Polizza di tutela legale per la circolazione stradale del parco veicoli
Polizza di tutela legale per la circolazione stradale del parco veicoli
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: Difesa Al Volante Pluriveicolare 2016
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale nell’ambito della circolazione stradale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti degli assicurati, alla guida del parco veicoli indicato in polizza e negli eventi che li coinvolgono nella veste di pedone, ciclista o trasportato su qualunque mezzo.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
x i conducenti non autorizzati alla guida dei veicoli assicurati;
x controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore.
x i procedimenti penali per delitto doloso compiuti dall’assicurato.
Che cosa è assicurato?
La copertura di tutela legale offre:
✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non vale:
! nei casi di imputazione per fuga, omissione di soccorso, guida sotto l’effetto di stupefacenti o guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. In questi casi, DAS rimborserà le spese di difesa sostenute solo a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con sentenza definitiva;
! per controversie contrattuali nei primi 60 giorni dalla stipula della polizza. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce analogo contratto precedentemente in essere con DAS durato almeno 60 giorni;
! controversie contrattuali con valore in lite inferiore a 200 euro;
! se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare o guida senza aver ottenuto la patente o con patente scaduta senza aver ottenuto il rilascio o il rinnovo entro 60 giorni dal Sinistro;
! se il veicolo non è assicurato a norma di legge;
! se il veicolo circola in difformità da immatricolazione;
! materia fiscale / tributaria;
! sanzioni amministrative non connesse a incidente stradale.
D.A.S. non copre le seguenti spese:
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l’IVA sulle parcelle dei professionisti che il contraente non può portare in detrazione;
! le spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! le spese rimborsate dalla controparte;
! gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro e per anno;
! le spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS;
! le spese per esecuzione forzata oltre il secondo tentativo;
! le spese per transazioni con la controparte che non siano state autorizzate da DAS.
La somma massima assicurata (massimale) è di 16.000 euro per sinistro, senza limite annuo.
Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:
✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di procedimento penale
✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi;
✓ Ambito civile contrattuale: per sostenere controversie per inadempimento contrattuale, incluse acquisto e vendita del veicolo;
✓ Ambito amministrativo: per presentare ricorso contro una sanzione amministrativa accessoria di ritiro, revoca o sospensione della patente conseguente a incidente stradale e per presentare opposizione al pagamento di una sanzione amministrativa connessa a incidente stradale
Dove vale la copertura?
✓ In Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo: per procedimenti penali, per danni extracontrattuali e per il rimborso spese per traino
✓ In Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera: per controversie contrattuali
✓ In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx: per le altre garanzie.
Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
- E’ previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale esistenza di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- E’ necessario pagare i premi o le rate di premio successive
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
- E’ previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio
- E’ necessario comunicare tempestivamente a DAS i rischi che entrano ed escono (veicoli e/o patenti) Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrà rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che preveda spese a carico della Compagnia deve richiedere e ottenere da DAS l’autorizzazione;
- deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.
Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se è frazionato.
Il Premio può essere pagato all’intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- se il contraente non intende rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se il contraente non ha più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per vendita del veicolo), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 60 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
DIP Danni Difesa al Volante Pluriveicolare – mod. DIPD-CLM/1810 – Documento aggiornato a ottobre 2018
Assicurazione di tutela legale per la circolazione stradale del parco veicoli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: Difesa al volante pluriveicolare 2016
DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 25/05/2020
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B – 37135 Verona, tel. x00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxx.xx - e-mail: xxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 45,89 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,37 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 23,97 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 10,78 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 56,06 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 234%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”. |
Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l’intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice |
civile. | |
Obblighi dell’impresa | Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni: a) paga l’indennizzo; b) comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all’intermediario espressamente in tale qualità. |
Rimborso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La garanzia per controversie di natura contrattuale non opera nei primi 60 giorni dalla sottoscrizione della polizza. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un contratto che copre lo stesso rischio e che ha avuto una durata di almeno 60 giorni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto è rivolto ad aziende e liberi professionisti. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25,40% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – Xxxxxx - XXX 00000; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. |
In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un | |
giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non |
liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in | |
precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell’art. 1901 Cod. Civ. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società o all’Intermediario mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.
ARTICOLO 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l’obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall’assicurazione, con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.
ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
L’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell’Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
ARTICOLO 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all’Articolo 2) e indirizzate alla Direzione della Società o all’Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s’intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s’intende come fatta all’Assicurato o al Contraente.
