COMUNE DI AVEZZANO
COMUNE DI AVEZZANO
Regolamento
per la gestione integrata dei rifiuti urbani
2017
Approvato con delibera di CC n. 74 del 06.11.2017
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 3
Art. 2 - Definizioni 3
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti 4
Art. 4 - Assimilazione dei rifiuti 6
Art. 5 - Divieti ed obblighi generali 7
Art. 6 - Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte 7
Art. 7 - Riutilizzo dei rifiuti urbani 8
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 8
Art. 8 - Criteri organizzativi e gestionali 8
Art. 9 - Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani 9
Art. 10 - Servizio di raccolta "porta a porta" 9
Art. 11 - Gestione della frazione “verde” 11
Art. 12 - Gestione della frazione “organico” 11
Art. 13 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico) 12
Art. 14 - Gestione della frazione “carta” 12
Art. 15 - Gestione della frazione “plastica” 13
Art. 16 - Gestione della frazione “vetro e lattine” 13
Art. 17 - Gestione della frazione “residuo” 13
Art. 18 - Gestione dei rifiuti ingombranti 14
Art. 19 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 14
Art. 20 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani 15
Art. 21 - Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale 15
Art. 22 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da manutenzioni e piccoli lavori edilizi 15
Art. 23 - Altre raccolte differenziate 16
Art. 24 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione 16
Art. 25 - Centri di raccolta 16
Art. 26 - Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche 17
Art. 27 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato 17
Art. 28 - Spazzamento 17
Art. 29 - Spazzamento delle foglie 17
Art. 30 - Cestini stradali 18
Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati 18
Art. 32 - Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico 18
Art. 33 - Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati 18
CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI 19
Art. 34 - Modalità di gestione 19
CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI 19
Art. 35 - Organi di vigilanza e controllo 19
Art. 36 - Sanzioni 19
CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE 20
Art. 37 - Contratto integrativo 20
Art. 39 - Efficacia 20
Art. 40 - Abrogazioni 20
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio della città di Avezzano, ai sensi dell’art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”), conformemente ai documenti di programmazione regionali e provinciali di settore.
2. L’intera gestione dei rifiuti urbani, mediante l’incentivazione della raccolta differenziata, sarà attuata con gli obiettivi di: diminuire il flusso dei rifiuti da inviare allo smaltimento; favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il riciclaggio e il recupero di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno; incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani, nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi; favorire l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili o biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN13432, in occasione delle manifestazioni temporanee; favorire, considerato il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci commercializzabili entrato in vigore il 01.01.11, anche attraverso appositi protocolli d’intesa con le associazioni di categoria, l’impiego di borse riutilizzabili (preferibilmente in iuta, canapa o con le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla normativa nazionale) o, in alternativa, di borse composte da materiale plastico biodegradabile e compostabile rispondente alla norma UNI EN 13432:2002; migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi per ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale; contenere i costi di raccolta; promuovere l’autosufficienza dell’ambito territoriale ottimale per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, nonché per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati; evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; garantire l’igiene ed il decoro del territorio comunale e la salvaguardia del paesaggio e dei siti di particolare interesse storico-culturale.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:
a) “utente”: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
b) “utenze condominiali”: quelle riferite ad edifici nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo, ove vi sono più di otto condomini (obbligo nomina dell'Amministratore) ovvero è stato nominato l'Amministratore di Condominio;
c) “utenze singole”: quelle riferite ad edifici nei quali ogni utenza dispone di propri contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti. Si tratta di tutte le utenze che vivono in case sino a otto utenze e di tutte quelle che chiedono di essere trattate come utenza singola;
d) “utenze domestiche”: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
e) “utenze non domestiche”: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
f) “Gestore”: soggetto incaricato dal Comune di Avezzano (di seguito Comune) ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di comunicazione e sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
g) “produttore”: l’utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
i) “raccolta differenziata”: le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
j) “raccolta domiciliare”: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta “porta a porta”;
k) “raccolta di prossimità”: isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti prodotti da utenze per le quali il Gestore ed il Comune hanno verificato l'assenza di spazi per ospitare i contenitori, o da utenze difficilmente raggiungibili dal servizio di raccolta a causa delle peculiarità territoriali;
l) “raccolta su chiamata”: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti, inerti o altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;
m) “raccolta”: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;
n) “spazzamento”: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
o) “conferimento”: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
p) “centro di raccolta”: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati;
q) “trasporto”: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
r) “smaltimento finale”: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
s) “imballaggio”: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
t) ”imballaggio primario”: imballaggio concepito in modo da costituire un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
u) “imballaggio secondario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
v) “imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
w) “materiali riciclabili”: tutti i materiali riutilizzabili e o oggetto di raccolta differenziata;
x) “residuo” frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile;
y) “riduzione dei rifiuti”: attività dei produttori e politiche indirizzate alla diminuzione dei rifiuti da inviare allo smaltimento;
z) “compostaggio domestico”: procedura di gestione in proprio della frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiente domestico di origine prevalentemente alimentare.
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
1. La classificazione dei rifiuti è un passaggio indispensabile e fondamentale i cui effetti si ripercuotono su tutte le fasi successive della gestione dei rifiuti, ivi compresi gli adempimenti amministrativi che devono essere espletati in tema di contabilità e tracciabilità dei rifiuti. L’art. 184 del D.Lgs 152/2006, come integrato e modificato dai D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 205/2010, classifica i
rifiuti secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali; secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (e relative pertinenze quali rampe) ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua.
4. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustibile derivato da rifiuti;
l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
RIFIUTI (D. Lgs. N. 152/2006 art.184) | |||
Pericolosi | Non pericolosi | Pericolosi | Non pericolosi |
Urbani (art. 184, c. 2) | Speciali (art. 184, c. 3) | ||
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; | a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c. (si tratta delle attività dell’imprenditore agricolo, e cioè coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse); | ||
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, c. 2, lett. g); | b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis in materia di sottoprodotti; | ||
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; | c) i rifiuti da lavorazioni industriali | ||
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; | d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; | ||
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; | e) i rifiuti da attività commerciali; | ||
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e). | f) i rifiuti da attività di servizio; | ||
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; | |||
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. |
Art. 4 - Assimilazione dei rifiuti
1. Il Comune determina, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195 comma 2 lett. e) del medesimo decreto, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184 comma 2 lett. c) e d). In attesa della definizione da parte dei Ministeri competenti dei criteri di assimilazione, restano confermate le modalità di assimilazione di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2017 e s.m.i. e Regolamento per la disciplina Dell’imposta Unica Comunale “IUC”, Approvato con Deliberazione Consiliare N. 24 del 30/07/2014
Art. 5 - Divieti ed obblighi generali
1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:
a) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
b) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all’interno dei contenitori predisposti per frazioni differenti di rifiuti;
c) l'esposizione di sacchetti o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
d) l'esposizione di sacchetti e/o contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, prima delle ore diciannove della sera antecedente il giorno di raccolta ed altresì il mancato ritiro dei suddetti contenitori dopo le ore venti del giorno di raccolta;
e) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
f) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
i) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta (eventualmente concordati con Gestore in accordo con il Comune) e/o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze;
j) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
k) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.
3. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.
4. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. I soggetti di cui sopra sono tenuti ad attrezzare le aree con idonee opere (recinzioni ecc.) al fine di impedire l’accesso ad estranei per l’abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.
5. Non è considerato abbandono:
a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
6. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.
Art. 6 - Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte
1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.
2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di
un’adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
3. Il Comune individuerà e renderà operativi anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi come ad esempio la pratica del compostaggio domestico di cui all’art. 2 lett. z).
Art. 7 - Riutilizzo dei rifiuti urbani
1. Il Comune promuove la cultura del riutilizzo dei beni.
2. A tale scopo il Comune, in collaborazione con il Gestore e le Associazioni di volontariato, promuove l'organizzazione di iniziative atte a diffondere la cultura del riutilizzo dei beni, in modo da limitarne l’inserimento nel ciclo di gestione dei rifiuti. In particolare verranno organizzati incontri formativi di concerto con il gestore e verrà istituito un “centro del riuso” ove ogni cittadino potrà portare beni e materiali in buono stato di conservazione, funzionanti e puliti che saranno poi esposti, suddivisi per tipologia, per essere ritirati da altri cittadini.
3. Sempre al fine di favorire e diffondere la cultura del contenimento e della riduzione dei rifiuti prodotti il Comune, in collaborazione con il Gestore, attiverà, con modalità da disciplinarsi in apposito regolamento, meccanismi premiali rivolti ai cittadini virtuosi, in tal modo incentivando iniziative di riduzione del volume di frazioni di rifiuto (es. conferimento diretto in appositi centri di raccolta della plastica, di lampade al neon, di rifiuti farmaceutici scaduti o avariati ecc..)
