Conferimento degli ordini Clausole campione

Conferimento degli ordini. 1. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto eventualmente anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All’atto del ricevimento dell’ordine, la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. 2. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli ordini, ai fini della loro esecuzione nel rispetto della priorità di ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. I promotori finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta. 3. È’ facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l’ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. 4. Ove l’ordine sia impartito telefonicamente, l’assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. 5. In materia di ordini impartiti telefonicamente, la Banca si riserva la facoltà di assegnare alla clientela uno specifico canale telefonico facente parte del c.d. "servizi a distanza", per il quale è prevista la sottoscrizione di separato contratto. 6. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
Conferimento degli ordini. Gli ordini vengono conferiti per iscritto, tramite tele- fono o via telematica. La Banca ed il Cliente, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costitu- isce forma convenzionale per la validità dell’ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 cod. civ.. All’atto del ricevimento degli ordini conferiti per iscrit- to, la Banca rilascia al Cliente una attestazione carta- cea contenente il nome del Cliente stesso, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordi- ne e le eventuali istruzioni accessorie.
Conferimento degli ordini. Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione e salvo che per l’operatività tramite Canali Diretti, sono impartiti dal Cliente, per iscritto, presso le filiali della Banca o tramite Consulenti Finanziari. La Banca registra, su Supporto Durevole, tutte le informazioni pertinenti relative alle conversazioni con il Cliente che danno o possono dare luogo a operazioni, mediante verbali o annotazioni scritte in caso conversazioni “frontali”, mediante audioregistrazione se la conversazione è intervenuta mediante apparecchiatura telefonica quale strumento di comunicazione vocale o mediante nastro magnetico o altro supporto elettronico equivalente se la conversazione è intervenuta mediante rete internet. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso Consulenti Finanziari, gli stessi, ai fini dell'esecuzione, nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. Il Cliente, a sua richiesta e a sue spese, ne potrà ricevere copia.
Conferimento degli ordini. In casi di disservizio o di impossibilità tecniche di utilizzo dei Servizi d’Investimento, fruibili tramite Canali Diretti, il Cliente potrà conferire gli ordini tramite telefono quale mezzo di comunicazione vocale, secondo le modalità che disciplinano tale operatività.
Conferimento degli ordini. Gli ordini sono conferiti dal Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge e con le modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la Banca prima del loro conferimento; il conferimento degli ordini tramite telefono o tramite internet è subordinato alla sottoscrizione del relativo contratto. Nel caso di conferimento degli ordini tramite telefono, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all’ordine, anche qualora questo non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa; nel caso di conferimento degli ordini tramite internet, detti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su sua richiesta, nel termine di legge.
Conferimento degli ordini. 26.1 L’ordine di sottoscrizione può essere impartito dall’Investitore alla Banca tramite l’apposito Modulo di Sottoscrizione fornito dall’emittente o offerente degli strumenti e prodotti finanziari, i cui contenuti sono stati comunicati all’Investitore tramite l’apposita modulistica fornita allo stesso. 26.2 Gli ordini, compatibilmente con quanto previsto nella documentazione d’offerta predisposta e fornita dall’emittente o dall’offerente potranno essere conferiti per iscritto o via internet attraverso il sistema di trading on line. 26.3 All’atto del ricevimento degli ordini, la Banca o il consulente rilasciano all’Investitore una attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie. 26.4 Previa attivazione del relativo servizio da parte dell’Investitore, gli ordini possono essere inoltre impartiti telefonicamente. L’Investitore si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e che tali registrazioni formano piena prova degli ordini impartiti. La Banca si riserva la facoltà di richiedere all’Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente. In tal caso, la Banca invierà, anche via fax, all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’ordine impartito. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione medesima, la Banca considererà l’ordine confermato ad ogni effetto. 26.5 La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della Banca con l’ordinaria diligenza. 26.6 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. È fatto divieto di consegnare ai consulenti finanziari denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto. Possono essere consegnati titoli di credito ai consulenti finanziari esclusivamente nelle forme e con le modalità previste nella normativa vigente. Nel caso in cui l...
