Sospensione dei pagamenti Clausole campione

Sospensione dei pagamenti. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all’Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione può procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Sospensione dei pagamenti. 1. L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'istituto cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. 2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'istituto a mezzo pec o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Sospensione dei pagamenti. L’amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell’appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all’impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.
Sospensione dei pagamenti. 1. L’Azienda Ospedaliera, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all’impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione delle procedure e nella prestazione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della notifica del relativo provvedimento amministrativo. 3. L’Azienda Ospedaliera dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al comma precedente, l’appaltatore non si sia posto in regola. 4. L’Azienda Ospedaliera si riserva, altresì, la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all’impresa quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l’impresa inadempiente.
Sospensione dei pagamenti. L’ASST avrà facoltà di sospendere la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al somministrante che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, persista nella violazione degli obblighi contrattuali. La determinazione d’ordine cautelativo dianzi espressa potrà essere attuata senza l’adozione di alcuna formalità. Ciò nonostante in nessun caso il somministrante potrà ritenersi esonerato dagli obblighi contrattuali.
Sospensione dei pagamenti. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione della eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura e nella prestazione dei servizi fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
Sospensione dei pagamenti. E’ in facoltà del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con il Fornitore per inadempienze anche relative ad altri contratti. La sospensione opera per importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano oggetto di risoluzione.
Sospensione dei pagamenti. 1. La Stazione Appaltante, al fine di tutelarsi efficacemente avverso eventuali violazioni degli obblighi contrattuali, potrà, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, sospendere i pagamenti a favore dell’Aggiudicatario al quale siano state contestate inadempienze nella esecuzione del contratto, fino al puntuale adempimento dei suddetti obblighi. 2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione scritta.
Sospensione dei pagamenti. 1. La Società della Salute Senese, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all’affidatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. 2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all’aggiudicatario a mezzo PEC, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, la Società della Salute Senese ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Sospensione dei pagamenti. L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'esecutore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16). In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all`art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati nell'appalto, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16). Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'amministrazione committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs 50/16). Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l‘Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessiv...