GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) Ove ciò non riesca, qualora le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 6. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni stesse. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Compagnia, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare – che verranno ratificati da DAS, la quale sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia, previa valutazione delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 6 per la trattazione giudiziale, anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese: - per la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; - per la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e la Società qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Xxxxx si adopera per realizzare un bonario com- ponimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicu- rato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede pe- nale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del par. 5.4.
3. La garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento sia civile che penale se presenta possibilità di successo.
4. L’Assicurato non può addivenire direttamen- te con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Xxxxx.
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Xxxxx.
6. Xxxxx non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccor- do in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e Xxxxx, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell’Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accor- do, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascu- na delle parti contribuisce alla metà delle spe- se arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Verti avverte l’Assicurato del suo diritto di avva- lersi di tale procedura.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’Art.. 9.3. La nomina di un eventuale perito di parte è esclusivamente competenza di ARAG. ARAG, così come la Società, non sono responsabili dell’operato di Legali e Periti. La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.
2. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
3. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
4. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con la Società.
5. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la società si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 8.22. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La società non è responsabile dell'operato di legali, periti e consulenti tecnici.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 72 Art. 107 Restituzione delle somme anticipate/recupero di somme 73 Art. 108 Dichiarazioni inesatte e reticenti dell’assicurato 73 Art. 109 Obblighi di comunicazione 73 LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE – SETTORE F: 73 Art. 110 Determinazione del premio (numero degli addetti) 74 TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE F 74
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo — Arbitrato
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’articolo “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.