Concessione di finanziamenti Clausole campione

Concessione di finanziamenti. 29.1 Previa sottoscrizione di separato accordo, la Banca può concedere all’Investitore finanziamenti per l’effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in conformità al presente Contratto. Tale accordo disciplina le tipologie di finanziamento e le caratteristiche degli stessi. Ai fini del presente articolo configura concessione di finanziamenti anche l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte dell’Investitore, a titolo di provvista, di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse ed il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca. 29.2 L’Investitore prende atto che i costi e gli oneri connessi alla concessione di finanziamenti dal medesimo eventualmente richiesti in relazione allo svolgimento di operazioni regolate dal presente Contratto sono dettagliatamente specificati nell’Informativa sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento ovvero nel documento di sintesi consegnato all’Investitore in sede di apertura del deposito a custodia ed amministrazione nel quale sono depositati o confluiranno i titoli oggetto delle operazioni disposte dall’Investitore.
Concessione di finanziamenti. Previa sottoscrizione di separato accordo, la BANCA può concedere all’Investitore finanziamenti per l’effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in conformità al presente Contratto. Tale accordo disciplina le tipologie di finanziamento, le caratteristiche degli stessi e le relative condizioni economiche. Ai fini del presente articolo configura concessione di finanziamenti anche l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte dell’Investitore, a titolo di provvista, di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse ed il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la BANCA.
Concessione di finanziamenti. 1. Previa valutazione discrezionale e, se del caso, a seguito di apposita istruttoria, la Banca è disponibile a concedere al Cliente finanziamenti per consentire di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Tale servizio accessorio è regolato nel Modulo di Richiesta o in un separato accordo tra la Banca ed il Cliente, nonchè dai successivi articoli della presente Sezione delle Condizioni Generali. 2. Le condizioni economiche del servizio di finanziamento e/o delle singole operazioni di finanziamento saranno comunque definite con il Cliente prima di procedere nelle relative operazioni.
Concessione di finanziamenti. 1. Previa valutazione discrezionale e, se del caso, a seguito di apposita istruttoria, la Banca è disponibile a concedere al Cliente finanziamenti unicamente per l’effettuazione di operazioni aventi a oggetto Prodotti e Strumenti Finanziari. Tale servizio accessorio è regolato in un separato accordo scritto tra la Banca ed il Cliente, nonché dai successivi articoli della presente Sezione delle Condizioni Generali. Le parti possono configurare i finanziamenti sotto forma di operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o Strumenti Finanzari e Prodotti contro pagamento di un interesse o corrispettivo: a) il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a Strumenti Finanziari o Prodotti nelle quali interviene la Banca; b) in cui la Banca acquisisca dal Cliente, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie. 2. Le condizioni economiche, la forma e le caratteristiche del servizio di finanziamento e/o delle singole operazioni di finanziamento saranno comunque definite nell’apposito accordo concluso separatamente con il Cliente prima di procedere nelle relative operazioni.
Concessione di finanziamenti. Gli istituti possono concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento indicati ai punti 4, 5 e 7 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il finanziamento è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento; b) il finanziamento è di breve durata, non superiore a dodici mesi. Può essere di durata superiore a 12 mesi il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito; c) il finanziamento non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento; d) a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti, gli istituiti sono tenuti a mantenere la dotazione patrimoniale minima stabilita nel Capitolo V.
Concessione di finanziamenti. 1) Il Fondo potrà effettuare operazioni finanziarie, di carattere accessorio e strumentale, funzionali o complementari a quelle di investimento ordinariamente svolte (come, a titolo esemplificativo, partecipare ad operazioni di finanziamento assimilabili ad investimenti di tipo partecipativo, ad operazioni di finanziamento convertibile o concedere finanziamenti funzionali o complementari all’acquisto o alla detenzione da parte del Fondo di partecipazioni) ed esclusivamente in favore delle società di cui al precedente art. 10.4 i cui strumenti finanziari siano oggetto di investimento da parte del Fondo. L’ammontare complessivo di tali operazioni non potrà comunque eccedere, per tutta la durata del Fondo, il 20% (ventipercento) del totale del valore complessivo netto. 2) Il Fondo potrà altresì concedere prestiti attraverso operazioni a termine su strumenti finanziari (pronti contro termine, riporti, prestito titoli e operazioni assimilabili). 3) Il Fondo, infine, potrà anche concedere i beni immobili oggetto facenti parte del patrimonio del Fondo in locazione con facoltà di acquisto per il locatario (c.d. leasing immobiliare).
Concessione di finanziamenti. 1. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell’Ente finanziamenti a medio e lungo termine richiesti per le finalità consentite. 2. La relativa concessione viene effettuata nel rispetto delle previsioni statutarie dell’Istituto mutuante, delle norme di legge in materia e compatibilmente con la possibilità di effettuare conveniente provvista, alle migliori condizioni praticabili, al momento, dal mutuante stesso. 3. Il Tesoriere si impegna a presentare, previa autorizzazione del Comune, richieste di finanziamento ad Istituti specializzati con i quali i il Tesoriere stesso è convenzionato.

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  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Finanziamenti Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti. I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.