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Art. 8 - Criteri organizzativi e gestionali
1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Comune si avvale di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione delle operazioni
di:
a) gestione dei rifiuti urbani;
b) gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti;
e) organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente;
f) definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
g) attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni, come concordato con il Comune.
3. Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove tutte le forme organizzative e di gestione
dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti.
4. Il Gestore d'intesa con il Comune può attuare i servizi erogati ai sensi del presente regolamento con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi, ciò ai fini della razionalizzazione, del miglioramento del servizio e della ottimizzazione dei costi. In particolare possono essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti in determinate zone e/o quartieri della città e possono inoltre essere attivate raccolte specifiche per determinate categorie di utenze.
5. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di formazione e sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione di strutture, organizzazioni o associazioni di volontariato.
6. Il Gestore in accordo con il Comune attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:
a) raccolta domiciliare con sistema di raccolta “porta a porta”;
b) raccolta di prossimità per le utenze che, pur servite con sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”, potrebbero necessitare di questo servizio in relazione alla dislocazione delle medesime o per altri motivi;
c) raccolta su chiamata, fissando l’appuntamento alla centrale operativa del Gestore;
d) conferimento da parte dell’utente presso i centri di raccolta.
7. Il Comune, in accordo con il Gestore, definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani da attivare sul territorio comunale.
Art. 9 - Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Le modalità, le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune sentito il Gestore.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera del produttore, il quale ammassa in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati e li conferisce, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.
4. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento.
5. E' vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di:
a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
b) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci);
c) rifiuti urbani pericolosi;
d) R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
e) rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
f) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati nei centri di raccolta di cui al successivo articolo 25 e, ove possibile, all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati. I titolari di esercizi commerciali nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi:
a) consentono l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
b) collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
c) rispettano le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.
Art. 10 - Servizio di raccolta "porta a porta"
1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avviene nel punto indicato dal Gestore. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell’utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte dell'utente o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta.
2. Il Gestore ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i propri sacchi a perdere e i contenitori rigidi in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L’utenza espone all’esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile, negli spazi individuati dal Gestore e negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere e contenitori rigidi) chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
3. E' vietato utilizzare contenitori e sacchi diversi da quelli forniti dal Gestore, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 del presente regolamento, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati dal Gestore.
4. I sacchi a perdere sono distribuiti dal Gestore secondo le modalità opportunamente definite con il Comune. Il Gestore effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia del rifiuto.
5. Nel caso in cui il cittadino ha causato la rottura dei sacchetti o non li ha idoneamente chiusi ed a questo consegue lo spargimento del contenuto in prossimità del punto di raccolta, è il cittadino stesso che pulisce la zona interessata. Nel caso in cui l’imbrattamento è causato dagli operatori del servizio, sono invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.
6. I titolari delle utenze espongono, direttamente o mediante un loro incaricato (es. custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile, ecc.), i contenitori ed i sacchi su strada nei giorni di raccolta e ritirano i contenitori una volta svuotati. I contenitori non possono essere esposti prima delle ore 19 del giorno antecedente a quello della raccolta.
7. Al fine di ridurre l’ingombro determinato sul suolo pubblico dal posizionamento di mastelli, contenitori e/o sacchi afferenti alle utenze dei singoli condomini il Comune può attivare un sistema di incentivazione sulla tassa per il passaggio dalle singole utenze ad utenza di tipo condominiale, come definita all'art. 2 del presente Regolamento.
8. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche, i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell’area privata, purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...). Qualora non si scelga la raccolta di tipo condominiale, sempre al fine di limitare l'ingombro di mastelli di raccolta sui marciapiedi, i condomini possono richiedere al Comune la fornitura di apposite rastrelliere, ove sarà possibile effettuare, all’interno dello spazio condominiale, il collocamento dei mastelli. I condomini, mediante propri regolamenti, dovranno definire le aree interne ove posizionare le suddette rastrelliere, garantendo agevole accesso al Gestore per l’espletamento delle operazioni di raccolta, fermo restando che la pulizia e manutenzione dell’area come sopra identificata avverrà a esclusivo carico ed onere del condominio.
9. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o di singole utenze non domestiche di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, saranno i Servizi competenti del Comune in accordo con il Gestore a valutare le motivazioni addotte nell’istanza. Se sussistono le condizioni per l’accoglimento della richiesta l’Amministrazione Comunale indicherà l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico.
10. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti o strade private e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi di raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del Servizio in relazione ai costi, i contenitori possono essere collocati su area pubblica vicino all'accesso della strada principale o in altra posizione secondo le indicazioni fornite dal Gestore.
11. Le aree pubbliche individuate ai sensi dei due commi precedenti, dovranno essere mantenute pulite dall'utenza e verranno opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Gestore, in accordo con il Comune; le stesse verranno dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: “I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. -DI VIA o P.ZZA ”. La manutenzione ordinaria e straordinaria di dette aree è in capo all'utenza.
12. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l’attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.
13. I contenitori sono concessi in comodato gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio.
14. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori concessi in comodato d’uso è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli utenti stessi.
15. Per alcune frazioni dei rifiuti urbani (es. ritiro rifiuti ingombranti ecc.), il servizio viene attuato gratuitamente su chiamata, con richiesta al numero telefonico portato a conoscenza dell'utente.
16. Nei giorni di festività infrasettimanali il servizio di raccolta è effettuato secondo il calendario fornito annualmente dal gestore. In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.
17. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.
Art. 11 - Gestione della frazione “verde”
1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini privati), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, è effettuata secondo le seguenti modalità:
a) nel giorno di ritiro della frazione organica di fianco al mastello con limite di 1 mc;
b) mediante conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta, secondo le modalità e quantità definite dal Gestore in accordo con il Comune;
c) mediante un servizio di ritiro a domicilio entro i limiti quantitativi di 2 mc per ciascun conferimento;
2. E' vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto "residuo" o l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.
3. E’ vietata in ogni caso la bruciatura della frazione verde.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.
Art. 12 - Gestione della frazione “organico”
1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza minima pari a tre volte la settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze non domestiche o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta è effettuata in ogni caso come da calendario fornito dal Gestore.
3. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili, distribuiti gratuitamente all’utenza domestica dal Gestore, da porre all’interno di specifici contenitori. La distribuzione di tali sacchetti, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Gestore, in accordo con il Comune, avviene in numero adeguato per ciascuna utenza. In alternativa gli utenti possono utilizzare per il conferimento dei rifiuti umidi altri sacchetti purché compostabili.
4. Le cassette in legno, in numero non superiore a tre, possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei contenitori per l'organico nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi. Per quantitativi superiori dovranno essere conferite presso i Centri Raccolta.
5. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio sono assegnati in comodato d’uso gratuito da parte del Gestore uno o più contenitori carrellati in relazione all'effettiva produzione di rifiuto i quali sono svuotati secondo quanto previsto nel calendario predisposto dal Gestore in accordo con il Comune.
6. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
7. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori è effettuato periodicamente a cura degli utenti.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00
Art. 13 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)
1. Il Gestore, in accordo con il Comune, individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tariffa, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocando i contenitori il più lontano possibile dalle abitazioni poste nelle vicinanze della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo ad emissioni nocive.
4. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Durante la gestione del compostaggio domestico sono messe in atto le seguenti precauzioni:
a) una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un’adeguata sterilizzazione del materiale;
b) un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
c) un controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.
Art. 14 - Gestione della frazione “carta”
1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate a richiesta motivata di apposito container.
2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata secondo modalità indicate dal gestore. In caso di più giorni di festa consecutivi è comunque garantito il servizio.
3. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, possono conferire di fianco al contenitore stesso solo se in modiche quantità o provvedono alla consegna degli stessi presso i centri di raccolta.
4. E’ vietato l’utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.
5. Le utenze non domestiche che producono quantitativi di carta e di cartone non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato provvedono al conferimento diretto presso il centro di raccolta oppure si avvalgono a richiesta e gratuitamente di un servizio supplementare porta a porta sei giorni su sette, tramite sottoscrizione di apposita convenzione con il Gestore, che disciplina, tra l'altro, le modalità e gli orari di espozione.
6. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.
Art. 15 - Gestione della frazione “plastica”
1. La raccolta della frazione degli imballaggi in plastica dei rifiuti urbani (flaconi, bottiglie, pellicole delle riviste e dei prodotti alimentari, ecc) è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata secondo modalità indicate dal gestore. In caso di più giorni di festa consecutivi è comunque garantito il servizio. Le utenze non domestiche caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di appositi contenitori di volumetria adeguata e con frequenza di raccolta 1 volta a settimana nel periodo 16 Settembre 14 Maggio e 2 volte a settimana dal 15 Maggio al 15 Settembre.
3. La plastica è depositata nel contenitore pressata, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.
Art. 16 - Gestione della frazione “vetro e lattine”
1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro, alluminio o lamiera (quali bottiglie, vasetti, barattoli, contenitori in genere).
2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza pari ad un ritiro a settimana per le utenze domestiche o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Le utenze non domestiche caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di appositi contenitori di volumetria adeguata e con frequenza di raccolta 1 volta a settimana nel periodo 16 Settembre 14 Maggio e 2 volte a settimana dal 15 Maggio al 15 Settembre.
3. E' vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, prodotti in ceramica, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.
4. E’ vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati, Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.
Art. 17 - Gestione della frazione “residuo”
1. La raccolta della frazione "residuo" dei rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.
2. La raccolta dei rifiuti denominati “residuo” avviene:
a) per le utenze singole e le utenze non domestiche diverse da quelle di cui al successivo comma 3, all'interno di contenitori personalizzati dotati di transponder per la registrazione del numero di svuotamenti;
b) per le utenze condominiali, fatto salvo quanto disposto all’art 10 punti 7, 8, 9 del presente regolamento la raccolta avviene osservando le medesime modalità di cui al punto a).
3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di trattamento e/o smaltimento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.
Art. 18 - Gestione dei rifiuti ingombranti
1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all’apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
a) centro di raccolta in forma gratuita;
b) ritiro su appuntamento sul fronte strada dell’abitazione dell’utente entro il limite di 3 mc.
3. Il conferimento presso i Centri di Raccolta è gratuita per le utenze domestiche e può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste del Gestore ai sensi del Regolamento del Centro di Raccolta.
4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche il servizio è disponibile solo a pagamento.
5. L’utente conferisce i rifiuti secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione ed in modo tale da non costituire barriere e comportando minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
6. Il ritiro avviene obbligatoriamente su suolo pubblico, salvo diverso accordo con il Gestore.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.
Art. 19 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
1. Si rimanda alla normativa vigente la definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di seguito RAEE; sono compresi tra i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) a titolo esemplificativo:
• frigoriferi, surgelatori e congelatori;
• televisori;
• computer (compresi i monitor, le stampanti, e le tastiere);
• lavatrici e lavastoviglie;
• condizionatori d’aria;
• ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all’acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.
2. I RAEE delle utenze domestiche, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura del detentore ad uno dei seguenti soggetti:
a) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta materiali o mediante raccolta domiciliare gratuita su appuntamento;
b) ad un rivenditore, contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
3. Il Comune in accordo con il Gestore ha la facoltà di promuovere la stipula di apposite convenzioni con i distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) per lo smaltimento di detti rifiuti, provenienti da utenze domestiche.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.
Art. 20 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani
1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i centri di raccolta. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
a) le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta del rivenditore e a cura del Gestore, all’interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone (es. università, istituti scolastici, punti informazione, ecc);
b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all’interno delle farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché presso i centri di raccolta;
c) gli altri rifiuti particolari sono obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori.
2. I contenitori per i rifiuti particolari posti all'interno di attività commerciali sono svuotati dal Gestore a seguito di chiamata del rivenditore secondo le modalità operative prestabilite e anticipatamente comunicate.
3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio e/o trattamento, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.
Art. 21 - Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale
1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti presso i centri di raccolta, secondo le stesse modalità adottate per la raccolta di pile e farmaci.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.
Art. 22 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da manutenzioni e piccoli lavori edilizi
1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati in economia da utenze domestiche, possono essere conferiti come segue:
a) presso i centri di raccolta, a titolo gratuito e in modeste quantità, nel limite massimo di 150 kg, in sacchetti idonei;
b) presso la discarica comunale per inerti sito in Località Valle Solegara, a titolo gratuito, nel limite massimo di 300 kg;
c) ritiro a domicilio, previo appuntamento, da parte del Gestore ovvero di dite autorizzate, a titolo oneroso, nel rispetto della normativa vigente.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.
