenitori e nei sacchi per rifiuti urbani di rifiuti liquidi, di materiali accesi o esplosivi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti al servizio.
6. E’ vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di CEM Ambiente, dalla sede in cui sono stati collocati.
7. E’ vietato il conferimento di rifiuti urbani pericolosi di cui all’ALLEGATO 1, in sacchi o contenitori diversi da quelli specificatamente definiti per tali tipologie di rifiuti, sia con il servizio di microraccolte sul territorio comunale che presso la Piattaforma Ecologica.
8. Il Comune può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termovalorizzazione.
Art. 22_SERVIZI DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”
1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani e assimilati sarà attuato con la separazione dei flussi mediante un sistema di raccolta “porta a porta” per tutte le frazioni secondo quanto precisato nel successivo articolo.
2. La raccolta “porta a porta” consiste nel conferimento, da parte delle utenze, dei rifiuti inseriti in appositi contenitori e/o sacchi, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
3. I sacchi e i contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti sul marciapiede o sul bordo strada prospiciente le abitazioni e gli edifici non residenziali. Xxxxxx e contenitori devono essere messi in luogo ben visibile, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli ed autoveicoli e in modo tale da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti.
4. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che il Comune riterrà necessario per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all’accesso della strada principale o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.
5. Per analoghe particolari situazioni che comportino incidenze negative sulla viabilità o antiestetiche esposizioni di eccessive quantità di rifiuti a bordo strada, il Comune potrà chiedere a CEM Ambiente di effettuare le raccolte all’interno di proprietà private, purché accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano normalmente ricorrere all’utilizzo di chiavi o telecomandi, eventualmente anche in seminterrati purché dotati di scivoli di accesso percorribili dai mezzi di servizio, con esclusione pertanto di quelli accessibili soltanto con gradini o laddove venissero riscontrate pendenze non idonee al transito degli automezzi di raccolta.
6. Il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in xxx xxxxxxx xx singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall’utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o da altre attività quali mercati e fiere o di carattere tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l’utente è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dal Comune.
7. I sacchi e i contenitori devono di norma essere esposti il giorno precedente la raccolta non prima delle ore 18.00 e non oltre le ore 6.00 del giorno di raccolta. Tali orari potranno essere oggetto di modifica con ordinanza sindacale.
8. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere eseguita nel medesimo giorno oppure anticipata o posticipata nel giorno fissato da CEM Ambiente e indicato nel calendario annuale.
9. E’ vietato esporre rifiuti fuori dalla propria abitazione al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal servizio di raccolta.
10. E’ vietato il conferimento dei rifiuti in sacchi o contenitori aventi caratteristiche differenti da quanto stabilito dal presente Regolamento per le varie tipologie di raccolte differenziata, anche in relazione alle caratteristiche dimensionali degli edifici residenziali e delle utenze non domestiche;
11. E’ vietato il conferimento di rifiuti ingombranti accanto ai contenitori adibiti alle raccolte domiciliari, fatto salvo l’utilizzo, qualora istituito, di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio su prenotazione.
12. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta prima dell’intervento degli addetti al servizio di raccolta, la pulizia sarà a carico dell’utenza. Gli addetti al servizio di raccolta devono invece assicurare il prelievo di rifiuti e la pulizia del suolo in caso di dispersione accidentale durante il prelievo dei sacchi, lo svuotamento dei contenitori come pure il travaso dei rifiuti. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.
13. E’ vietato il conferimento, in sacchi o contenitori, di materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui i predetti sacchi o contenitori sono destinati a contenere, nonché esporre su pubblica via rifiuti destinati ad essere conferiti in idonei sacchi o contenitori. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all’utenza l’irregolarità del conferimento, per mezzo di etichette adesive indicanti “rifiuto non conforme”.
14. I contenitori svuotati devono essere ritirati dal marciapiede o strada da parte dell’utente utilizzatore il prima possibile, e comunque entro le ore 24.00 del giorno della raccolta.
15. I sacchi esposti per la raccolta devono avere peso non superiore a 20 kg e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale. La chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o percolamento di rifiuti solidi o liquidi. Il limite di 20 kg riguarda anche i contenitori soggetti a sollevamento e svuotamento manuale escludendo pertanto bidoni carrellati e cassonetti.
16. La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a carico degli utilizzatori.
Art. 23_MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”
1. Il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è svolto con le seguenti modalità:
a) FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI - FORSU (UMIDO):
La frazione organica è destinata ad impianti di compostaggio per la produzione di compost e/o a impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas.
I rifiuti appartenenti alla frazione umida devono essere conferiti in sacchetti biodegradabili e compostabili o in sacchetti di carta.
In relazione alle dimensioni degli edifici, i sacchetti con la frazione umida devono essere esposti per la raccolta:
- in secchi omologati di colore marrone con capacità variabile da 10 a 30 lt per edifici con unità immobiliari da 1 a 4;
- in bidoni carrellati omologati – a norma UNI EN 840 - di colore marrone da 120 o 240 lt, per edifici condominiali e per attività di ristorazione.
La frequenza di raccolta è bisettimanale per le utenze domestiche.
Per le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, supermercati, self-service, mense scolastiche ed aziendali), il Comune con CEM Ambiente possono incrementare tale frequenza dando opportuna comunicazione alle utenze interessate ovvero tali utenze possono richiedere a titolo oneroso ulteriori passaggi oltre a quelli previsti.
Unitamente agli scarti alimentari, possono essere conferiti nell’umido ceneri di camini o stufe a legna/pellet, lettiere di animali domestici costituite da materiale vegetale, fiori e piante ornamentali in modeste quantità e dimensioni.
Nella tenuta di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l’emanazione di eventuali odori.
A tal fine ogni utente avrà l’obbligo di lavare e disinfettare gli stessi con cadenza almeno settimanale.
b) IMBALLAGGI VETRO:
Il vetro, raccolto in forma differenziata, è destinato a impianti di riciclaggio per il recupero di materia.