ARTICOLO 6 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
La garanzia viene prestata per i rischi assicurati all’inizio di ciascuna annualità e per quelli inseriti o variati, nel corso dell’annualità stessa, con effetto dal momento in cui il Contraente ne abbia dato avviso alla Società con mezzo oggettivamente riscontrabile (fax, e-mail).
Il Contraente si impegna a comunicare immediatamente alla Società i rischi (nominativi, numeri di patente o caratteristiche dei veicoli) che entreranno o usciranno nel corso dell’annualità assicurativa.
Alla fine di ogni annualità assicurativa la Società provvederà, sulla base dei dati forniti, alla regolazione del premio, conteggiando per ogni rischio il periodo di garanzia effettivamente prestata.
ARTICOLO 7 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell’esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.
ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. Qualora il Contraente possa essere identificato quale “Consumatore”, per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.
ARTICOLO 9 - TASSE ED IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ARTICOLO 10 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE
ARTICOLO 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purchè il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.
ARTICOLO 12 – GARANZIE PREVISTE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone assicurate in relazione alla proprietà, alla guida o all’utilizzo di veicoli, qualora:
A) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
B) subiscano danni extracontrattuali alla persona o al veicolo assicurato, per fatto illecito di terzi;
C) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
D) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento di sospensione della loro patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato morte o lesioni a persona;
E) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l’acquisto e la vendita di veicoli a motore;
F) a parziale deroga di quanto previsto all’Articolo 15 - ESCLUSIONI, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste alle lettere A) o B), purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
G) La garanzia vale inoltre anche per le seguenti fattispecie. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza, comprese quelle sostenute per la sua difesa. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Le suddette garanzie operano, poi, anche per gli eventi che coinvolgono l’Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
ARTICOLO 13 – PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano:
- in caso di veicolo identificato: a favore del proprietario, del conducente (se autorizzato) e di terzi trasportati di tale veicolo;
- in caso di persona identificata: a favore di tale persona, del proprietario e di terzi trasportati del veicolo da lei condotto. Le garanzie vengono inoltre estese a tutti i rimorchi e semirimorchi di proprietà del Contraente:
• per il rischio statico;
• per i rischi legati alla circolazione purchè siano trainati da un veicolo identificato in polizza.
ARTICOLO 14 – SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE CONSULDAS
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, attivabile:
• contattando il numero verde 800/849090;
• scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx;
• collegandosi al sito xxx.xxx.xx.
ARTICOLO 15 - ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa:
▪ per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
▪ per materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per quanto previsto all’articolo 12 GARANZIE PREVISTE sub lettere D) ed F);
▪ se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
▪ se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
▪ se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
ARTICOLO 16 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
• nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera;
• nell’ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
ARTICOLO 17 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, con le seguenti eccezioni:
• trascorsi 60 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale.
Inoltre:
1. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
3. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
4. Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
5. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
6. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
7. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 18 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
- Denuncia telefonica: al numero verde 800849090
- Denuncia scritta: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata alla Società:
- tramite il sito web xxx.xxx.xx - Area Clienti, compilando e inviando l’apposito modulo;
- per posta elettronica utilizzando preferibilmente il modulo di cui sopra debitamente compilato a: xxxxxxxx@xxx.xx
- per posta ordinaria utilizzando preferibilmente il modulo di cui sopra debitamente compilato a:
D.A.S. Spa - Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx
trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
ARTICOLO 19 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 18.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
ARTICOLO 20 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ARTICOLO 21 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Condizioni generali di assicurazione – Mod. CA 2016/CLM – Documento aggiornato a giugno 2016.
Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione, con sede legale e direzione generale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n. 17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959), N. 16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n. 18 “Assistenza” (Provvedimento ISVAP n. 2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
A) Assicurativo
Anno/Annualità/Annuo /Annuale | II periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell’anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Carenza Assicurativa | Il periodo dove non c’è copertura contrattuale |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Indennizzo / Rimborso | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo. |
Massimale | La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo |
Mese/Mensile/ Mensilità | Il periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
Sinistro/Caso Assicurativo | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Valore in lite | Il valore del contendere |
B) Giuridico
Arbitrato | E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Assistenza stragiudiziale | E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Contravvenzione | E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Danno extracontrattuale | E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
Delitto | E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. |
Diritto penale | E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. |
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) | Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è: - nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; |
- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. | |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). |
Reato | Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). |
Spese di soccombenza | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). |
Spese peritali | Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
Vertenza contrattuale | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. |