Lettura dei contatori Clausole campione

Lettura dei contatori. Gli apparecchi di misura e di controllo vengono letti e verificati ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno, e di norma una volta l’anno. Qualora non sia possibile, per causa imputabile all’utente, la lettura del contatore, sarà facoltà del Comune previo avviso, sospendere la erogazione dell’acqua, che non potrà essere riattivata se non dopo l’effettuazione della lettura e, il versamento dell’importo di cui all’art. 15, quale penalità appositamente prevista. Quando gli apparecchi risultassero guasti, l’utente è tenuto a farne immediata comunicazione al Comune. Nel caso di non funzionamento del contatore il canone dell’eccedenza sarà calcolato sulla media del consumo degli ultimi due anni.
Lettura dei contatori. Il Cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale di ASPEM o da essa incaricato, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi. La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dalla Carta del servizio Acqua. Per necessità ASPEM ha comunque facoltà di effettuare letture supplementari. In caso di assenza del Cliente (durante il normale ciclo di lettura) ASPEM provvederà ad inviare apposita comunicazione da rispedire ad ASPEM con 1Indicazione della lettura. Se il Cliente non provvederà in tempi brevi e nei modi previsti a comunicare la lettura, fermo restando che lImporto calcolato sul consumo corrispondente al minimo contrattuale d'obbligo dev'essere comunque pagato anche in caso di mancata utilizzazione totale o parziale, ASPEM emetterà una fattura calcolata sul consumo medio di analoghi periodi precedenti, salvo conguaglio a lettura rilevata. Nel caso di nuovi Clienti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in rife- rimento a Clienti con analoga tipologia contrattuale, salvo conguaglio a lettura rilevata. Ove permanesse la mancata comunicazione della lettura da parte dei Cliente, ASPEM potrà sospendere, previo avviso scritto, l'erogazione idrica subordinando la riattivazione della fornitura alla rilevazione del consumo nonché, ove possibile, allo spostamento dei contatore in luogo accessibile e di facile lettura.
Lettura dei contatori. Il Gestore è tenuto ad effettuare: ▪ almeno 2 tentativi di lettura/anno se consumo fino a 3.000 mc annui ▪ almeno 3 tentativi di lettura/anno se consumo oltre 3.000 mc annui L’attribuzione dell’Utente alle precedenti fasce di consumo avviene sulla base del consumo medio annuo relativo alle 3 ultime annualità oppure, qualora ciò non fosse possibile, utilizzando i dati storici a disposizione. Il consumo medio annuo calcolato per ciascun Utente è esposto in bolletta. Qualora il contatore d’utenza fosse in posizione non accessibile o parzialmente accessibile, due tentativi di lettura consecutivi non andassero a buon fine e l’Utente non comunicasse l’autolettura, il Gestore è tenuto ad effettuare un ulteriore tentativo di lettura (c.d. “ripasso”) entro al più tardi il mese successivo in cui è stato effettuato l’ultimo tentativo di lettura non andato a buon fine. Tale ultimo tentativo non concorre al calcolo delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura. L’obbligo di ripasso si intende assolto:
Lettura dei contatori. 1. Fino a diversa disposizione dell’Autorità competente, il Gestore è tenuto a provvedere, con personale e mezzi idonei, alla lettura dei misuratori del gas collocati presso gli utenti finali, rilevandone i relativi consumi in metri cubi, alla relativa validazione ed alla comunicazione alle Società di vendita, secondo quanto espresso nella delibera 69/09 dell’Aeeg.
Lettura dei contatori. Il Gestore è tenuto ad effettuare: ▪ almeno 2 tentativi di lettura/anno se consumo fino a 3.000 mc annui ▪ almeno 3 tentativi di lettura/anno se consumo oltre 3.000 mc annui L’attribuzione dell’Utente alle precedenti fasce di consumo avviene sulla base del consumo medio annuo relativo alle 3 ultime annualità oppure, in caso qualora ciò non fosse possibile, utilizzando i dati storici a disposizione. Il consumo medio annuo calcolato per ciascun Utente è esposto in bolletta. Qualora il contatore d’utenza fosse in posizione non accessibile o parzialmente accessibile, due tentativi di lettura consecutivi non andassero a buon fine e l’Utente non comunicasse l’autolettura, il Gestore è tenuto ad effettuare un ulteriore tentativo di lettura entro il mese successivo all’ultimo tentativo di lettura non andato a buon fine. Per le nuove attivazioni della fornitura il Gestore è tenuto ad effettuare un tentativo di lettura entro 6 mesi dalla data di nuova attivazione. Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali tra letture dei contatori consecutive: ▪ nel caso di 2 tentativi di lettura/anno : almeno 150 giorni solari ▪ nel caso di 3 tentativi di lettura/anno : almeno 90 giorni solari In caso di mancata lettura dei contatori per cause non attribuibili al Gestore gli addetti alla rilevazione delle letture lasciano al recapito dell’Utenza una cartolina cartacea con le indicazioni per comunicare l’autolettura al Gestore. L’Utente, in ogni caso, ha la possibilità di comunicare al Gestore l’autolettura del proprio contatore con le seguenti modalità: ▪ telefonando al numero verde dedicato all’Autolettura 800 99 42 70 ▪ Per l’Area Sud: - e-mail: xxxxxx@xxx.xx - SMS: 000 0000000 ▪ Per l’Area Nord: ▪ e-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx ▪ SMS: 000 0000000 ▪ tramite lo Sportello online del sito web xxx.xxx.xx In caso di mancata lettura del contatore e mancata comunicazione dell’autolettura, la fatturazione viene effettuata con stima del consumo sulla base del consumo medio annuo dell’Utente. Il consumo medio annuo calcolato per ciascun Utente è esposto in bolletta.
