OPERE A CORPO Clausole campione

OPERE A CORPO. Il prezzo di tutte le opere indicate progettualmente come liquidazioni a corpo è da ritenersi assolutamente onnicomprensivo di tutte le forniture, trasporti, sollevamenti, armature e ponteggi di servizio e di protezione asporti e lavorazioni necessarie per dare l’opera perfettamente finita e rifinita a regola d’arte, funzionante e collaudabile in base alle normative vigenti al momento del collaudo stesso anche nelle parti non indicate graficamente o altrimenti specificate negli elaborati progettuali; nel prezzo è altresì incluso ogni altro onere per il pagamento di tasse ed oneri relativi all’opera da realizzare, la presentazione di tutte le documentazioni e certificazioni richieste sui materiali, sulle singole componenti e sul complesso dell’opera da realizzare, la progettazione esecutiva e costruttiva dell’opera da effettuarsi secondo le regole del presente capitolato, l’esecuzione di tutti i calcoli necessari il reperimento ad opera eseguita di tutti i pareri eventualmente necessari per il collaudo dell’opera, l’assistenza al collaudo medesimo. E' altresì compresa la realizzazione, anche in opera, prima dell’esecuzione dei lavori di tutte le campionature richieste dalla D.L. La realizzazione delle opere a corpo previste potrà anche subire delle modificazioni derivanti dalla difficoltà oggettiva di esecuzione, dall’intervento di nuove e più restrittive normative durante il corso dei lavori o dall’opportunità di una migliore e più razionale realizzazione senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore di richiedere maggiori o speciali compensi rispetto al prezzo a corpo iniziale.
OPERE A CORPO. Il prezzo di tutte le opere indicate progettualmente come liquidazioni a corpo è da ritenersi assolutamente onnicomprensivo di tutte le forniture, trasporti, sollevamenti, armature e ponteggi di servizio e di protezione asporti e lavorazioni necessarie per dare l'opera perfettamente finita e rifinita a regola d'arte, funzionante e collaudabile in base alle normative vigenti al momento del collaudo stesso anche nelle parti non indicate graficamente o altrimenti specificate negli elaborati progettuali; nel prezzo è altresì incluso ogni altro onere per il pagamento di tasse ed oneri relativi all'opera da realizzare, la presentazione di tutte le documentazioni e certificazioni richieste sui materiali, sulle singole componenti e sul complesso dell'opera da realizzare, la progettazione esecutiva e costruttiva dell'opera da effettuarsi secondo le regole del presente capitolato, l'esecuzione di tutti i calcoli necessari il reperimento ad opera eseguita di tutti i pareri eventualmente necessari per il collaudo dell'opera, l'assistenza al collaudo medesimo. E' altresì compresa la realizzazione, anche in opera, prima dell'esecuzione dei lavori di tutte le campionature richieste dalla D.L. La realizzazione delle opere a corpo previste potrà anche subire delle modificazioni derivanti dalla difficoltà oggettiva di esecuzione, dall'intervento di nuove e più restrittive normative durante il corso dei lavori o dall'opportunità di una migliore e più razionale realizzazione senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore di richiedere maggiori o speciali compensi rispetto al prezzo a corpo iniziale.
OPERE A CORPO. Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere (art. 53, comma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163). I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo. Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate. Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.
OPERE A CORPO. Il prezzo delle opere a corpo, oltre alle singole prestazioni descritte nel computo metrico, comprende tutti gli oneri accessori, di materiali e mano d’opera per dare il lavoro finito a regola d’arte, perfettamente funzionante e conforme a quanto riportato nelle tavole di progetto, sia come dimensioni che come materiali da impiegare, come riportato nella relazione generale, nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e negli elaborati grafici. I prezzi a corpo comprendono espressamente tutti gli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori, alla protezione delle opere esistenti da mantenere, al ripristino dei luoghi al termine dei lavori. I singoli prezzi elementari componenti l'opera comprendono i costi della sicurezza diretti, mentre sono computati separatamente gli oneri specifici, che formano a loro volta voce da compensare a corpo secondo le risultanze del Piano di Sicurezza e Coordinamento. La descrizione delle voci è quella riportata analiticamente nelle singole voci del computo metrico, descrizioni che si completano con le descrizioni del presente capitolato speciale d’appalto, i disegni e le relazioni. Le voci sono descrittive e comprendono, anche se non richiamate nel testo, tutti i materiali, accessori e prestazioni occorrenti per dare finito in opera quanto richiesto. Il prezzo a corpo suddetto, ai sensi delle normative vigenti non potrà fare riferimento in sede di liquidazione, alle quantità del computo metrico che è da intendersi puramente indicativo. Si richiama in proposito il comma 2 dell’articolo 118 del DPR 207/2010 che obbliga il concorrente a verificare il computo metrico e a introdurre eventuali adeguamenti in aggiunta o in detrazione in modo che l’importo offerto consenta l’esecuzione delle opere secondo il suo giudizio di fattibilità senza alcun successivo motivo di adeguamento o contenzioso.

Related to OPERE A CORPO

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: