ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO Clausole campione

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, e dell'art. 140 del D.P.R. n. 207/2010, non è dovuta alcuna anticipazione. Non sono previsti pagamenti in acconto. Il saldo dell’importo dovuto sarà effettuato a favore della ditta dopo l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Per esercitare il suddetto diritto l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul corrispettivo dovuto all’appaltatore verrà calcolato l’importo dell’anticipazione contrattuale, in misura massima del 20 (venti) percento. Ai sensi dell’art. 207 comma 1 della legge n. 77 del 2020, l’anticipazione può essere aumentata fino al 30 (trenta) percento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Stazione Appaltante. L’anticipazione verrà erogata all’appaltatore solo dopo l’avvio dei lavori, dietro dichiarazione del direttore dei lavori di effettivo inizio degli stessi, nonché previa presentazione di idonea cauzione bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore, costituita con le modalità previste dal citato art. 35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici. L’anticipazione verrà revocata nel caso in cui i lavori non procedano secondo il programma esecutivo redatto dall’appaltatore e consegnato al direttore dei lavori prima della sottoscrizione del verbale di consegna. L’anticipazione concessa verrà recuperata a partire dal primo pagamento in acconto, detraendo su ogni certificato di pagamento una somma pari alla percentuale di anticipazione concessa. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Nel corso dell’esecuzione dei lavori di appalto saranno erogati all’Appaltatore pagamenti in acconto fino ad un ammontare complessivo del 90% del corrispettivo di appalto. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300 000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime...
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO pag. 18 " 16) Conto finale - Avviso ai creditori pag. 19 " 17) Collaudo - Certificato di regolare esecuzione pag. 20 " 18) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore pag. 20 " 20) Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione pag. 22 " 21) Rinvenimenti pag. 22 " 22) Brevetti di invenzione pag. 23 " 23) Definizione delle controversie - Accordo bonario - Arbitrato pag. 23 " 24) Disposizioni generali relative ai prezzi pag. 24
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 113, 114 e 116 del DPR 554/99.
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 79/97, convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione. La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00 oltre iva. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei servizi.
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 20 1. Anticipazione. 20 2. Pagamenti in acconto 20 3. Termini per il pagamento degli acconti e del saldo 20 4. Ritardato pagamento 21 5. Interessi per il ritardato pagamento 21 6. Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti 21
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell’art. 15, comma 7, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 113, 114 e 116 del regolamento approvato con il DPR 554/99.
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1. Come previsto dall’art. 26 del CSA, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice è prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (dicesi venti per cento) dell’importo riferito al singolo Contratto Applicativo. 2. Per ciascun Contratto Applicativo di importo inferiore o pari ad 30.000,00 € (di- consi trenta mila euro/zero centesimi) si procederà alla liquidazione a saldo di quanto eseguito in base alla regolare esecuzione dei lavori attestata dal Direttore dei Lavori. Per Contratti Applicativi di lavori di importo superiore a 30.000,00 € (diconsi trenta mila euro/zero centesimi), ai sensi dell’art. 27, comma 3, del CSA le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 9, comprensivi della quota relativa degli Oneri per la Sicurezza al netto sia della ritenuta di cui al successivo comma 3 sia dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a 15.000,00 € (diconsi quindici mila euro/zero centesimi). 3. Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del Codice in caso di pagamenti per stati di avanzamento, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (dicesi zero virgola cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 15) Conto finale ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 16) Collaudo ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 17) Certificato regolare esecuzione ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 18) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 19) Cartelli all'esterno del cantiere ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 20) Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 21) Rinvenimenti ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... " 22) Brevetti di invenzione ........................................................................................................................................... . ...........................................................................