Ferie e riposi solidali Clausole campione

Ferie e riposi solidali. 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
Ferie e riposi solidali. 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dirigente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dirigente della stessa Azienda o Ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:
Ferie e riposi solidali. 1. Viene istituita la banca delle ore delle ferie solidali a cui possono attingere dipendenti che abbiano esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute.
Ferie e riposi solidali. Comma 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute: ➢ le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni; ➢ le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festività soppresse). ……….
Ferie e riposi solidali. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare. 1 Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori, familiari a cui è riconosciuta la legge 104/1992, che necessitano di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 30, comma 8 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all’Azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. L’Azienda ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. L’epoca...
Ferie e riposi solidali. (art. 30 CCNL 2016/18) 82
Ferie e riposi solidali. 1. In ordine all’istituto delle ferie e riposi solidali di cui all’art. 30 del CCNL 21,05,2018, dato atto che esso trova immediata applicazione, la parte datoriale si impegna a tempestivamente informare le XX.XX. in ordine alle modalità procedurali che saranno adottate, in ogni caso assicurandone la coerenza con la piena fruibilità dell’istituto stesso.
Ferie e riposi solidali. (art. 71);
Ferie e riposi solidali. (art. 71) Una volta acquisite, le ferie e le giornate di riposo in argomento rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Il dipendente nel periodo di riferimento è tenuto a comunicare all’USGTEP l’eventuale venire meno dei presupposti che hanno determinato la richiesta, in tale ipotesi i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità. Considerato che le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali, anche relativamente ai limiti temporali di fruizione, si ritiene che qualora in prossimità della scadenza del termine per la fruizione delle giornate attribuite il dipendente non ne avesse fruito o, comunque, non ne avesse programmato la fruizione entro i termini previsti dalla normativa contrattuale, in accordo con lo stesso, le giornate di ferie o di riposo in argomento potranno essere riassegnate ad altri dipendenti secondo il principio di proporzionalità.
Ferie e riposi solidali l’Amministrazione ha presentato una bozza di circolare (in allegato) che contiene le linee guida introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale: “su base volontaria ed a titolo gratuito il dipendente può cedere parte delle proprie ferie ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute”. Quanto prima sarà ufficializzata e inviata a tutto il Personale. A riguardo abbiamo chiesto che venga utilizzata, per gli adempimenti necessari, la commissione “Fondo di Solidarietà – Affari Sociali”.