Art. 23 - Altre raccolte differenziate
1. Il Gestore, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi di centri di raccolta, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.
Art. 24 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione
1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione volte a favorire pratiche virtuose da parte della cittadinanza.
2. Il Comune può promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.
3. Ai risultati qualitativi raggiunti per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.
Art. 25 - Centri di raccolta
1. Il centro di raccolta è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita) idonea al ricevimento da parte degli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. E' da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito regolamento.
2. Al centro di raccolta possono essere conferite di norma almeno le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:
a) verde;
b) organico;
c) carta;
d) cartone;
e) plastica;
f) imballaggi leggeri;
g) vetro;
h) legno;
i) ingombranti;
j) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
k) olii;
l) inerti;
m) materiali ferrosi e non;
n) rifiuti urbani pericolosi (RUP);
o) abiti;
p) altri rifiuti.
3. Tali raccolte integrano quelle previste dagli articoli precedenti del presente regolamento.
4. Ai centri di raccolta non può essere conferito il rifiuto "residuo".
5. Il regolamento che disciplina l'accesso e la gestione del centro di raccolta è adottato a cura del Gestore, in accordo con il Comune.
6. Gli utenti possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro.
7. Il centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato che ha cura di mantenerlo pulito ed in ordine.
8. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate, di norma all’interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.
Art. 26 - Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche
1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri
dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.
2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, ospedali, scuole, università, impianti sportivi e cinema, devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.
3. I gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili promuovono la raccolta differenziata sull’area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette, cucchiaini per gelati, piatti e bicchieri “usa e getta”, residui alimentari).
Art. 27 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell’effettuazione delle lavorazioni necessarie all’inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti.
2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi tra il Consorzio nazionale imballaggi e l'Associazione nazionale comuni italiani).
Art. 28 - Spazzamento
1. Il servizio di spazzamento verrà effettuato sulla base del progetto redatto dal Comune in sede di gara ed integrato secondo le necessità ed esperienze del Gestore. Sono escluse le aree date in concessione ed uso temporaneo. Lo spazzamento avverrà secondo frequenze diverse in funzione delle diverse zone della città, individuate in sede di rprogetto.
2. All'interno delle zone indicate nel comma precedente, la pulizia del suolo è eseguita in modo da asportare e tenere sgombri da detriti, rifiuti, fogliame, polvere e simili dai seguenti siti:
a) tutte le strade comunali;
b) le piazze;
c) i marciapiedi;
d) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
e) aree che ospitano particolari feste e manifestazioni pubbliche.
3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e o tramite automezzi attrezzati.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare la loro ostruzione con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
Art. 29 - Spazzamento delle foglie
1. Lo spazzamento delle foglie è eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie è eseguito dal Gestore.
3. La raccolta delle foglie, degli aghi e dei ramoscelli caduti da alberi di proprietà privata nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti deve essere eseguita dal proprietario delle piante. E' responsabilità del proprietario provvedere al rispetto della piombatura della propria vegetazione riferita al confine della propria area.
4. Chi viola le disposizioni del precedente comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.
Art. 30 - Cestini stradali
1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini stradali sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite con il Comune.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni generali del presente Regolamento ed in particolare dagli artt. 5 e/o 10.
Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati
1. I rifiuti abbandonati all’interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune. Tale servizio è eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.
2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
3. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.
Art. 32 - Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico
1. Il Gestore durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all’atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall’Autorità Sanitaria Locale competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.
2. Il rinvenimento su suolo pubblico di animali morti appartenenti alla fauna selvatica è comunicato al competente servizio ASL per i propri adempimenti.
3. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico, previo intervento del personale ASL sul posto e redazione del “verbale di constatazione di morte”, vengono trasportati e smaltiti dal Gestore.
4. Per gli animali iscritti all’anagrafe canina dotati di microchip il proprietario, una volta effettuato il sopralluogo e redatto il verbale dal personale ASL, ha l’obbligo della rimozione e dello smaltimento per il tramite di ditte autorizzate.
Art. 33 - Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, mantengono pulita l’area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta e liberano l’area negli orari indicati dal Comune per consentire la ripulitura delle aree pubbliche utilizzate.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni generali del presente Regolamento ed in particolare dagli artt. 5 e/o 10.
CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 34 - Modalità di gestione
1. I produttori di particolari tipologie di rifiuti, non disciplinate dal presente regolamento, distinguono i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e li smaltiscono osservando la specifica normativa di settore, statale e regionale.
CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI
Art. 35 - Organi di vigilanza e controllo
1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all’igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Locale ed alle altre forze dell'ordine. Il Gestore e/o gli Uffici Comunali preposti al controllo provvedono a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell’esecuzione del servizio.
2. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni del presente Regolamento potranno essere altresì accertate dai dipendenti del Gestore del servizio di igiene urbana, appositamente nominati Ispettori Ambientali, nonché, qualora consentito dalle vigenti disposizioni di legge e previa stipula di apposita convenzione, da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie (Ambientali, Ecozoofile ecc.) e da personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
3. I controlli di cui al presente articolo possono essere effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la videosorveglianza ed il telecontrollo del territorio.
4. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune.
5. Gli utenti possono segnalare agli organi di vigilanza e controllo come sopra individuati, situazioni di abbandoni di rifiuti sul territorio (terreni pubblici e privati) o situazioni di danneggiamento ed imbrattamento di beni ed aree ricadenti nel territorio comunale e tutte quelle condotte vietate ai sensi del presente Regolamento. Le segnalazioni dovranno essere sottoscritte dai cittadini e contenere in maniere sintetica ed esaustiva tutte le informazioni necessarie per accertare in maniera precisa i comportamenti denunciati. L'Amministrazione provvederà con successivo atto a disciplinare le procedure operative inerenti la gestione delle segnalazioni, al fine di garantire la privacy dei soggetti interessati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, prevedendo anche forme di incentivazione a chi permette di identificare soggetti autori di violazioni al presente Regolamento.
Art. 36 - Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata, riassunte nella tabella riportata dal presente articolo.
Articolo | Rubrica articolo - ed eventuali note | Minimo | Massimo |
Art. 5 co. 3 | Divieti ed obblighi generali | € 27,00 | € 162,00 |
Art. 5 co. 4 | Divieti ed obblighi generali – Aree private | € 27,00 | € 162,00 |
Art. 5 co. 6 | Divieti ed obblighi generali - Rifiuti speciali | € 54,00 | € 324,00 |
Art. 9 co. 7 | Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani | € 27,00 | € 162,00 |
Art. 10 co.17 | Servizio di raccolta “porta a porta” | € 54,00 | € 324,00 |
Art. 11 co. 5 | Gestione della frazione “verde” | € 27,00 | € 162,00 |
Art. 12 co. 8 | Gestione della frazione “organico” | € 27,00 | € 162,00 |
Art. 13 co. 6 | Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico) | € 54,00 | € 324,00 |
Art. 14 co. 7 | Gestione della frazione “carta” | € 27,00 | € 162,00 |
Art. 15 co. 5 | Gestione della frazione “plastica” | € 27,00 | € 162,00 |
Art. 16 co. 6 | Gestione della frazione “vetro” | € 27,00 | € 162,00 |
Art. 17 co. 4 | Gestione della frazione “residuo” | € 27,00 | € 162,00 |
Art. 18 co. 7 | Gestione dei rifiuti ingombranti | € 54,00 | € 324,00 |
Art. 19 co. 4 | Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) | € 54,00 | € 324,00 |
Art. 20 co. 4 | Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani | € 54,00 | € 324,00 |
Art. 21 co. 2 | Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale | € 54,00 | € 324,00 |
Art. 22 co. 2 | Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie | € 54,00 | € 324,00 |
Art. 29 co. 4 | Spazzamento foglie | € 27,00 | 162,00 |
2. Per tutte le sanzioni previste ed applicate ai sensi del presente Regolamento, il trasgressore potrà usufruire di una riduzione del 30%, qualora provveda al pagamento entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione o dalla notifica del verbale, troncato all'unità di euro inferiore.
CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 37 - Contratto integrativo
1. Il Gestore può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche specifici accordi che disciplinino modalità e oneri connessi ad interventi aggiuntivi per la raccolta di elevate quantità di rifiuti recuperabili (cartone, imballaggi ecc..).
Art. 39 - Efficacia
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione, ai sensi dell'art. 60 del medesimo Statuto.
Art. 40 - Abrogazioni
1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento “dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 04/05/1987.