Valutazione di appropriatezza Clausole campione

Valutazione di appropriatezza. La Banca al fine di effettuare la valutazione di appropriatezza, chiede al Cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è “appropriato” al profilo del Cliente stesso. Qualora la Banca ritenga che il prodotto o servizio non sia “appropriato” avverte il Cliente di tale circostanza e può prestare il servizio solo su specifica autorizzazione a procedere rilasciata dal cliente. La Banca non è tenuta a compiere la valutazione di appropriatezza quando presta servizi di investimento che consistono unicamente nell’esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente (c.d. “execution only”). Qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni richieste circa le proprie conoscenze ed esperienze, ovvero qualora tali informazioni siano insufficienti, la Banca lo avverte che la sua decisione impedirà di determinare se il servizio o prodotto sia “appropriato” o meno.
Valutazione di appropriatezza. La Banca, nella valutazione dell’appropriatezza, considera le informazioni fornite dal Cliente relativamente alla sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti, necessarie per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesto comporta nonché le caratteristiche di complessità dello stesso. Nel caso in cui il Cliente sia una cointestazione, la valutazione di appropriatezza sarà effettuata, in caso di deposito a firme disgiunte, con riferimento al Cliente ordinante, mentre in caso di deposito a firme congiunte i test riguardanti la conoscenza e l’esperienza in materia di investimenti vengono reiterati in modo completo su tutti i partecipanti della cointestazione, in modo da tutelare il profilo più ‘debole’. Qualora la Banca ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il Cliente stesso, lo avverte di tale situazione. In tale ultimo caso il Cliente può decidere di confermare in modo esplicito l’operazione disposta, anche se non appropriata, oppure di non procedere alla conferma della stessa. Ove l’ordine sia impartito per il tramite del servizio di Multicanalità, l’informativa fornita al Cliente da parte della Banca ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Valutazione di appropriatezza. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che svolgono attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza accertano che il prodotto d’investimento assicurativo proposto o richiesto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente. A tal fine, gli intermediari e le imprese di assicurazione ricevono dal contraente o potenziale contraente le seguenti informazioni ove pertinenti: specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto. - Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al contraente o potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente o potenziale contraente. - Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il contraente o potenziale contraente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. - Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o se tali informazioni non sono sufficienti, gli intermediari e le imprese di assicurazione lo avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. - Le avvertenze di cui ai commi 3 e 4 possono essere fornite utilizzando un formato standardizzato. Si applica l’articolo 68-decies, comma 3.
Valutazione di appropriatezza. 1. Nella prestazione dei Servizi di Ricezione e Trasmis- sione di Ordini e di Collocamento la Banca valuta se il Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi all’o- perazione, allo strumento/prodotto finanziario o al servizio di investimento offerto o richiesto tenendo conto del Profilo di Appropriatezza assegnato. 2. In caso di rapporto cointestato la valutazione di ap- propriatezza è effettuata con riferimento al rappor- to unitariamente considerato prendendo in consi- derazione il cointestatario cui risulta assegnato il Profilo di Appropriatezza di livello più basso. 3. La Banca avverte il Cliente anche utilizzando un for- mato standardizzato se, sulla base della valutazio- ne effettuata, lo strumento finanziario, il prodotto finanziario o il servizio è ritenuto “non appropriato” per il Cliente medesimo. In questo caso la Banca non dà corso all’operazione a meno che il Cliente non confermi espressamente di procedere. La Banca si riserva in ogni caso di non accettare la conferma del Cliente e quindi di non dar corso all’operazione. 4. Se il Cliente non fornisce le informazioni di cui al precedente punto 8.1, la Banca si astiene dai Servizi di Ricezione e Trasmissione di Ordini e di Colloca- mento.
Valutazione di appropriatezza. 28.1 Nella prestazione del servizio di collocamento, la Banca verifica che l'Investitore abbia la conoscenza ed esperienza necessari per comprendere i rischi che gli investimenti comportano. Tale valutazione è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze dell'Investitore in materia di investimenti. 28.2 La Banca si asterrà dunque dal dare corso all’operazione se l’ordine impartito dall’Investitore risulti non appropriato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell’Investitore nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento richiesto, dandone comunicazione immediata ed esponendo le ragioni per cui ritiene l’esecuzione non appropriata rispetto alle caratteristiche dell’Investitore. Ai fini di cui sopra, in caso di rapporti cointestati, ogni cointestatario fornisce informazioni necessarie per la valutazione di appropriatezza, in suo nome e per suo conto e prende atto che la Banca condurrà la valutazione di appropriatezza assumendo a riferimento il profilo del cointestatario ordinante, ovvero, in assenza o in caso di ordini impartiti dal delegato, le eventuali informazioni rilasciate dagli altri cointestatari. Se l’Investitore richiede comunque l’esecuzione delle operazioni, la Banca le eseguirà sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L’Investitore prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la Banca di determinare se lo strumento sia appropriato per l’Investitore medesimo. Rimane salvo il diritto di recesso della Banca ai sensi dell’art. 1727 del codice civile.
Valutazione di appropriatezza. 1. Nell’ambito dei Servizi Amministrati l’Intermediario valuta che i servizi, le operazioni e gli strumenti finanziari richiesti dal Cliente siano per lui appropriati. 2. Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei Servizi prestati e nell’ottica di agire secondo il miglior interesse del Cliente, l’Intermediario valuta che le specifiche operazioni richieste o proposte nell’ambito dei Servizi siano di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti allo strumento o all’operazione richiesti o proposti. 3. Ai fini della valutazione dell’appropriatezza, il Cliente fornisce sotto la propria responsabilità all’Intermediario, mediante la compilazione del “Questionario Mifid”, informazioni accurate, veritiere e corrette e comunica ogni ulteriore e successiva informazione che possa incidere sul profilo di rischio attribuitogli in funzione della stessa. 4. Qualora l'ordine impartito dal Cliente risulti non appropriato l’Intermediario avverte il Cliente per iscritto oppure telefonicamente (su linea registrata) di tale circostanza. In tale caso l’Intermediario procederà ad eseguire l'ordine solo a fronte di specifica ed espressa autorizzazione scritta del Cliente, ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto che una copia delle registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente stesso ed a sue spese, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della loro creazione. 5. Qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al Questionario Mifid o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l’Intermediario avverte il Cliente che tale scelta impedirà alla stessa di determinare se il Servizio, l’operazione o lo specifico strumento finanziario sia per il Cliente appropriato. 6. Quando il Cliente comunica all’Intermediario variazioni delle informazioni precedentemente fornite, lo stesso valuta l’incidenza delle variazioni comunicate sul profilo del Cliente e procede, se del caso, alla determinazione di un nuovo profilo, nonché ad una nuova valutazione di appropriatezza. 7. Nel caso in cui i Servizi siano prestati nei confronti di un Cliente qualificato come cliente professionale, l’Intermediario può presumere, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale Cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali...

