Obblighi di tracciabilità Clausole campione

Obblighi di tracciabilità. L’Aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e a fornire all’ASP ogni informazione utile a tal fine e, in particolare: ✓ a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi; ✓ a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto; ✓ ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della citata legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
Obblighi di tracciabilità. AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Aggiudicatario del presente contratto si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. L'Aggiudicatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione al contratto, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione del contratto, sia inserita, a pena...
Obblighi di tracciabilità. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
Obblighi di tracciabilità. L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L’operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante. Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010: Istituto Bancario o Postale Sede Codice IBAN Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell’art.3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/201, con nota prot. del e agli atti dell’Ente. e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti: Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente i nominativi e i dati delle persone delegate ad operare sul medesimo conto, con nota prot. del e agli atti dell’Ente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010.
Obblighi di tracciabilità. Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all’ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare: - a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati - all’Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi; - a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto.
Obblighi di tracciabilità. L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in dipendenza del presente contratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Obblighi di tracciabilità. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. In particolare, si impegna a: a) comunicare all’ente committente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto di concessione, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine, comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà anche a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al contratto di concessione con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato. Qualora la Città Metropolitana di Roma Capitale avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Prefettura territorialmente competente.
Obblighi di tracciabilità. L’appaltatore assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal decreto legge n. 187/2010, convertito in legge n. 217 del 17.12.2010.
Obblighi di tracciabilità. Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio/lavoro/fornitura oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Obblighi di tracciabilità. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. LepidaScpA può verificare, in occasione di ogni pagamento alla società con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.