Soci rilevanti Clausole campione

Soci rilevanti. Alla Data del Documento di Offerta, sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del TUF, oltre all’Offerente, che detiene l'80,883% del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di Offerta, non si rilevano azionisti che detengono partecipazioni rilevanti del capitale sociale dell’Emittente. Si precisa che le informazioni di cui sopra sono tratte dal sito xxx.xxxxxx.xx e derivano dalle comunicazioni rese dagli azionisti ai sensi dell’articolo 120 del TUF: pertanto, come ivi precisato, le percentuali potrebbero non risultare in linea con dati elaborati e resi pubblici da fonti diverse, ove la variazione della partecipazione non avesse comportato obblighi di comunicazione in capo agli azionisti. Si ricorda, inoltre, che, alla Data del Documento di Offerta, in seguito all’Acquisizione della Partecipazione Iniziale in esecuzione delle previsioni di cui al Contratto di Compravendita ed all’acquisto della Partecipazione Ulteriore, l’Offerente esercita il controllo diretto di diritto sull’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del TUF. Si ricorda che l’Offerente è indirettamente controllato da Playtech PLC. Nessun soggetto esercita il controllo su Playtech PLC ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
Soci rilevanti. Si segnala che, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, alla data del Documento di Offerta, gli azionisti che sono titolari di azioni Guala Closures con diritto di voto in misura pari o superiore al 3% sono indicati nella tabella di seguito. Si precisa che le relative percentuali sono state calcolate sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, ma tenendo conto della conversione delle n. 812.500 Azioni C in n. n. 3.656.250 Azioni A, avvenuta nei quindici giorni successivi alla Comunicazione ex art. 102 TUF. Si precisa che le n. n. 3.656.250 Azioni A derivanti dalla conversione delle Azioni C sono oggetto dell’Impegno di Adesione. Dichiarante Azionista diretto % del capitale sociale % dei diritti di voto Investindustrial Advisors Limited (4) Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. 47,829% (ovvero 53,050% computando le Azioni A oggetto dell’Impegno di Adesione in capo all’Offerente) 42,573% (ovvero 47,221% computando le Azioni A oggetto di Adesione in capo all’Offerente) Xxxxx Xxxxxxxxxx GCL Holdings S.à r.l. 13,661% 23,148% (5) Peninsula Capital II S.a r.l. PII G SARL 9,444% 8,406% Space Holding S.r.l. Space Holding S.r.l. 4,92% (ovvero 0% computando le Azioni A oggetto dell’Impegno di Adesione in capo all’Offerente) 4,38% (ovvero 0% computando le Azioni A oggetto dell’Impegno di Adesione in capo all’Offerente) Mercato -- 24,145% (ovvero 23,845% computando le Azioni A oggetto dell’Impegno di Adesione in capo all’Offerente) 21,493% (ovvero 21,225% computando le Azioni A oggetto dell’Impegno di Adesione in capo all’Offerente) Alla Data del Documento di Offerta, per quanto a conoscenza dell’Offerente, non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF aventi ad oggetto l’Emittente diversi da quelli di seguito indicati.
Soci rilevanti. Alla Data del Documento di Offerta, sulla base delle comunicazioni ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, i seguenti soggetti risultano detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale dell’Emittente (fonte xxx.xxxxxx.xx): Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx* 60,985 Xxxxx Xxxxxx** 3,960 Xxxxxxx Xxxxxxx*** 2,490 Alla Data del Documento di Offerta, con riferimento alle pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza inerenti Camfin (o sue controllanti) risultano in essere i seguenti accordi: - il Patto Parasociale stipulato il 4 giugno 2013 tra MTP, MTPP, GPI, NP, Lauro 54, Intesa e UniCredit, il quale ha per oggetto, in particolare, il regime di circolazione delle azioni dell’Offerente, di Camfin e di Pirelli, nonché disposizioni relative alla governance dell’Offerente, dell’Emittente nonché, per alcuni profili e nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura della partecipata, di Pirelli. In relazione al Patto Parasociale si veda anche quanto indicato nel Paragrafo B.1.5 nonché nel Paragrafo G.2. L’estratto del Patto Parasociale pubblicato ai sensi dell’art. 122 del TUF è allegato al Documento di Offerta quale Appendice M.2; - il Contratto Put e Call sottoscritto in data 5 giugno 2013 tra MTP, da una parte, e il Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx e la società dallo stesso controllata CMC, dall’altra. Il Contratto Put e Call prevede un’opzione di acquisto in favore di MTP e un’opzione di vendita in favore del Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx e CMC aventi ad oggetto le partecipazioni da questi ultimi detenute nell’Emittente, pari complessivamente a circa il 2,49% del capitale sociale di Camfin, nonché impegni da parte del Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx e CMC di lock-up e (salvo il preventivo consenso scritto di MTP) di non adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio sulle azioni dell’Emittente fino al 31 dicembre 2013. In relazione al Contratto Put e Call si veda anche il successivo Paragrafo C.1. L’estratto del Contratto Put e Call pubblicato ai sensi dell’art. 122 del TUF è allegato al Documento di Offerta quale Appendice M.3; - un patto parasociale stipulato in data 15 gennaio 2013 tra Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Rottapharm S.p.A. e Xxxxxxx Xxxx della Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx avente ad oggetto la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione in MTP, con particolare riferimento alla governance e al trasferimento delle azioni di quest’ultima. L’estratto del patto parasocia...
Soci rilevanti. Alla Data del Documento di Offerta, sulla base delle informazioni pubblicate dall’Emittente, l’azionariato dell’Emittente è composto come segue: Azionista rilevante Azioni detenute % capitale sociale detenuta OH S.p.A. 4.058.371 36,29% WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC 3.353.103 29,98% Centro Studi S.r.l. 1.018.325 9,11% Xxxxx Xxxxxxx 503.573 4,50% Framont & Partners Management LTD 484.865 4,33% Flottante 1.764.078 15,79% Fonte: Resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2018 di FullSix S.p.A. Si segnala che nel resoconto sulla gestione dal quale sono tratte le informazioni è riportata una partecipazione WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC pari a 26,21% ed in nota viene segnalato che detta partecipazione risultante dalla certificazione fornita dell’intermediario incaricato e depositata dal socio in occasione della assemblea dei soci del 27 aprile 2017 è pari a 29,98%. Inoltre, la partecipazione in Centro Studi viene erroneamente riportata come pari al 9,06%. Conseguentemente, il Flottante è indicato come pari a 19,59%.
Soci rilevanti. Alla Data del Documento Informativo Ticket Holding esercita il controllo di diritto sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF. Nessun soggetto controlla Ticket Holding ai sensi dell'art. 93 del TUF. Alla Data del Documento Informativo, non esistono altri soggetti che (in aggiunta a Time for Ticket e a Ticket Holding) risultano detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti del capitale sociale dell'Emittente. Alla Data del Documento Informativo risulta pubblicato con riferimento all'Emittente, ai sensi dell'art. 122 del TUF, il Patto Parasociale. Si segnala che il Patto Parasociale, in particolare, prevede che in qualsiasi momento successivo alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, ove richiesto da Bravo Capital Partners, gli altri Soci dovranno far sì (a) che fino a due amministratori di Best Union si dimettano o cessino altrimenti dalle proprie rispettive cariche, con effetto dalla data della richiesta da parte di Bravo Capital Partners; e (b) che il consiglio di amministrazione dell'Emittente sostituisca gli amministratori dimissionari, cooptando uno o due (a seconda del caso) nuovi amministratori, come indicato da Bravo Capital Partners. Il Patto Parasociale prevede altresì che in qualsiasi momento successivo alla data di regolamento dell'Offerta 2017, ove richiesto per iscritto da Bravo Capital Partners, gli altri Soci (a) faranno sì che tutti i restanti amministratori di Best Union designati dai Soci diversi da Bravo Capital Partners si dimettano o cessino altrimenti dalle loro rispettive cariche e (b) porranno in essere i loro migliori sforzi al fine di ottenere le dimissioni di tutti i membri del collegio sindacale di Best Union designati dai Soci diversi da Bravo Capital Partners. Come conseguenza della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Emittente, i Soci, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno fare sì che Ticket Holding e Time for Ticket votino in favore della nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e di un nuovo collegio sindacale di Best Union in conformità al Patto Parasociale. Si segnala che, in conformità a quanto previsto ai sensi del Patto Parasociale, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx presentate in data 26 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente tenutosi in data 28 giugno 2017 ha cooptato e nominato in sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, investitore in via indiretta in Bravo Capital Partners, qu...
Soci rilevanti. Alla data di approvazione del presente Prospetto Informativo l’elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale sociale di Fullsix S.p.A. in misura superiore al 2% è il seguente: Dichiarante Azionista diretto Nazionalità X. Xxxxxx % su Capitale Ordinario - da annotazione a Libro dei Soci - % da comunicazione Consob XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX SRL ITALIANA 5.108.914 45,687 45,687 XXXXXXX XXXXX ITALIANA 403.573 3,609 3,609 49,296 49,296 WPP DOTCOM HOLDINGS FOURTENN LCC WPP DOTCOM HOLDINGS FOURTEEN LCC STATUNITENSE 3.353.103 29,986 26,216
Soci rilevanti. A pag. 38 del Documento di Offerta, al termine della voce “Patto Parasociale B” dell’elenco puntato del paragrafo B.2.3 “Soci rilevanti”, sono aggiunti i seguenti capoversi

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  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • OPZIONI E RINNOVI La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

  • Profilazione La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Liquidazione dei corrispettivi La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. l pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipio Roma II provvederà a liquidare mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio e dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui il rilascio del documento unico di regolarità contributiva), conteggiato a misura in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta giorni decorrerà dalla completa consegna della documentazione richiesta e validata dal RUP. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene daI certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, previo accertamento dei crediti con le seguenti modalità: 1) mediante verifica della situazione debitoria insieme all’Affidatario del servizio che certificherà le proprie debenze nei riguardi dei dipendenti, se del caso coinvolgendo gli Uffici del Ministero del Lavoro; 2) mediante acquisizione di un titolo già formato ed esecutivo (come, ad esempio, un decreto ingiuntivo già emesso a favore dei lavoratori), ovvero, sempre attraverso il contraddittorio con le parti, attraverso l’intervento e l’ausilio dei competenti organi del Ministero del Lavoro. In ogni caso il Municipio interromperà il rapporto di lavoro con l’affidatario e provvederà ad affidare il servizio come previsto all’art.22 del presente Contratto. Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. E’ sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori