ACCORDO
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e
LA REPUBBLICA DEL PERÙ, in seguito denominata «Perù», in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui il Perù, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'UE;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme del diritto dell'Unione e del diritto nazionale degli Stati membri e del Perù per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini del Perù che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
(1) GU X 000 xxx 00.0.0000, xxx. 00.
x) «xxxxxxxxx xxx Xxxx»: chiunque possieda la cittadinanza del Perù;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio del Perù senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini del Perù titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato dal Perù possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini del Perù o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (1).
Per la suddetta categoria di persone, il Perù può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e il Perù si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale del Perù.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio del Perù per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini del Perù possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipenden temente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini del Perù possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per il Perù e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
(1) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e del Perù. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) controlla l'applicazione del presente accordo;
b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;
c) dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e il Perù
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e il Perù, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Il Perù può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
Fatto in duplice esemplare in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на четиринадесети март през две хиляди и шестнадесета година. Hecho en Bruselas, el catorce de marzo de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne čtrnáctého března dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den xxxxxxxxx xxxxx to tusind og seksten. Geschehen zu Brüssel am vierzehnten März zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the fourteenth day of March in the year two thousand and sixteen. Fait à Bruxelles, le quatorze mars deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste. Fatto a Bruxelles, addì quattordici marzo duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada četrpadsmitajā martā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo keturioliktą dieną Briuselyje.
Xxxx Xxxxxxxxxxx, a kétezer-tizenhatodik év március havának tizennegyedik napján. Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, veertien maart tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia czternastego marca roku dwa tysiące szesnastego. Feito em Bruxelas, em catorze de março de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la paisprezece martie două mii șaisprezece. V Bruseli štrnásteho marca dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne štirinajstega marca leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista. Som skedde i Bryssel den fjortonde mars år tjugohundrasexton.
За Европейския съюз Рог la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Za Europsku uniju
Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx Xxxxxxxxx Xxxx
Xxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxx
Xx Peruánskou Republikudo For Republikken Peru
Für die Republik Peru Peruu Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Περού For the Republic of Peru Pour xx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xx Xxxxxxxxx Xxxx
Per la Republica del Perù Peru Republikas vārdā – Peru Respublikos vardu
A Perui Köztársaság részéről Għar-Repubblika tal-Peru Voor de Republiek Peru
W imieniu Peru
Pela República do Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx Xxxx
Perun Tasavallan puolesta För Republiken Peru
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'asso ciazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità del Perù, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
— uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),
— sportivi e artisti che svolgono un'attività ad hoc,
— giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e
— tirocinanti all'interno della stessa azienda.
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
La presente dichiarazione non pregiudica la definizione delle categorie di viaggiatori previste dal diritto nazionale del Perù ai fini dell'ingresso, del transito e del soggiorno nel territorio peruviano e dell'uscita dal medesimo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIaRaZIONE COMUNE SULLE INFORMaZIONI Da FORNIRE aI CITTaDINI RIGUaRDaNTI L'aCCORDO DI ESENZIONE DaL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini del Perù, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
DICHIaRaZIONE COMUNE SULL'INTRODUZIONE DI PaSSaPORTI BIOMETRICI Da PaRTE DELLa REPUBBLICa DEL PERÙ
La Repubblica del Perù, in qualità di parte contraente, dichiara di avere aggiudicato un contratto relativo alla produzione di passaporti biometrici e s'impegna a rilasciare solo passaporti biometrici ai suoi cittadini al più tardi entro il 31 luglio 2016. Tali passaporti saranno pienamente conformi alle norme dell'ICaO di cui al documento ICaO 9303.
Le parti contraenti convengono che il mancato rilascio di soli passaporti biometrici entro il 31 luglio 2016 costituisce un motivo sufficiente per la sospensione del presente accordo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
DICHIaRaZIONE COMUNE SULLa COOPERaZIONE IN MaTERIa DI MIGRaZIONE IRREGOLaRE
Le parti contraenti ricordano il loro impegno a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, dall'altra, riguardo alla riammissione dei migranti irregolari.
Le parti contraenti sorvegliano attentamente l'attuazione di tale impegno e convengono che, se una di esse lo richiede e in particolare in caso di aumento della migrazione irregolare e di problemi relativi alla riammissione degli immigrati irregolari in seguito all'entrata in vigore del presente accordo, concluderanno un accordo inteso a disciplinare gli obblighi specifici di entrambe in materia di riammissione dei migranti irregolari.
Le parti contraenti convengono che la mancata conclusione di detto accordo di riammissione in caso di richiesta di una di esse costituisce un motivo sufficiente per la sospensione del presente accordo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.