Contratto di fornitura. 1.1 Di regola il contratto di fornitura si intende concluso con un ordine scritto e la rispettiva conferma d’ordine scritta da parte del Fornitore. Lo stesso vale per eventuali modifiche o ampliamenti dell’ordine. Per le richieste inerenti la consegna o spedizione e/o modifiche alle stesse è sufficiente una comunicazione per via telematica.
1.2 Il contratto tra la Committente ed il Fornitore si intende concluso anche nel caso in cui il Fornitore non rifiuti entro una settimana per iscritto un ordine comunicatogli dalla Committente.
1.3 Per le merci che vengono consumate gradualmente, sarà stipulato un contratto quadro nel quale si definiscono il prodotto, il luogo di consegna, il prezzo e le ulteriori condizioni di acquisto (trasporto, imballaggio ecc.). Le date di consegna e le rispettive quantità da consegnare saranno definite periodicamente nell’ambito di programmi di consegna. Il Fornitore è obbligato contrattualmente al rispetto delle quantità e dei termini definiti in detti programmi di consegna.
1.4 Il prezzo previsto nell’ordine e/o nel contratto quadro è vincolante e, salvo accordi diversi, si intende comprensivo delle spese di imballaggio, di assicurazione, di nolo e di trasporto al luogo di consegna e/o al luogo indicato dalla Committente per l’utilizzo del prodotto fornito.
1.5 Le merci viaggiano sino al luogo di consegna e/o al luogo indicato dalla Committente a rischio del Fornitore.
1.6 Il Fornitore è contrattualmente tenuto ad indicare su tutti i documenti di spedizione almeno – secondo quanto previsto nell’ordine – il numero d’ordine, la data dell’ordine, la quantità degli articoli spediti, il punto di scarico e, se esiste, il codice del materiale. L’omissione di tali indicazioni potrà comportare la restituzione della merce a spese del Fornitore.
1.7 Il Fornitore, se non ha adempiuto completamente ai suoi obblighi, avrà la facoltà di richiedere, con domanda scritta, modifiche o varianti all’ordine purché ragionevoli (x.xx. in relazione al progetto, al disegno, al tempo di consegna ecc.). Le eventuali conseguenze di tali modifiche o varianti (x.xx. aumento o riduzione dei costi, del tempo di consegna ecc.) dovranno essere concordate tra il Fornitore e la Committente a condizione che quest’ultima abbia espresso per iscritto il proprio consenso a tali modifiche.
1.8 Gli eventuali subappalti commissionati dal fornitore dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto da parte della Committente.
1.9 Qualora il Fornitore dovesse divenire...
Contratto di fornitura. 1) La fornitura dell’acqua è concessa a seguito di richiesta di attivazione della stessa.
2) L’Utente interessato all’attivazione di un’utenza idrica nuova, o precedentemente cessata per disdetta da parte del precedente intestatario, o cessata dal Gestore per prolungata morosità, o negli altri casi previsti dal Regolamento, dovrà provvedere alla stipula del contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento degli eventuali bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di apertura.
3) Il richiedente, nell’esprimere la volontà di effettuare un nuovo contratto, una cessazione o un subentro, si assume ogni responsabilità circa le conseguenti azioni di attivazione, disattivazione, corretta intestazione o cambio di intestazione del punto di consegna che il Gestore eseguirà con presunzione di buona fede.
4) Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato all'Azienda i corrispettivi relativi, il contratto di fornitura è intestato come segue:
a. per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l’immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
b. per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti, alla persona fisica o giuridica che fa richiesta di fornitura e si intesta il contratto. Gli altri proprietari e conduttori saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di Condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio attraverso la figura dell’amministratore, a termini di legge;
c. per la fornitura dell'acqua per uso edilizio, all'impresario edile o al proprietario della costruzione. L’intestatario del contratto ha l’obbligo di chiedere la cessazione dello stesso a ultimazione lavori e comunque entro la scadenza della concessione edilizia. In ogni caso il Gestore resta sollevato da ogni responsabilità connessa alla mancata richiesta di cessazione della fornitura nei termini sopra previsti.
5) È fatto obbligo all’Utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
6) Per l’attivazione di utenze relative ad attività produttive (industriali, agricole, artigianali, commerciali ecc.), sia continuative che stagionali, l’Utente deve dichiarare, in fase di contratto,...
Contratto di fornitura. A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto di Xxxxxxxxx non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria. La fornitura decorre dalla data di stipula contratto, salvo i casi di comprovata urgenza che ne impongono l'esecuzione anticipata da parte del Responsabile del Procedimento nella data stabilita con apposita comunicazione all'aggiudicatario. Con l'Ordinativo di Fornitura l’AOU comunica alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto del contratto, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.
