Comunicazioni periodiche. La Banca invia al Cliente, alla scadenza del presente contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la stessa si intende approvata. Tali comunicazioni periodiche saranno rese nella forma prescelte dal Cliente e indicate nel modulo di Richiesta di Finanziamento. In ogni momento del rapporto il Cliente ha diritto di cambiare la propria scelta relativa alla tecnica di comunicazione utilizzata dalla Banca per l'invio delle comunicazioni periodiche, inviandone apposita richiesta scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata A.R. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza.
Comunicazioni periodiche l’Istituto Mutuante invia gratuitamente al Delegante alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all’anno, apposita comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Delegante, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga all’Istituto mutuante entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione analitica da parte del Delegante. Il Delegante può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche, tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell’estratto conto decorrono dalla ricezione della comu- nicazione, intesa quale possibilità per il Delegante di accedere al contenuto della comunicazione. In ogni momento del rapporto il Delegante ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione e/o servizio. Il Delegante, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Delegante potranno essere addebitati i soli costi indicati nel Modulo sulle Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori.
Comunicazioni periodiche. La Banca invia il rendiconto del Deposito, e il Documento di Sintesi aggiornato, con la perio- dicità concordata con il Cliente e almeno una volta all’anno (articolo 119 del D.Lgs. 385/1993), attraverso la pubblicazione nell’Area Personale e con avviso inviato alla mail del Cliente, o a mezzo posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente nel frontespizio del Contratto o all’ultimo domicilio dal medesimo eletto. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del rendiconto senza che il Cliente ne abbia contestato il contenuto con reclamo alla Banca, il rendiconto si intende approvato con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze dello stesso. In occasione della liquidazione di chiusura, la Banca invia al Cliente il rendiconto finale. In caso di liquidazione parziale, la Banca invia al Cliente il rendiconto per come risultante post liquida- zione. Fermo restando il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al periodo precedente, il Cliente ha il diritto di impugnare il rendiconto inviato dalla Banca per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni, a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di ricezione dello stesso. Dalla data di ricevimento del rendiconto ed entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni, il Cliente può, inoltre, esigere la rettifica da parte della Banca di errori, omissioni, du- plicazioni di partite nonché l’accredito degli importi erroneamente addebitati od omessi, con la corretta valuta e senza spese. Entro il medesimo termine la Banca può esigere dal Cliente quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Il Cliente, fintantoché è anche cliente della società Hype S.p.A., è consapevole che le suddet- te attività saranno poste in essere dalla Banca tramite l’utilizzo di alcuni accessi (sito o App di Hype), supporti telematici di Hype S.p.A., fermo restando che il rapporto contrattuale è sotto- scritto tra il Cliente e la Banca e fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Rego- lamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (il “GDPR”) e al D.Lgs. n. 196/2003 (il “Codice della Privacy”), nonché qualsiasi altra disposizione normativa o regolamentare inerente al trattamento dei dati personali, italiana o europea,...
Comunicazioni periodiche. L’operatore economico aggiudicatario, oltre a trasmettere le opportune risposte alle comunicazioni di servizio dell’ASM TERNI SPA , si impegna a comunicare allo stesso: con frequenza mensile, entro il 15° giorno del mese successivo: - breve nota sui servizi con evidenziati i problemi riscontrati; - eventuali discostamenti dai dati tecnici e previsionali, previsti dal contratto; entro sei mesi dall’inizio del servizio - le statistiche in ordine alla gestione dei servizi affidati interventi effettuati su richiesta, quantità di rifiuti raccolti e simili); - l’andamento economico dell’ affidamento; - proposte tecnico-operative ed economiche alternative.
Comunicazioni periodiche. 1. La comunicazione periodica prevista dal precedente art. 13 comprende tutti i Depositi tempo per tempo in corso, fermo re- stando che di ciascuno sarà data separata evidenza all’interno della comunicazione stessa.
2. La Banca si astiene dall’inviare la comunicazione periodica in assenza di Depositi aperti nell’ambito delle presenti Condizioni Generali.
Comunicazioni periodiche il Finanziatore fornisce per iscritto al Consumatore alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l’anno una comunicazione completa e chiara sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intendono tacitamente approvate dal Consumatore in mancanza di circostanziata opposizione scritta che pervenga al Finanziatore entro 60 giorni da quello del ricevimento delle comunicazioni medesime. Il Consumatore, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Consumatore possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Comunicazioni periodiche. COFIDIS, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, invierà con cadenza almeno annuale e comunque a fine rapporto, una comunicazione comprensiva di rendiconto delle movimentazioni contabili del periodo (ossia, l’estratto conto di cui al precedente art. 3) e del documento di sintesi. Essa si intenderà tacitamente approva- ta se non contestata a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dal ricevimento. Le modalità di invio di tale comunicazione devono in ogni caso includere la forma cartacea e quella elettronica. In ogni momento del rapporto il Sottoscrittore ha il dirit- to di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. Nel caso in cui sia previsto l’impiego dello strumento informatico, i termini per l’esercizio del diritto di recesso o per la contesta- zione del rendiconto decorrono dal momento in cui il Sottoscrittore ha ricevuto la relativa comunicazione. Le Parti convengono espressamente che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno.
Comunicazioni periodiche. In caso di attivazione della Linea di Credito Aggiuntiva:
a) l’Estratto Conto, oltre alle informazioni relative all’utilizzo della Carta con Linee di Credito Aggiuntive e alla Prima Linea di Credito (per le Carte Revolving e le Carte ad Opzione), riporta altresì un’informativa completa sullo svolgimento del rapporto in essere in base al Contratto, contenente il dettaglio della posizione finanziaria del Cliente relativo alla Linea di Credito Aggiuntiva ed ai singoli finanziamenti in essere sulla stessa;
b) il Documento Condizioni Annuale Carte di Credito CartaSi, in aggiunta alle condizioni in vigore relative alla Carta con Linee di Credito Aggiuntive, riporta altresì, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Linea di Credito Aggiuntiva, insieme con l’evidenza delle eventuali modifiche intercorse. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione dell’Estratto Conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione sul Portale Titolari) senza che sia pervenuto all’Emittente un reclamo specifico per iscritto all’indirizzo di cui al successivo art. 24, l’Estratto Conto si intenderà senz’altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi, relativi alla Linea di Credito Aggiuntiva e al suo utilizzo, che hanno concorso a formare la risultanza del documento. Il Titolare riceve le comunicazioni e i documenti di cui al presente articolo, su supporto cartaceo o su Supporto Xxxxxxxx, secondo quanto stabilito e disciplinato dal Contratto Carte di Credito CartaSi, a cui si rinvia. Le spese relative ad informazioni fornite su richiesta del Cliente, se sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel Contratto, sono indicate al momento della richiesta secondo quanto stabilito e disciplinato dal Contratto Carte di Credito CartaSi, a cui si rinvia.
Comunicazioni periodiche. 1. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente ha diritto di ottenere una nuova copia del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
2. L’istituto di pagamento fornisce al cliente, anche per gli effetti di cui all’Art. 1713 cod. civ., con frequenza annuale, se il cliente non è classificato come microimpresa, mentre mensile, se classificato come microimpresa, su supporto durevole caricato nelle aree riservate, un rendiconto delle operazioni di pagamento eseguite nel periodo di riferimento. Tale rendiconto riporta le informazioni richieste dalla vigente disciplina in materia di trasparenza dei servizi di pagamento. Ogni estratto conto rimane nelle aree riservate fino a dodici mesi successivi all'emissione.
Comunicazioni periodiche. 34.1. Almeno trimestralmente, la Banca invia al Cliente una comunicazione contenente la posizione dei Titoli in deposito e delle disponibilità liquide in conformità con quanto previsto all’art. 60 del Regolamento Intermediari e all’art. 63 del Regolamento Delegato. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.