Contract
Contratto quadro: Tipo doc.: 3900006336 ZSCQ Importo globale in EUR: | CIG: 77571033E6 Pagina 1 di 6 |
300.000,00 Appalto: 2100001251 | Fornitore: 53595 S.I.C.I.E.T. SRL |
Riferimento: | |
Oggetto: Accordo Quadro per il Servizio di Manutenzione Sistemi di Telecontrollo e strumentazione per l'anno 2018/2019 | |
Pos. |Codice |Descrizione | |
1 Accordo Q. per il servizio di TLC Id2020 Accordo Quadro per il Servizio di Manutenzione Sistemi di Telecontrollo e Strumentazione per l'Anno 2018/2019 sui Distretti Siena Est - Siena Ovest - Amiata Nord - Amiata Sud - Orcia .Autorizzazione ad esperire gara mediante procedura negoziata in applicazione della P.G. 7.4.2. per un importo totale di €300.000,00 di cui: -Importo per l'esecuzione del servizio €299.300,00 e; -Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza €700,00. | |
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO *** |
Contratto quadro:
Pagina 2 di 6
3900006336
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Xxx Xxxxxx, 00 – XXXXXXXX
ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO E STRUMENTAZIONE PER L’ANNO 2018 SUI DISTRETTI SIENA EST – SIENA OVEST - AMIATA NORD – AMIATA SUD – ORCIA - AFFIDATO ALL’IMPRESA “S.I.C.I.E.T. SRL P. IVA: 01374060588” – APPALTO N. 2100001251 - CIG 77571033E6
TRA
1) Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”), con sede legale in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x. 00 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell’Amministratore Delegato, Xxxxx XXXXXXX, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. dell’8 Gennaio 2019;
E
2) l’Impresa SICIET S.r.l. (di seguito denominata anche “Appaltatore”), con Sede in Orbetello (Gr) – Fraz. Albinia Xxx Xxxxxx x. 0, (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno P.IVA: 01164350538, CF 01374060588; numero Repertorio Economico Amministrativo: GR-86426, agli atti della Stazione Appaltante) in persona dell’Amministratore unico Xxxxxxxx XXXXXXXXXX nato a Orbetello (GR) il 5 Marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nominato con atto del 24/05/1996.
Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A., SAP SRM.
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto. Successivamente all’apposizione dell’ultima firma digitale, il contratto viene repertoriato e fascicolato presso l’archivio informatico “Archiflow” della Stazione Appaltante, previa verifica della validità delle firme digitali.
PREMESSO CHE
- Con determinazione n. 89744 del 30/10/2018, l’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A., ha autorizzato l’esecuzione del Servizio di manutenzione sistemi di telecontrollo e strumentazione per l’anno 2018 sui Distretti Siena Est – Siena Ovest - Amiata Nord – Amiata Sud - Orcia per l’importo di € 300.000,00, di cui € 299.300,00 per servizi veri e propri ed € 700,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso e a esperire gara mediante procedura negoziata on-line, in applicazione del Regolamento dei lavori servizi e forniture sotto soglia Comunitaria di Acquedotto del Fiora S.p.A., ai sensi dell’art. 134 del d.lgs n. 50/2016, con le modalità di cui all’art. 95 comma 4, d.lgs. 50/2016, determinato mediante percentuale unica di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- si è proceduto a indire gara di appalto n. 2100001251, CIG 77571033E6 sulla piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora, per la gestione delle gare online - ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) “procedura negoziata” con invito secondo quanto disposto da Regolamento “Sistemi di qualificazione di Acquedotto del Fiora”, ai sensi dell’art. 134 d.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, secondo quanto disposto dall’art. 95 c. 4 d.lgs. 50/2016;
- il servizio oggetto del presente contratto è da eseguirsi nell’anno 2019;
- la gara è stata aperta in data 05/02/2019, l’impresa aggiudicataria è risultata SICIET S.r.l., la quale ha presentato offerta n. 500006800, agli atti della Stazione Appaltante, offrendo un ribasso pari al 15,50% sull’e.p.u.;
- con determinazione n. 19260 dell’8 Marzo 2019, l’Amministratore Delegato di Acquedotto del fiora S.p.A. ha approvato l’aggiudicazione all’impresa SICIET S.r.l.;
- dalla documentazione agli atti della Stazione Appaltante, risulta che l’APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l’affidamento di quanto in oggetto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., come sopra rappresentato, affida all’APPALTATORE, che accetta, l’appalto indicato in premessa.
Art. 1 - Oggetto
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei Servizio di manutenzione sistemi di telecontrollo e strumentazione per l’anno 2018 sui Distretti Siena Est – Siena Ovest - Amiata Nord – Amiata Sud - Orcia di cui in premessa e all’art. 1 del Disciplinare di Affidamento.
Contratto quadro:
Pagina 3 di 6
3900006336
2. Secondo quanto previsto dal Disciplinare ogni ordine di intervento contiene la descrizione degli interventi da eseguire.
3. Le tempistiche e le modalità operative dell’intervento saranno indicate all’interno dell’ordine, in particolare l’intervento dovrà essere eseguito entro tempi diversi in funzione della priorità indicata e secondo le indicazioni del Responsabile del servizio.
Art. 2 – Condizioni e Documenti
L’appalto viene concesso e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:
- Lettera di invito
- Offerta economica
- Disciplinare di Affidamento del servizio
- DUVRI
- e.p.u.
- quadro di incidenza di manodopera
che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L’appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall’APPALTATORE.
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A.
Art. 3 - Durata
La durata del Contratto è prevista, come disposto dall’art. 3 del Disciplinare di Affidamento, in 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio e, comunque, fino alla concorrenza dell’importo contrattuale. Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all’APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in € 300.000,00 lordi (euro Trecentomila/00 lordi) di cui € 700,00 (euro Settecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
I servizi regolarmente eseguiti saranno liquidati applicando all’e.p.u. posto a base di gara, il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria pari al 15,50%.
2. Ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare di Affidamento, l'importo su indicato deve intendersi presunto ed assunto quale tetto massimo di spesa per l'esecuzione del servizio in gara, fatto salvo il diritto di Acquedotto del Fiora S.p.A. all'utilizzazione anche parziale del tetto di cui sopra, in ragione alle proprie effettive esigenze.
3. La società aggiudicataria pertanto, non avrà nulla a pretendere da Acquedotto del Fiora S.p.A. se il tetto di spesa non sarà raggiunto.
4. I corrispettivi di cui al presente accordo quadro sono fissi e invariabili per tutta la durata dello stesso.
5. Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto e non troveranno applicazione l’art. 1664 c.c. e l’art. 1467 c.c.
6. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 40 del Disciplinare di Affidamento, a fronte dei servizi eseguiti, a fine di ogni mese, Acquedotto del Fiora S.p.A. provvederà ad emettere la relativa contabilità, previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del nominato Responsabile, che sarà sottoscritta in contraddittorio con l’Impresa Appaltatrice. Entro i termini di cui all’art. 113-bis d.lgs. 50/2016, Acquedotto del Fiora S.p.A. inoltra i certificati di pagamento all’Impresa Appaltatrice per l’emissione della relativa fattura.
7. I pagamenti degli importi fatturati saranno effettuati a 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse da parte della Impresa Appaltatrice.
Art. 5 – Garanzia fidejussoria e assicurazioni
1. Ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs 50/2016, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 l’APPALTATORE, produce una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.
L’APPALTATORE, in possesso della Certificazione di Qualità n. 8187/03/S rilasciata da RINA Service S.p.A., conforme alle norme ISO 9001:2015, agli atti della Stazione Appaltante, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto costituisce il deposito cauzionale definitivo nella misura ridotta di cui all’art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016, del 50%, con la polizza fideiussoria n. 1403530, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., d’ora innanzi indicato come Compagnia Assicurativa e per essa dal Garante della Agenzia
Contratto quadro:
Pagina 4 di 6
3900006336
K&CO DI Grosseto, agli atti della Stazione Appaltante che forma parte integrante del presente atto, ancorché non materialmente allegata.
La Compagnia suddetta si è costituita garante nell’interesse dell’APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di € 19.654,66 (Euro Diciannovemilaseicentocinquantaquattro/66) corrispondenti all’ammontare del deposito cauzionale definitivo. La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l’appaltatore fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. L'APPALTATORE, ai sensi dell’art. 103 comma 7, d.lgs. 50/2016, ha stipulato un'assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi (comprese la Stazione appaltante) nell’esecuzione del servizio, mediante polizza n. 2018/03/2306218 stipulata con Reale Mutua Assicurazioni e per essa dal Garante della Agenzia Grosseto Amiata agli atti della Stazione appaltante, per un massimale adeguato di € 500.000,00 (Cinquecentomila/00).
Art. 6 - Subappalto
1. Nell’ambito del presente appalto è permesso subappaltare così come previsto dall’art 105 d.lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
2. È fatto espresso diniego di subappaltare il servizio alle imprese partecipanti alla medesima gara.
3. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l’importo e copia del contratto, l’oggetto del servizio affidato.
Art. 7 – Obblighi Appaltatore
1. L’APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
2. L’Impresa SICIET S.r.l. con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l’esecuzione come disciplinate dal Capo VI del Disciplinare di Affidamento, e di eseguire il servizio secondo le modalità di cui al Capo VII del Disciplinare di Affidamento e secondo le indicazioni del Responsabile del servizio.
Art. 8 – Penali
1. L’Appaltatore dovrà rispettare il termine per l’esecuzione delle opere. In caso di mancato rispetto del termine indicato, saranno applicate le penali per il ritardo nei casi e con le modalità previste dal Disciplinare di Affidamento a cui si rimanda.
2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 9 – Risoluzione
1. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e nei casi e previsti all’art. 12 del Disciplinare di Affidamento a cui si xxxxxxx.
2. Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell’esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione del servizio, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.
Art. 10 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell’espletamento delle attività da quest’ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno
Contratto quadro:
Pagina 5 di 6
3900006336
origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l’attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La violazione da parte dell’Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
4. Qualora l’Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
Art. 11 Tracciabilità flussi finanziari
1 L’APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
2 L’APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
3 L’APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara (CIG) n. 77571033E6.
Art. 12 Privacy e Riservatezza
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx
La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, raggiungibile all'indirizzo XXX@xxxxx.xx.
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.
Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
# Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
# Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come
“riservate”.
Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d’opera di dominio pubblico.
L’Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all’esecuzione del Contratto.
Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate
Contratto quadro:
Pagina 6 di 6
3900006336
laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà.
Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal articolo, assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.
In caso di subappalto, si rinvia a quanto disciplinato dall’art 28, considerando 81 del GDPR.
In particolare, il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
Il subappaltatore assume, pertanto, gli stessi diritti e obblighi dell’appaltatore in tema di trattamento dei dati e non può subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell’appaltatore senza il previo consenso di quest’ultimo.
Qualora il subappaltatore ometta di adempiere ai propri obblighi, sarà comunque l’Appaltatore a mantenere l’intera responsabilità dell’adempimento nei confronti del titolare.
Art. 13 Foro Competente
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all’Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia. Art. 14 - Norme di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d’Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86
Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente L’Amministratore Delegato (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx) Xxx X.X.X.X.X.X. X.x.x. Xxxxxxx digitalmente Il Legale Rappresentante (Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Importo globale in EUR 300.000,00