Pagamento dei corrispettivi Clausole campione

Pagamento dei corrispettivi. Il corrispettivo del Servizio di cui al presente Contratto sarà addebitato al Cliente unitamente a quello relativo al Contratto Principale. Termini e condizioni di pagamento sono quelli indicati nel Contratto Principale. I corrispettivi relativi al Servizio saranno indicati sepa- ratamente con apposita voce del conto telefonico.
Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento delle fatture, ai sensi dell’art. 307 del D.P.R. 207/2010, sarà disposto dall’ Ateneo a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della prestazione. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Ateneo e alle Unità Ordinanti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di fornitura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite posta elettronica o fax) da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 5. Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali note di credito. In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà di...
Pagamento dei corrispettivi. I corrispettivi per i servizi oggetto dell’appalto saranno così contabilizzati: ⮚ a misura per le prestazioni di vigilanza e custodia/guardiania, sulla base delle ore e delle attività effettivamente eseguite, nonché dei prezzi offerti in sede di gara; ⮚ a corpo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di sicurezza, sulla base del canone di manutenzione offerto in sede di gara. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione di regolare fattura, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestrale, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo delle date e dalle ore dei singoli servizi a firma del CRSV. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatore, l’Impresa stessa non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate le ritenute di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per il pagamento, che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture. Dagli importi delle fatture dovranno essere decurtate le somme dovute per eventuali penalità. Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture dist...
Pagamento dei corrispettivi. Il corrispettivo per le prestazioni di cui alla presente fornitura sarà liquidato in rate mensili posticipate, su presentazione di regolari fatture, conformi alle prestazioni fornite e corredate dal documento unico di regolarità contributiva (DURC). L’importo sarà calcolato moltiplicando il prezzo unitario dei singoli reagenti, ridotto del ribasso d’asta, per i quantitativi forniti nel mese precedente che saranno dedotti dai documenti di trasporto e pesatura. L’importo derivante dalla contabilità di cui al punto precedente, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura, sarà comunicato all’Appaltatore per l’emissione delle fatture, entro e non oltre il mese successivo a quello della fornitura. I pagamenti saranno effettuati entro Novanta (90) giorni fine mese dalla data di emissione delle fatture, a mezzo di bonifico bancario, previo adempimento della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di contestazione di addebito per danni, irregolarità e/o inadempienze, nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa (danni) ovvero all’ente che ha fornito garanzia per la cauzione definitiva nel caso di irregolarità/inadempienze, senza aver ottenuto il pagamento di quanto spettante, la liquidazione delle fatture potrà essere sospesa e disposta successivamente alla conclusione dei relativi procedimenti amministrativi. In relazione ai pagamenti, si evidenzia che l’appaltatore dovrà effettuare unica fattura ,per ciascun lotto appaltato di riferimento (qualora sia aggiudicatario di più lotti), nella quale dovranno essere indicati analiticamente le forniture effettuate nel mese di riferimento a cui si rivolge la fattura stessa.
Pagamento dei corrispettivi. 6.1 Il Cliente pagherà a CENTRALERISK s.p.a. l’intero importo dei Corrispettivi al momento della Conclusione del Contratto e/o della sua rinnovazione tacita come infra definita all’art. 9.
Pagamento dei corrispettivi. Il corrispettivo del Servizio verrà fatturato a Camera Arbitrale di Milano mensilmente, in base alle ore di servizio effettivamente prestate. Il corrispettivo orario si intende fisso e invariabile e, come tale, è comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione della prestazione. I pagamenti delle fatture saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. All’Affidatario non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato, se non espressamente autorizzata dal DEC. L’Affidatario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate.
Pagamento dei corrispettivi. 9.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 8, devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento, da parte dell’ACR, dei corrispettivi annuali per i servizi resi da Acinservice ai sensi della presente Convenzione viene effettuato in quattro quote di pari importo. Il pagamento riferito a ciascun trimestre viene corrisposto in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente intestato a Acinservice. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella L. 22 novembre 2002, n. 266, i pagamenti sono effettuati previa verifica della regolarità, da parte di Acinservice, nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria ai sensi D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2. L’ACR non è tenuto, con riferimento ai pagamenti oggetto della presente Convenzione, alle verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come chiarito nella circolare n.13 del 21 marzo 2018 della Ragioneria Generale dello Stato in quanto rientranti nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società ricadenti nell’ambito soggettivo dell’articolo 48 bis citato. In conformità a quanto stabilito nella Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’AVCP, successivamente aggiornata dalla determinazione n. 556 del 31.05.2017 dell’ANAC, i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto della presente Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 31 agosto 2010, n. 136.
Pagamento dei corrispettivi. Le prestazioni di cui al presente appalto sono intese a misura e saranno pagate mensilmente. Dall’importo mensile sarà trattenuto lo 0,50% (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). I pagamenti avverranno mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010. I pagamenti dei corrispettivi maturati saranno erogati, in seguito a presentazione di regolare fattura che dovrà indicare il numero d’ordine, a trenta giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario, previa verifica di regolarità dell’Appaltatore. Le prestazioni in diminuzione da qualsiasi motivo originate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: chiusura impianto per condizioni meteo sfavorevoli/ristrutturazione; restituzione di impianti alla proprietà, assegnazione impianto in concessione a diverso soggetto), verificatosi in corso di appalto, daranno luogo alla riduzione proporzionale del corrispettivo mensile. Il codice fatturazione di Milanosport è: XWJKNZD.
Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento dei premi verrà effettuato dall’Ente all’affidatario entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo questo ultimo deve trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Il versamento del premio nelle mani dell’affidatario concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile. Il corrispettivo maturato per l’attività di loss adjuster svolta, sarà fatturato dall’affidatario trimestralmente sulla base delle pratiche gestite e concluse, di cui sarà contestualmente fornito dettagliato elenco; la fattura sarà pagata entro 30 (trenta) giorni dall’accettazione, previo visto di regolarità del RUP.