Related to Valutazione di appropriatezza

  • Aggiudicazione di appalto Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

  • Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Appendice al Manuale della Qualità di Ateneo è stata elaborata per soddisfare i requisiti e le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di gestione per la qualità - Requisiti”. I contenuti sono stati elaborati in modo da definire ed esprimere con chiarezza: ✓ L’organizzazione del Centro CeSMA e in particolare dell’Amministrazione del CeSMA. ✓ I processi e le attività che vi si svolgono e le loro influenze reciproche. ✓ L’orientamento di tali attività alle esigenze e alle aspettative di coloro che usufruiscono dei servizi del Centro e all’osservanza di leggi, norme e direttive applicabili. ✓ Gli obiettivi e la pianificazione della qualità. ✓ Le metodologie per realizzare il miglioramento continuo e progressivo delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di efficienza. L’Appendice è costituita da un unico documento, nei cui capitoli è descritto come i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 vengono soddisfatti; esso costituisce un documento di riferimento per coloro che operano all’interno dell’Amministrazione del CeSMA, per coloro che accedono ai servizi e alle prestazioni, per gli Organismi di Certificazione, per le Società scientifiche, per i Laboratori del CeSMA e per le Aziende esterne che occupano spazi all’interno del Centro. Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) del Centro CESMA descritto nel presente documento, nel suo interno richiama le procedure che il personale deve rispettare e ne definisce le responsabilità al fine di realizzare servizi conformi alle norme vigenti in tema di qualità, ai regolamenti di Ateneo e in accordo con quanto definito con i propri clienti. Si precisa che l’attività svolta dall’Amministrazione del CeSMA risulta centralizzata pertanto tutti i Laboratori del CeSMA per i processi quali approvvigionamento, reclutamento collaboratori esterni, gestione personale dipendente, gestione missioni e rendicontazione di progetti a cui partecipano fanno riferimento ad essa. Per tale motivo il Sistema di Gestione per la Qualità del Centro viene descritto nella presente Appendice al Manuale Qualità di Ateneo integrata dalle Procedure e Istruzioni Operative dell’Amministrazione e dei singoli Laboratori. In particolare, essendo le attività amministrative centralizzate, è applicato alla “Gestione delle procedure amministrative relative a contratti, acquisti, convenzioni e missioni e rendicontazioni dei progetti di ricerca”.

  • Criteri di valutazione Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va- lore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento sarà effettuato avvalendosi della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs 50/2016, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata come segue: a. ciascuna ditta dovrà indicare il prezzo offerto distinto per ogni prodotto elencato alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art.1, specificando il prezzo alla Tonnellata; b. ciascuna ditta dovrà indicare l’esatto indirizzo della propria sede operativa alla quale il Ns. personale farà riferimento per il ritiro dei quantitativi di materiale indicati alle lettere a) e b) di cui all’art.1 (Ds) Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire per l’aggiudicazione dell’affidamento sarà applicato il metodo non lineare Vi=(Vmin/Vi)A con coefficiente A= 0.7 per l’elemento prezzo, per l’elemento distanza e per l’elemento tempo di consegna (di cui al punto IV “La valutazione degli elementi quantitativi” e al punto VI “La formazione della graduatoria” delle Linee Guida n.2 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx x.0000 del 21 Settembre 2016). I valori così ottenuti saranno moltiplicati per i pesi di seguito riportati: -economicità sui prezzi offerti: peso complessivo 30 punti (vedi sottocategorie di seguito indicate) -distanza dalla propria sede operativa al centro della Provincia di Siena, convenzionalmente posizionato in loc. Buonconvento, S.R. n.2 “Cassia”, progr. km. 200+000, misurata basandosi sui dati reperiti dal sito di ViaMichelin (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx); in caso di più sedi operative del concorrente, si farà riferimento a quelle in cui il concorrente stesso dichiara di consegnare il conglomerato a freddo sfuso: peso 20 punti -tempo di consegna nei magazzini provinciali indicati al punto 2 espresso in giorni dal momento dell’ordine; non saranno accettate offerte superiori a giorni 20 (venti) ed inferiori a giorni 2 (due): peso 20 punti