Trasferimento Delle Azioni Clausole campione

Trasferimento Delle Azioni. 10.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili a terzi, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti.
Trasferimento Delle Azioni. 11.1 Le Azioni A sono liberamente trasferibili.
Trasferimento Delle Azioni. 4.1. A seguito della stipula del presente contratto ed in immediata consecuzione, la Parte Venditrice procede alla girata dei titoli azionari in favore della Parte Acquirente. 4.2. La compravendita delle azioni avrà effetto economico, con la correlativa imputazione dei risultati economici di periodo a favore e/o a carico della Parte Acquirente, con riferimento alla data di sottoscrizione del presente atto. Ferme restando le previsioni delle norme applicabili in materia, la Parte Acquirente si obbliga a non richiedere al venditore eventuali insussistenze di attivo, minusvalenze o sopravvenienze passive, perdite o costi (ivi inclusi quelli legali) subiti o subendi dalla Parte Acquirente, ovvero dalla società, in dipendenza di ogni e qualsiasi circostanza, fatto, atto, violazione e omissione verificatisi o compiuti durante il periodo antecedente il trasferimento della partecipazione azionaria oggetto del presente atto ed in relazione a tutto il periodo di permanenza della Parte Venditrice nella compagine societaria della Cesena Fiera S.p.A., nonché rispetto ai bilanci della stessa fino ad oggi approvati, all’attuale situazione patrimoniale e, comunque, alla contabilità della società che la Parte Acquirente dichiara di ben conoscere per aver visionato tutta la documentazione a disposizione dei concorrenti, come previsto alla lettera O) del Disciplinare di gara.
Trasferimento Delle Azioni. Firma del documento di trasferimento
Trasferimento Delle Azioni. Nel rispetto dei limiti imposti dallo Statuto e delle condizioni di emissione applicabili, le azioni di un Socio possono essere trasferite tramite documenti scritti, in ogni forma consueta o comune, o in altra forma che gli Amministratori possono stabilire.
Trasferimento Delle Azioni. 6.2.1 Lock-up‌ Senza che ciò costituisca limitazione del diritto degli Investitori di effettuare trasferimenti consentiti di Azioni (o altri strumenti finanziari che conferiscano il diritto di acquistare, convertire, scambiare, o sottoscrivere Azioni nella Società) ai propri affiliati in base a quanto disposto dallo Statuto, fino al termine del periodo di diciotto (18 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto (il “Periodo di Lock-up”), gli Investitori non potranno trasferire le proprie Azioni (o altri strumenti finanziari che conferiscano il diritto di acquistare, convertire, scambiare, o sottoscrivere Azioni nella Società), senza il preventivo consenso scritto di Atlantia.
Trasferimento Delle Azioni. 1. Si conviene fra le parti che, in caso di trasferimento delle azioni a terzi, fermo restando il rispetto dei modi e delle condizioni previste dallo Statuto della Società e dalle clausole dei presenti accordi, il socio alienante diverso dalla Regione Siciliana si obbliga, prima di effettuare il trasferimento, ad ottenere il preventivo impegno dell’acquirente, incondizionato ed irrevocabile, alla sottoscrizione dei presenti patti non appena acquisita la qualità di socio. 2. Tale dichiarazione dell’acquirente di obbligarsi alla sottoscrizione dei presenti patti dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall’art. 9 dello Statuto della Società, con la quale le azioni sono offerte in prelazione agli altri soci, nonché alla richiesta di gradimento da parte del Consiglio di amministrazione presentata dal socio che intenda cedere le proprie azioni o costituire vincoli su di esse in favore di terzi, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della Società. 3. L’inadempimento degli obblighi previsti dai primi due commi del presente articolo, sia da parte del socio alienante che dell’acquirente, è in ogni caso considerato “inadempimento grave” ai fini di cui all’art. 10 dei presenti accordi. 4. Le parti riconoscono che la mancanza della dichiarazione di impegno preventivo dell’acquirente alla sottoscrizione dei presenti patti costituisce giusta causa di rifiuto del gradimento all’ammissione del nuovo socio, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della Società.
Trasferimento Delle Azioni. L6.e4.p1aRrtei sdtreilzPioantitoalstirsasofneroimimenpteogdnelaleteA, zsiaolnvioSdinivdearcsaoteaccordo con l’altra parte, a non sottoscrivere, per l’intera durata del Patto, accordi con terzi per il trasferimento delle rispettive Azioni Sindacate.
Trasferimento Delle Azioni. Il trasferimento delle azioni che, come da DL concernente la concessione necessita per la sua validità l’approvazione del Gran Consiglio del Canton Ticino, è subordinato al rispetto di svariate condizioni come da art. 3 del contratto di costituzione. - Nel caso in cui, nell’ambito del rinnovo della concessione del Canton Uri e della convenzione con il Canton Grigioni (per la quale nel frattempo è già stata data l’appprovazione degli organi comunali competenti in attesa della nuova concessione ticinese), dovessero essere concessi a questi ultimi, convenzionalmente o per effetto di una decisione passata in giudicato, a partire dal 2043 dei diritti di partecipazione nella Società, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le quote di partecipazione necessarie secondo delle modalità da stabilire di comune accordo.
Trasferimento Delle Azioni. 1. In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che: per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà escluso l'usufrutto di detti azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissio- ne), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti.