Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane
Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale
Ai Dirigenti/Direttori/Responsabili delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Ai dipendenti del CNR Loro Sedi
OGGETTO: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto “Istruzione e Ricerca” triennio 2016 - 2018. Prime indicazioni operative per l’attuazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione delle presenze del personale dipendente.
Premessa
La presente direttiva è predisposta al fine di fornire a tutto il personale dipendente le indicazioni operative necessarie a dare attuazione alle disposizioni contenute nel nuovo CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca”, sottoscritto in data 19 aprile 2018, con specifico riferimento agli istituti contrattuali relativi alla gestione delle presenze del personale dipendente che sono stati oggetto di innovazione o di nuova introduzione da parte del CCNL stesso.
In particolare saranno oggetto di trattazione nei paragrafi seguenti i sottoelencati istituti contrattuali:
1. Congedi per le donne vittime di violenza (art. 18);
2. Unioni civili (art. 19);
3. Ferie (art. 70);
4. Ferie e riposi solidali (art. 71);
5. Permessi retribuiti (art. 72);
6. Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 73);
7. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (art. 74);
8. Permessi orari a recupero (art. 75);
9. Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art. 76);
10. Aspettativa per dottorato di ricerca (art. 77);
11. Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro (art. 79);
12. Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi (art. 82);
13. Xxxxxxxx non retribuiti per il personale con contratto a tempo determinato (art. 84, lett. d).
1. Congedi per le donne vittime di violenza (art. 18)
(attuazione art. 24, D. Lgs. n. 80/2015, già disciplinati con Circolare CNR n. 17/2015, par. 7.)
La lavoratrice, inserita nei “percorsi di protezione relativi alla violenza di genere”, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Ai fini dell’esercizio del diritto di cui sopra, la lavoratrice è tenuta a presentare apposita istanza all’Ufficio/Struttura di afferenza, rispettando il preavviso previsto dalla norma non inferiore a 7 giorni, salvo causa di oggettiva impossibilità preferibilmente documentata, con l’indicazione della data di inizio e di fine del congedo allegando alla stessa la certificazione dei servizi sociali o del centro antiviolenza o della casa rifugio.
Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è analogo a quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
Il congedo potrà essere fruito su base giornaliera (Cod. 54VV) o oraria (Cod. 54VVh7).
La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale riferito al mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
La lavoratrice, inoltre, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale (verticale o orizzontale) nei limiti previsti dalla normativa vigente, rapporto che potrà essere nuovamente trasformato in tempo pieno su richiesta della lavoratrice stessa.
Inoltre, ove sussitano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico, la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione da far pervenire all’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale (USGTEP) - Sezione Mobilità. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, previo espletamento del procedimento amministrativo di riferimento, è disposto il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente.
La dipendente che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 24, D. Lgs. n. 80/2015 può, altresì, presentare richiesta di trasferimento presso altra Struttura dell’Ente, in tal caso il trasferimento è disposto, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, previo espletamento del procedimento amministrativo di riferimento, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.
I congedi in argomento possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari, con il trattamento giuridico ed economico previsto per l’aspettativa, per un periodo di ulteriori trenta giorni. Ove non ostino specifiche esigenze di servizio, si agevola la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
2. Unioni civili (art. 19)
Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, l’art. 19 del CCNL ha previsto che le disposizioni in esso contenute riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
3. Ferie (art. 70)
(sostituisce l’art. 6, comma 15, del CCNL del 21/02/2002)
L’art. 70 del CCNL 2016 - 2018, al fine di adeguare la normativa contrattuale alla previsione legistativa contenuta nell’art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012, ha previsto la sostituzione del comma 15 dell’art. 6 del CCNL del 21/02/2002, come di seguito riportato:
“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.
In particolare, in relazione a quanto previsto all’art. 70, comma 1 (Ferie), le Parti nella dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL hanno dato atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012 - Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), al momento della cessazione dal servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle stesse non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.
Sull’argomento il MEF con parere del 28/06/2017, prot. AMMCNT – CNR 42663 del 12/07/2017, ha chiarito che “l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già titolari di contratti di lavoro a termine con la medesima amministrazione che ha emanato il bando, ha quale presupposto ineludibile l'estinzione del precedente rapporto di impiego a tempo determinato, mediante dimissioni o comunque risoluzione consensuale …omissis … Premesso quanto sopra, è di tutta evidenza che il caso prospettato da codesto Ente (assunzione a tempo indeterminato di ricercatori già dipendenti a tempo determinato) rientra pienamente nel divieto alla monetizzazione delle ferie non godute posto dall'articolo 5, comma 8, del decreto - legge n. 95/2012 che, al secondo periodo, espressamente prevede: - la presente disposizione (ndr divieto di monetizzazione) si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età -. La ratio della disposizione esaminata, infatti, consente di escludere dal proprio ambito di applicazione le sole ipotesi in cui la cessazione dal servizio si configuri quale elemento non prevedibile o, comunque, non riconducibile alla volontà del lavoratore e alla capacità organizzativa del datore di lavoro. Nella fattispecie considerata nella nota che si riscontra, invece, l'evento risolutivo del rapporto di lavoro è da ricondurre alla diretta volontà dei soggetti coinvolti”.
3.a) Regime delle ferie in caso di novazione del rapporto di lavoro
L’ARAN, sempre con riguardo al godimento delle ferie a seguito di nuova assunzione, con parere prot. ARAN n. 0003178/2017 del 31/03/2017 ha confermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, l'assunzione a seguito di un concorso pubblico di un lavoratore presso la stessa o altra amministrazione pubblica comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Tale previsione esclude che, ai fini della conservazione dei diritti acquisiti, si realizzi alcun trasferimento del rapporto di lavoro, cosicchè l'insorgenza del predetto nuovo rapporto implica la decadenza del diritto maturato durante il precedente rapporto di lavoro in termini di ferie maturate e non godute”.
A riguardo si fa presente che l’art. 84, comma 7, del CCNL 2016 – 2018 ha espressamente previsto che “7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali”.
In attuazione della citata previsione contrattuale e con specifico riferimento alla fruizione delle ferie, i dipendenti già titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato ed assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel medesimo profilo, senza soluzione di continuità, dalla decorrenza degli effetti del CCNL (20 aprile 2018) possono conservare le ferie maturate in costanza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato. Per analogia il medesimo trattamento potrà essere riconosciuto con riferimento alle ore/giorni di permesso maturate e non fruite e ad alle ore lavorate in eccesso e confluite nella cosiddetta “banca dati ore”.
Sempre sull’argomento in questione, la circolare n. 2/2018 del 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione del divieto di monetizzazione delle ferie non fruite previsto dall'articolo 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, ha chiarito che tali ferie possono essere conservate in caso di assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 75/2017 (procedure di stabilizzazione), senza soluzione di continuità. Analogo trattamento, in questa fattispecie, potrà essere riconosciuto con riferimento alle ore/giorni di permesso maturate e non fruite in costanza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato e ad alle ore lavorate in eccesso e confluite nella cosiddetta “banca dati ore”.
In materia di computo delle ferie si ricorda che con circolare CNR n. 6/2013 è stato chiarito che "per neoassunto deve intendersi solamente colui che si trova al primo impiego nella pubblica amministrazione e che in precedenza non ha avuto altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato" (cfr. ARAN - prot. n. 0024410/2012 del 20/11/2012. In conformità con detto orientamento al personale vincitore di concorso pubblico ma già dipendente di una pubblica amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di durata superiore ai tre anni, devono essere riconosciuti n. 28 giorni di ferie annuali.
La dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL chiarisce che, in caso di mobilità tra amministrazioni, non verificandosi novazione del rapporto di lavoro, le ferie maturate e non godute sono trasferite nell’ente di destinazione.
3.b) Modalità di richiesta delle ferie
Con riferimento alle modalità generali di richiesta delle ferie, si ritiene dover precisare che il personale dipendente dei livelli IV – VIII deve presentare al proprio Direttore/Dirigente/Responsabile apposita richiesta per la fruizione delle ferie che deve essere preventivamente autorizzata. La mancata autorizzazione da parte del Dirigente/Direttore/Responsabile deve essere adeguatamente motivata.
Per il personale con profilo ricercatore e tecnologo l’art. 59 del CCNL del 21/02/2002 prevede che lo stesso debba programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l’assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità. Al fine di garantire la funzionalità delle Strutture dovrà comunque esserne data preventiva comunicazione al Direttore/Dirigente/Responsabile.
3.c) Disposizioni specifiche per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
L’art. 84, comma 1, lett. a) del CCNL 2016 – 2018 per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato prevede espressamente che le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del CCNL del 21/02/2002; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 giorni, stabilito dal citato art. 6, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni.
4. Ferie e riposi solidali (art. 71)
(attuazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 151/2015)
Il dipendente può cedere, su base volontaria ed a titolo gratuito, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, riproporzionati in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;
b) le quattro giornate per le festività soppresse.
I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate dall’art. 71 del CCNL 2016 - 2018 possono presentare, all’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale (USGTEP) della DCGRU, specifica richiesta di assegnazione dei giorni di ferie e/o riposo solidali per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda.
La domanda è reiterabile una volta già fruiti tutti i giorni richiesti o in presenza di una programmazione totale della fruizione. La reiterazione della domanda sarà presa in considerazione subordinatamente alla soddisfazione delle richieste dei dipendenti che non abbiano
ancora usufruito dell’agevolazione.
La domanda deve essere corredata di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Ricevuta le richieste dei dipendenti interessati, l’USGTEP rende tempestivamente nota l’esigenza a tutto il personale, garantendo l’anonimato del richiedente.
Nell’ipotesi di non disponibilità di giornate di ferie o di riposo da attribuire o di non completa soddisfazione delle richieste, le stesse rimarranno valide fino ad integrale soddisfacimento.
Una volta acquisite, le ferie e le giornate di riposo in argomento rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.
Il dipendente nel periodo di riferimento è tenuto a comunicare all’USGTEP l’eventuale venire meno dei presupposti che hanno determinato la richiesta, in tale ipotesi i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
I dipendenti che intendono cedere le prorpie ferie su base volontaria, formalizzano all’USGTEP la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono mettere a disposizione.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
Le ferie (cod. 31S - 32S - 37S) e i riposi (cod. 94S) solidali possono essere utilizzati solamente dopo aver usufruito di tutti i giorni di ferie ordinari o di festività soppresse spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
Considerato che le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali, anche relativamente ai limiti temporali di fruizione, si ritiene che qualora in prossimità della scadenza del termine per la fruizione delle giornate attribuite il dipendente non ne avesse fruito o, comunque, non ne avesse programmato la fruizione entro i termini previsti dalla normativa contrattuale, in accordo con lo stesso, le giornate di ferie o di riposo in argomento potranno essere riassegnate ad altri dipendenti secondo il principio di proporzionalità.
Il CCNL prevede che la disciplina delle ferie solidali ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti e ad altre condizioni, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
5. Permessi retribuiti (art. 72)
(sostituisce art. 8, comma 1, secondo e terzo alinea, e comma 2 del CCNL del 21/02/2002)
A domanda del dipendente, da presentarsi alla segreteria della Struttura di afferenza, corredata della documentazione attestante il diritto alla fruizione o da autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami (cod. 441), limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni xxxx all'anno;
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per evento da fruire, anche in modo non continuativo, entro 7 giorni lavorativi dal decesso (cod. 681 – I evento; 682 - II evento; 683 - III evento);
c) in occasione del matrimonio o di unione civile, 15 giorni consecutivi (cod. 45). Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Ai fini di assicurare il rispetto della previsione contrattuale, si raccomanda di aggiornare tempestivamente i dati anagrafici presenti in SIPER inserendo la data del matrimonio e, comunque, di effettuare tale comunicazione prima dell’inizio della fruizione del permesso.
I permessi retribuiti di cui all’art. 72 del CCNL non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
5.a) Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato l’art. 84 del CCNL 2016 - 2018 prevede che:
a. i permessi per matrimonio e per lutto sono riconosciuti anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto di durata inferiore a sei mesi e non sono soggetti a riproporzionamento;
b. nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, sono concessi oltre ai permessi di cui alla lettera a) anche i permessi per esami e concorsi soggetti a riproporzionamento;
c. il numero massimo annuale dei permessi per esami e concorsi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5.
6. Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 73)
(sostituisce l’art. 8, comma 1, quarto alinea, del CCNL del Comparto Ricerca del 21/02/2002)
Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno (cod. 661h1 - h5), per particolari motivi personali o familiari.
La richiesta deve essere presentata al Dirigente/Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza. Al fine della giustificazione dell’assenza è sufficiente un’autocertificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente.
1. I permessi orari retribuiti:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore, tenuto conto, per i ricercatori e tecnologi, della flessibilità oraria riconosciuta nel quadrimestre dall’art. 58 del CCNL del 21.02.2002.
Considerata la tutela riconosciuta dall’ordinamento in materia di maternità e tutela delle persone con disabilità, si ritiene possibile nella stessa giornata la fruizione dei permessi di cui all’art. 73 congiuntamente a quelli di cui all’art. 39 del
D. Lgs. n. 151/2001 e a quelli giornalieri di due ore fruiti dai dipendenti riconosciuti disabili gravi ai sensi della Legge n. 104/1992. La fruizione congiunta non può, comunque, essere superiore alle 5 ore complessive;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa (cod. 661G); in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
La modalità di conteggio delle ore di cui alla presente lettera si applica a tutti i dipendenti che avessero già fruito nel corso dell’anno 2018 del permesso in argomento, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i dipendenti e di assicurare uniformità nella gestione del relativo codice di assenza da parte dei programmi che gestiscono le presenze;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso in argomento. In caso di fruizione giornaliera del permesso si procederà al riproporzionamento delle ore da decurtare dal monte ore totale a disposizione del dipendente.
I permessi di cui all’art. 73 sono riconosciuti anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Detti permessi sono riproporzionati in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine, l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5.
Si fa presente che la fruizione oraria dei permessi in argomento può avvenire solo ed esclusivamente se funzionale al completamento della giornata lavorativa e, in nessun caso, può concorrere alla maturazione di ore di lavoro in eccesso.
7. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (art. 74)
(sostituisce l’art. 8, comma 1, primo alinea e comma 5, del CCNL Comparto Ricerca del 21/02/2002)
I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, non fruibili per frazioni di ora.
E’ possibile che nello stesso mese il dipendente fruisca del permesso in modalità mista (oraria e giornaliera). In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza giornaliera sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
Si ricorda che chi fruisce per sé stesso ha anche la possibilità di optare per la fruizione di 2 ore giornaliere.
I codici di riferimento sono i seguenti:
✓ 18 Permesso giornaliero per assistenza parenti e affini disabili gravi;
✓ 18H Permesso orario per assistere parenti e affini disabili gravi;
✓ 18P Permesso provvisorio giornaliero per assistenza parenti e affini disabili gravi;
✓ 19 Permesso giornaliero per dipendente disabile grave;
✓ 19H Permesso orario per dipendente disabile grave;
✓ 19P Permesso provvisorio giornaliero per dipendente disabile grave;
✓ 26 Permesso giornaliero di 2 h.
Al fine di garantire la funzionalità degli Uffici/Strutture dell’Ente e la migliore organizzazione delle attività, il dipendente, che fruisce dei permessi della legge 104/1992, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare alla segreteria della Struttura di afferenza entro i primi 5 giorni lavorativi del mese e, comunque, prima della fruizione.
In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, coincidente con l’orario di servizio della Struttura di afferenza.
Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da altre specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue (cod. 67) e di midollo osseo (cod. 67), nonché ai permessi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (cod. 662). Per questi ultimi occorre presentare apposita certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle Aziende sanitarie locali o anche dal medico di famiglia dalla quale deve emergere la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.
Anche per i permessi sopra descritti, il dipendente che ne intenda fruire deve comunicare alla segreteria della Struttura di afferenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso, coincidente con l’orario di servizio della Struttura di afferenza.
I permessi dei cui al presente paragrafo sono riconosciuti anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi.
8. Permessi orari a recupero (art. 75)
(sostituisce l’art. 50 del CCNL del comparto Ricerca del 21/02/2002)
Il dipendente dei livelli IV - VIII, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa apposita richiesta e relativa autorizzazione del Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero individuale e non possono comunque superare le 36 ore annue.
Per consentire al Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile della Struttura.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Il Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura è tenuto a comunicare mensilmente all’USGTEP i nominativi dei dipendenti che non hanno recuperato le ore non lavorate entro il mese successivo nonchè il numero delle ore per le quali occorre procedere alla decurtazione in argomento.
9. Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art. 76)
Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
I permessi di cui all’art. 76 sono riconosciuti anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Detti permessi sono riproporzionati in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine, l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5
La richiesta per la fruizione dei permessi è presentata dal dipendente al Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura di afferenza nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
L’assenza per i permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
L’attestazione è inoltrata all’Ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultimo, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
I permessi orari (cod. 631H1-H6):
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative, tenuto conto, per i ricercatori e tecnologi, della flessibilità oraria riconosciuta nel quadrimestre dall’art. 58 del CCNL del 21.02.2002. Considerata la tutela riconosciuta dall’ordinamento in materia di maternità e tutela delle persone con disabilità, si ritiene possibile, per la stessa giornata, fruire dei permessi di cui all’art. 76 cumulativamente a quelli di cui all’art. 39 del D. Lgs. N. 151/2001 e di quelli giornalieri di due ore e fruiti dai dipendenti riconosciuti disabili gravi ai sensi della Legge n. 104/1992. La fruizione cumulativa non può, comunque, essere superiore alle 6 ore complessive;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
I permessi giornalieri (cod. 631G):
I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (art. 71, comma 4 D.L. 112/2008).
Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
Imputazione dell’assenza a malattia
L’art. 76 individua tre specifiche fattispecie di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che devono essere giustificate tramite imputazione a malattia con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico, così come di seguito descritte:
1. concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
✓ attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Ente secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
✓ attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
2. casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o
delle terapie. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, così come sopra descritto.
Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura.
3. caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro. In questo caso è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'Ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. Considerata la specifica previsione contrattuale sono annullate le disposizioni in materia, riguardanti la fattispecie in argomento, impartite con la circolare CNR n. 13/2015.
I relativi codici di assenza sono i seguenti:
✓ cod. 111vm - 270 giorni retribuiti al 100% soggetti a decurtazione Legge “Brunetta”;
✓ cod. 119vm - 90 giorni retribuiti al 90% soggetti a decurtazione Legge “Brunetta”;
✓ cod. 115vm - 180 giorni retribuiti al 50% soggetti a decurtazione Legge “Brunetta”.
Resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire, in alternativa ai permessi di cui all’art. 76, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al Comparto Ricerca.
10. Aspettativa per dottorato di ricerca (art. 77)
(sostituisce l’art. 13, comma 1, del CCNL del Comparto Ricerca del 21/02/2002)
L’art. 77 del CCNL 2016 - 2018 ha previsto la sostituzione dell’art. 13, comma 1, del CCNL del Comparto del 21/02/2002 come di seguito riportato:
“1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l’applicazione dell’art. 2 della citata legge n. 476/1984 e s.m.i.” (cod. 35).
L’art. 2 della legge n. 476/1984 prevede in particolare che:
✓ in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro (cod. 35R);
✓ qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di
impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti;
✓ non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
Con riguardo alla modalità di richiesta dell’aspettativa in argomento rimane valido quanto disposto con la circolare CNR n. 13/2012.
11. Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro (art. 79)
(integrazione dell’art. 48 del CCNL del Comparto Ricerca del 21/02/2002)
L’art. 48 del CCNL del 21/02/2002 è stato integrato con la previsione seguente: “6. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attività lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro”.
Tale previsione contrattuale si applica esclusivamente alla fattispecie del lavoro fuori sede svolto nell’ambito del comune in cui è collocata la sede di servizio del dipendente.
12. Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi (art. 82)
(attuazione art. 11 del d.lgs. n. 218 del 2016)
12.a) Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica (cod. 33)
In relazione a quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 218 del 2016, ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o laboratori esteri, nonché presso le istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo è concesso dal Presidente dell’ente di appartenenza, su motivata richiesta dell’interessato.
Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l’istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfetario di missione presso la stessa Istituzione.
In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell’ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
I congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica sono concessi dall’Ente tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale, nonché dell’attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività dell’ente medesimo.
Al fine della concessione del congedo occorre presentare all’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale - Sezione Mobilità della DCGRU, all’indirizzo xxxxxxxxxx-xxxxxx@xxx.xxx.xx, apposita richiesta, almeno 30 giorni prima della data di inizio del congedo, contenente:
✓ i riferimenti del progetto con la descrizione dell’attività che dovrà essere svolta;
✓ il periodo (data di inizio e di fine) per il quale si chiede il congedo.
Alla richiesta occorre allegare:
1. il progetto di ricerca;
2. la lettera di invito dell’Ente ospitante contenente l’indicazione relativa all’attribuzione di una retribuzione o del rimborso di spese forfettarie di missione (es. vitto/alloggio);
3. il nulla osta del Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura con l’indicazione del progetto, il periodo (inizio e fine) e la precisazione che il congedo viene concesso “tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale nonché dell’attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività dell’Ente”;
4. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l’attestazione che il richiedente: “per tutto il periodo di congedo (dal ……. al………) non andrà a stipulare alcun contratto di lavoro con l’Ente ospitante e che la collaborazione non è incompatibile con l’impiego presso il CNR ai sensi della normativa vigente in materia di cumulo di impieghi”, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.
12.b) Orario di lavoro
L’art. 58 del CCNL del 21/02/2002 “Orario di lavoro” è stato modificato dall’art. 82, comma 3, del CCNL 2016 – 2018 relativamente al primo comma come di seguito riportato.
“1. L’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel quadrimestre”.
13. Xxxxxxxx non retribuiti per il personale con contratto a tempo determinato (art. 84, lett. d)
Ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze (cod 6N-TD) fino a un massimo di 15 giorni complessivi annuali riproporzionati in base alla durata del contratto.
IL DIRIGENTE
IL COORDINATORE DELLA SEZIONE PRESENZE
XXXX XXXXXX 27.06.
2018 10:09:07 UTC
XXXXX XXXXXXXXXX 27.
06.2018 10:46:38 UTC