Contratto di fornitura. Soggetto a cui viene effettuata la fornitura
Contratto di fornitura. La fornitura dell’acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto, con l’osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E’ fatto obbligo all’utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie. Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risultino accettati il preventivo ed i relativi corrispettivi previsti per l’esecuzione dell’allacciamento. Le eventuali spese di bollo, registrazione, deposito cauzionale, inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti.
Contratto di fornitura. 19.1 Il contratto di fornitura sottoscritto dall’Utente, è l’unico documento che impegna il Gestore alla fornitura del servizio idrico integrato.
19.2 L’Utente intestatario del contratto, identificato formalmente con valido documento di identità, di norma è il reale fruitore del servizio anche se non proprietario dell’utenza servita.
19.3 All’atto della stipula del contratto, il richiedente certifica, nelle forme di legge, la disponibilità dell’immobile in qualità di proprietario o legittimo utilizzatore, nonché la regolarità dello stesso in riferimento alle norme urbanistiche vigenti.
19.4 All’atto della stipula del contratto, il richiedente certifica, nelle forme di legge, la residenza ed il numero di componenti per l’attribuzione della rispettiva tipologia di utenza domestica residente, ovvero l’utilizzo non domestico di risorsa idrica in relazione alla propria attività, per l’attribuzione della rispettiva tipologia d’uso ai sensi della tassonomia ed articolazione tariffaria.
19.5 Il contratto di somministrazione si perfeziona alla data di apertura del contatore riportata nel documento rilasciato dal Gestore. Ad ogni contratto d’utenza corrisponde un’unica unità immobiliare catastalmente censita. Ogni utenza deve essere di norma servita da un proprio contatore distinto, salvi i casi riferiti alle disposizioni temporanee di cui all’art.65, per i quali l’utilizzo di un contatore a servizio di più unità immobiliari è tollerato in ragione di un unico impianto idrico e della eccessiva difficoltà tecnica per la sua separazione.
19.6 I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso appositamente prevista dal D. Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”) così come modificato dal D.Lgs.21/2014, attraverso le modalità previsto dal Gestore oppure quando vengano meno i requisiti o titoli abilitativi.
19.7 L’intestatario del contratto sarà pienamente responsabile nel caso di inadempienze nei confronti del presente regolamento.
Contratto di fornitura. Grado di complessità 2
Contratto di fornitura. A seguito della comunicazione della positiva selezione da parte della S.A., le ditte che ne hanno diritto, sottoscriveranno un Contratto di Fornitura con l’Azienda nel quale sono definite le condizioni e le modalità della/e fornitura/e, discendenti dall’Accordo Quadro fermo restando i vincoli ed obblighi derivanti dal presente disciplinare di gara, del Capitolato speciale e di tutta la documentazione tecnica relativa ed afferente in ogni forma alla presente gara. Prima della sottoscrizione del contratto l’Azienda effettuerà la verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti affinchè la/e ditta/e interessata/e possano contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’Azienda si riserva la facoltà eventuale di poter effettuare, a suo insindacabile giudizio, audit di controllo e verifica presso le sedi delle ditte aggiudicatarie, con l’obbligo di queste di permettere l’accesso alle proprie sedi e alla pertinente documentazione per la valutazione della veridicità e della coerenza delle dichiarazioni rese in sede di offerta. Il rifiuto di sottoporsi a tale verifica pregiudica la sottoscrizione del contratto di fornitura. Dalla verifica potrebbero emergere delle anomalie che se non impattanti con le dichiarazioni rese nei documenti di gara e quindi con i giudizi espressi dalla commissione, possono essere sanate e permettere la sottoscrizione del contratto di fornitura; al contrario se dette anomalie hanno condizionato, stante la loro non veridicità, il giudizio della commissione, la ditta verrà esclusa con le conseguenze previste dalla legislazione vigente.
Contratto di fornitura. La fornitura dell’a cqua è concessa previa sottos crizi one del relati vo contra tto, con l 'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E’ fatto obbligo all ’Utente di comuni ca re a Prealpi Servizi ogni modifi ca zione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una va ria zione alle condizioni contra ttuali ori xxxx xxx. Il contra tto di fornitura non potrà essere s tipula to nel caso in cui non risul tino accettati il preventi vo ed i rela ti vi corrispetti vi previs ti per l ’esecuzione dell’allacciamento. Le eventuali spese di bollo, registrazione, antici po o deposito cauzionale, inerenti ai contra tti , sono a ca ri co degli Utenti .
Contratto di fornitura. La/e ditta/e affidataria/e, a seguito di richiesta avanzata dalle singole AASSLL, a titolo di garanzia del corretto adempimento del contratto, secondo quanto stabilito dagli artt. 32, 33 e 86 del D.Lgs.n.50/2016, sarà/anno tenuta/e: