Pagamento dei corrispettivi Clausole campione

Pagamento dei corrispettivi. Il corrispettivo del Servizio di cui al presente Contratto sarà addebitato al Cliente unitamente a quello relativo al Contratto Principale. Termini e condizioni di pagamento sono quelli indicati nel Contratto Principale. I corrispettivi relativi al Servizio saranno indicati sepa- ratamente con apposita voce del conto telefonico.
Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento delle fatture, ai sensi dell’art. 307 del D.P.R. 207/2010, sarà disposto dall’ Ateneo a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della prestazione. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Ateneo e alle Unità Ordinanti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di fornitura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite posta elettronica o fax) da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 5. Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali note di credito. In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà di...
Pagamento dei corrispettivi. I corrispettivi per i servizi oggetto dell’appalto saranno così contabilizzati: ⮚ a misura per le prestazioni di vigilanza e custodia/guardiania, sulla base delle ore e delle attività effettivamente eseguite, nonché dei prezzi offerti in sede di gara; ⮚ a corpo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di sicurezza, sulla base del canone di manutenzione offerto in sede di gara. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione di regolare fattura, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestrale, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo delle date e dalle ore dei singoli servizi a firma del CRSV. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatore, l’Impresa stessa non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate le ritenute di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per il pagamento, che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture. Dagli importi delle fatture dovranno essere decurtate le somme dovute per eventuali penalità. Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture dist...
Pagamento dei corrispettivi. 6.1 Il Cliente pagherà a CENTRALERISK s.p.a. l’intero importo dei Corrispettivi al momento della Conclusione del Contratto e/o della sua rinnovazione tacita come infra definita all’art. 9. 6.2 CENTRALERISK s.p.a. non concede rimborsi pro rata per tempo acquistato e non utilizzato. 6.3 CENTRALERISK s.p.a. si riserva il diritto di modificare i Corrispettivi e la propria policy di pagamento, comunicando dette modifiche al Cliente tramite la User ID prescelta. Nel caso in cui vi siano un periodo e un prezzo specifici per i Servizi Cloud Computing utilizzati da un Cliente, tale prezzo rimarrà in vigore per tutto il periodo. Tuttavia, nel caso in cui il Cliente continui a utilizzare i Servizi Cloud Computing oltre il periodo specificato, potranno applicarsi prezzi differenti che si intenderanno accettati dal Cliente in caso di rinnovazione tacita, come infra specificata al punto 9.1.
Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento, da parte dell’ACR, dei corrispettivi annuali per i servizi resi da Acinservice ai sensi della presente Convenzione viene effettuato in quattro quote di pari importo. Il pagamento riferito a ciascun trimestre viene corrisposto in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente intestato a Acinservice. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella L. 22 novembre 2002, n. 266, i pagamenti sono effettuati previa verifica della regolarità, da parte di Acinservice, nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria ai sensi D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2. L’ACR non è tenuto, con riferimento ai pagamenti oggetto della presente Convenzione, alle verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come chiarito nella circolare n.13 del 21 marzo 2018 della Ragioneria Generale dello Stato in quanto rientranti nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società ricadenti nell’ambito soggettivo dell’articolo 48 bis citato. In conformità a quanto stabilito nella Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’AVCP, successivamente aggiornata dalla determinazione n. 556 del 31.05.2017 dell’ANAC, i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto della presente Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 31 agosto 2010, n. 136.
Pagamento dei corrispettivi. 9.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 8, devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
Pagamento dei corrispettivi. Il corrispettivo del Servizio verrà fatturato a Camera Arbitrale di Milano mensilmente, in base alle ore di servizio effettivamente prestate. Il corrispettivo orario si intende fisso e invariabile e, come tale, è comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione della prestazione. I pagamenti delle fatture saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. All’Affidatario non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato, se non espressamente autorizzata dal DEC. L’Affidatario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate.
Pagamento dei corrispettivi. 1. L’Ufficio Ragioneria e Contabilità dell’A.S.P., effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell’ASP, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 231/2002. Detto termine di pagamento resta sospeso qualora l’ASP dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, invitando l’appaltatore – anche a mezzo fax - a rettificare o integrare le discordanze rilevate. Per tale sospensione l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Si dà atto che l’ASP è tenuta all’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., nonché dal D.M. 18/01/2008, n. 40, per pagamenti di importo superiore ad €. 10.000,00=., nonché a quanto prescritto dalla LEGGE 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.. 2. L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all’ASP non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. 3. Le parti, derogando convenzionalmente al saggio degli interessi previsto dall’art. 5 – comma 1 – del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, stabiliscono che il tasso di interesse da applicarsi in caso di ritardato pagamento per l’eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 5, sia pari al saggio di interesse legale previsto dall’art. 1284 C.C. 4. L’ASP non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dall’appaltatore, in favore di soggetti diversi dall’appaltatore medesimo; per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pagamento dei corrispettivi. 4.1 I corrispettivi, salvo accordi scritti in deroga, saranno calcolati sulla base delle ore fornite o giornate fornite dalle singole figure professionali coinvolte nel progetto e mensilmente addebitate. 4.2 Le tariffe professionali applicate sono quelle in vigore al momento delle prestazioni, salvo quanto diversamente pattuito per iscritto. 4.3 All'inizio di ogni anno le tariffe professionali subiranno automaticamente un aumento pari agli indici ISTAT FOI riferiti al mese di dicembre dell’anno precedente. 4.4 Il Fornitore, in ogni caso e indipendentemente dall'aumento ISTAT FOI, avrà la facoltà di comunicare al Cliente la variazione delle tariffe professionali, con preavviso per iscritto di almeno 90 (novanta) giorni. 4.5 Le spese di viaggio e/o soggiorno presso alberghi indicati dal Cliente o convenzionati con lo stesso, saranno mensilmente addebitate a piè di lista. 4.6 Le spese di trasporto saranno fatturate al Cliente in base alle tariffe A.C.I. in vigore al momento della prestazione. 4.7 I tempi di viaggio saranno addebitati come servizi e secondo le stesse tariffe professionali in vigore al momento della prestazione o quelle specificate nell'ordine. 4.8 Alternativamente potrà essere definito un importo di diritto fisso d’uscita comprendente sia i tempi di viaggio che le spese di trasporto. In tal caso anche tale importo subirà automaticamente un aumento pari agli indici ISTAT FOI riferiti al mese di dicembre dell’anno precedente. 4.9 Per le condizioni di pagamento si fa riferimento a quanto concordato e scritto nel Contratto di Assistenza Sistemistica.
Pagamento dei corrispettivi. Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta entro i termini stabiliti per legge, previa verifica della regolarità del servizio svolto. Se venga disconosciuta la regolarità delle fatture e il Comune proceda a contestazioni, verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano la ditta in alcun modo dagli obblighi e oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. Nelle singole fatture riepilogative mensili emesse dalla ditta dovranno essere distintamente indicati il servizio effettuato e i giorni di effettuazione del servizio, nel corso del mese. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quanto altro dovuto dalla ditta appaltatrice. Qualora si verifichi una sospensione del servizio per cause dovute al Comune o alle autorità scolastiche e questa sia stata comunicata alla ditta appaltatrice nei modi previsti dal precedente art. 14, alla stessa non sarà riconosciuto alcun compenso per i giorni in cui il servizio non venga effettuato. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di che trattasi soltanto previa verifica da parte della stessa stazione appaltante del DURC - documento unico di regolarità contributiva - attestante la "correttezza contributiva" dell'impresa e cioè l'effettuazione dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché dei versamenti dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.