Valutazione di adeguatezza Clausole campione

Valutazione di adeguatezza. 1. La Banca raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche del Cliente necessarie alla valutazione dell’adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFID, percorso di domande standardizzate che vertono su: - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del Cliente; - situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene di poter mantenere propri investimenti finanziari. 2. Sulla base di queste informazioni viene individuata l’appartenenza del Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del Cliente. 3. La Banca, nella valutazione di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo. 4. La valutazione di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Cliente. 5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimo...
Valutazione di adeguatezza. La Valutazione di Adeguatezza viene effettuata dalla Banca secondo le modalità di cui all’Allegato 2, paragrafo C.4. In caso di evoluzioni di mercato, della normativa e della propria organizzazione, la Banca si riserva la facoltà di modificare, nel miglior interesse del Cliente, il Modello di Servizio per l’esecuzione della Consulenza Base e della Valutazione di Adeguatezza, dandone informazione al Cliente alla prima occasione utile.
Valutazione di adeguatezza. La Valutazione di Adeguatezza che la Banca effettua preventivamente alla formulazione di una raccomandazione di investimento o all’esecuzione di una disposizione di acquisto o sottoscrizione disposta dal Cliente, viene effettuata dalla Banca: - verificando che il livello di complessità dei Prodotti Finanziari oggetto della propria raccomandazione di acquisito/sottoscrizione sia coerente con i principi di cui successivo punto C.6. - verificando che, all’esito dell’esecuzione dell’operazione oggetto di raccomandazione o dell’esecuzione dell’operazione di acquisto/sottoscrizione di ciascun prodotto direttamente richiesto dal Cliente, il Portafoglio del Cliente medesimo risulti adeguato in relazione alla propensione al rischio e agli obbiettivi d’investimento del Cliente o del Cointestatario Leader. In particolare per tale valutazione sono presi in considerazione i seguenti elementi: i) il complessivo rischio di mercato riveniente dalla composizione del Portafoglio, ii) il rischio di credito dei singoli Prodotti Finanziari ricompresi nel Portafoglio,
Valutazione di adeguatezza. Nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza la Banca svolge la valutazione di adeguatezza dell’operazione raccomandata rispetto al profilo di rischio del Cliente. La valutazione di adeguatezza è finalizzata a garantire al Cliente medesimo una maggiore tutela nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. La Banca, infatti, acquisendo dal Cliente informazioni specifiche sulla sua situazione finanziaria, sul suo livello di conoscenze e di esperienza nonché sui suoi obiettivi di investimento, potrà verificare se l’operazione consigliata è adeguata al profilo di rischio del Cliente medesimo. La valutazione di adeguatezza è effettuata sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente al momento della compilazione del “Questionario MiFID” ed eventuali successivi aggiornamenti. Per quanto concerne le cointestazioni è previsto un approccio in base al quale gli obiettivi di rischio e l’orizzonte temporale della cointestazione sono equiparati, ai fini dell’adeguatezza, agli obiettivi di rischio e all’orizzonte temporale del cointestatario più ‘debole’ mentre per la conoscenza e l’esperienza viene mantenuto il controllo sul soggetto che dispone l’ordine. In particolare il Cliente deve fornire alla Banca informazioni aggiornate, vere e complete e comunicare alla Banca, tempestivamente e per iscritto oppure tramite Canali di Comunicazione a distanza nei limiti e con le modalità messe a disposizione dalla Banca stessa, qualsiasi variazione rilevante in merito alle informazioni rese e, più in generale, qualsiasi informazione utile allo svolgimento da parte della Banca dei servizi d’investimento prestati. Nel caso di cointestazione, ciascun cointestatario potrà effettuare la modifica e/o l’aggiornamento delle informazioni fornite nell’ambito del Questionario MiFID senza necessità che gli altri cointestatari sottoscrivano il Questionario MiFID modificato/aggiornato dall ’altro o dagli altri cointestatari. Nell’ambito della cointestazione ciascun cointestatario si assume, con la firma del contratto sui servizi di investimento, l’obbligo di informare gli altri cointestatari delle modifiche e/o aggiornamenti apportati al proprio Questionario MiFID senza obbligo per la Banca di effettuare alcuna verifica in merito. La Banca non consiglia né raccomanda al Cliente operazioni che non siano adeguate. A tal fine, la Banca valuterà come adeguata per il Cliente l’operazione che, sulla base delle informazioni fornite:  corrisponda agli obiettiv...
