SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA
SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 avente a oggetto azioni ordinarie di
Aeroporto di Firenze S.p.A.
OFFERENTE
Corporacion America Italia S.r.l.
QUANTITATIVO DI AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA
massime n. 4.904.774 azioni ordinarie Aeroporto di Firenze S.p.A.
CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO
Euro 13,42 per ciascuna azione ordinaria Aeroporto di Firenze S.p.A.
DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.P.A.
Dalle ore 8.30 (ora italiana) del 29 aprile 2014 alle ore 17.30 (ora italiana) del 3 giugno 2014, estremi inclusi, salvo proroghe
DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
10 giugno 2014, salvo proroghe
CONSULENTE FINANZIARIO DELL’OFFERENTE
INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.
Il presente supplemento al Documento di Offerta è stato approvato dalla CONSOB con delibera n. 18898 del 28 aprile 2014. L’adempimento di pubblicazione del presente supplemento al Documento di Offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento.
INDICE
A. AVVERTENZE 5
A.5 Vincoli di legge e statutari riguardanti la partecipazione attualmente detenuta dai Soci
Pubblici 5
A.11 Potenziali conflitti di interesse 5
B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE 5
B.1. Informazioni relative all’Offerente 5
B.2.3 Soci rilevanti 6
C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA 7
C.1. Categoria degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta e relative quantità 7
D. STRUMENTI FINANZIARI DELL’EMITTENTE POSSEDUTI DALL’OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA 7
D.1. Numero e categorie di strumenti finanziari emessi da Aeroporto di Firenze e posseduti dall’Offerente, con la specificazione del titolo di possesso e del diritto di voto 7
E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE 7
E.1. Indicazione del Corrispettivo unitario e sua determinazione 7
E.2. Controvalore complessivo dell’Offerta 8
E.6 Indicazione dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte dell’Offerente, operazioni di acquisto e vendita sulle azioni oggetto dell’Offerta, con indicazione del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti 8
H.2 Accordi concernenti l’esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle azioni e/o
di altri strumenti finanziari dell’Emittente 8
K. APPENDICI 8
PREMESSE DEL SUPPLEMENTO
Il presente documento (il “Supplemento”) costituisce un supplemento al documento di offerta pubblicato nelle forme di legge in data 17 aprile 2014 a seguito di nulla osta rilasciato dalla CONSOB con delibera n. 18883 del 17 aprile 2014 (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa dall’Offerente stesso ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”) e delle applicabili disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente a oggetto massime n. 6.016.989 azioni ordinarie (le “Azioni” e ciascuna una “Azione”) di Aeroporto di Firenze S.p.A. (l’“Emittente”).
Il Supplemento è pubblicato ai sensi dell’art. 38, comma 5, del Regolamento Emittenti e contiene l’aggiornamento di alcune informazioni contenute nel Documento di Offerta in relazione a fatti accaduti successivamente alla trasmissione alla CONSOB della versione definitiva del Documento di Offerta che è stato oggetto di approvazione da parte della CONSOB.
Il Supplemento costituisce parte integrante del Documento di Offerta e deve essere letto congiuntamente a esso; salvo ove diversamente previsto le definizioni utilizzate nel Supplemento hanno il medesimo significato ad esse attribuito nel Documento di Offerta. Il Supplemento contiene unicamente i paragrafi del Documento di Offerta che si è ritenuto opportuno dover modificare a seguito dell’avvenuta sottoscrizione, in data 16 aprile 2014, tra l’Offerente e XX.X.XX. S.p.A. (“SOGIM”) – soggetto che detiene n. 1.112.215 azioni dell’Emittente, pari a circa il 12,31% del relativo capitale sociale – di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF (il “Patto Parasociale Offerente/SOGIM”), previo scioglimento per mutuo consenso, in pari data, del Patto Parasociale B sottoscritto in data 2 aprile 2013 tra SOGIM e la Regione Toscana.
Nell’ambito del Patto Parasociale Offerente/SOGIM, in particolare, l’Offerente si è impegnata (i) a manlevare e tenere indenne SOGIM da qualsivoglia danno, perdita, costo e/o spesa derivante dall’offerta; (ii) ad assumersi la totale responsabilità dell’offerta; e (iii) a sostenere tutti i costi connessi con l’offerta.
Per effetto dell’intervenuta sottoscrizione del Patto Parasociale Offerente/SOGIM, tutti i termini e condizioni dell’offerta (inclusi il Corrispettivo e il calendario dell’Offerta) restano invariati, fatta eccezione per la circostanza che l’offerta è qualificabile come l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria di concerto tra l’Offerente e SOGIM, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106 comma 1 e 109 del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti (l’“Offerta”).
Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno, pertanto, ciascuna delle (ovvero al plurale, secondo il contesto, tutte le o parte delle) n. 4.904.774 azioni ordinarie di Aeroporto di Firenze e aventi ciascuna valore nominale di Euro 1 e godimento regolare, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e oggetto dell’Offerta, pari al 54,287% del relativo capitale sociale, dedotte le n. 3.017.764 azioni ordinarie, rappresentative del 33,402% del capitale sociale di Aeroporto di Firenze, detenute dall’Offerente alla Data del Supplemento, nonché dedotte le n.
1.112.215 azioni ordinarie, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di Aeroporto di Firenze, detenute da SOGIM alla Data del Supplemento.
ELENCO DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI
Azione o Azioni ciascuna delle (ovvero al plurale, secondo il contesto, tutte le o
parte delle) n. 4.904.774 azioni ordinarie di Aeroporto di Firenze oggetto dell’Offerta e aventi ciascuna valore nominale di Euro 1 e godimento regolare, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e oggetto dell’Offerta, pari al 54,287% del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Supplemento, dedotte le n. 3.017.764 azioni ordinarie, rappresentative del 33,402% del capitale sociale di Aeroporto di Firenze, detenute dall’Offerente alla Data del Supplemento, nonché dedotte le n. 1.112.215 azioni ordinarie, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di Aeroporto di Firenze, detenute da SOGIM alla Data del Supplemento.
Data del Supplemento la data di pubblicazione del Supplemento ai sensi dell’articolo 38,
comma 5, del Regolamento Emittenti.
Esborso Xxxxxxx il controvalore massimo complessivo dell’Offerta calcolato sulla
base del numero di Azioni, alla Data del Supplemento, che, in caso di adesione totalitaria all’Offerta, è pari a Euro 65.822.067,08.
Garanzia di Esatto Adempimento
la garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, consistente in una dichiarazione con cui Converse Bank CJSC si è obbligata, irrevocabilmente e incondizionatamente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, a mettere a disposizione l’importo massimo di Euro 80.747.992,38 e a pagare, con fondi di immediata liquidità, agli azionisti, il Corrispettivo di tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta.
Offerta l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria di promossa dall’Offerente, di concerto con SOGIM avente a oggetto azioni ordinarie di Aeroporto di Firenze promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106 comma 1, e 109 del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.
Patto Parasociale B il patto parasociale stipulato il 2 aprile 2013 tra SOGIM e la
Regione Toscana avente per oggetto complessivamente n.
1.569.514 azioni ordinarie di Aeroporto di Firenze, pari al 17,37% del relativo capitale sociale, sciolto per mutuo consenso in data 16 aprile 2014.
Patto Parasociale Offerente/SOGIM
il patto parasociale stipulato il 16 aprile 2014 tra l’Offerente e SOGIM, avente per oggetto complessivamente n. 4.129.979 azioni ordinarie di Aeroporto di Firenze, pari al 45,71% del relativo capitale sociale.
SOGIM XX.X.XX. S.p.A., una società per azioni di diritto italiano e con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxx (Firenze), Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
x. 00/00, xxxxxxxx sociale Euro 1.040.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03621720485.
Supplemento il presente supplemento al Documento di Offerta.
1. PREMESSE
1. Descrizione dell’Offerta
A pag. 8 del Documento di Offerta, il paragrafo 1 “Descrizione dell’Offerta” è sostituito dal seguente
L’operazione descritta nel Documento di Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da Corporacion America Italia S.r.l. (l’“Offerente”), di concerto con XX.X.XX. S.p.A. (“SOGIM”), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106 comma 1 e 109 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento approvato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche (il “Regolamento Emittenti”) avente a oggetto complessivamente massime n. 4.904.774 azioni ordinarie Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx X.x.X., (“Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx” o l’ “Emittente”) quotate sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, rappresentative del 54,287% del capitale sociale di Aeroporto di Firenze e pari alla totalità delle azioni dell’Emittente (le “Azioni”) emesse alla Data del Documento di Offerta, dedotte le n. 3.017.764 azioni ordinarie, rappresentative del 33,402% del capitale sociale di Aeroporto di Firenze (la “Partecipazione Azionaria”), detenute dall’Offerente alla Data del Supplemento, nonché dedotte le n. 1.112.215 azioni ordinarie, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di Aeroporto di Firenze, detenute da SOGIM alla Data del Supplemento.
1.2. Corrispettivo
A pag. 8 del Documento di Offerta, il paragrafo 1.2 “Corrispettivo” è sostituito dal seguente
L’Offerente riconoscerà agli aderenti all’Offerta un corrispettivo di Euro 13,42 (cum dividendo e quindi incluse le cedole relative a eventuali futuri dividendi - cfr. l’Avvertenza
A.4 della Sezione A e il Paragrafo E.1 della Sezione E del Documento di Offerta) per ogni Azione portata in adesione (il “Corrispettivo”) e sarà pagato in contanti secondo i tempi e le modalità indicate nella successiva Sezione F, Paragrafi F.1.1 e F.1.2. In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta calcolato sulla base del numero di Azioni, alla data del Documento di Offerta, è pari a Euro 65.822.067,08 (l’“Esborso Massimo”) (per ulteriori informazioni vedasi la successiva Sezione E del Documento di Offerta).
Si precisa, inoltre, che né l’Offerente né SOGIM hanno effettuato acquisti a titolo oneroso di azioni ordinarie dell’Emittente negli ultimi dodici mesi a eccezione dell’acquisto effettuato da parte dell’Offerente in data 4 marzo 2014 da Aeroporti Holding S.r.l. per il quale si rinvia a quanto indicato nel successivo Paragrafo 2 delle presenti premesse al Documento di Offerta.
2. Presupposti giuridici dell’Offerta
A pag. 10 del Documento di Xxxxxxx, dopo l’ultimo capoverso del paragrafo 2 “Presupposti giuridici dell’Offerta”, è aggiunto il seguente capoverso
In data 16 aprile 2014 l’Offerente e SOGIM hanno sottoscritto un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF (il “Patto Parasociale Offerente/SOGIM”), previo scioglimento per mutuo consenso, in pari data, del Patto Parasociale B sottoscritto in data 2 aprile 2013 tra SOGIM e la Regione Toscana.
Nell’ambito del Patto Parasociale Offerente/SOGIM, in particolare, l’Offerente si è impegnata (i) a manlevare e tenere indenne SOGIM da qualsivoglia danno, perdita, costo e/o spesa derivante dall’Offerta; (ii) ad assumersi la totale responsabilità dell’Offerta; e (iii) a sostenere tutti i costi connessi con l’Offerta.
Per effetto dell’intervenuta sottoscrizione del Patto Parasociale Offerente/SOGIM l’Offerta è qualificabile come l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria di concerto tra l’Offerente e SOGIM, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106 comma 1 e 109 del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.
A. AVVERTENZE
A.5 Vincoli di legge e statutari riguardanti la partecipazione attualmente detenuta dai Soci Pubblici
A pag. 17 del Documento di Offerta, al termine del penultimo capoverso del paragrafo A.5 “Vincoli di legge e statutari riguardanti la partecipazione attualmente detenuta dai Soci Pubblici” è aggiunto il seguente capoverso
In data 16 aprile 2014 il Patto Parasociale B è stato sciolto per mutuo consenso.
A.11 Potenziali conflitti di interesse
A pag. 22 del Documento di Offerta, al termine del paragrafo A.11 “Potenziali conflitti di interesse” è aggiunto il seguente capoverso
I consiglieri dell’Emittente Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx sono azionisti di SOGIM (con una partecipazione pari al 50% ciascuno del relativo capitale sociale), nonché, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di SOGIM.
B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE
B.1. Informazioni relative all’Offerente
A pag. 37 del Documento di Offerta, al termine del paragrafo B.1 “Informazioni relative all’Offerente”, è aggiunto il seguente paragrafo
B.1-bis Persone che agiscono di concerto
XX.X.XX S.p.A., soggetto che agisce di concerto con l’Offerente, è una società per azioni di diritto italiano e con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxx (Firenze), Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00/00, xxxxxxxx sociale Euro 1.040.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03621720485.
SOGIM ha a oggetto la compravendita di tessuti e confezioni di qualsiasi tipo e pregio, l’assunzione di agenzie e rappresentanze, lavorazioni per conto terzi e per conto proprio di articoli da regalo, il commercio di articoli di abbigliamento in qualsiasi materiale. SOGIM può inoltre assumere direttamente o indirettamente, a fine di investimento e mai di collocamento interessenze e partecipazioni in altre società, enti o imprese (attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico e in via secondaria), purché per la misura e per l’oggetto della partecipazione non ne risulti sostanzialmente modificato l’oggetto sociale.
Il capitale sociale di SOGIM ammonta a Euro 1.040.000 ed è interamente posseduto, al 50% ciascuno, dai xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx.
SOGIM è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, i quali ricoprono, rispettivamente, la carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il mandato degli amministratori avrà termine alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.
SOGIM dispone di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone di Xxxxxxxx Xxxxx, presidente, Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, sindaci effettivi, e Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, sindaci supplenti. Il mandato dei membri del Collegio Sindacale avrà termine alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre
2014.
B.2.3 Soci rilevanti
A pag. 38 del Documento di Offerta, al termine della voce “Patto Parasociale B” dell’elenco puntato del paragrafo B.2.3 “Soci rilevanti”, sono aggiunti i seguenti capoversi
Il Patto Parasociale B è stato sciolto per mutuo consenso in data 16 aprile 2014.
Patto Parasociale Offerente/SOGIM: il patto parasociale stipulato in data 16 aprile 2014 tra l’Offerente e SOGIM aggrega complessivamente 4.129.979 azioni dell’Emittente, pari al 45,712% del relativo capitale sociale e ha a oggetto quanto segue:
i) Composizione del Consiglio di Amministrazione: l’Offerente e SOGIM si sono impegnate a presentare congiuntamente, e a votare in assemblea, una lista di tipo “B” con dieci candidati, nel rispetto dell’equilibrio fra generi, restando inteso che i candidati contraddistinti dai numeri 2, 4, 8 e 10 saranno individuati e designati da SOGIM, mentre tutti gli altri candidati saranno individuati e designati dall’Offerente. L’Offerente e SOGIM si sono impegnate a inoltre a presentare congiuntamente, e a votare in assemblea, anche una lista di candidati di tipo “A”, restando inteso che i primi due candidati saranno individuati dall’Offerente e il terzo candidato da SOGIM;
ii) Composizione del Collegio Sindacale: l’Offerente e SOGIM si sono impegnate a presentare congiuntamente, e a votare in assemblea, una lista di sindaci composta da 3 candidati sindaci effettivi e 2 candidati sindaci supplenti, restando inteso che il candidato sindaco effettivo contraddistinto dal numero 2 sarà designato da SOGIM, mentre tutti gli altri candidati saranno individuati e designati dall’Offerente;
iii) Obblighi di preventiva consultazione – Sindacato di voto: l’Offerente e SOGIM si sono impegnate a concordare l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione dell’Emittente;
iv) Trasferimento delle azioni:
a. Restrizioni al trasferimento delle azioni sindacate: l’Offerente e SOGIM si sono impegnate a non sottoscrivere, per l’intera durata del patto, accordi con terzi per il trasferimento delle azioni conferite al patto;
b. Diritto di Drag-Along: a partire dal 1° ottobre 2015, qualora l’Offerente riceva un’offerta in buona fede per l’acquisto delle azioni dell’Emittente detenute dallo stesso alla data del patto, e tutte le ulteriori azioni dell’Emittente che l’Offerente dovesse venire a detenere nel corso della durata del patto e intenda, a propria insindacabile volontà, accettare tale offerta, avrà il diritto di ottenere che SOGIM trasferisca al terzo le azioni dell’Emittente dalla stessa detenute alla data del patto, e tutte le ulteriori azioni dell’Emittente che SOGIM dovesse venire a detenere nel corso della durata del patto. L’accettazione espressa da parte di SOGIM del corrispettivo e di tutte le ulteriori condizioni del trasferimento costituirà presupposto necessario e indispensabile per l’esercizio da parte dell’Offerente del diritto di drag-along. Qualora, peraltro, SOGIM non dovesse accettare le condizioni del trasferimento al terzo, l’Offerente sarà libero di trasferire a quest’ultimo le proprie azioni. In tal caso SOGIM avrà il diritto di cedere all’Offerente le proprie azioni al corrispettivo che l’Offerente verserà al terzo, restando inteso che le azioni di SOGIM saranno trasferite all’Offerente e il prezzo pattuito sarà corrisposto contestualmente al trasferimento al terzo, da parte dell’Offerente, delle azioni di quest’ultimo, come parte di un unico e inscindibile negozio;
c. Opzione di vendita: l’Offerente ha concesso a SOGIM un’opzione per la vendita
da parte di SOGIM in favore dell’Offerente di n. 1.112.215 azioni dell’Emittente detenute da SOGIM ad un prezzo non inferiore a Euro 13,42 per azione, esercitabile a partire dal 1° dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, a condizione che il patto non sia stato rinnovato e che l’Offerente non abbia esercitato il diritto di drag-along di cui al punto che precede
d. Altri impegni: l’Offerente e SOGIM si sono impegnate a non compiere alcun atto di acquisto di azioni dell’Emittente che possa determinare l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF.
Il Patto Parasociale Offerente/SOGIM avrà durata di 3 anni dalla relativa data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile alla scadenza previo accordo scritto tra le parti. L’estratto del Patto Parasociale Offerente/SOGIM pubblicato ai sensi dell’articolo 122 del TUF è allegato al Documento di Offerta quale Appendice K.4.
C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA
C.1. Categoria degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta e relative quantità
A pag. 44 del Documento di Offerta, i primi due capoversi del paragrafo C.1 “Categoria degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta e relative quantità” sono sostituiti dai seguenti
L’Offerta ha a oggetto n. 4.904.774 azioni ordinarie dell’Emittente, del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, pari alla totalità delle azioni in circolazione alla data di pubblicazione del Documento di Offerta dedotte le n. 3.017.764 azioni ordinarie, rappresentative del 33,402% del capitale sociale di Aeroporto di Firenze, detenute dall’Offerente alla Data del Supplemento, nonché dedotte le n. 1.112.215 azioni ordinarie, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di Aeroporto di Firenze, detenute da SOGIM alla Data del Supplemento.
Le azioni oggetto dell’Offerta corrispondono al 54,287% del capitale sociale dell’Emittente sottoscritto e versato alla Data del Documento di Offerta.
D. STRUMENTI FINANZIARI DELL’EMITTENTE POSSEDUTI DALL’OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA
D.1. Numero e categorie di strumenti finanziari emessi da Aeroporto di Firenze e posseduti dall’Offerente, con la specificazione del titolo di possesso e del diritto di voto
A pag. 45 del Documento di Offerta, al termine del il paragrafo D.1 “Numero e categorie di strumenti finanziari emessi da Aeroporto di Firenze e posseduti dall’Offerente, con la specificazione del titolo di possesso e del diritto di voto”, è aggiunto il seguente capoverso
Alla Data del Supplemento, SOGIM, soggetto che agisce di concerto con l’Offerente, detiene direttamente n. 1.112.215 azioni ordinarie Aeroporto di Firenze, corrispondenti alla medesima data al 12,31% del capitale sociale con diritto di voto dell’Emittente. In relazione a tali azioni, SOGIM esercita i relativi diritti di voto.
E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE
E.1. Indicazione del Corrispettivo unitario e sua determinazione
A pag. 46 del Documento di Xxxxxxx, il secondo capoverso del paragrafo E.1 “Indicazione del Corrispettivo unitario e sua determinazione” è sostituito dal seguente
L’Esborso Xxxxxxx, nel caso di piena adesione alla stessa, sarà pari a Euro 65.822.067,08.
E.2. Controvalore complessivo dell’Offerta
A pag. 47 del Documento di Xxxxxxx, il paragrafo E.2 “Controvalore complessivo dell’Offerta” è sostituito dal seguente
L’Esborso Massimo per l’Offerta in caso di adesione totalitaria all’Offerta da parte di tutti gli aventi diritto sarà pari a Euro 65.822.067,08.
E.6 Indicazione dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte dell’Offerente, operazioni di acquisto e vendita sulle azioni oggetto dell’Offerta, con indicazione del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti
A pag. 47 del Documento di Offerta, il paragrafo E.6 “Indicazione dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte dell’Offerente, operazioni di acquisto e vendita sulle azioni oggetto dell’Offerta, con indicazione del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti” è sostituito dal seguente
Fatta eccezione per l’acquisto di azioni ordinarie Aeroporto di Firenze oggetto del Contratto di Compravendita, negli ultimi dodici mesi l’Offerente e SOGIM, soggetto che agisce di concerto con l’Offerente, non hanno posto in essere operazioni di acquisto e/o vendita di azioni dell’Emittente.
H.2 Accordi concernenti l’esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle azioni e/o di altri strumenti finanziari dell’Emittente
A pag. 62 del Documento di Offerta, il paragrafo H.2 “Accordi concernenti l’esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle azioni e/o di altri strumenti finanziari dell’Emittente” è sostituito dal seguente
Fatta eccezione per il Patto Parasociale Offerente/SOGIM, alla Data del Supplemento, non vi sono accordi tra l’Offerente e gli altri azionisti dell’Emittente concernenti l’esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle azioni ordinarie dell’Emittente.
K. APPENDICI
A pag. 70 del Documento di Offerta, dopo l’appendice K.3 “Estratto del patto parasociale stipulato il 2 aprile 2013 tra SO.GI.M S.p.A. e la Regione Toscana”, è inserita un’appendice K.4 “Estratto del patto parasociale stipulato il 16 aprile 2014 tra l’Offerente e SOGIM”
K.4 “Estratto del patto parasociale stipulato il 16 aprile 2014 tra l’Offerente e SOGIM”
Estratto patto parasociale relativo a Aeroporto di Firenze S.p.A.
ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Premesse
Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato, il “TUF”) e delle applicabili disposizioni della Delibera Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il “Regolamento Emittenti”) si rende nota l’esistenza di un patto parasociale, stipulato in data 16 aprile 2014, tra Corporacion America Italia S.r.l. (“CAI”) e XX.X.XX. S.p.A. (“XX.X.XX”), relativo ad Aeroporto di Firenze S.p.A. (“ADF” o la “Società”), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Patto”).
L1a. Ssoocciieettàà ii ccuuii sStrturmumenetinfitinaFnizniaarni zsioanroi soogngoetotoggdeetl tpoadtteol èPaAtetrooporto di Firenze S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 03507510489, capitale sociale di Euro 9.034.753,00, suddiviso in n. 9.034.753 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna.
G2.liSstrtruummeenntti i fiFniannazniazriiacroi ncfoenritfierailtiPaaltPtoatstoono costituiti unicamente da azioni ordinarie della Società, tutte dotate di diritto di voto (le “Azioni”). In particolare, sono state conferite al Patto:
- le n. 3.017.764 Azioni, rappresentative del 33,402% del capitale sociale di ADF, detenute da CAI alla data del Patto, e tutte le ulteriori Azioni che CAI dovesse venire a detenere nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxx (xx “Azioni CAI”); e
- le n. 1.112.215 Azioni, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di ADF, detenute da XX.X.XX alla data del Patto, e tutte le ulteriori Azioni che XX.X.XX dovesse venire a detenere nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxx (xx “Azioni XX.X.XX” e, congiuntamente alle Azioni CAI, le “Azioni Sindacate”).
S3.oSnoogpgaretti tdieal dPearteton:t(ii) aClAPI,actthoe detiene n. 3.017.764 Azioni, rappresentative del 33,402% del capitale sociale di ADF; e (ii) XX.X.XX, che detiene n.
1.112.215 Azioni, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di ADF.
4In. SviortgùgdeetltoPacthtoe, eCsAeIrcèitina iglrcaodontdrioellsoercitare un’influenza dominante sulla Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 TUF.
L5e. Tpiaptotudiziiopnai ttcoontenute nel Patto, riprodotte in sintesi nel successivo paragrafo 6, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, commi 1 e 5 lett. a), b), c) e d), TUF.
