CITTÀ DI BISIGNANO
XXXXX XX XXXXXXXXX
(Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx)
00000 – Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxx. 0000/000000 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784
PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
QUARTO SETTORE
II SERVIZIO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DELLA RETE IDRICA COMUNALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 31/2001 E S.M.I.
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
INDICE
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Art. 2 Descrizione e caratteristiche del servizio Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio
Art. 4 Sistema di gara
Art. 5 Durata ed import del servizio Art. 6 Partecipazione alla gara
Art. 7 Osservanza delle leggi e delle disposizioni amministrative Art. 8 Versamento della cauzione
Art. 9 Stipula del contratto e relative spese Art. 10 Sub – appalto: divieti e limiti
Art. 11 Penalità
Art. 12 Personale
Art. 13 Pagamento dei corrispettivi Art. 14 Revisione dei prezzi
Art. 15 Sospensione dei pagamenti
Art. 16 Fallimento, succession e cession dell’impresa Art. 17 Controversie e foro competente
Art. 18 Risoluzione del contratto
Art. 19 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari Art. 20 Disposizioni finali
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è l’affidamento del servizio delle analisi delle acque provenienti dalla rete idrica comunale destinate al consumo umano, ai sensi del D. Lgs. n. 31/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 27/2002, in attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire la salute pubblica.
Art. 2 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il soggetto che si aggiudicherà il servizio di che trattasi dovrà provvedere ad effettuare, a proprie cure e spese, le seguenti prestazioni periodiche:
a) Analisi chimica e batteriologica dei campioni di acqua da prelevare all’entrata ed all’uscita dei serbatoio comunali denominati: Centrale, Celle, Ariacupa, Gallice (che alimenta anche il serbatoio di C.da Fravitta). Tali analisi avranno cadenza di giorni 15 (quindici) e nel caso si dovesse riscontrare qualche parametro fuori norma, tale analisi dovranno essere eseguiti con intervalli minori di tempo, per come di volta in volta impartito dall’Amministrazione Comunale.
- Il serbatoio Centrale è ubicato a circa km 2 dalla Sede Municipale;
- Il serbatoio Celle è ubicato a circa km 2 dalla Sede Municipale;
- Il serbatoio Ariacupa è ubicato a circa km 10 dalla Sede Municipale;
- Il serbatoio Gallice è ubicato a km 23 dalla Sede Municipale;
- Il serbatoio Fravitta è ubicato a km dalla Sede Municipale;
b) Analisi chimica e batteriologica dei campioni di acqua da prelevare con cadenza di giorni 30 (trenta) in ragione di n. 5 campionamenti, presso i seguenti punti:
- Fontanini pubblici dislocati sulla rete idrica del comune di Bisignano;
c) Informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale a mezzo fax nel caso in cui il risultato delle singole analisi di cui ai punti a) e b) non dovesse essere conforme a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii., in modo che l’Amministrazione Comunale possa adottare tempestivamente i provvedimenti di competenza, a salvaguardia della salute pubblica.
L’esecuzione delle analisi, sia chimiche che batteriologiche, con valutazione qualitativa e quantitativa e gli esami effettuati devono essere quelli riportati negli appositi allegati del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii., relativi ai controlli interni da parte del gestore del servizio idrico. I prelievi, previo avviso anche a mezzo fax almeno 48 ore prima della loro esecuzione, devono essere eseguiti in presenza del personale incaricato dal Comune e devono avvenire con metodi ufficiali, puntuali ed effettuati da personale qualificato.
Art. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Nella conduzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’aggiudicatario dovrà impiegare personale specializzato, attrezzature di avanzata tecnologia e funzionalità, in conformità alle normative vigenti (vedi Allegato III del D. Lgs. n. 31 del 02.02.2001).
Il servizio deve essere eseguito accuratamente, a perfetta regola d’arte e secondo i dettami previsti dalla suddetta normativa.
Art. 4 - SISTEMA DI GARA
L’importo di gara stimato, a base d’asta, in Euro 24.000,00 (diconsi Euro vento quattromila/00), oltre IVA, per l’affidamento del servizio di che trattasi, al fine di garantire un quadro di minima garanzia concorrenziale, in relazione allo sviluppo della particolare procedura, rende necessario avviare una gara informale, da svilupparsi secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento per
la disciplina della esecuzione delle forniture e dei servizi in economia”, pubblicando un avviso - invito al quale potranno partecipare tutti i soggetti qualificati individuati come possibili prestatori del servizio di che trattasi.
La suddetta gara informale sarà espletata nel rispetto di quanto previsto dal citato Regolamento Comunale, assumendo quale metodo di valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, al fine di ottenere significative riduzioni del costo stimato.
Art. 5 - DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO
La durata del servizio in essere è stabilita in anni 3 (TRE), a decorrere dalla stipula del contratto. Non sono ammesse proroghe del contratto originario, ad esclusione di una proroga tecnica non superiore a mesi 3 (tre) per permettere all’Amministrazione Comunale di avviare il nuovo procedimento di gara per l’affidamento del servizio a nuovo contraente.
La suddetta proroga tecnica è tenuta agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’appalto originario.
L’importo complessivo annuo è stimato in Euro 8.000,00 (diconsi Euro ottomila/00), oltre IVA, pertanto l’importo complessivo da porre a base d’asta per l’intera durata del contratto triennale è di Euro 24.000,00 (diconsi Euro ventiquattromila/00), oltre IVA.
Art. 6 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti i prestatori di servizio che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla legge vigente nella fattispecie e che si saranno attenuti a tutte le prescrizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nella relativa lettera d’invito.
Tutti i concorrenti, inoltre, al fine di partecipare alla procedura di gara, devono essere iscritti, alla data della lettera d’invito, negli elenchi ministeriali ovvero in quelli regionali per l’abilitazione ad effettuare le prestazioni oggetto dell’appalto (art. 2 del presente Capitolato).
Art. 7 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e, in genere, di tutte le disposizioni che sono e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
L’aggiudicatario comunicherà le coordinate bancarie per il pagamento dei dovuti corrispettivi in ossequio alla normativa circa il tracciamento dei flussi finanziari ed indicherà sulle fatture emesse nei confronti dell’Ente appaltante il CIG relativo alla presente procedura di gara.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, la possibilità di poter utilizzare prodotti locali in rapporto ai requisiti richiesti, l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
A tal fine l’impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all’offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall’invito per la partecipazione alla gara.
Art. 8 - VERSAMENTO DELLA CAUZIONE
Per l’ammissione alla gara, i concorrenti dovranno versare una cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. pari al 2% dell’importo a base di gara e cioè Euro 480,00 (diconsi Euro quattrocentottanta/00).
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Tale cauzione sarà restituita a fine gara ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari nel mentre saranno trattenute le cauzioni della prima e della seconda classificata, fino alla stipula del contratto d’appalto.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del codice dei contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario.
A garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti, e per risarcimento di eventuali danni a persone o cose, l’aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale cauzione definitiva è posta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza di eventuali inadempienze alle stesse obbligazioni, fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione.
L’Ente appaltante ha diritto di valersi, con propria autorità, della cauzione per le spese relative alle prestazioni da eseguirsi d’ufficio. Tale potere sarà esercitato con incameramento parziale o totale, se la cauzione è costituita in numerario, con la vendita per mezzo di agenti di cambio, se costituita in titoli, oppure richiedendo all’istituto bancario o all’impresa di assicurazione il versamento in contanti dell’importo della cauzione, se si tratta di fidejussione bancaria o assicurativa.
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Ente appaltante si è dovuto avvalere, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.
Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
L’aggiudicatario si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla data che sarà comunicata dall’Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti il contratto nel termine prefissato, l’aggiudicazione decadrà automaticamente ed il
rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta dall’Amministrazione Comunale che porrà a carico dell’aggiudicatario le eventuali ed ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipula del contratto con altro contraente.
Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa nella Sede Municipale, innanzi al Segretario Generale.
Al fine del ricevimento degli atti relativi al presente contratto, le parti eleggono domicilio come segue: l’Amministrazione Comunale presso la Sede Municipale in Bisignano, l’aggiudicatario presso la propria sede legale e/o amministrativa.
Qualora l’aggiudicatario non intenda accettare l’assegnazione del servizio, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dall’Ente appaltante.
Rimane a carico del Comune di Bisignano l’importo relativo all’IVA.
Art. 10 - SUB-APPALTO: DIVIETI E LIMITI
E’ assolutamente vietato all’aggiudicatario di sub appaltare a terzi il contratto d’appalto di prestazione del servizio, in tutto o in parte, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso per colpa dell’aggiudicatario e pena il risarcimento all’Ente appaltante di ogni danno e spesa.
Sono esclusi da tale divieto i sub negozi riguardanti la provvista di beni necessari all’espletamento del servizio stesso.
Art. 11 - PENALITÀ
L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenti anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel contratto che seguirà l’aggiudicazione, sarà soggetta alle penalità nel caso in cui:
- Trasgredisca le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e le clausole contrattuali;
- Non ottemperi agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l’esecuzione;
- Proceda con lentezza nell’esecuzione delle singole prestazioni e nello svolgimento dei servizi;
- Non ottemperi, tenuto conto delle modalità di aggiudicazione qualità/prezzo, alle prestazioni contrattuali.
La misura della penalità è stabilita in Euro 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00) per ciascuna delle suddette infrazioni, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto.
L’ammontare delle penalità sarà trattenuto sul corrispettivo dovuto.
Art. 12 - PERSONALE
Per adempiere alle prestazioni richieste, l’aggiudicatario si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva. Il Personale di cui sopra dovrà essere adeguato al servizio ed opportunamente istruito dall’aggiudicatario circa le modalità di esecuzione del servizio stesso.
Art. 13 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il pagamento delle prestazioni regolarmente espletate dall’aggiudicatario sarà effettuato semestralmente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Le somme spettanti all’aggiudicatario non potranno essere dal medesimo né cedute né delegate, senza il previo assenso dell’Amministrazione Comunale.
Art. 14 - REVISIONE DEI PREZZI
Non essendo il contratto ad esecuzione periodica o continuativa, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 115 del Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 15 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prestazioni dettate per la conduzione dell’appalto e per la prestazioni di servizi che sono oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’aggiudicatario cui siano state contestate inadempienze fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dal contratto d’appalto.
Art. 16 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL’IMPRESA
Il Contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, dell’aggiudicatario.
In caso di decesso del titolare dell’impresa aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori, a suo insindacabile giudizio, dichiarandolo con provvedimento amministrativo, risolto l’impegno assunto dal de cuius.
Il consenso scritto dell’Amministrazione Comunale è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione dell’aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.
Art. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Ogni controversia che dovesse insorgere, non risolvibile in accordo fra le parti, sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente sarà quello di Cosenza.
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Ente appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto quando:
- L’aggiudicatario si rende responsabile di frode o grave inadempienza nella condotta del servizio;
- L’aggiudicatario, per trascuratezza ed inosservanza agli obblighi ed alle norm contrattuali, comprometta la buona riuscita del servizio e la possibilità di compimento dello stesso entro i termini stabiliti;
- L’aggiudicatario (per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica del servizio, la sua compatibilità o per contestazione e/o altra causa) sospenda o rallenti l’esecuzione della prestazione.
- L’aggiudicatario non assolve agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
In tal caso, l’Ente appaltante avanzerà richiesta di risarcimento per i danni subiti per il mancato espletamento del servizio e per altri motivi imputabili all’inadempienza dell’aggiudicatario.
Art. 19 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all’Impresa e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 20 - DISPOSIZIONE FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa riferimento a tutte le normative vigenti in materia di appalti di pubblici servizi, ovvero il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2010.
Bisignano, lì
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
(Xxx. Xxxxxxx XXXXXXXX)