CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO Clausole campione

CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO. 1. Secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall’esecuzione del presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO. Art. 9 – Direzione lavori.Ordini di Servizio Art.10 – Domicilio della ditta appaltatrice
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO. Secondo quanto disposto dall’art.117 D.lgs.n.163/2006 ss. mm., per gli appalti di lavori sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121, comma 1, del D.lgs.n.163/2006 ss. mm., i crediti derivanti dall’esecuzione dell’appalto possono essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al RUP Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, in xxx Xxxxxx x. 0, Xxxxxxx il quale provvede a comunicare quelle accettate al Direttore Xxxxxx. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario. La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla. E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO. Si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Dlgs 50/2016. Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente. L’amministrazione, al momento della stipula del contratto o in atto separato contestuale, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO. Ai sensi dell’art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare l’articolo 26, comma 5, della l. 109/94 e successive modificazioni e l’articolo 115 del regolamento approvato con il DPR 554/99. Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al punto precedente. L’Amministrazione comunale, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO. Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare l'art. 117 del Decreto legislativo n. 163/2006. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità all’Ente Appaltante, se organismo di diritto pubblico, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stessa. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. L' Ente Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori, con questo stipulato.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO. Secondo quanto disposto dall’art.115 del DPR. 554/99, i crediti derivanti dall’esecuzione dell’Appalto possono essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al il quale provvede a comunicare quelle accettate al Direttore dei lavori. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile se debitamente notificata a cedente e cessionario. La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla. . Art. 8 Direzione lavori ed ordini di servizio Ai sensi dell’art.123 del D.P.R 21.12.1999 n. 554 le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli art. 124, 125, 126 del D.P.R 21.12.1999 n. 554. In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R 21.12.1999 n. 554. Il Direttore dei lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle Amministrazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore dei lavori. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un ...
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO. Secondo quanto disposto dall’art. 115 DPR 554/99, i crediti derivanti dall’esecuzione dell’appalto possono essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Geom. Xxxxx Xxxxxxx presso la sede del Consorzio ASI sita in xxx Xxxxxxx, 0 – 74121 Taranto, il quale provvede a comunicare quelle accettate al Direttore dei Lavori. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 15 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario. La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO. La cessione dei crediti vantati nei confronti del "Consorzio A.S.I." a titolo di corrispettivo di appalto può essere ef- fettuata dalla società appaltatrice a banche ed intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda espressamente l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al "Consorzio A.S.I.". In ogni caso il "Consorzio A.S.I." ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Isola del Liri, a titolo di corrispettivo di appalto, può essere effettuata dall’appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune di Isola del Liri. La stazione appaltante riconosce la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.