Garanzia di Esatto Adempimento Clausole campione

Garanzia di Esatto Adempimento. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, in data 5 ottobre 2020, l’Offerente ha ottenuto il rilascio di una cash confirmation letter da parte di UniCredit S.p.A. (il “Garante”), ai sensi della quale quest’ultimo ha assunto irrevocabilmente e incondizionatamente, nel caso in cui l’Offerente non adempia all’obbligo di pagamento del Corrispettivo, l’impegno a corrispondere una somma in denaro non eccedente l’Esborso Maxxxxx Xxxxxxxxxxx x di utilizzare tale somma esclusivamente per il pagamento del Corrispettivo dovuto per le Azioni che saranno portate in adesione all’Offerta. Si evidenzia che la garanzia di esatto adempimento rilasciata dal Garante è relativa anche all’eventuale adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF nonché dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto di cui alla Procedura Congiunta. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.3 del Documento di Offerta.
Garanzia di Esatto Adempimento. In data 7 settembre 2022, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento, ha rilasciato a favore dell’Offerente la Cash Confirmation Letter ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti. In forza della Cash Confirmation Letter, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la somma dovuta dall’Offerente come corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta sino a un importo massimo complessivo pari all’Esborso Massimo. La Banca Garante dell’Esatto Adempimento erogherà le suddette somme a semplice richiesta dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, senza beneficio di preventiva escussione dell’Offerente e rimossa ogni eccezione, in modo da consentirgli di effettuare i pagamenti dovuti alle relative date di pagamento per conto dell’Offerente. In aggiunta a quanto precede, ai sensi del Contratto di Finanziamento, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto altresì l’impegno – in caso di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge – ad emettere un’ulteriore garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. Da ultimo, ai sensi del Contratto di Finanziamento, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto altresì l’impegno – in caso di esercizio da parte dell’Offerente del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge – ad emettere un’ulteriore garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che saranno acquistate dallo stesso in esecuzione del Diritto di Acquisto.
Garanzia di Esatto Adempimento. La garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, con la quale la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata, irrevocabilmente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento nell’ambito dell’Offerta, a corrispondere, in una o più volte, per il caso di inadempimento dell’Offerente all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, una somma in denaro non eccedente l’Esborso Xxxxxxx e di utilizzare tale somma complessiva esclusivamente per il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta.
Garanzia di Esatto Adempimento. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, in data 5 ottobre 2020, l’Offerente ha ottenuto il rilascio di una cash confirmation letter da parte del Garante, ai sensi del quale quest’ultima ha assunto irrevocabilmente e incondizionatamente, nel caso in cui l’Offerente non adempia all’obbligo di pagamento del Corrispettivo, l’impegno a corrispondere una somma in denaro non eccedente l’Esborso Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e di utilizzare tale somma esclusivamente per il pagamento del Corrispettivo dovuto per le Azioni che saranno portate in adesione all’Offerta. Si evidenzia che la garanzia di esatto adempimento rilasciata dal Garante è relativa anche all’eventuale adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF nonché dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto di cui alla Procedura Congiunta.
Garanzia di Esatto Adempimento. Unicredit S.p.A. ha rilasciato, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, le Cash Confirmation Letters, ossia le garanzie di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente di pagamento, rispettivamente, del Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria Azioni e del Corrispettivo dell’Offerta Volontaria Market Warrant. Ai sensi delle Cash Confirmation Letters, in caso di inadempimento dell’Offerente ai propri obblighi di pagamento, rispettivamente, del Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria Azioni o del Corrispettivo dell’Offerta Volontaria Market Warrant, Unicredit S.p.A. ha assunto l’impegno irrevocabile e incondizionato di corrispondere, in nome e per conto dell’Offerente, entro la Data di Pagamento (ovvero, per quanto riguarda l’Offerta Obbligatoria Azioni, eventualmente alla Data di Pagamento all’Esito della Riapertura dei Termini) e dietro semplice richiesta degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, una somma non eccedente, a seconda del caso, l’Esborso Massimo dell’Offerta Obbligatoria Azioni o l’Esborso Massimo dell’Offerta Volontaria Market Warrant. Tali somme hanno caratteristiche di immediata esigibilità e sono irrevocabilmente ed esclusivamente vincolate al pagamento, rispettivamente, del Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria Azioni e del Corrispettivo dell’Offerta Volontaria Market Warrant dovuti dall’Offerente in forza delle Offerte. Entrambi tali impegni di garanzia saranno efficaci fino alla prima, in senso temporale, tra le seguenti date: (a) il 3° (terzo) Giorno Lavorativo successivo alla Data di Pagamento (ovvero, per quanto riguarda l’Offerta Obbligatoria Azioni, eventualmente alla Data di Pagamento all’Esito della Riapertura dei Termini), e (b) il 31 luglio 2021. Qualora si verificassero i presupposti per la procedura di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e/o per l’esercizio del Diritto di Acquisto, l’Offerente provvederà a estendere coerentemente le garanzie di esatto adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento connesse alla procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e/o alla Procedura Congiunta.
Garanzia di Esatto Adempimento. A garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento dell’Esborso Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, in data 15 maggio 2024, UniCredit S.p.A. ha rilasciato a favore dell’Offerente la Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti. Per maggiori informazioni in merito alla Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.
Garanzia di Esatto Adempimento. Mediobanca, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Esborso Massimo, ha rilasciato una garanzia autonoma a prima domanda irrevocabile per un importo di massimi Euro 145.000.000. Mediobanca ha ricevuto dall’Offerente, e accettato, istruzioni irrevocabili ad utilizzare detta somma per adempiere le obbligazioni di pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione all’Offerta alla Data di Pagamento.
Garanzia di Esatto Adempimento. La garanzia di esatto adempimento ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, rilasciata da J.P. Xxxxxx Xxxxx Bank N.A. – Xxxxx Xxxxxx in data 22 dicembre 2021.
Garanzia di Esatto Adempimento la garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, consistente in una dichiarazione con cui Converse Bank CJSC si è obbligata, irrevocabilmente e incondizionatamente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, a mettere a disposizione l’importo massimo di Euro 80.747.992,38 e a pagare, con fondi di immediata liquidità, agli azionisti, il Corrispettivo di tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta.
Garanzia di Esatto Adempimento. Qualora l’Offerente sia Honeywell, la stessa farà fronte al fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all’Offerta ricorrendo, alternativamente o in combinazione, a mezzi propri, fondi già disponibili del gruppo Honeywell, ovvero risorse finanziarie derivanti dall’utilizzo di una linea di credito messa a disposizione di Honeywell da parte di un primario istituto bancario. Qualora invece l’Offerente sia la NewCo, la stessa sarà posta in condizione di poter far fronte pienamente alla copertura dell’Esborso Massimo Complessivo attraverso risorse finanziarie rese disponibili da parte di Honeywell mediante, alternativamente o in combinazione, versamenti in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale, aumenti di capitale, ovvero qualunque altro mezzo o strumento consentito dalla normativa applicabile. Honeywell, a sua volta, disporrà delle suddette risorse finanziarie secondo le forme previste al precedente capoverso. L’Offerente consegnerà a CONSOB, entro il giorno precedente la pubblicazione del Documento di Offerta, l’attestazione dell’avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento dell’Offerta, secondo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.