Conferimento degli ordini. 9.1. Il Cliente, qualora intenda recepire e dare seguito ad una o più delle raccomandazioni fornite da Moneyfarm a seguito della prestazione del servizio di Soluzione Consulenza, potrà farlo inserendo l’Ordine nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx accessibile tramite le chiavi d’accesso personalizzate (username e password), e previa conferma dell’Ordine tramite PIN ricevuto via SMS. 9.2. All’atto del ricevimento dell’Ordine, Moneyfarm ne darà evidenza al Cliente nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx. 9.3. L’Ordine non potrà essere eseguito, e di ciò il Cliente sarà prontamente informato nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, qualora, previa verifica operata da Moneyfarm, non vi sia idonea provvista di denaro (o di titoli) a copertura dell’operazione di acquisto/vendita, per un valore, quanto al denaro, almeno pari a quello dell’operazione richiesta dal Cliente. 9.4. Una volta impartito, l’Ordine viene messo in esecuzione e non può essere revocato. 9.5. Moneyfarm non è responsabile dell’accertamento dell’identità della persona che impartisce l’Ordine. Il Cliente dichiara altresì di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del software così come descritte nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
Conferimento degli ordini. 1. Gli ordini sono conferiti dal Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge con le modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la Banca prima del loro conferimento; il conferimento degli ordini tramite telefono o tramite internet è subordinato alla sottoscrizione del relativo contratto. Nel caso di conferimento degli ordini tramite telefono, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all’ordine, anche qualora questo non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa; nel caso di conferimento degli ordini tramite internet, detti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca. 2. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su sua richiesta, nel termine di legge. 3. Gli ordini del Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione. 4. Al fine degli obblighi di esecuzione in capo alla Banca, gli ordini impartiti dal Cliente si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono imputati nel sistema informativo di quest’ultima durante l’Orario di Sportello di un Giorno Lavorativo Bancario, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca.
Conferimento degli ordini. 1. Attraverso il SERVIZIO MITO il CLIENTE può conferire gli ORDINI alla BANCA previa digitazione del CODICE UTENTE, della PASSWORD e del CODICE PIN. 2. Il CLIENTE è consapevole che l’utilizzo del telefono per impartire ORDINI alla BANCA, attinenti ai SERVIZI, ovvero per ricevere dalla stessa dati ed informazioni relativi ai CONTRATTI BASE, è subordinato alla comunicazione alla BANCA medesima, sia dei richiamati codici di identificazione (CODICE UTENTE e CODICE PIN), sia di informazioni personali aggiuntive, comunque inerenti ai dati contenuti nei CONTRATTI BASE sottoscritti dal CLIENTE. 3. La BANCA invierà per posta elettronica o per posta ordinaria la documentazione prevista dai CONTRATTI BASE, relativa agli ORDINI ricevuti ed alle loro caratteristiche. 4. Prima che l’ordine diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall’art. C.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del precedente art. E.7.1. può essere revocato attraverso specifica revoca dell’ordine tramite l’apposita funzione del SERVIZIO MITO o con comunicazione scritta alla filiale della BANCA dove è incardinato il rapporto e fino al momento in cui l’ordine impartito non sia stato eseguito. 5. La data di ricezione dell’ordine coincide con il movimento in cui l’ordine perviene alla Sede o alla filiale della BANCA dove è incardinato il rapporto. 6. Le disposizioni devono essere ricevute dalla BANCA, in una giornata operativa, entro gli orari limite indicati: ore 13,30. Per i giorni di chiusura anticipata (semifestivi) vale a dire il 24 ed il 31 dicembre, il 14 agosto ed il giorno del Santo Patrono del Comune della Filiale dove è incardinato il rapporto, l’orario limite è stabilito nelle ore 11,30. 7. Gli ORDINI disposti in giornate non operative, festive, semifestive o oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
Conferimento degli ordini. 5.1 Gli ordini di sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari collocati possono essere impartiti alla Banca per iscritto - anche via fax o attraverso consulenti finanziari a tal fine autorizzati - oppure telefonicamente, o inoltrati elettronicamente. La Banca non è, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione a opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile dalla Banca con l’ordinaria diligenza. 5.2 Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, la Banca rilascia all’Investitore, nei casi previsti, un’attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie. 5.3 Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente, la Banca li registra su nastro magnetico, sistema informatico o altro supporto equivalente. L’Investitore prende atto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e mantiene evidenza degli ordini impartiti elettronicamente e che tali registrazioni ed evidenze formano piena prova degli ordini conferiti. Le registrazioni degli ordini impartiti telefonicamente sono conservate per almeno 5 anni in osservanza della Normativa di Riferimento e il Cliente, su sua richiesta e a sue spese, può riceverne copia. La Banca si riserva la facoltà di chiedere all’Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente o elettronicamente. In tal caso, la Banca invia, anche via fax, all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’ordine impartito. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione stessa, la Banca considera l’ordine confermato a ogni effetto. 5.4 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. 5.5 In ogni caso, l’Investitore si impegna a impartire gli ordini in modo chiaro, inequivoco e completi di ogni elemento necessario per l’esecuzione. Nei casi in cui sia espressamente previsto, la Banca potrà eseguire gli...