Esecuzione degli ordini Clausole campione
Esecuzione degli ordini. 27.1 L’esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore avviene nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta ed al prezzo ivi indicato. La Banca provvederà a trasmettere gli ordini ricevuti all’emittente o all’offerente secondo le modalità e la tempistica da questi indicate, rispettando la priorità temporale di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione ed in conformità a quanto previsto nelle strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini di cui al Fascicolo Informativo, come tempo per tempo aggiornate dalla Banca e comunicate all’Investitore.
27.2 La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ad informarne prontamente l’Investitore.
27.3 È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non dare esecuzione all’ordine conferito, dandone immediata comunicazione all’Investitore.
27.4 La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
27.5 Per quanto concerne il collocamento di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, la Banca si impegna a proporre al Cliente un ampio set di prodotti differenziati per tipologia di investimenti e riferibili a diverse società prodotto (per esempio, nel caso di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, diverse Società di Gestione), ciò al fine di consentire un adeguato e costante confronto tra diverse offerte.
27.6 La Banca presterà, inoltre, nella fase precedente il collocamento e/o nella fase post-vendita, assistenza al Cliente, rendendosi disponibile, con il proprio personale di filiale, a fornire...
Esecuzione degli ordini. 1. Gli intermediari che trattano gli ordini identificano separatamente gli oneri connessi a tale attività. Tali oneri riflettono esclusivamente il costo di esecuzione dell'operazione.
2. La prestazione di ogni altro beneficio o servizio a intermediari aventi sede nell'Unione europea è soggetta a un onere identificabile separatamente; tali benefici o servizi e i relativi oneri non sono influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi di esecuzione.
Esecuzione degli ordini. 5.1 Un ordine conferito tramite E-Banking PKB non può sempre essere eseguito 24 ore su 24. L'elaborazione dipende dal corretto funzionamento tecnico di E-Banking PKB, dai sistemi di negoziazione di terzi, dagli orari di servizio della Banca o dall'esecuzione di controlli. Per le transazioni di borsa possono sorgere dei ritardi a dipendenza dei giorni e degli orari di negoziazione, dell'assenza del titolo nell'anagrafica titoli della Banca, da situazioni particolari di mercato o da altri eventi straordinari non prevedibili. Il Cliente prende inoltre atto che investimenti in determinati prodotti e/o mercati prevedono delle dichiarazioni e/o manleve ad hoc, in assenza delle quali la Banca è autorizzata a sospendere l'ordine.
Esecuzione degli ordini. Il Titolare del conto può dare istruzione alla Banca di eseguire ordini, quali acquisti, vendite, sottoscrizioni, switch o riscatti riguardanti strumenti finanziari (le Transazioni), ma il Titolare del conto rimane pienamente responsabile della decisione relativa all'investimento. Le transazioni vengono eseguite esclusivamente a rischio e per conto del Titolare del conto. La Banca fornisce l’accesso a strumenti finanziari, fatte salve le restrizioni di carattere normativo. Ciò si applica sia agli strumenti finanziari quotati in borsa, sia a quelli non quotati in borsa. Le eventuali modifiche di istruzioni devono pervenire alla Banca almeno cinque giorni lavorativi bancari prima della scadenza della Transazione. La Banca si riserva il diritto di non accettare o di non eseguire un’istruzione a propria discrezione e senza indicarne i motivi.
Esecuzione degli ordini. Ordine al meglio (market order): viene eseguito al miglior prezzo disponibile. Il prezzo che appare nel ticket al momento della sottomissione dell’ordine rappresenta l’ultimo prezzo e non necessariamente il prezzo dell’esecuzione finale.
Esecuzione degli ordini. Alla data di stesura della presente Policy la SIM, con riferimento alla operatività prevalente avente ad oggetto strumenti finanziari obbligazionari ed ETF, accede in via diretta al sistema multilaterale di negoziazione gestito da Bloomberg (Bloomberg Trading Facility Limited). Gli ordini relativi agli strumenti finanziari obbligazionari e agli ETF possono essere eseguiti direttamente sul sistema multilaterale di negoziazione Bloomberg solo qualora, per la dimensione dell’ordine o per altri fattori, ciò realizzi meglio l’interesse del Cliente rispetto alla trasmissione degli ordini ad un intermediario negoziatore. Nei casi che precedono la SIM, nella determinazione del prezzo per concludere la transazione, prenderà a riferimento i migliori prezzi esposti dagli aderenti alla sede di esecuzione Xxxxxxxxx con i quali la SIM abbia in essere rapporti di negoziazione. Inoltre, la SIM può eseguire in contropartita diretta (c.d. negoziazione per conto proprio) gli ordini relativi a strumenti finanziari obbligazionari provenienti da clientela professionale sempre qualora ciò realizzi al meglio l’interesse del cliente.
Esecuzione degli ordini. 1. Gli ordini di pagamento si considerano inviati dal Cliente e ricevuti dalla Banca, secondo quanto previsto dalla Sezione E, all'atto della disposizione.
2. L'esecuzione delle operazioni di pagamento e la loro eventuale revoca da parte del Cliente, avviene nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla Sezione E.
3. La Banca si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalla Sezione E del Contratto, le richieste e/o le istruzioni ricevute dal Cliente in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nelle stesse richieste e/o istruzioni.
4. La Banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle richieste e/o istruzioni così come ad essa pervenute.
5. La Banca fornisce al Cliente, secondo modalità tecniche proprie, l'informazione necessaria per identificare la data e l'ora in cui la stessa ha completato la ricezione dei flussi dispositivi.
6. La Banca si riserva la facoltà di non eseguire le istruzioni del Cliente quando vengono superati i limiti di valore stabiliti nel Contratto ovvero quando vi siano fondati motivi per ritenere che i codici di sicurezza siano conosciuti da terzi o in relazione ad altro giustificato motivo.
7. La Banca non darà corso ad alcuna operazione la cui esecuzione sia stata richiesta mediante posta e ciò senza dover fornire al Cliente alcuna comunicazione a riguardo, restando esonerata da responsabilità per danni e/o pregiudizi che al Cliente dovessero derivare dalla mancata accettazione ed esecuzione delle operazioni in questione.
8. Nel caso delle operazioni di pagamento previste dalla Sezione E, i codici di sicurezza di cui al precedente art. 5 della presente Sezione F costituiscono gli strumenti di pagamento di cui alla Sezione E; a tali strumenti ed alla loro utilizzazione si applicano le previsioni contenute nella stessa Sezione E.
Esecuzione degli ordini. 1. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto i meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine. La Banca stabilisce l’importanza dei predetti fattori tenendo conto delle caratteristiche del Cliente e della relativa classificazione, delle caratteristiche dell’ordine del Cliente, delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
2. La Banca consegna al Cliente il “Documento di sintesi sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini” adottata, sottoponendolo al consenso del Cliente.
3. La Banca si riserva la facoltà in via generale a procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
4. In ogni caso, qualora il Cliente nel conferimento dell’ordine impartisca istruzioni specifiche, la Banca si attiene alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.
Esecuzione degli ordini. La Banca provvederà a dar corso alle disposizioni del Cliente ricevute attraverso l’utilizzo del Servizio da parte dello stesso con le tempistiche consentite dalla normale operatività. Gli ordini di compravendita di strumenti finanziari saranno processati compatibilmente con le regole e gli orari dei diversi mercati su cui la Banca opera, tempo per tempo indicati sul sito, fatto salvo il di- sposto dell’art.8. È facoltà della Banca di accettare o meno gli incarichi conferiti dal Cliente, dandone, in caso negativo, comunicazione al medesimo.
Esecuzione degli ordini. La norma tratta dell’obbligo di “best execution” della Banca nell’esecuzione degli ordini del Cliente facendo, in particolare, riferimento al “Documento di sintesi sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini” adottata.