ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000 (quarantamila/00). La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato...
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 15.000,00. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l...
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul corrispettivo dovuto all’appaltatore verrà calcolato l’importo dell’anticipazione contrattuale, in misura massima del 20 (venti) percento. Ai sensi dell’art. 207 comma 1 della legge n. 77 del 2020, l’anticipazione può essere aumentata fino al 30 (trenta) percento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Stazione Appaltante. L’anticipazione verrà erogata all’appaltatore solo dopo l’avvio dei lavori, dietro dichiarazione del direttore dei lavori di effettivo inizio degli stessi, nonché previa presentazione di idonea cauzione bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore, costituita con le modalità previste dal citato art. 35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici. L’anticipazione verrà revocata nel caso in cui i lavori non procedano secondo il programma esecutivo redatto dall’appaltatore e consegnato al direttore dei lavori prima della sottoscrizione del verbale di consegna. L’anticipazione concessa verrà recuperata a partire dal primo pagamento in acconto, detraendo su ogni certificato di pagamento una somma pari alla percentuale di anticipazione concessa. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Nel corso dell’esecuzione dei lavori di appalto saranno erogati all’Appaltatore pagamenti in acconto fino ad un ammontare complessivo del 90% del corrispettivo di appalto. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300 000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime...
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO pag. 18 " 16) Conto finale - Avviso ai creditori pag. 19 " 17) Collaudo - Certificato di regolare esecuzione pag. 20 " 18) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore pag. 20 " 20) Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione pag. 22 " 21) Rinvenimenti pag. 22 " 22) Brevetti di invenzione pag. 23 " 23) Definizione delle controversie - Accordo bonario - Arbitrato pag. 23 " 24) Disposizioni generali relative ai prezzi pag. 24
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 113, 114 e 116 del DPR 554/99.
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 20
1. Anticipazione. 20
2. Pagamenti in acconto 20
3. Termini per il pagamento degli acconti e del saldo 20
4. Ritardato pagamento 21
5. Interessi per il ritardato pagamento 21
6. Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti 21
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 79/97, convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione. La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, mensilmente. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei servizi.
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell’art. 15, comma 7, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 113, 114 e 116 del regolamento approvato con il DPR 554/99.
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1. Come previsto dall’art. 26 del CSA, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice è prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (dicesi venti per cento) dell’importo riferito al singolo Contratto Applicativo.
2. Per ciascun Contratto Applicativo di importo inferiore o pari ad 30.000,00 € (di- consi trenta mila euro/zero centesimi) si procederà alla liquidazione a saldo di quanto eseguito in base alla regolare esecuzione dei lavori attestata dal Direttore dei Lavori. Per Contratti Applicativi di lavori di importo superiore a 30.000,00 € (diconsi trenta mila euro/zero centesimi), ai sensi dell’art. 27, comma 3, del CSA le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 9, comprensivi della quota relativa degli Oneri per la Sicurezza al netto sia della ritenuta di cui al successivo comma 3 sia dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a 15.000,00 € (diconsi quindici mila euro/zero centesimi).
3. Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del Codice in caso di pagamenti per stati di avanzamento, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (dicesi zero virgola cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 15) Conto finale ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 16) Collaudo ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 17) Certificato regolare esecuzione ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 18) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 19) Cartelli all'esterno del cantiere ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 20) Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 21) Rinvenimenti ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 22) Brevetti di invenzione ........................................................................................................................................... . ...........................................................................