Sospensione dei pagamenti. 1. L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'istituto cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
Sospensione dei pagamenti. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Sospensione dei pagamenti. L’amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell’appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all’impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.
Sospensione dei pagamenti. L’ASST avrà facoltà di sospendere la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al somministrante che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, persista nella violazione degli obblighi contrattuali. La determinazione d’ordine cautelativo dianzi espressa potrà essere attuata senza l’adozione di alcuna formalità. Ciò nonostante in nessun caso il somministrante potrà ritenersi esonerato dagli obblighi contrattuali.
Sospensione dei pagamenti. L’Ente al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto/concessione e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti alla ditta cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.
Sospensione dei pagamenti. E’ in facoltà del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con il Fornitore per inadempienze anche relative ad altri contratti. La sospensione opera per importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano oggetto di risoluzione.
Sospensione dei pagamenti. Durante l’esecuzione dell’appalto, in presenza di inadempienze emerse e formalmente contestate dal competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione si riserva di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento a favore dell’Aggiudicataria per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento del danno. La sospensione viene notificata in forma amministrativa e non giudiziale. L'importo delle fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. _, intestato al Prestatore di servizi, presso , e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN/IT/CINEURlA.B.I/CAB/IBAN/cc . Il Prestatore di servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Prestatore di servizi non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuli ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il conguaglio annuale, a richiesta del Prestatore di servizi, verrà effettuato sulla base dei dati gestionali forniti dall’ Azienda Sanitaria, entro il mese di marzo dell’anno successivo, e daranno luogo all’emissione di note di accredito/addebito, in relazione alla effettiva entità delle prestazioni svolte.
Sospensione dei pagamenti. 1. In caso di contestazione di inadempienze nella esecuzione del contratto e fino al puntuale adempimento dei relativi obblighi, l'Amministrazione appaltante può, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, sospendere i pagamenti in favore dell’aggiudicatario.
Sospensione dei pagamenti. L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrat- tuali, può sospendere i pagamenti all'esecutore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16). In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all`art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati nell‘appalto, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appalta- tore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16). Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il ter- mine sopra assegnato l'amministrazione committente paga anche in xxxxx x'xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx- xxxxxxxx xx retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs 50/16). Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati ne- cessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l‘Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare ...
Sospensione dei pagamenti. 1. ACI Informatica, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all’impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.