6. Contenuto del Patto
6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione e modalità di IsloPsatitttouzpiorenveeddeeicrheela, toivvei mcieòmribsurilti possibile con il voto delle Azioni Sindacate, il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da 13 membri. Ai sensi del Patto, le parti si sono impegnate a presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, una lista di tipo “B” con dieci candidati, restando inteso che i candidati contraddistinti dai numeri 2, 4, 8 e 10 saranno individuati e designati da XX.X.XX, mentre tutti gli altri candidati saranno individuati e designati da CAI. XX.X.XX e CAI, al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio fra generi si sono impegnate ad inserire, rispettivamente, al secondo ed al terzo posto un candidato appartenente al genere meno rappresentato ed a procedere, ove richiesto, alla sostituzione di quello appartenente al genere maggiormente rappresentato dalle stesse designato.
Le parti si sono impegnate, altresì, a presentare congiuntamente, ed a votare
in Assemblea, anche una lista di candidati di tipo “A”, restando inteso che i primi due candidati saranno individuati da CAI ed il terzo candidato da XX.X.XX.
Il Patto prevede, inoltre, che, in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori della Società designati su indicazione di una delle parti, ciascuna parte farà quanto nelle proprie possibilità affinché il Consiglio di Amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che la parte che l’ha designato possa far nominare altro amministratore in sua sostituzione.
Il.2PCatotompproesvizeidoenel’idmepl CegonlloegdioellSeinpdaarctialae presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, una lista di sindaci composta da 3 candidati sindaci effettivi e 2 candidati sindaci supplenti, restando inteso che il candidato
sindaco effettivo contraddistinto dal numero 2 sarà designato da XX.X.XX, mentre tutti gli altri candidati saranno individuati e designati da CAI.
Il.3PaOttbobplirgehvieddieprcehvee,natil vfianceondsi uinltdaizviiodnuear-eSliendinaicziaattoivdei vpoiùtoopportune per il perseguimento del comune programma di sviluppo delle attività di ADF e, conseguentemente, di valorizzazione delle Azioni, prima di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci le parti si consultino per esaminare, discutere e deliberare con riguardo alla posizione che le stesse dovranno assumere o faranno sì che sia assunta, nei limiti di quanto previsto dalla legge, dai propri delegati o designati in merito alle materie poste all’ordine del giorno delle predette riunioni.
In caso di disaccordo tra i rappresentanti delle parti, prevarrà e sarà vincolante l’indirizzo di voto espresso dal rappresentante di CAI.
6.4 Trasferimento delle Azioni
L6.e4.p1aRrtei sdtreilzPioantitoalstirsasofneroimimenpteogdnelaleteA, zsiaolnvioSdinivdearcsaoteaccordo con l’altra parte, a non sottoscrivere, per l’intera durata del Patto, accordi con terzi per il trasferimento delle rispettive Azioni Sindacate.
I6l.P4.a2ttDo iprirtetvoeddieDcrhaeg-, Ainlodnegroga al divieto di cui al precedente paragrafo 6.4.1, a partire dal 1° ottobre 2015, qualora CAI riceva un’offerta in buona fede per l’acquisto delle Azioni CAI e intenda, a propria insindacabile volontà, accettare tale offerta, avrà il diritto (il “Diritto di Drag Along”) di ottenere che XX.X.XX. trasferisca al terzo le Azioni XX.X.XX.
L’accettazione espressa da parte di XX.X.XX del corrispettivo e di tutte le ulteriori condizioni del trasferimento costituirà presupposto necessario ed indispensabile per l’esercizio da parte di CAI del Diritto di Drag Along.
Qualora, peraltro, XX.X.XX non dovesse accettare le condizioni del trasferimento al terzo offerente, CAI sarà libera di trasferire a quest’ultimo le Azioni CAI. In tal caso XX.X.XX avrà il diritto di cedere a CAI le Azioni XX.X.XX al corrispettivo che CAI verserà al terzo offerente, restando inteso che le Azioni XX.X.XX saranno trasferite a CAI ed il prezzo pattuito sarà corrisposto contestualmente al trasferimento al terzo, da parte di CAI, delle Azioni CAI, come parte di un unico e inscindibile negozio.
A6.i4s.3enOspi zdieonl ePdaittVoe,nCdiAtaI ha concesso a XX.X.XX un’opzione per la vendita da parte di XX.X.XX in favore di CAI (l’“Opzione di Vendita”) di n. 1.112.215 Azioni XX.X.XX.
L’Opzione di Xxxxxxx potrà essere esercitata da XX.X.XX, mediante comunicazione scritta trasmessa a CAI, a partire dal 1° dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, qualora (i) le parti abbiano espressamente convenuto, entro il 30 novembre 2016, di non rinnovare il Patto, e (ii) non sia stato esercitato il Diritto di Drag Along.
Il prezzo omnicomprensivo che CAI pagherà a XX.X.XX per l’acquisto della partecipazione oggetto dell’Opzione di Vendita (il “Prezzo di Vendita”), non sarà inferiore ad Euro 13,42 per ciascuna Azione.
Il.P4.a4ttAoltprrieivmepdeegnuin obbligo delle parti a non compiere alcun atto di acquisto di azioni della Società che possa determinare l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF.
Il .PDatutoraatavrà durata di 3 anni dalla relativa data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile alla scadenza previo accordo scritto tra le parti.
Le parti si sono impegnate ad incontrarsi al fine di concordare l’eventuale rinnovo ovvero il non rinnovo del presente Patto almeno sei mesi prima della relativa scadenza.
Nel caso in cui dovesse avere luogo un’operazione di integrazione (anche tramite fusione, incorporazione e/o quanto altro) tra ADF e S.A.T. S.p.A., CAI e SOGIM si sono impegnate ad incontrarsi al fine di adeguare il contenuto del Patto in modo tale da mantenere inalterata la proporzione nell’attribuzione a ciascuna delle parti delle cariche consiliari da designare prevista dal Patto, e di rettificare, ove occorresse, il Prezzo di Vendita, secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, in modo da pervenire alla realizzazione dell’intenzione originaria delle stesse.
I8l .PDatetoposasiràtoddepeloPsitaatttoopresso il Registro delle Imprese di Firenze nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamento.
Il presente estratto sarà pubblicato altresì sul sito internet di Aeroporto di Firenze S.p.A. xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxx.xxxx.
Estratto patto parasociale relativo a Aeroporto di Firenze S.p.A.
ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Premesse
Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato, il “TUF”) e delle applicabili disposizioni della Delibera Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il “Regolamento Emittenti”) si rende nota l’esistenza di un patto parasociale, stipulato in data 16 aprile 2014, tra Corporacion America Italia S.r.l. (“CAI”) e XX.X.XX. S.p.A. (“XX.X.XX”), relativo ad Aeroporto di Firenze S.p.A. (“ADF” o la “Società”), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Patto”).
L1a. Ssoocciieettàà ii ccuuii sStrturmumenetinfitinaFnizniaarni zsioanroi soogngoetotoggdeetl tpoadtteol èPaAtetrooporto di Firenze S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 03507510489, capitale sociale di Euro 9.034.753,00, suddiviso in n. 9.034.753 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna.
G2.liSstrtruummeenntti i fiFniannazniazriiacroi ncfoenritfierailtiPaaltPtoatstoono costituiti unicamente da azioni ordinarie della Società, tutte dotate di diritto di voto (le “Azioni”). In particolare, sono state conferite al Patto:
- le n. 3.017.764 Azioni, rappresentative del 33,402% del capitale sociale di ADF, detenute da CAI alla data del Patto, e tutte le ulteriori Azioni che CAI dovesse venire a detenere nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxx (xx “Azioni CAI”); e
- le n. 1.112.215 Azioni, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di ADF, detenute da XX.X.XX alla data del Patto, e tutte le ulteriori Azioni che XX.X.XX dovesse venire a detenere nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxx (xx “Azioni XX.X.XX” e, congiuntamente alle Azioni CAI, le “Azioni Sindacate”).
S3.oSnoogpgaretti tdieal dPearteton:t(ii) aClAPI,actthoe detiene n. 3.017.764 Azioni, rappresentative del 33,402% del capitale sociale di ADF; e (ii) XX.X.XX, che detiene n.
1.112.215 Azioni, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di ADF.
4In. SviortgùgdeetltoPacthtoe, eCsAeIrcèitina iglrcaodontdrioellsoercitare un’influenza dominante sulla Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 TUF.
L5e. Tpiaptotudiziiopnai ttcoontenute nel Patto, riprodotte in sintesi nel successivo paragrafo 6, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, commi 1 e 5 lett. a), b), c) e d), TUF.
6. Contenuto del Patto
6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione e modalità di IsloPsatitttouzpiorenveeddeeicrheela, toivvei mcieòmribsurilti possibile con il voto delle Azioni Sindacate, il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da 13 membri. Ai sensi del Patto, le parti si sono impegnate a presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, una lista di tipo “B” con dieci candidati, restando inteso che i candidati contraddistinti dai numeri 2, 4, 8 e 10 saranno individuati e designati da XX.X.XX, mentre tutti gli altri candidati saranno individuati e designati da CAI. XX.X.XX e CAI, al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio fra generi si sono impegnate ad inserire, rispettivamente, al secondo ed al terzo posto un candidato appartenente al genere meno rappresentato ed a procedere, ove richiesto, alla sostituzione di quello appartenente al genere maggiormente rappresentato dalle stesse designato.
Le parti si sono impegnate, altresì, a presentare congiuntamente, ed a votare
in Assemblea, anche una lista di candidati di tipo “A”, restando inteso che i primi due candidati saranno individuati da CAI ed il terzo candidato da XX.X.XX.
Il Patto prevede, inoltre, che, in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori della Società designati su indicazione di una delle parti, ciascuna parte farà quanto nelle proprie possibilità affinché il Consiglio di Amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che la parte che l’ha designato possa far nominare altro amministratore in sua sostituzione.
Il.2PCatotompproesvizeidoenel’idmepl CegonlloegdioellSeinpdaarctialae presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, una lista di sindaci composta da 3 candidati sindaci effettivi e 2 candidati sindaci supplenti, restando inteso che il candidato
sindaco effettivo contraddistinto dal numero 2 sarà designato da XX.X.XX, mentre tutti gli altri candidati saranno individuati e designati da CAI.
Il.3PaOttbobplirgehvieddieprcehvee,natil vfianceondsi uinltdaizviiodnuear-eSliendinaicziaattoivdei vpoiùtoopportune per il perseguimento del comune programma di sviluppo delle attività di ADF e, conseguentemente, di valorizzazione delle Azioni, prima di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci le parti si consultino per esaminare, discutere e deliberare con riguardo alla posizione che le stesse dovranno assumere o faranno sì che sia assunta, nei limiti di quanto previsto dalla legge, dai propri delegati o designati in merito alle materie poste all’ordine del giorno delle predette riunioni.
In caso di disaccordo tra i rappresentanti delle parti, prevarrà e sarà vincolante l’indirizzo di voto espresso dal rappresentante di CAI.
6.4 Trasferimento delle Azioni
L6.e4.p1aRrtei sdtreilzPioantitoalstirsasofneroimimenpteogdnelaleteA, zsiaolnvioSdinivdearcsaoteaccordo con l’altra parte, a non sottoscrivere, per l’intera durata del Patto, accordi con terzi per il trasferimento delle rispettive Azioni Sindacate.
I6l.P4.a2ttDo iprirtetvoeddieDcrhaeg-, Ainlodnegroga al divieto di cui al precedente paragrafo 6.4.1, a partire dal 1° ottobre 2015, qualora CAI riceva un’offerta in buona fede per l’acquisto delle Azioni CAI e intenda, a propria insindacabile volontà, accettare tale offerta, avrà il diritto (il “Diritto di Drag Along”) di ottenere che XX.X.XX. trasferisca al terzo le Azioni XX.X.XX.
L’accettazione espressa da parte di XX.X.XX del corrispettivo e di tutte le ulteriori condizioni del trasferimento costituirà presupposto necessario ed indispensabile per l’esercizio da parte di CAI del Diritto di Drag Along.
Qualora, peraltro, XX.X.XX non dovesse accettare le condizioni del trasferimento al terzo offerente, CAI sarà libera di trasferire a quest’ultimo le Azioni CAI. In tal caso XX.X.XX avrà il diritto di cedere a CAI le Azioni XX.X.XX al corrispettivo che CAI verserà al terzo offerente, restando inteso che le Azioni XX.X.XX saranno trasferite a CAI ed il prezzo pattuito sarà corrisposto contestualmente al trasferimento al terzo, da parte di CAI, delle Azioni CAI, come parte di un unico e inscindibile negozio.
A6.i4s.3enOspi zdieonl ePdaittVoe,nCdiAtaI ha concesso a XX.X.XX un’opzione per la vendita da parte di XX.X.XX in favore di CAI (l’“Opzione di Vendita”) di n. 1.112.215 Azioni XX.X.XX.
L’Opzione di Xxxxxxx potrà essere esercitata da XX.X.XX, mediante comunicazione scritta trasmessa a CAI, a partire dal 1° dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, qualora (i) le parti abbiano espressamente convenuto, entro il 30 novembre 2016, di non rinnovare il Patto, e (ii) non sia stato esercitato il Diritto di Drag Along.
Il prezzo omnicomprensivo che CAI pagherà a XX.X.XX per l’acquisto della partecipazione oggetto dell’Opzione di Vendita (il “Prezzo di Vendita”), non sarà inferiore ad Euro 13,42 per ciascuna Azione.
Il.P4.a4ttAoltprrieivmepdeegnuin obbligo delle parti a non compiere alcun atto di acquisto di azioni della Società che possa determinare l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF.
Il .PDatutoraatavrà durata di 3 anni dalla relativa data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile alla scadenza previo accordo scritto tra le parti.
Le parti si sono impegnate ad incontrarsi al fine di concordare l’eventuale rinnovo ovvero il non rinnovo del presente Patto almeno sei mesi prima della relativa scadenza.
Nel caso in cui dovesse avere luogo un’operazione di integrazione (anche tramite fusione, incorporazione e/o quanto altro) tra ADF e S.A.T. S.p.A., CAI e SOGIM si sono impegnate ad incontrarsi al fine di adeguare il contenuto del Patto in modo tale da mantenere inalterata la proporzione nell’attribuzione a ciascuna delle parti delle cariche consiliari da designare prevista dal Patto, e di rettificare, ove occorresse, il Prezzo di Vendita, secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, in modo da pervenire alla realizzazione dell’intenzione originaria delle stesse.
I8l .PDatetoposasiràtoddepeloPsitaatttoopresso il Registro delle Imprese di Firenze nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamento.
Il presente estratto sarà pubblicato altresì sul sito internet di Aeroporto di Firenze S.p.A. xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxx.xxxx.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nel Supplemento appartiene all’Offerente e ad AIA.
L’Offerente e AIA dichiarano che, per quanto di propria conoscenza, i dati contenuti nel Supplemento rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
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