Gli imballaggi in vetro devono essere svuotati dal loro contenuto e conferiti senza tappi di plastica, metallo o sughero.
In relazione alle dimensioni degli edifici, gli imballaggi in vetro devono essere esposti integri per la raccolta:
- in secchi omologati di colore verde con capacità variabile da 10 a 30 lt per edifici con unità immobiliari da 1 a 4;
- in bidoni carrellati omologati di colore verde da 120 o 240 lt, – a norma UNI EN 840 - per edifici condominiali e per bar e attività di ristorazione.
La frequenza di raccolta è settimanale.
Gli imballaggi in vetro di grandi dimensioni, quali le damigiane e gli oggetti in vetro ingombranti, quali, lastre, specchi, mensole, acquari, devono essere conferiti in apposito contenitore presso la Piattaforma Ecologica.
Nei contenitori per la raccolta “porta a porta” degli imballaggi in vetro non devono essere inseriti piatti, tazze, tazzine, vasi o altri oggetti in ceramica, porcellana, terracotta, nonché lampade, lampadari, lampadine.
Nella gestione di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l’emanazione di eventuali odori.
A tal fine ogni utente avrà l’obbligo di lavare e disinfettare periodicamente gli stessi.
c) CARTA e CARTONE:
La carta, costituita da giornali, riviste, depliant, quaderni, libri oltre che da imballaggi quali sacchetti e gli imballaggi in cartone, sono destinati a impianti di riciclaggio per il recupero di materia.
La carta ed il cartone devono essere conferiti:
- in bidoni carrellati – a norma UNI EN 840 - o cassonetti di colore bianco;
- in sacchi e borse di carta;
- in scatole di cartone;
- in pacchi legati con spago.
Ad eccezione del conferimento in bidoni carrellati e cassonetti, le scatole, i pacchi o altre forme di confezionamento destinate ad essere prelevate manualmente, non devono superare il peso di 20 kg per ciascun collo.
Scatole e scatoloni di cartone, sebbene piegati e ridotti di volume, non possono essere conferiti sfusi.
La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze.
Con la carta ed il cartone non possono essere raccolti carta oleata o plastificata, scontrini, tetra pak, pellicole e cartaforno.
d) IMBALLAGGI IN PLASTICA, IMBALLAGGI IN METALLO, IMBALLAGGI IN POLIACCOPIATI (MULTIPAK):
Il Multipak, destinato ad impianti di selezione e riciclaggio per il recupero di materia è costituito da imballaggi in plastica, in metallo e in materiali poliaccoppiati, quali:
• buste e sacchetti di caramelle, patatine, pasta, riso, surgelati, caffè, abbigliamento
• bottiglie, barattoli, vasetti, lattine e flaconi di acqua, bibite, olio, yogurt, legumi, tonno, carne, conserve, cibo per animali, detergenti, cosmetici, prodotti per la pulizia della casa,
• Tetra Pak del latte, vino, succhi di frutta, salse
• tubetti creme, dentifricio
• vaschette e vassoi della frutta, verdura, carne, pesce, uova, gelato
• imballaggi in polistirolo di piccoli elettrodomestici, blister vuoti, vasi di plastica, bicchieri e piatti di plastica, grucce appendiabiti, reti di frutta e verdura, cellophane, carta argentata regalo, bombolette spray (esclusi prodotti tossici o infiammabili)
La raccolta avviene mediante conferimento degli stessi in sacchi di polietilene semitrasparente da 100 lt.
Bottiglie, flaconi, vasetti, tubetti, lattine e altri contenitori di prodotti alimentari e non, devono essere svuotati dal loro contenuto.
La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze.
e) FRAZIONE INDIFFERENZIATA RESIDUALE (SECCO):
La frazione secca residua è destinata ad impianti di termovalorizzazione per il recupero di energia.
La raccolta della frazione secca non riciclabile avviene mediante conferimento della stessa in sacchi e/o bidoni omologati e codificati – Ecuosacco/Ecuobox – forniti da CEM Ambiente nell’ambito dell’applicazione della tariffa puntuale, in quantità e con caratteristiche definite in accordo con il Comune.
I sacchi e/o bidoni non devono contenere rifiuti oggetto di raccolta differenziata “porta a porta” e rifiuti oggetto di raccolta differenziata in Piattaforma Ecologica quali rifiuti
pericolosi, rifiuti ingombranti, scarti vegetali, macerie e rifiuti inerti, elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche.
I sacchi e/o bidoni non devono inoltre contenere rifiuti elencati all’art. 185 del D. Lgs. 152/06 quali, in particolare, i rifiuti radioattivi, materiali esplosivi in disuso e carogne animali.
La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze.
Per alcune attività quali supermercati, ristoranti ecc. o per alcuni servizi quali ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistite, scuole, asili nido ecc., il Comune con CEM Ambiente possono incrementare tale frequenza dando opportuna comunicazione alle utenze interessate ovvero tali utenze possono richiedere a titolo oneroso ulteriori passaggi oltre a quelli previsti.
f) SCARTI VEGETALI DI GIARDINAGGIO (VERDE):
La frazione vegetale è destinata ad impianti di compostaggio per la produzione di compost. Il Comune istituisce o potrà istituire, il servizio di raccolta “porta a porta” del verde, complementare rispetto al conferimento diretto da parte dell’utenza presso la Piattaforma Ecologica. In tale caso gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini e orti privati, con esclusione di scarti vegetali derivanti da attività agricole e florovivaistiche, devono essere conferiti in bidoni carrellati da 120 o 240 lt – a norma UNI EN 840 - di colore verde.
Nei bidoni carrellati non possono essere inseriti sassi, terra, reti e pali metallici o in materiale plastico, o altri rifiuti non compostabili.
Le ramaglie possono essere conferite in fascine legate con spago; ogni fascina non può superare il peso di 20 kg. e la lunghezze di 1,5 m. I rami di diametro grande devono essere portati in Piattaforma Ecologica.
Il quantitativo massimo conferibile, per ciascuna giornata di raccolta, è pari a 2 mc, dato dalla somma del volume dei bidoni carrellati e delle fascine.
La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze e viene sospesa in alcuni mesi dell’anno.
g) ALTRE PLASTICHE:
Gli imballaggi secondari e terziari costituiti prevalentemente da cellophane e film termoretraibile, reggette in plastica, pluriball, sacchi in polietilene di ogni colore e spessore purché privi di residui di prodotti, sono destinati a impianti di trattamento per recupero di materia.
In aggiunta alla possibilità di conferimento in Piattaforma Ecologica è istituito il servizio di raccolta “porta a porta” per le utenze non domestiche e per quantitativi considerevoli, individuati in seguito a specifiche verifiche svolte da Tecnici di CEM Ambiente.
Le utenze individuate e coinvolte nel servizio “porta a porta” dedicato conferiscono i rifiuti in sacchi di polietilene trasparente.
h) OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI:
Gli oli e grassi vegetali ed animali, raccolti in forma differenziata, sono destinati a impianti di trattamento per il recupero di materia.
La raccolta è attiva per le utenze di ristorazione collettiva quali ristoranti, pizzerie, tavole calde, gastronomie, ecc.
Le utenze non domestiche conferiscono i rifiuti in contenitori forniti da CEM Ambiente il quale organizza un servizio di ritiro con prelievo dei contenitori pieni e consegna di altrettanti contenitori vuoti.
Nei contenitori non devono essere inseriti alimenti fritti, acqua, o altri rifiuti liquidi o solidi diversi dall’oggetto della raccolta differenziata nonché incompatibili con il processo di recupero.
Le utenze domestiche devono raccogliere i rifiuti e conferirli in Piattaforma Ecologica anche attraverso contenitori omologati eventualmente forniti dal Comune in accordo con CEM Ambiente.
i) IMBALLAGGI IN LEGNO (CASSETTE ORTOFRUTTA):
Le cassette in legno di prodotti ortofrutticoli sono destinati a impianti di trattamento per recupero di materia.
in aggiunta alla possibilità di conferimento in piattaforma ecologica, il Comune istituisce o potrà istituire la raccolta “porta a porta” per le utenze non domestiche quali attività di vendita e attività di ristorazione e per quantitativi considerevoli, individuate in seguito a specifiche verifiche svolte da Tecnici di CEM Ambiente ovvero tali utenze possono richiedere a titolo oneroso ulteriori passaggi oltre a quelli previsti.
Art. 24_CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELLE PROPRIETA’
1. Tutti i fabbricati devono disporre, all’interno della proprietà privata, di un luogo idoneo alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze, dotato di un numero sufficiente di contenitori destinati alle diverse tipologie di materiali. Tale luogo deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e del Regolamento edilizio. In particolare deve essere predisposta una presa d’acqua con relativo pozzetto per la raccolta delle acque di lavaggio collegato alla rete fognaria, al fine di assicurare il periodico lavaggio dei contenitori.
2. E’ vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti all’interno di condomini. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari entro il termine massimo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 25_ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE MEDIANTE CONTENTORI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – MICRORACCOLTE
1. Il servizio di raccolta differenziata mediante contenitori stradali è svolto con le seguenti modalità:
a) FARMACI:
I farmaci scaduti o inutilizzati, ad eccezione dei farmaci citotossici e citostatici, provenienti dalle abitazioni, devono essere inseriti negli appositi contenitori dislocati presso farmacie, ambulatori, servizi socio-assistenziali e in Piattaforma Ecologica.
Carta (istruzioni) e cartone (scatole) devono essere conferite con la carta ad eccezione di farmaci in flaconi o fiale di vetro che devono essere inseriti nell’apposito contenitore mantenendole nelle scatole per evitare la rottura del vetro.
b) PILE:
Le pile esaurite (stilo o bottone) provenienti dalle abitazioni, devono essere inserite negli appositi contenitori posizionati presso i punti vendita delle stesse, su altri luoghi aperti del territorio e in Piattaforma Ecologica.
c) INDUMENTI SMESSI:
Il Comune o CEM Ambiente stipulano o possono stipulare convenzioni con ONLUS o Associazioni di Volontariato per la raccolta differenziata degli indumenti smessi, svolta mediante posizionamento sul territorio comunale, di contenitori di adeguate dimensioni.
Per tale raccolta differenziata, che di norma comprende anche scarpe, borse, coperte ecc. il gestore deve assicurare idonee informazioni sui contenitori stessi oltre a quanto previsto al precedente articolo 18 “attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali”.
2. E’ vietato il conferimento accanto ai contenitori, di qualsiasi rifiuto comprese le tipologie descritte nel medesimo.
Art. 26_RACCOLTE DIFFERENZIATE RIFIUTI DA MERCATI E FIERE
1. I rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti da attività di commercio ambulante, svolte sia con cadenza settimanale – mercati – che annuale o occasionale – manifestazioni, sagre e fiere - devono essere conferiti secondo le modalità di seguito riportate:
- frazione umida: raccolta, nell’area di posteggio, in bidoni carrellati forniti da CEM Ambiente a inizio delle operazioni di vendita. CEM Ambiente provvederà a svuotare e ritirare i bidoni carrellati al termine delle operazioni di vendita;
- frazione secca residua: raccolta, nell’area di posteggio, in sacchi di polietilene semitrasparenti da 100 lt. CEM Ambiente fornisce annualmente una dotazione di 50 sacchi per ciascuna attività che dovrà assicurare costantemente il rispetto delle caratteristiche del conferimento eventualmente mediante approvvigionamento autonomo;
- imballaggi in cartone: piegati e accatastati, nell’area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
- imballaggi in legno (cassette): accatastati, nell’area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
- imballaggi in plastica (cassette): accatastati, nell’area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
2. E’ vietato disperdere rifiuti liquidi, quali oli o liquami, o solidi, quali frammenti di cibo, sale ecc. su aiuole, aree verdi, pavimentazione o in pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.
3. E’ vietato conferire nei cestini stradali gettacarte rifiuti dell’attività di vendita.
4. E’ vietato il conferimento di rifiuti prodotti in mercati presso altri Comuni.
Art. 27_TRASPORTO E PESATE DEI RIFIUTI
1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 178, del D Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che saranno concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.
3. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.
Art. 28_TRASBORDO DEI RIFIUTI
1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di trattamento, in relazione soprattutto alla distanza di quest’ultimo, CEM Ambiente organizza punti di trasbordo dei rifiuti raccolti “porta a porta” da autocarri con vasche ribaltabili ad autocompattatori, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell’attività ed a raccogliere immediatamente eventuali rifiuti caduti a terra durante il travaso.
Titolo III
Norme relative al conferimento dei Rifiuti presso la Piattaforma Ecologica
Art. 29_LA PIATTAFORMA ECOLOGICA
1. La Piattaforma Ecologica è un impianto di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio comunale, complementare ai servizi di raccolta “porta a porta”, destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte degli utenti.
2. Le modalità di gestione della Piattaforma Ecologica, ivi comprese le tipologie di rifiuti ammessi, sono disciplinate dall’autorizzazione dell’organo competente rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dal presente Regolamento e dalle disposizioni operative definite da CEM Ambiente, al quale la stessa è stata affidata in regime di concessione, in accordo con l’Amministrazione Comunale.
3. Gli orari di apertura della Piattaforma Ecologica sono definiti da CEM Ambiente in accordo con l’Amministrazione Comunale e comunicati all’utenza attraverso i sistemi di comunicazione previsti per la gestione dei rifiuti ovvero mediante apposita cartellonistica affissa all’esterno della Piattaforma Ecologica stessa. Nelle festività nazionali l’impianto è chiuso.
4. CEM Ambiente, in accordo con l’Amministrazione Comunale, può definire giorni e fasce orarie differenziate per il conferimento di rifiuti da parte delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche.
5. Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione della raccolta differenziata all’interno della Piattaforma Ecologica, come pure di modificare l’elenco delle tipologie di rifiuti raccolti, qualora vengano a mutare le esigenze tecniche ed organizzative.
Art. 30_ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
1. In Piattaforma Ecologica possono accedere:
a) le utenze domestiche per il conferimento di rifiuti urbani, ingombranti e non, provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione ubicati nel territorio comunale;
b) le utenze non domestiche aventi sede sul territorio comunale per il conferimento di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel territorio comunale. Il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani è subordinato alla stipula di apposita convenzione con CEM Ambiente, all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2 bis - trasporto rifiuti non pericolosi in conto proprio - e, in caso di conferimento superiore a 30 kg per tipologia di rifiuto, all’accompagnamento del conferimento con Formulario di Identificazione del Rifiuto. Nel caso di conferimento di rifiuti elettrici e/o elettronici (R.A.E.E.), il Formulario di Identificazione del Rifiuto è sostituito dalla compilazione della Allegato II “Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche” di cui al D. Lgs 151/2005 e al D. Lgs. 49/2014;
c) gli addetti ai servizi di igiene urbana per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti oggetto del contratto di servizio.
2. L’accesso alle utenze può essere regolamentato, previa adozione di specifica ordinanza, mediante sistema informatizzato e conseguente utilizzo di CRS o CNS per le utenze domestiche ovvero di apposito badge per le utenze non domestiche.
Art. 31_RIFIUTI AMMESSI IN PIATTAFORMA ECOLOGICA
1. In Piattaforma Ecologica possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti con le modalità e le limitazioni indicate:
a) LEGNO: (es. beni durevoli quali mobili, serramenti; imballaggi). I mobili particolarmente voluminosi devono essere smontati o ridotti di volume e separati da elementi in materiali diversi (specchi, vetri, metalli, plastiche).
b) FERRO E ROTTAMI METALLICI: (es. reti, stendibiancheria, pentolame, scaffali, biciclette). Non possono essere conferiti ciclomotori, filtri dell’olio lubrificante, residui di lavorazione dei metalli quali trucioli e polveri, imballaggi metallici contaminati da sostanze pericolose.
c) CARTA E CARTONE: la raccolta può essere congiunta, o differenziata con contenitori separati per imballaggi in cartone e carta. Non possono essere conferiti prodotti in carta accoppiata (es. tappezzeria, carta plastificata).
d) XXXXX XXXXXXXXXXX: (es. lastre, specchi, acquari, damigiane). Devono essere asportate parti in materiali diversi (cornici, profili, paglia dalle damigiane, arredi e impianti elettrici degli acquari).
e) IMBALLAGGI IN VETRO: Raccolta analoga al servizio di ritiro “porta a porta”; materiale conferibile in caso di motivata impossibilità al beneficio del servizio porta a porta;
f) IMBALLAGGI IN MULTIPAK: Raccolta analoga al servizio di ritiro “porta a porta”; materiale conferibile in caso di motivata impossibilità al beneficio del servizio porta a porta;
g) PLASTICHE DURE: (es. cassette, taniche, secchi, vasi, tubi, cellophane, reggette, film termoretraibile, arredi giardino, giocattoli).
h) POLISTIROLO DI GRANDI DIMENSIONI: Il conferimento è consentito ad ogni tipo di utenza.
i) MACERIE E ALTRI RIFIUTI INERTI: (vasi in cemento e terracotta, piatti e tazze in ceramica e porcellana, sassi, lavandini e altri sanitari in ceramica). Non sono ammessi manufatti in cemento-amianto (Eternit), cartongesso, lana di vetro, guaine bituminose, sacchi e secchi di plastica. Per le utenze domestiche è consentito il conferimento di modeste quantità ed occasionalmente, riferite a piccoli interventi edili eseguiti direttamente dall’utenza domestica nella propria abitazione e quantificabili in 0,5 mc per massimo due conferimenti all’anno. Il conferimento non è consentito alle utenze non domestiche, trattandosi di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
j) SCARTI VEGETALI: (rami, erba, foglie, piante orticole e ornamentali). Non possono essere conferiti frutta e verdura avariati (da conferire con la frazione umida raccolta “porta a porta”), sassi, ceppi e tronchi di alberi. I rami non devono superare la lunghezza di 2 m. Il quantitativo massimo conferibile è pari a 3 mc/settimana.
k) RIFIUTI INGOMBRANTI: (es. materassi, poltrone, moquette, linoleum ecc.). La raccolta riguarda tutti i materiali non riciclabili e non riferiti alle altre raccolte differenziate in atto presso la Piattaforma Ecologica.
l) FRIGORIFERI,CONGELATORI, CLIMATIZZATORI (RAEE – R1): I Rivenditori possono conferire con compilazione dell’Allegato II.
m) LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI A MICROONDE (RAEE – R2): I Rivenditori possono conferire con compilazione dell’Allegato II.
n) TELEVISORI E MONITOR: I (RAEE – R3): I Rivenditori possono conferire con compilazione dell’Allegato II.
o) PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ELETTRONICA DI CONSUMO (RAEE – R4): (es. aspirapolvere, macchine da cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse e tastiera), stampanti, fax, cellulari, telefoni, videoregistratori, apparecchi radio, utensili, giocattoli ecc.). I Rivenditori possono conferire con compilazione dell’Allegato II.
p) SORGENTI LUMINOSE (RAEE – R5): (es. neon, lampade a risparmio, ai vapori ecc.). I Rivenditori possono conferire con compilazione dell’Allegato II.
q) PILE E BATTERIE ESAURITE (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): (es. pile usa e getta, ricaricabili, a bottone, batterie non al piombo). Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
r) ACCUMULATORI AL PIOMBO (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
s) OLI MINERALI (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
t) VERNICI E PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI e loro contenitori escluse le bombolette spray (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): (es. vernici, mastici, isolanti, tempere, idropitture, acidi, diluenti, inchiostri, diserbanti, antiparassitari, smacchiatori ecc.) I prodotti chimici devono essere conferiti nel proprio contenitore originale o comunque in contenitori sui quali deve essere scritto il tipo di prodotto contenuto al fine di consentire all’impianto di smaltimento di destinarlo a specifico trattamento chimico. I contenitori devono essere sigillati per evitare la fuoriuscita del contenuto. Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
u) BOMBOLETTE SPRAY ETICHETTATE “T” o “F” (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): bombolette piene e vuote di prodotti chimici etichettate con simboli di Tossicità o Infiammabilità). Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
v) CARTUCCE TONER: Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
w) FARMACI SCADUTI O INUTILIZZATI: Il conferimento è riservato alle utenze domestiche. Sono esclusi dal conferimento i farmaci citotossici e citostatici.
x) OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI: derivanti dalla cottura e dalla conservazione degli alimenti.
2. CEM Ambiente in accordo con il Comune, istituisce o potrà istituire la raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuti.
3. Presso la Piattaforma Ecologica potranno essere istituite, raccolte differenziate di rifiuti urbani esterni derivanti dall’attività spazzamento meccanizzato del suolo pubblico, dallo svuotamento dei cestini stradali e dalla rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Il conferimento di tali rifiuti urbani è riservato agli addetti ai servizi di igiene urbana.
Art. 32_OBBLIGHI DEGLI UTENTI DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
1. Salvo diversa gestione informatizzata, gli utenti che accedono alla Piattaforma Ecologica sono tenuti, a richiesta del personale di custodia, ad esibire un documento di identità al fine di attestare la loro residenza sul territorio comunale ovvero idonea documentazione che attesti il diritto d’accesso.
2. Gli utenti devono rispettare i giorni e gli orari di accesso e trattenersi in Piattaforma Ecologica per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
3. Gli utenti sono obbligati a conferire autonomamente i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
4. E’ vietato il conferimento presso la Piattaforma Ecologica di rifiuti diversi da quelli per i quali é istituita la relativa raccolta.
5. Gli utenti devono rispettare la segnaletica ed il senso di marcia (ingresso/uscita) e parcheggiare le autovetture in modo da non intralciare le corsie di transito.
6. Gli utenti devono assicurare la separazione dei rifiuti, secondo l’organizzazione delle raccolte differenziate, prima dell’ingresso in Piattaforma Ecologica al fine di ridurre i tempi di permanenza nell’impianto.
Art. 33_OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
1. Il personale presente in Piattaforma Ecologica è tenuto a controllare e custodire l’area vigilando costantemente sugli accessi e sui conferimenti. In particolare il personale di custodia è tenuto a:
• curare l’apertura e la chiusura della Piattaforma Ecologica negli orari prefissati;
• essere costantemente presente durante gli orari di apertura;
• verificare che in Piattaforma Ecologica accedano i soli soggetti aventi diritto, eventualmente richiedendo l’esibizione di un documento di riconoscimento valido o idonea documentazione;
• accertarsi che i rifiuti conferiti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
• fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento;
• aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l’utenza ne faccia espressa richiesta;
• curare la pulizia dell’area e mantenervi l’ordine;
• evitare o ridurre al minimo i disagi dovuti a rumore, scarichi, odori e attuare tutto quanto possibile per garantire la protezione dell’ambiente e della salute;
• rimuovere eventuali rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze Piattaforma Ecologica, immettendoli negli appositi contenitori presenti all’interno dell’impianto stesso;
• assicurare tempestivi svuotamenti dei contenitori in modo che essi siano sempre accessibili e utilizzabili per il conferimento dei rifiuti;
• assicurare che i contenitori e, in generale tutta l’area, siano mantenuti in normali condizioni igienico-sanitarie attraverso periodici lavaggi e disinfestazioni;
• monitorare l’efficienza degli impianti antincendio, elettrico e sugli scarichi;
• controfirmare i formulari di identificazione dei rifiuti;
• tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
• mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti degli utenti;
• segnalare al Comune, ovvero ad altro referente, se previsto, ogni anomalia che dovesse verificarsi nel corso della gestione della Piattaforma Ecologica;
• comunicare al Comune, ovvero ad altro referente, se previsto, eventualmente chiedendo un immediato intervento della Polizia Locale o di altre forze dell’ordine, eventuali comportamenti illeciti o pericolosi;
Art. 34_DIVIETI ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
1. Presso la Piattaforma Ecologica è fatto espresso divieto di:
• arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente;
• accedere al di fuori degli orari e dei giorni di esercizio salvo che da parte del personale autorizzato;
• abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella struttura;
• introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
• effettuare l’asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito;
• intralciare l’accesso e il conferimento da parte degli altri utenti o le attività dei mezzi operativi;
• trattenersi nell’impianto oltre il tempo necessario all’attività di conferimento dei propri rifiuti.
Art. 35_DELEGA AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DOMESTICI IN PIATTAFORMA ECOLOGICA
1. Gli utenti domestici possono avvalersi, per il trasporto di un rifiuto ingombrante non gestibile per dimensione o per peso con la propria autovettura, della collaborazione di un soggetto privato o di un operatore economico che mette a disposizione il proprio automezzo ( es. furgone, autocarro). In questo caso l’utenza domestica può:
• accompagnare il soggetto privato o l’operatore economico presso la Piattaforma Ecologica ed accedere con proprio documento di riconoscimento o, se attivo l’accesso informatizzato, con propria CRS/CNS;
• delegare il soggetto privato o l’operatore economico il quale compila il modello di cui all’allegato 2 del presente Regolamento in cui dichiara l’effettivo produttore e la provenienza del rifiuto.
2. Quanto sopra vale anche nel caso di vendita di elementi di arredo (mobili, divano, tavolo, materassi, serramenti, infissi, tende da sole, sanitari, fioriere ecc.) da parte di operatore economico con richiesta, da parte del cliente utente domestico, di smaltimento dell’arredo obsoleto in suo possesso.
Titolo IV
Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni
Art. 36_SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI
1. Il servizio di spazzamento meccanizzato e/o manuale è garantito con frequenze diverse, in relazione al contratto di servizio con CEM Ambiente su:
a) strade e piazze, comprensive di marciapiedi, parcheggi e piste ciclopedonali, classificate di livello comunale;
b) strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere d'arredo e finiture collaterali;
c) tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
d) strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
e) strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
i. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
ii. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
f) zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
g) sponde pubbliche di corsi d'acqua, purché accessibili ai mezzi meccanici.
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità e dalla presenza di persone.
3. Nell’effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore.
5. Le operazioni di spazzamento meccanizzato nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
6. Il Comune attiva, o potrà attivare, ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare l’efficienza e l’efficacia dei servizi di pulizia strade.
Art. 37_CESTINI STRADALI GETTACARTA
1. Il Comune, anche tramite CEM Ambiente, provvederà a posizionare appositi cestini gettacarta per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti allo scopo di garantire il mantenimento del decoro delle aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Il servizio comprende:
a) lo svuotamento dei cestini gettacarta installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.
3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo prodotti nelle abitazioni ed immobili adibiti ad usi diversi.
4. I ristoratori ambulanti sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazioni che provochino un alto afflusso di clienti.
5. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati, spostati o rimossi.
6. E’ vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura anche pubblicitaria, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune. Nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nella pubblicità.
Art. 38_POZZETTI STRADALI - GRIGLIE
3. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d’ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura:
• del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale per le bocche, gli accessi e le parti esterne;
• dell’Ente gestore della rete fognaria per le sezioni interne dei manufatti (pozzetti, condotti).
2. È vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.
Art. 39_MERCATI, FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, anche nei mercati non ordinari, nonché i gestori di spettacoli viaggianti, circhi e Luna Park, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono, oltre all’obbligo di rispettare le modalità di differenziazione dei rifiuti di cui al precedente articolo “Raccolte differenziate rifiuti da mercati e fiere”, mantenere pulito il suolo all’interno ed attorno ai rispettivi posteggi.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico anche senza fini di lucro, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l’uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. I servizi di pulizia o di conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani, potranno essere oggetto di apposita convenzione onerosa a carico degli organizzatori. E’ fatta eccezione, in relazione all’onerosità, per le iniziative patrocinate dal Comune; in tale circostanza il Comune concorderà con CEM Ambiente i termini tecnico-economici di intervento qualora si riscontrassero esigenze oltre alla ordinaria gestione delle raccolte.
Art. 40_AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l’esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, anche installando adeguati cestini/posaceneri propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio. All’orario di chiusura l’area in dotazione deve risultare pulita.
2. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,…), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.
3. I depositi ed i magazzini di logistica che utilizzano, direttamente con i propri autocarri o indirettamente con autocarri di altre società, parcheggi pubblici confinanti con i depositi stessi, per la sosta anche prolungata degli autocarri in attesa del carico/scarico merci, sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti prodotti durante la permanenza degli autotrasportatori. A tal fine dovranno provvedere a posizionare idonei cestini gettacarta da svuotare regolarmente a propria cura e ad informare gli autotrasportatori, anche tramite avvisi multilingue presso la portineria/accettazione, sul corretto conferimento differenziato dei rifiuti e sul divieto di abbandono di rifiuti ingombranti e non sul pubblico parcheggio.
4. I rifiuti così raccolti, con riferimento ai precedenti commi 2 e 3, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani e assimilati.
5. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
Art. 41_ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
1. L'Amministrazione comunale effettua o può incaricare apposita Ditta specializzata per:
a) il diserbo periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all’ambiente circostante;
b)la pulizia periodica delle pavimentazioni di pregio di piazze ed aree pubbliche e la rimozione di graffiti e di scritte che imbrattano monumenti, palazzi e siti di valore storico.
Art. 42_SGOMBERO NEVE
1. Al verificarsi di precipitazione nevose l'Amministrazione comunale organizzerà, con personale e mezzi propri o mediante affidamento a terzi:
a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio.
Art. 43_OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, il Comune dispone con ordinanza pubblicizzata a mezzi di manifesti/volantini/ pannelli elettronici a messaggio variabile ecc. l’obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati nonché l’obbligo di spargimento di sali antigelo atossici. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l’intero fronte dell'edificio e sue pertinenze.
2. La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.
3. Con analogo provvedimento di cui al precedente comma 1, agli abitanti e utilizzatori degli edifici, potrà essere fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche.
4. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 10 cm. di spessore gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.
5. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.
6. In caso di nevicate nei giorni di raccolta rifiuti i frontisti, in caso di mancati ritiri per evidente impraticabilità delle strade, avranno l’obbligo di ritirare i rifiuti esposti fino a nuovo giro di raccolta.
Art. 44_PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
1. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, i terreni edificabili (aree di lottizzazioni) o terreni adiacenti le aree urbane, recintati e non, devono essere tenuti puliti ed ordinati, a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare la proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.
2. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo e ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l’inquinamento o l’impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione d il corretto stato di efficienza.
3. Qualora l’accumulo di rifiuti o l’impaludamento risulti pregiudizievole per l’igiene o la salute pubblica, il Comune ingiunge ai soggetti interessati di provvedere alla pulizia entro congruo termine, previo parere motivato di ARPA e/o ASL competente per territorio.
4. Trascorso inutilmente detto termine, il Comune emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o iI riassetto delle aree suddette a tutela dell’igiene e della salute pubblica.
Art. 45_CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area o della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico, all’interno dei centri abitati, vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattrice xxxxxxxx che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
3. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal Comune e/o da CEM Ambiente, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, qualora individuati, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del Codice della Strada.
Art. 46_AFFISSIONE MANIFESTI
1. Chi effettua operazioni di affissione di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, a produzione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell’area.
2. In caso d’inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite CEM Ambiente, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.
Art. 47_ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dal Comune o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all’utenza e comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dal Comune, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
a) distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
b) lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l’attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.
Art. 48_CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO
1. E’ fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte del Comune.
Art. 49_PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d’uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l’attività, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
3. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l’attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
4. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.).
5. Nel caso di mancata esecuzione interverrà il Comune, anche tramite CEM Ambiente, con diritto di rivalsa.
Art. 50_OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE
1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E’ fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi dal suolo pubblico qualora venga imbrattato.
2. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e smaltiti nei cestini stradali.
3. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi del presente Regolamento.
Art. 51_RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI
1. Ai sensi dell’art. 232-bis del D. Lgs 152/2006 il Comune provvede installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
3. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e vietato, ai sensi del successivo art. 232-ter del medesimo D. Lgs 152/2006, l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
Titolo V
Controlli, sanzioni e disposizioni finali
Art. 52_ACCERTAMENTI
1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere accertate anche:
a)da apposito personale dipendente di CEM Ambiente o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore ai soli fini del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati su tutto il territorio comunale”;
b)da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.
Art. 53_CONTROLLI E VIGILANZA
1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, al momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un adesivo di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento.
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt.55 e 57 del C.P.P.
Art. 54_SANZIONI
1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
a) per quanto ricade nelle violazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art.255 e seguenti della norma stessa;
b) per tutte le altre violazioni con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati nell’Allegato (Tab.1) che può essere aggiornato e integrato con atto della Giunta Comunale. Tali violazioni, qualora contestate ad utenze condominiali, nei casi in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da elevarsi all’amministratore condominiale e/o ove non individuato, ai condomini in solido fra loro.
c) per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni, dal Regolamento di Polizia Locale, dal Codice della Strada e da altre norme di settore nonché in via residuale e, se non altrimenti previsto, dalle disposizione dell’art. 7-bis, D.Lgs. 267/2000, in relazione alle violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze.
2. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.
Art. 55_ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°41 del 30.09.2003.
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti e di servizi indivisibili, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.
Art. 56_MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Il Comune si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento, dandone opportuna pubblicità, attraverso:
a) Ordinanze per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio;
b) atti di Giunta comunale per quanto riguarda le modifiche operative.
2. Rimangono invariate le competenze del Consiglio Comunale riguardo le modifiche sostanziali al presente Regolamento.
ALLEGATO 1 (art. 8 comma 5)
Codice CER | RIFIUTI URBANI PERICOLOSI |
13 02 08 | Oli minerali |
16 06 01 | Accumulatori al piombo |
20 01 21 | Lampade a scarica – RAEE R5 |
20 01 23 | Frigoriferi e frigocongelatori – RAEE R1 |
20 01 27 | Prodotti e contenitori T/F |
20 01 27 | Morchie di vernici |
20 01 33 | Batterie e pile |
20 01 35 | Televisori e monitor – RAEE R3 |
ALLEGATO 2 (art. 35 comma 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..
(cognome) (nome)
nato/a a ……………………………………………………………… (………..) il …………………………
(luogo) (prov.)
residente a …………………………………………………………………………………….. ( )
(comune) (prov.)
……………………………….………………………………………………..…………… ………………….. (via/piazza) (civico)
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
che i seguenti rifiuti ingombranti:
1. ………………………………………………………………………………………... quantità……………
2. ………………………………………………………………………………………... quantità……………
3. ………………………………………………………………………………………... quantità……………
4. ………………………………………………………………………………………... quantità……………
provengono dall’immobile del Sig. …...……………………………………………………………………..
residente in ……………………………………….. …………………………………………….……………
(comune) (via e civico)
documento di identità n. ……………………………… recapito telefonico ………………………………
e vengono conferiti presso la Piattaforma Ecologica di …………………………………………………
(comune)
con automezzo commerciale marca e modello …………….…………..……….. targa …………….…
a titolo gratuito.
Esibisce al personale di custodia della Piattaforma Ecologica il proprio documento di identità.
………………………………………. …………………………………………….. (luogo e data) il dichiarante
TABELLA. I
VIOLAZIONE | SANZIONE | ||||
Art. | Comma | lettera e/o numero | descrizione | minima in Euro | massima in Euro |
10 | 3 | Conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti sanitari non assimilati agli urbani | 100,00 | 500,00 | |
13 | 2 | Conferimento, nei sacchi o nei contenitori per rifiuti urbani, di rifiuti speciali non assimilati, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche | 100,00 | 500,00 | |
15 | 2 | Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee | artt. 255 e 256 D.Lgs. 152/2006 | ||
15 38 | 3 2 | Immissione di rifiuti nella rete fognaria comunale, salvo i casi disciplinati da norme specifiche. | 50,00 | 300,00 | |
15 34 | 8 1 | Cernita, asportazione o recupero di rifiuti da sacchetto o da altro contenitore compresi quelli posizionati in Piattaforma Ecologica | 25,00 | 150,00 | |
15 34 | 9 1 | Comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di autoveicoli in spazi non consentiti | 30,00 | 180,00 | |
15 37 | 10 4, 5 | Imbrattamento di cartelli segnaletici, pali di pubblica illuminazione, muri e elementi di arredo. Imbrattamento o danneggiamento cestini stradali | 30,00 | 180,00 | |
15 | 11 | Incendio di rifiuti o residui di lavorazione su aree sia pubbliche che private non autorizzate | 100,00 | 500,00 | |
17 | Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica | 30,00 | 180,00 | ||
21 | 4 | Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti di produttori non utenti del servizio stesso o di rifiuti prodotti in altri territori comunali | 50,00 | 300,00 | |
21 | 5 | Conferimento di rifiuti liquidi, di materiali accesi o esplosivi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno o costituire pericolo ai cittadini e agli addetti ai servizi | 30,00 | 500,00 | |
21 | 6 | Spostamento contenitori stradali raccolte differenziate rifiuti urbani | 25,00 | 150,00 | |
21 | 7 | Conferimento errato di rifiuti urbani pericolosi | 50,00 | 500,00 | |
22 | 3 | Posizionamento di sacchi o contenitori su suolo pubblico non chiusi, non in prossimità dei luoghi di produzione o con intralcio o pericolo per il transito | 25,00 | 150,00 | |
22 | 9 , 14 | Mancato rispetto giorni e orari di esposizione dei rifiuti urbani su suolo pubblico per il servizio di raccolta. Mancato ritiro dei contenitori al termine del servizio di raccolta | 25,00 | 150,00 | |
22 | 10 | Conferimento in sacchi o contenitori non conformi per caratteristiche anche in relazione alla dimensione degli edifici residenziali | 25,00 | 150,00 | |
22 | 11 | Conferimento di rifiuti ingombranti accanto ai contenitori adibiti alle raccolte “porta a porta” | 30,00 | 180,00 | |
22 23 | 13 1 | - a,b,c,d,e,f,g | Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti per le raccolte “porta a porta” | 25,00 | 150,00 |
22 | 15 | Conferimento di materiali taglienti, appuntiti o pericolosi nei sacchi o superamento del peso limite per sacco | 30,00 | 300,00 |
22 23 23 | 16 1 1 | - a b | Mancato lavaggio o disinfezione di contenitori esposti sul suolo pubblico per il servizio di raccolta | 25,00 | 150,00 |
24 | 2 | Utilizzo canne di caduta condominiali | 50,00 | 300,00 | |
25 | 2 | Conferimento rifiuti accanto ai contenitori per le micro raccolte di pile, farmaci e indumenti smessi | 30,00 | 180,00 | |
26 | 2 3 | Dispersione o conferimento improprio rifiuti prodotti da attività di commercio ambulante | 30,00 | 180,00 | |
26 | 4 | Conferimento di rifiuti prodotti in mercati svolti in altri Comuni | 30,00 | 180,00 | |
34 | 1 | Danneggiamento strutture, attrezzature e contenitori in Piattaforma Ecologica | 50,00 | 300,00 | |
Mancato rispetto orari di accesso o tempo di permanenza in Piattaforma Ecologica. Intralcio all’accesso e al conferimento | 25,00 | 150,00 | |||
Conferimento in Piattaforma Ecologica di rifiuti diversi da quelli per i quali sono istituite le raccolte e utilizzo improprio dei contenitori | 30,00 | 150,00 | |||
Abbandono rifiuti fuori dai contenitori posizionati in Piattaforma Ecologica | 30,00 | 150,00 | |||
37 | 3 | Conferimento rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo all’interno o accanto ai cestini stradali. | 30,00 | 150,00 | |
39 40 | 1, 2 3 | Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte dalle attività di esercizio pubblico, concessionari di attività mercatali, manifestazioni, spettacoli viaggianti | 30,00 | 180,00 | |
39 40 | 2 1 | Mancata pulizia (ove non sia espressamente previsto il servizio a carico di CEM Ambiente), alla chiusura delle attività, delle aree di competenza dei titolari di esercizi, concessioni di attività mercatali, manifestazioni, spettacoli viaggianti | 30,00 | 180,00 | |
43 | 1, 3 | Mancata rimozione neve e ghiaccio e mancato spargimento di sale da parte dei frontisti. | 50,00 | 300,00 | |
44 | 1 | Mancata cura di aree scoperte | 50,00 | 300,00 | |
45 | 1, 2 | Mancata pulizia aree per imbrattamento in attività di carico, scarico e trasporto merci. | art. 15, comma 1, lettera f) Codice della Strada | ||
46 | 1 | Mancata rimozione rifiuti e pulizia aree interessate da installazione di pannelli per affissione manifesti | 30,00 | 180,00 | |
47 | 1 | Dispersione volantini tramite veicoli, collocazione volantini sotto i tergicristalli degli autoveicoli in sosta, su suolo pubblico | 30,00 | 180,00 | |
48 | 1 | Installazione di contenitori di materiale pubblicitario senza specifica autorizzazione | 30,00 | 180,00 | |
49 | Mancata pulizia aree cantieri a fine giornata e a fine attività | 30,00 | 180,00 | ||
50 | 1 | Mancata rimozione escrementi solidi di animali domestici. | 25,00 | 500,00 | |
51 | 2 | Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. | 60,00 | 300,00 | |
51 | 3 | Abbandono sul suolo pubblico di rifiuti di piccolissime dimensioni. | 30,00 | 150,00 |