Sconfinamenti in assenza di fido Clausole campione

Sconfinamenti in assenza di fido. 1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero in assenza di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alle Sezioni III e IV), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo del Conto. 2. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di sintesi del conto corrente. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti. 3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedono il Saldo disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa. 4. In caso di Sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC): a) lo sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le commissioni eventualmente applicabili. 5. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistente. 6. La Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente. 7. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo stesso Sconfinamento.
Sconfinamenti in assenza di fido. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero nel caso in cui il Saldo Disponibile sia inferiore all'ammontare del pagamento o dei pagamenti richiesti dal Cliente), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo Disponibile. Nel caso la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di Sintesi. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti. Nel caso la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido, resta inteso che la Banca non dovrà indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca stessa di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedano il Saldo Disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo Disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.
Sconfinamenti in assenza di fido. Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate - tasso fisso
Sconfinamenti in assenza di fido. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero nel caso in cui il Saldo Disponibile sia inferiore all'ammontare del pagamento o dei pagamenti richiesti dal Cliente), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo Disponibile.
Sconfinamenti in assenza di fido. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Conto Corrente nei limiti del saldo disponibile. La Banca non è, pertanto, tenuta ad onorare disposizioni del Cliente per un ammontare eccedente la provvista disponibile.

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  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).