Ferie e riposi solidali Clausole campione

Ferie e riposi solidali. 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28. 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. 4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 32 e dei riposi compensativi eventualmente maturati. 8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipl...
Ferie e riposi solidali. 1 Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festività soppresse).
Ferie e riposi solidali. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
Ferie e riposi solidali. (art. 30 CCNL 2016/18) 82
Ferie e riposi solidali. 1 Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art…, comma 6 (Ferie e recupero festività..).
Ferie e riposi solidali. 1. Le parti prendono atto della disciplina introdotta, in via sperimentale, dall’articolo 30 del CCNL del 21 maggio 2018, in materia di ferie e riposi solidali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 151/2015. 2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, al dipendente è consentito, su base volontaria e a titolo gratuito, di cedere, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel citato articolo 30, in tutto o in parte, le giornate di ferie o di riposo per le festività soppresse ad altro dipendente al fine di consentire a quest’ultimo di assistere i figli minori, che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. 3. Con atto del direttore della struttura competente in materia di gestione del personale sono comunicate le modalità per inviare le richieste da parte dei dipendenti che hanno necessità documentate di fruire delle ferie e festività soppresse a carattere solidale e le decisioni da parte di ciascun dipendente che intende aderire alle medesime, nel limite annuo di otto giornate di ferie e di quattro giornate di festività soppresse maturate e non ancora utilizzate. 4. In via sperimentale, in attesa dell’applicazione di quanto previsto dal comma 10 del menzionato articolo 30, le parti concordano di estendere l’accesso alle ferie e riposi solidali ai dipendenti che necessitano di prestare assistenza e cure costanti per particolari condizioni di salute, debitamente documentate, a parenti ed affini entro il secondo grado.
Ferie e riposi solidali. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare.
Ferie e riposi solidali. 1. Viene istituita la banca delle ore delle ferie solidali a cui possono attingere dipendenti che abbiano esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute. 2. Si applica la procedura dell’art. 30 del CCNL Funzioni Locali 2018.
Ferie e riposi solidali. 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che
Ferie e riposi solidali l’Amministrazione ha presentato una bozza di circolare (in allegato) che contiene le linee guida introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale: “su base volontaria ed a titolo gratuito il dipendente può cedere parte delle proprie ferie ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute”. Quanto prima sarà ufficializzata e inviata a tutto il Personale. A riguardo abbiamo chiesto che venga utilizzata, per gli adempimenti necessari, la commissione “Fondo di Solidarietà – Affari Sociali”.