Commissione di istruttoria veloce Clausole campione

Commissione di istruttoria veloce. Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione di istruttoria veloce. Nel caso in cui la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido o uno Sconfinamento in assenza di fido che accresce l'ammontare di uno Sconfinamento in assenza di fido già esistente, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione di istruttoria veloce indicata nel Documento di Sintesi, ove ne ricorrano i presupposti. L'importo della commissione di istruttoria veloce è determinato nel Documento di Sintesi ed è commisurato ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per effettuare le attività di analisi e valutazione del merito creditizio del Cliente al fine di valutare se concedere lo Sconfinamento in assenza di fido o il suo accrescimento. In caso di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido, la commissione di istruttoria veloce viene addebitata al Cliente qualora il Saldo Disponibile risulti a debito - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo e una durata superiori a quelli indicati nel Documento di Sintesi (rispettivamente, il c.d. "saldo di sconfinamento in franchigia" e i c.d. "giorni di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua un'istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento. In caso di concessione di uno Sconfinamento che accresce uno Sconfinamento già esistente, la Commissione di istruttoria veloce viene applicata ogniqualvolta il Saldo negativo del Conto corrente che ha determinato in precedenza l'applicazione della commissione si sia accresciuto - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo superiore a quello indicato nel Documento di sintesi (c.d. "incremento di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento. In ogni caso, sia di concessione di uno Sconfinamento o di uno Sconfinamento che accresce uno Sconfinamento già in essere:
Commissione di istruttoria veloce. (cd. CIV)
Commissione di istruttoria veloce. Nel caso in cui la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido o uno Sconfinamento in assenza di fido che accresce l'ammontare di uno Sconfinamento in assenza di fido già esistente, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione di istruttoria veloce indicata nel Documento di Sintesi, ove ne ricorrano i presupposti. L'importo della commissione di istruttoria veloce è determinato nel Documento di Sintesi ed è commisurato ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per effettuare le attività di analisi e valutazione del merito creditizio del Cliente al fine di valutare se concedere lo Sconfinamento in assenza di fido o il suo accrescimento.
Commissione di istruttoria veloce. La Banca può concedere al Cliente la possibilità di operare oltre il saldo creditore ovvero oltre il limite dell’apertura di credito regolata sul conto, se concessa, alle condizioni stabilite nel presente articolo e nel documento di sintesi o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, se tale documento è stato consegnato al Cliente.
Commissione di istruttoria veloce. 1. La Banca può concedere al Cliente la possibilità di operare oltre il saldo creditore ovvero oltre il limite dell’apertura di credito regolata sul conto, se concessa, alle condizioni stabilite nel presente articolo e nel documento di sintesi o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, se tale documento è stato consegnato al Cliente. 2. Se il Cliente è un consumatore, ai sensi dell’art. 120 octies del Testo Unico Bancario, in caso di concessione di uno sconfinamento per un importo pari o superiore ad € 300,00, in assenza di apertura di credito, o al 5% dell’importo totale del credito previsto da un’apertura di credito, se esistente, e che si protrae per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente, entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dalla determinazione del menzionato sconfinamento, salvo la comunicazione non sia stata effettuata in un momento antecedente, l’avvenuto sconfinamento, l’importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. La comunicazione sarà effettuata dalla Banca in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole consentito dal Cliente. 3. In caso di concessione di uno sconfinamento, si applicherà il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce di cui all’art. 117 bis, comma 2, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 indicati nel documento di sintesi o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, se tale documento è stato consegnato al Cliente. La commissione per istruttoria veloce è addebitata al Cliente dalla Banca per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare l’operazione di addebito, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido. Essa viene applicata in via posticipata ogni volta in cui il saldo disponibile di fine giornata, rispetto alla rilevazione precedente, risulti a debito ovvero a debito in misura maggiore, secondo i valori e le modalità indicate nel documento di sintesi del presente contratto. Nei contratti con i non consumatori possono essere previste, nei limiti di legge, commissioni differenziate per scaglioni di importo, secondo quanto riportato nel documento di sintesi. 4. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei seguenti casi: (i) nei rapporti con i consumatori - per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare – quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: ...
Commissione di istruttoria veloce. (extra fido) € 5,00
Commissione di istruttoria veloce. Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. È determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi sostenuti dalla Banca. Essa è addebitata, capitalizzandola, con cadenza trimestrale (considerando il trimestre solare e cioè: Gennaio/Marzo; Aprile/Giugno; Luglio/Settembre; Ottobre/Dicembre) ed è dovuta, nella misura sopra indicata con precisazione anche dell’importo massimo trimestrale addebitabile, per ogni sconfinamento (anche se causato dalla non ancora maturata disponibilità di somme versate) concesso nel medesimo periodo in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. La mancata applicazione di tale commissione per uno o più trimestri, pur sussistendone i presupposti, non configura una rinuncia da parte della B anca.
Commissione di istruttoria veloce. Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Commissione di istruttoria veloce. Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. RE CONDIZIONI ECONOMICHE Commissione onnicomprensiva Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non puo’ eccedere lo 0,50% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.