GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO Clausole campione

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, ARAG, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, ai sensi dell’art. 17 - Oggetto della garanzia TUTELA LEGALE.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 46 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale", sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla Società Gestionaria, e in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato accettata dalla Società Gestionaria. L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte o di un perito in genere, viene concordata con la Società Gestionaria. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutiva. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, a istanza della parte attrice, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. lgs. n° 393 del 26 novembre 1991. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia, previa valutazione delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 6 per la trattazione giudiziale, anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese: - per la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; - per la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e la Società qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 72. prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della contro- versia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia neces- saria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’art.100. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Arag. La Società o Arag non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni, pena la decadenza dal diritto a tutte le prestazioni previste in polizza:
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Xxxxx si adopera per realizzare un bonario com- ponimento della controversia.