PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120, DA APPLICARSI IN DEROGA ALL’ART. 36, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE PER LA DURATA DI 24 MESI.
tra
- XXX.XXXX “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”, con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxx x. 00, (X.X. 97246820589), rappresentato da XXXXXXXX XXXXX, nato a OLIVETO CITRA (SA) il 27/08/1976, (C.F. GZZGPP76M27G039W), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;
e
- “XXXXXXXXXX” (di seguito “Affidatario o Esecutore”), con sede legale in ,
Via ….............n. ..., (C.F. …............), rappresentato da ……………, nato a ………….. il ,
(C.F. ), nella sua qualità di legale rappresentante;
(di seguito, anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”)
Premesso che
i) con determinazione del RUP del 21 aprile 2022 veniva indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da applicarsi in deroga all’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale per la durata di 24 mesi, in esecuzione della Delibera del C.d.A. del 15/02/2022, e veniva inoltrata la relativa Lettera d’invito, corredata dal modello di Domanda di partecipazione e dallo Schema di contratto, agli operatori economici interessati;
ii) XXXXXXXXXX, in possesso dei requisiti del sopra indicato Avviso, è risultato affidatario della predetta procedura formulando l’offerta che si allega al presente contratto (All. 1), giusta verbale di proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, che in copia si allega al presente contratto (All. 2);
iii) XXXXXXXXXX, quale affidatario dell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza dei contenuti tecnico-funzionali delle prestazioni in oggetto.
e visti
a) la legge n. 388/2000 e s.m.i.;
b) il D.lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
c) la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
d) lo Statuto ed il Regolamento del Fondo;
e) il D.M. Lavoro del 10 maggio 2002 (riconoscimento di Xxx.Xxxx);
f) il d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
g) il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
h) il Regolamento del Fondo sui principi del procedimento amministrativo e il Regolamento acquisizione di beni e servizi;
i) il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Xxx.Xxxx ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018;
j) il MOG 231 e il Codice Etico del Fondo;
* * *
Art. 1 Premesse
Tutto ciò visto e premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1.1 Le premesse di cui sopra e gli allegati ivi riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art.2 Oggetto e tempistica delle prestazioni
2.1 Il Committente come sopra rappresentato, affida a XXXXXXXXXXXXX che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo all’affidamento del servizio di “assistenza e consulenza legale per la durata di 24 mesi” (CIG 9200445F62);
2.2 Il servizio richiesto prevede l’attività di assistenza e consulenza legale/amministrativa riferita a tutte le questioni di natura giuridica stragiudiziale che Xxx.Xxxx dovrà affrontare e definire nell’ambito dello svolgimento delle procedure inerenti:
a) adempimenti in ordine alla disciplina in materia di “amministrazione trasparente” e
normativa privacy GDPR;
b) applicazione della normativa sul procedimento amministrativo con particolare riguardo al supporto tecnico-giuridico nella formalizzazione della attività decisionale/deliberativa posta in essere dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
c) supporto allo svolgimento delle procedure per l’assegnazione dei contributi nell’ambito degli Avvisi del Fondo di Rotazione, canale di finanziamento che assegna risorse alle aziende aderenti attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici;
d) adempimenti per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto del Regolamento per l’acquisto di servizi e forniture e l’affidamento di lavori adottato dal Fondo e del Codice degli Appalti.
Il servizio deve essere strutturato in modo da assicurare la gestione contemporanea di una pluralità di richieste di consulenza e garantire risposte tempestive alle problematiche che verranno sottoposte.
L’attività sarà svolta in raccordo con il Direttore del Fondo. L’attività in oggetto verrà svolta in piena autonomia con garanzia di buona esecuzione, secondo le regole della correttezza e della diligenza.
Art.3 Efficacia e durata del contratto
3.1 Il presente contratto sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione.
3.2 Il presente contratto ha durata di mesi ventiquattro (24), a partire dalla data di sottoscrizione, oltre un massimo di ulteriori mesi sei (6) in caso di estensione del contratto ex art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.
3.3 L’affidatario è comunque tenuto, anche oltre la scadenza, a completare tutte le attività di cui all’articolo 2 del presente contratto, relative a pratiche iniziate antecedentemente alla data di scadenza dell’incarico.
Art. 4 Corrispettivo
4.1 Il corrispettivo complessivo, omnicomprensivo e invariabile per la prestazione di tutti i servizi, è pari ad € XXXXXXX (Euro XXXXXX/XX), oltre IVA e oneri di legge se dovuti come previsto dall’offerta economica presentata (All. 1) per i primi 24 mesi e di € XXXXXXX (Euro XXXXXX/XX), oltre IVA e oneri di legge se dovuti per gli eventuali ulteriori 6 mesi.