Lettura dei contatori. La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua prima del punto di consegna mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal DPR 854/82. Ciò sino a quando tali utenze non saranno adeguate alle vigenti disposizioni di legge mediante l'installazione di contatore singolo per unità abitativa. L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore o da esso incaricato, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi. La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dalla Convenzione o Carta dei Servizi approvata dall’AATOUmbria3. Per necessità il Gestore ha comunque facoltà di effettuare letture supplementari. In caso di assenza dell'Utente (durante il normale ciclo di lettura diretta) il Gestore provvedere a recapitare apposita comunicazione da rispedire al Gestore con l'indicazione della lettura. Se l'Utente non provvederà in tempi brevi e nei modi previsti a comunicare la lettura, il Gestore emetterà una fattura calcolata sul consumo medio di analoghi periodi precedenti, salvo conguaglio a lettura rilevata. Nel caso di nuovi Utenti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in riferimento ad Utenti con analoga tipologia contrattuale o riferito al consumo medio annuo del Comune di appartenenza per la tipologia contrattuale di appartenenza, salvo conguaglio a lettura rilevata. Ove permanesse la mancata comunicazione della lettura da parte dell'Utente, il Gestore potrà sospendere, previo avviso scritto, l'erogazione idrica subordinando la riattivazione della fornitura alla rilevazione del consumo nonché, ove possibile, allo spostamento del contatore in luogo accessibile e di facile lettura.
Lettura dei contatori. 1. La lettura dei contatori viene eseguita periodicamente dal personale di Uniacque o da suoi incaricati in base ai consumi e, comunque, secondo le tempistiche e le disposizioni regolate dalla Deliberazione ARERA 218/2016/R/IDR e eventuali ss.mm.ii..
Lettura dei contatori. Il Cliente, personalmente, se in diretto possesso dell’immobile, oppure per interposta persona, se sussiste altro soggetto a diverso titolo detentore dell’immobile stesso, garantisce al personale del Fornitore, o dallo stesso incaricato, comunque munito di tesserina di riconoscimento, in qualsiasi momento della giornata, l’accesso ai luoghi in cui verranno installati gli impianti e le apparecchiature del Fornitore, per la manutenzione, il controllo degli impianti e la lettura dei consumi. La lettura dei contatori, eseguita in loco o mediante sistema di tele-lettura, viene effettuata secondo la periodicità stabilita nelle CTEF, eventualmente modificabile dal Fornitore. Se non è possibile eseguire la lettura o il Cliente è irreperibile, l'incaricato lascerà nella cassetta per le lettere o nei locali comuni dell'edificio, un modulo sul quale il Cliente trascriverà le misure riportate dal gruppo di misura. Il modulo compilato dovrà essere ritornato al Fornitore entro cinque giorni lavorativi. Qualora l'impossibilità di eseguire la lettura del misuratore si verifichi per tre volte di seguito, la fornitura sarà sospesa, dopo la comunicazione che verrà data con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sarà ripresa la fornitura dopo il pagamento dei consumi accertati e delle spese. Il Fornitore ha comunque la facoltà di emettere bollette di consumo presunto sulla base delle analisi dei consumi storici di gas prima dell’inizio della fornitura e relative conseguenti stime di consumo e/o sulla base delle medie dei consumi precedenti dopo l’inizio della fornitura, con conguaglio successivo alla lettura del gruppo di misura.
Lettura dei contatori. 1. La lettura dei contatori viene eseguita da personale incaricato dal Soggetto gestore con cadenza periodica e di norma almeno due volte l'anno. Tale frequenza è modificabile da Soggetto gestore nel corso del contratto con possibilità di letture e fatturazioni supplementari. Il personale incaricato potrà essere dipendente del Soggetto gestore o di ditta specializzata allo scopo incaricata.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).