SC U O L A
PROT. n. u-0210
13/02/2018
SC U O L A
DE I B E NI E DE L L E AT T I V I T A' CUL T URAL I E DE L T URI S M O
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50) DEL SERVIZIO DI SO M M I N I ST R A Z I O N E L A V OR O A TEM P O D ETER M I N A TO P E R L A SC U O L A DE I B E NI E DE L L E AT T I VI T À C UL T UR AL I E DE L T UR I S M O P E R L A D UR AT A DI UN ANNO
CIG 73366197A0E
CAPITOLATO D’ONERI
1) PREMESSA E OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente documento disciplina i rapporti fra la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito la “SCUOLA”, o anche la “Stazione appaltante”) e il Soggetto Aggiudicatario (di seguito l’”Agenzia di lavoro/somministrazione” o anche “il Fornitore”) per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, così come descritto e definito negli articoli seguenti.
2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d. lgs. 50/2016, la Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, Responsabile Bilancio Contabilità e XX.XX della SCUOLA.
3) OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
3.1 Il servizio ha per oggetto la somministrazione di personale a tempo determinato; il servizio viene affidato mediante stipula di un Accordo quadro che disciplina le condizioni generali riepilogate nel presente Capitolato, sulla base del quale la Stazione appaltante provvederà a singoli affidamenti che disciplineranno gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione dei singoli servizi.
L’operatore economico selezionato dovrà dunque prendere atto che le prestazioni oggetto del servizio saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di affidamento specifici, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.
Il servizio di somministrazione comprende anche l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione delle figure professionali richieste.
3.2 Il CCNL adottato è il CCNL Terziario CONFCOMMERCIO – FISASCAT CISL – FILCAMS CGIL – UILTUCS UIL. Le figure professionali oggetto di ricerca in regime di somministrazione saranno, di massima, quelle di impiegato amministrativo.
Il costo orario del lavoro per i diversi livelli di inquadramento contrattuale calcolato per media oraria sulla base delle ore lavorabili (div. 156,92) è così definito:
livello di inquadramento | costo orario |
II livello | € 22,43 |
III livello | € 20,06 |
IV livello | € 18,20 |
V livello | € 17,05 |
Il costo orario include:
- Retribuzione lorda (inclusi ratei tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi, festività ed ex festività);
- Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico dell’azienda;
- Rateo TFR;
- IRAP
Si elencano di seguito le qualifiche e le mansioni oggetto del primo contratto (da attivarsi durante il periodo di svolgimento delle procedure di selezione del personale dipendente):
classificazione | Mansioni | unità | Livello inquadramento |
impiegato amministrativo | ragioniere contabile | 1 | IV |
impiegato amministrativo | affari del personale e supporto alla segreteria didattica | 1 | IV |
impiegato amministrativo | segreteria didattica | 2 | IV |
impiegato amministrativo | supporto alla segreteria direzionale e comunicazione interna ed esterna | 1 | IV |
impiegato amministrativo | segreteria direzionale | 1 | II |
La prima richiesta sarà pertanto relativa a tali profili; il periodo stimato, e da confermarsi in fase di affidamento, è quello intercorrente dalla stipula del contratto al 30 giugno 2018.
Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
3.3 I singoli affidamenti specifici, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato e nell’Accordo quadro, saranno formalizzati mediante documentazione contrattuale consistente in apposito scambio di lettere con le quali la Stazione appaltante disporrà l’ordine del servizio. Ciascun Contratto dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:
- gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.
In dettaglio, gli affidamenti specifici si perfezioneranno a seguito di documentazione con la quale la SCUOLA esprimerà le proprie esigenze anche di natura quantitativa rispetto ai prestatori di lavoro oggetto della somministrazione; l’Aggiudicatario eseguirà le prestazioni oggetto dell’Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo quadro, oltre che di quelle contenute nel presente Capitolato e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dalla Stazione appaltante.
3.4 Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento, applicato al lavoro temporaneo. In caso di mancato superamento del periodo di prova, l’Aggiudicatario, a richiesta della Stazione appaltante, è tenuto a provvedere entro 24 ore alla corrispondente sostituzione.
3.5 Il lavoratore ha l’obbligo di svolgere con diligenza e assiduità i compiti assegnatigli, osservando scrupolosamente l’orario di lavoro e garantendo la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza durante la prestazione lavorativa. L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà esercitata dall’Agenzia di somministrazione, sulla base degli elementi di fatto che verranno riferiti dalla SCUOLA, che formeranno oggetto della contestazione. L’Agenzia di somministrazione porterà a conoscenza della SCUOLA i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore temporaneo.
4) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
4.1 L’Aggiudicatario, a sua cura e spese, si obbliga:
- a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro temporaneo, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione le retribuzioni dovute, in base al corrispondente livello di inquadramento (vedasi All. A) nonché a versare i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali come per legge, dandone tempestiva informazione alla SCUOLA. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, la SCUOLA procederà alla sospensione dei pagamenti per un ammontare corrispondente alle somme non corrisposte agli Enti previdenziali ed assistenziali ed al personale dipendente, sino a quando non sia intervenuto il relativo pagamento, ovvero, che ogni vertenza eventualmente intrapresa e in atto venga definita;
- a fornire, su richiesta della SCUOLA, copia dei modelli DM10/UNIEMENS dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- a provvedere, su richiesta della SCUOLA, alla sostituzione entro 24 ore del lavoratore che interrompa la prestazione lavorativa, oppure nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto;
-a depositare presso la SCUOLA, prima dell’inizio dell’attività lavorativa del prestatore del servizio, copia del contratto di somministrazione a tempo determinato ed ogni altro documento necessario richiesto dalla normativa;
- a dare disponibilità a presenziare ai colloqui o alle riunioni presso la sede della SCUOLA.
Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e smi. L’Agenzia di somministrazione, deve, inoltre, adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26, comma 8 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.
4.2 Le figure professionali richieste dalla SCUOLA dovranno essere formate a cura e spese del Fornitore aggiudicatario, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e del livello di inquadramento, al fine di assicurare uno standard qualitativo di prestazione lavorativa adeguato alle necessità, alle richieste e al prestigio della Stazione appaltante.
L’Aggiudicatario avrà cura di fornire alla Stazione appaltante figure professionali aventi i seguenti requisiti generali:
- essere cittadini italiani o cittadini di altra nazionalità, con regolare permesso di soggiorno, con perfetta conoscenza della lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali, non essere in stato di interdizione, non essere oggetto di provvedimenti di prevenzione o di altre misure;
- avere età superiore a 18 anni;
- avere idoneità psico-fisica a ricoprire la posizione lavorativa.
La SCUOLA si riserva il diritto di procedere a verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei lavoratori.
4.3 L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a fornire, all’evenienza, agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto di affidamento.
4.4 Nel caso di assenza a vario titolo del prestatore di lavoro temporaneo, l’Agenzia di somministrazione dovrà informare tempestivamente la SCUOLA e provvedere, su richiesta della stessa, alla relativa sostituzione del lavoratore entro il termine di 24 ore. Eventuali ritardi e mancate sostituzioni costituiscono motivo di risoluzione contrattuale. Nel caso in cui le prestazioni del prestatore di lavoro temporaneo non fossero conformi a quanto richiesto, l’Agenzia di somministrazione sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sostituzione del lavoratore senza oneri aggiuntivi per la SCUOLA.
Nel caso di disservizi derivanti da assenze frequenti o prolungate del prestatore di lavoro temporaneo che superino il 20% della durata del singolo contratto di lavoro temporaneo, l’Agenzia di somministrazione si impegna a sostituire il lavoratore prima possibile e comunque entro dieci giorni dalla richiesta.
5) OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
5.1 La Stazione appaltante, in caso di inadempienze dell’Agenzia di somministrazione, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell’Aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al successivo articolo 8) o sulle somme dovute all'Aggiudicatario e non ancora pagate. In caso di mancato e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto l’Aggiudicatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di quindici giorni sopra assegnato, la SCUOLA effettuerà direttamente ai lavoratori il pagamento delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Aggiudicatario; si applicherà in tal caso la disciplina di cui all’art. 30, c. 5, 5 bis e 6 del D.lgs. 50/2016.
5.2 La SCUOLA osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione nonché di cooperazione con l’Agenzia di somministrazione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.
5.3 La SCUOLA, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l’Aggiudicatario possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara, anche per quanto attiene alla formazione e all’aggiornamento del personale nel corso dell’esecuzione
del contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia di somministrazione dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto di Accordo quadro.
5.4 La SCUOLA potrà richiedere nel corso dell’esecuzione del servizio, copia dei Modelli DM10/UNIEMENS dei prestatori di lavoro al fine di verificare la correttezza dell’Agenzia nei confronti dei lavoratori. In caso emergessero anomalie/inadempienze anche parziali/irregolarità, la SCUOLA si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti per l’adempimento degli oneri nei confronti dei prestatori di lavoro e di risolvere il singolo contratto e/o l’Accordo quadro ai sensi della normativa vigente.
6) DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE
La durata del contratto di Accordo quadro è stabilita in 1 anno dalla data della sua sottoscrizione; pertanto per l’intera vigenza dell’Accordo quadro il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto ad applicare le condizioni economiche offerte in sede di gara. La SCUOLA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo stimato a base di gara, e non sarà vincolata a stipulare nel periodo di durata dell’Accordo contratti di affidamento che esauriscano in tutto o coprano in parte, il valore stimato. Parimenti, la SCUOLA potrà esaurire il servizio in un termine temporale inferiore a quello massimo di durata definito in un anno dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo quadro; in tal caso l’Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
I concorrenti o l’aggiudicatario non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte della SCUOLA e dei singoli affidamenti specifici.
7) PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo relativo ai singoli contratti di affidamento verrà effettuato entro trenta giorni dall’emissione della fattura da emettersi alle scadenze previste dal contratto di affidamento dello specifico servizio; il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore. Si precisa che la fattura dovrà essere emessa evidenziando il regime IVA in “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’articolo 17ter del DPR 633/1972.
8) CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dall’Accordo quadro, nonché delle somme che la SCUOLA dovesse eventualmente sostenere per fatto dell’Aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore stimato dell’appalto, e dunque pari a € 14.900,00 (euro quattordicimilanovecento/00). La cauzione definitiva, da rilasciarsi ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, dovrà avere la durata di anni 1 dalla data di stipula del contratto e comunque dalla data di inizio del servizio, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" della SCUOLA.
Resta salvo per la SCUOLA l'esperimento di ogni altro rimedio nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente. Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la SCUOLA debba valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SCUOLA.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto di Accordo quadro.
9) POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza del Servizio oggetto del presente appalto deve intendersi a carico del Fornitore sollevando, in tal modo, la Stazione appaltante da ogni responsabilità. Il Fornitore è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, allo stesso imputabili, dovessero arrecare danno alla Stazione appaltante; pertanto, si obbliga a tenere indenne quest’ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa
da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nella esecuzione del servizio.
Il Fornitore si impegna, altresì, ad intervenire in giudizio, sollevando la Stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità. Inoltre, esso sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla Stazione appaltante o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo comunque dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e/o dei soggetti componenti la propria organizzazione. Il Fornitore è, pertanto, tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile terzi/occupati in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa arrecare alla Stazione appaltante, ai suoi dipendenti, collaboratori, allievi nonché a terzi inclusi i propri dipendenti con riferimento al Servizio svolto per conto della Stazione appaltante. In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti massimali non inferiori a:
- RCT- euro 500.000,00 massimale unico per sinistro;
- RCO-euro 500.000,00 massimale unico per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell’onere della franchigia a carico del Fornitore).