Valutazione di adeguatezza. Nell’ambito della prestazione del servizio di Consulenza la Banca svolge la valutazione di adeguatezza delle operazioni raccomandate rispetto al profilo di investimento del Cliente. La Banca, infatti, acquisendo dal Cliente informazioni specifiche sulla sua situazione finanziaria, sul suo livello di conoscenze e di esperienza nonché sui suoi obiettivi di investimento, potrà verificare se l’operazione consigliata è adeguata al profilo di rischio del Cliente medesimo e proporrà esclusivamente il compimento di operazioni che risultino a lui adeguate. Nei casi in cui la Banca si obbliga a svolgere il servizio di Consulenza, le relative operazioni sui prodotti finanziari non possono essere svolte dal Cliente di sua iniziativa, quindi l’eventuale esito negativo della valutazione di adeguatezza impedisce il compimento di tali operazioni (c.d. adeguatezza bloccante). La valutazione di adeguatezza è effettuata sulla base delle informazioni presenti nel “Questionario MiFID” del Cliente, all’interno del quale sono raccolte sia le risposte fornite dal Cliente stesso alle varie domande postegli, sia alcuni dati reperiti automaticamente dalla Banca. Preliminarmente alla compilazione del Questionario MiFID la Banca consegna al Cliente un documento in cui ne illustra il contenuto nonché le modalità con cui sono utilizzate le informazioni raccolte ed effettuata la valutazione di adeguatezza. Detto documento è in ogni caso a disposizione ai fini informativi della Clientela che ne faccia richiesta in qualunque momento.
Valutazione di adeguatezza. 1. La prestazione del servizio presuppone una valutazione di adeguatezza dell’operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio. 2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni di cui al comma precedente, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi. 3. Il servizio di consulenza è predisposto e prestato avendo riguardo sia alle caratteristiche del cliente e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell’operazione e dello strumento finanziario consigliato. La Banca è libera di svolgere o meno il servizio richiesto, motivando in caso di diniego la sua decisione. 4. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che: a) l’operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) il cliente abbia le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione o al servizio consigliati. 5. In relazione a quanto disposto al comma precedente, per poter svolgere tale valutazione la banca deve conoscere:
Valutazione di adeguatezza. 1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta di prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 33, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34. 2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.
Valutazione di adeguatezza. 1. La prestazione del servizio presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine, la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio. 2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi. 3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che: a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e la sua volontà di effettuare un investimento conforme ai principi che regolano la finanza etica; b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati. 4. In relazione a quanto disposto al comma precedente, per poter svolgere tale valutazione la banca deve conoscere: - per la valutazione sub a), gli obiettivi di investimento del cliente, inclusi i dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità per cui vuole accedere agli investimenti; - per la valutazione sub b), dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare del cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari; - per la valutazione sub c), i tipi di servizi, operazioni, strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi con i quali il cliente ha dimestichezza, la natura, il volume, la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il livello di istruzione, la professione attuale e, se rilevante, quella precedente del cliente. 5. La Banca fornisce soltanto raccomandazioni che risultano adeguate alla luce delle valutazioni sopra indicate e fornisce al cliente su supporto durevole una "Dichiarazione di adeguatezza", contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei ...
Valutazione di adeguatezza. Nel rispetto della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa (Regolamento IVASS n.5/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni) il Contraente ha adempiuto l’obbligo di raccogliere informazioni per valutare l’adeguatezza del prodotto proposto al Cliente tramite compilazione dell’apposito questionario.
Valutazione di adeguatezza. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al Cliente o potenziale Cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal Cliente o potenziale Cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite;