Applicazione territoriale. 1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Applicazione territoriale. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera da un trattato12 di unione doganale.
Applicazione territoriale. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio della Nuova Zelanda, ma non comprende Tokelau.
Applicazione territoriale. 1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
(1) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
Applicazione territoriale. (a) da un lato, al territorio del Regno Unito e ai seguenti territori per i quali il Regno Unito è responsabile delle relazioni internazionali:
(i) Gibilterra,
(ii) Le Isole del Canale che includono il Baliato di Guernsey e il Baliato di Jersey, e (iii) L’Isola di Man, (b) e, dall’altro, al territorio della Repubblica Italiana.
2. Con riferimento a Gibilterra, l’Accordo si applica con le modifiche indicate nell’“Allegato A: Gibilterra”.
3. Con riferimento al Baliato di Guernsey l’Accordo si applica con le modifiche indicate nell’“Allegato B: Baliato di Guernsey”.
4. Con riferimento all’Isola di Man l’Accordo si applica con le modifiche indicate nell’“Allegato C: Isola di Man”.
5. Con riferimento al Baliato di Jersey l’Accordo si applica con le modifiche indicate nell’“Allegato D: Baliato di Jersey”. The Italian Republic and the Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx ("xxx Xxxxxx Xxxxxxx") (hereafter referred to as "Parties"), with the aim of ensuring mutual recognition for the purpose of exchange of driving licences issued by the Competent Authorities of the Parties, Whereas, the mutual recognition of driving licences between the Parties was until 31 December 2020 regulated by Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on driving licences, Whereas a United Kingdom driving licence, as long as it has not expired, remains valid for the purposes of driving in the territory of the Italian Republic for one year after the date of acquisition of the holder's residence in the territory of the Italian Republic, Whereas an Italian driving licence remains valid for the purposes of driving in the territory of the United Kingdom until its expiry date even after the holder has acquired residence in the territory of the United Kingdom, Have agreed as follows:
1. Each Party shall mutually recognise, for the purpose of exchange, full, non-provisional and valid driving licences, that have been issued by the Competent Authorities of the other Party in accordance with its domestic legislation, to holders of such driving licences who acquire residency in its territory.
2. The United Kingdom shall also recognise, for the purpose of exchange, all expired driving licences issued by Competent Authorities of the Italian Republic. The Italian Republic shall also recognise, for the purpose of exchange, driving licences issued by Competent Authorities of the United Kingdom that have expired not more than five (5) years before t...
Applicazione territoriale. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e, dall'altra, al territorio della Liberia.
Applicazione territoriale. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore l’accordo bilaterale del 29 marzo 192310 tra la Confederazione Svizzera e il Principato.
Applicazione territoriale. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui questo Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 19236.
Applicazione territoriale. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall’altra, al territorio del Vietnam.
Applicazione territoriale. Il presente Accordo si applica ugualmente al Principato del Liechtenstein fino a quando tale Paese è legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale e da un trattato bilaterale sulla concessione di un brevetto unitario.