La suddetta polizza dovrà avere durata e validità non inferiore a tutto il periodo contrattuale.
In alternativa alla stipula della suddetta polizza il Soggetto Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso l'Aggiudicatario dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione appaltante. Copia della predetta polizza conforme all’originale dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell’inizio del servizio. La mancata stipulazione della polizza assicurativa (nonché la mancata consegna di copia di eventuali rinnovi e delle quietanze di pagamento delle rate di premio), comporterà per la Stazione Appaltante il diritto di considerare il Fornitore decaduto dall’aggiudicazione dell'appalto.
10) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del contenuto della legge 136/2010 ed in particolare delle disposizioni del comma 8 dell’art. 3, in relazione al quale verrà attivata la procedura di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Soc. Poste Italiane.
11) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del
D. lgs. 50/2016, è fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. lgs. 50/2016. L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla SCUOLA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare al cessionario il CIG relativo alla presente procedura, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della SCUOLA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
12) CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Il Fornitore si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del servizio.
13) RISOLUZIONE E RECESSO
Fermo quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016, e fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste in altre disposizioni del presente Capitolato, la SCUOLA potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Aggiudicatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Soggetto Aggiudicatario;
c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la SCUOLA;
d) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SCUOLA;
g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Soggetto Aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
h) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
l) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
La SCUOLA ha diritto di recedere dal Contratto con le modalità e nei termini previsti dal vigente Codice dei contratti pubblici.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione, l’Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SCUOLA.
14) SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto, attuali e future, sono a carico dell’Aggiudicatario.
15) COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato e/o dal contratto di Accordo quadro, tutte le comunicazioni scritte tra l’Aggiudicatario e la SCUOLA, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto del Servizio, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r, fax, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
16) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di controversia o contestazione in merito all’interpretazione, all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del contratto di Accordo quadro e dei successivi contratti di affidamento specifico, le Parti dovranno tentare una composizione bonaria delle stesse.
Per le eventuali contestazioni e controversie che non potessero essere composte bonariamente, si stabilisce, fin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.
17) RINVIO
L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del Servizio è regolata, in via graduata:
- dalle clausole contrattuali, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Capitolato d’Oneri – Disciplinare di gara) e dei relativi allegati;
- da quanto previsto nell’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara;
- da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate.
Le clausole contrattuali saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula, fermo restando che, in tal caso, l’Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’integrazione del compenso pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Roma, 12 febbraio 2018
Il RUP
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO A)
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50) DEL SERVIZIO DI SO M M I N I ST R A Z I O N E L A V OR O A T E M P O DE T E R M I NAT O P E R L A S CU O L A D E I BE N I E D E L LE A TTI V I TÀ CU L T U RA L I E D E L T U RI SM O PE R L A D U R A T A D I UN ANNO
COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LIVELLO DI INQUADRAMENTO
SVILUPPO COSTO ORARIO (1) | ||||||||
Livello inquadramento CCNL | ore Teoriche annue | Ore Lavorabili | Retribuzione H | Contribuzione (inps -Inail) | Fondo EST (ass.sanitaria) | TFR | IRAP | Costo Lavoro |
II | 173,33 | 156,92 | 15,00 € | 4,62 € | 0,76 € | 1,03 € | 1,02 € | 22,43 € |
III | 173,33 | 156,92 | 13,36 € | 4,11 € | 0,76 € | 0,92 € | 0,91 € | 20,06 € |
IV | 173,33 | 156,92 | 12,07 € | 3,72 € | 0,76 € | 0,83 € | 0,82 € | 18,20 € |
V | 173,33 | 156,92 | 11,26 € | 3,48 € | 0,76 € | 0,78 € | 0,77 € | 17,05 € |
(1) Media oraria calcolata sulla base delle ore lavorabili (div_156,92)