Art. 5 Modalità di pagamento
5.1 Il pagamento del compenso, per le prestazioni di cui sopra, è effettuato, con bonifico bancario, entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura, come di seguito stabilito:
a) il 25% alla stipula del presente contratto;
b) il 25 % alla fine del dodicesimo mese di attività decorrente dalla sottoscrizione del presente Contratto e a seguito di presentazione di relativo stato di avanzamento;
c) il 25 % alla fine del diciottesimo mese di attività decorrente dalla sottoscrizione del presente Contratto e a seguito di presentazione di relativo stato di avanzamento;
d) il 25% a seguito della conclusione delle attività e, comunque, successivamente alla scadenza del contratto;
e previa verifica effettuata da Xxx.Xxxx sulla conformità delle attività e sulla completezza della relativa documentazione comprovante le attività svolte.
5.2 I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario su appositi conti corrente dedicati all’uopo indicati dall’affidatario in ossequio alla normativa di cui al D.lgs. 136/2010 e s.m.i. e segnatamente:
• sul c/c intestato a ……… C.F. P.IVA: /o Banca IBAN:|_I_|_T_| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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L’affidatario dichiara che le persone abilitate ad operare sul conto sono:
1) XXX Codice fiscale:
2) WWW Codice fiscale:
L’affidatario è tenuto a comunicare a Xxx.Xxxx eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 9200445F62.
Xxx.Xxxx resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate. Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dall’affidatario e fatta pervenire in tempo utile perché Xxx.Xxxx possa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto, comunque, per i mandati già emessi.
Xxx.Xxxx, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’affidatario fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Art. 6 Garanzie di esecuzione
6.1 L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni.
6.2 La garanzia fideiussoria, a scelta dell’aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dell’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998. Ai sensi dell’art. 103, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Fondo.
6.3 La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, conformemente a quanto stabilito dall’art. 103, comma 1 del Codice.
Xxx.Xxxx ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
6.4 A norma dell’art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.
6.5 Ai sensi dell’art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento
6.6 In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 103, comma 10, D.lgs. n. 50/2016. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese aderenti.
Art. 7 Modifica del contratto
7.1 Il contenuto del presente contratto potrà essere modificato e/o integrato solo tramite successivo accordo scritto fra le Parti, secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 8 Oneri a carico dell’esecutore
8.1 Tutti gli adempimenti e i rischi relativi all’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si ritengono a carico dell’esecutore, ivi compresa ogni attività che dovesse ritenersi necessaria per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
8.2 L’esecutore si obbliga, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite negli atti di gara e nel presente contratto.
Lo stesso è tenuto a rispettare:
• gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
• gli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’affidatario:
• si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartita da Fon. Coop;
• si impegna a cooperare con Xxx.Xxxx in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
Art. 9 Verifica sull’attività
9.1 Nella fase di esecuzione del contratto Xxx.Xxxx si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l’esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.
L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse,
venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l’affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal committente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal committente.
9.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applica la vigente disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di esecuzione contrattuale.
Art. 10 Divieto di cessione del contratto e di subappalto
10.1 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
10.2 È vietato all’affidatario subappaltare l’esecuzione di tutta o parte della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto.
Art. 11 Obblighi dei contraenti
11.1 Le Parti, in via esemplificativa, a maggior chiarimento e ad integrazione degli obblighi assunti nei precedenti articoli si impegnano altresì a comportarsi secondo buona fede, informandosi reciprocamente in ordine a circostanze che possano limitare, condizionare o pregiudicare il buon andamento dell’esecuzione dell’affidamento.
Art. 12 Xxxxxx etico e D.lgs. n. 231/01.
12.1 L’affidatario dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione del Codice Etico di Xxx.Xxxx.
12.2 L’affidatario dichiara di essere consapevole che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta degli enti in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso l’affidatario dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Xxx.Xxxx nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.
12.3 L’affidatario prende atto, inoltre, che Xxx.Xxxx ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l’applicazione delle relative sanzioni.
12.4 L’affidatario si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D. Lgs. 231/01. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Xxx.Xxxx a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.
Art. 13 Recesso, risoluzione del contratto e penali
13.1 Xxx.Xxxx potrà recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
13.2 È in ogni caso salvo il diritto di recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.
13.3 Le Parti espressamente pattuiscono che opera la risoluzione del presente Contratto ipso jure per grave inadempimento da parte dell’appaltatore.
13.4 Oltre a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni del codice civile, costituiscono grave inadempimento le seguenti ipotesi:
a) la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
b) la violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;
c) il venir meno dei presupposti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
13.5 Xxx.Xxxx applicherà le seguenti penali a fronte degli inadempimenti di seguito indicati:
• per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna delle attività oggetto dell’appalto per come indicati nell’offerta tecnica l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
• l’1 per mille per l’esecuzione parziale e/o difforme fra quanto effettivamente svolto e quanto pattuito, fatta salva l’ipotesi in cui sia possibile rimediare sulla base di espressa richiesta del RUP formulata all’esecutore, con previsione di un termine ad adempiere.
Si precisa che, laddove l’esecutore non adempia spontaneamente all’invito formulato ai sensi del precedente alinea, trovano applicazione le indicate penali, fatte salve le ipotesi di risoluzione contrattuale previste dal precedente paragrafo 13.4.
13.6 Il Direttore dell’esecuzione, ove diverso dal RUP – escluse le ipotesi di inadempimenti sanabili mediante ravvedimento operoso dell’affidatario, sulla base di quanto rappresentato nell’apposita diffida ad adempiere, formalizzata dall’amministrazione aggiudicatrice, con contestuale previsione di un termine congruo ad adempiere – procede nel modo che segue, fatte salve obiettive ragioni di urgenza qualificata:
a) con comunicazione di avvio del procedimento, notificata all’affidatario a mezzo PEC, formula le contestazioni, dando termine di dieci (10) giorni per formulare eventuali controdeduzioni, anche allegando la documentazione ritenuta utile;
b) nei successivi dieci (10) giorni il RUP, tenendo conto dell’apporto procedimentale eventualmente fornito dall’affidatario, emana il provvedimento definitivo, che è senza indugio notificato a mezzo PEC all’affidatario;
c) in caso di applicazione della penale, il relativo importo è compensato con i corrispettivi residui o mediante escussione parziale, dell’importo corrispondente, della garanzia definitiva;
d) in caso di escussione parziale della garanzia definitiva, l’affidatario è obbligato a ricostituirne l’importo originario entro e non oltre trenta (30) giorni dall’avvenuta escussione, pena la risoluzione immediata del contratto.
Art. 14 Forza maggiore
14.1 Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento parziale o totale del presente Contratto imputabile a cause di forza maggiore.
14.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.
14.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte.
14.4 La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.
14.5 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, ciascuna di esse potrà chiedere la risoluzione del presente contratto.
Art. 15 Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza
15.1 L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa sulle nuove disposizioni in materia di tutela dei dati personali (GDPR), consultabile sul sito istituzionale del Fondo al link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx/xxxxxxx/, e conseguentemente autorizza il committente al trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tutti gli impieghi leciti previsti.
15.2. Le Parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e delle disposizioni del GDPR con riferimento a qualsiasi dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
Art. 16 Notifiche e comunicazioni
16.1 Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo al presente contratto, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di PEC.
16.2 Esse possono essere effettuate anche in modo diretto tramite consegna a mano ad incaricato qualificato: di detta consegna dovrà, però, essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, la quale farà fede ad ogni effetto, della avvenuta notifica.
Art. 17 Domicilio legale
17.1 Agli effetti del presente contratto Xxx.Xxxx elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale in Roma, e l’affidatario elegge il proprio domicilio in [ ].
Art. 18 Legge applicabile e Foro competente
18.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
18.2 Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti si impegnano ad osservare le direttive comunitarie, le leggi statali e regionali, i regolamenti ed ogni normativa vigente in materia di appalti al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.
18.3 Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dall’incarico oggetto del presente contratto o dalle operazioni effettuate in esecuzione del medesimo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 19 Obblighi di tracciabilità
19.1. L’affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
19.2. L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Roma,
Xxx.Xxxx (Affidatario)
Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:
- articolo_2: Oggetto e tempistica delle prestazioni;
- articolo_3: Efficacia e durata del Contratto;
-articolo_4: Corrispettivo;
-articolo _5: Modalità di pagamento;
-articolo_7: Modifica del contratto;
- articolo_9: Verifica sull’Attività;
- articolo_10: Divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- articolo_11: Obblighi dei contraenti;
- articolo_13: Recesso, risoluzione del contratto e penali;
- articolo_18: Legge applicabile e Foro competente; Per accettazione
Xxx.Xxxx (Affidatario)