Divieto di cessione del contratto e di subappalto. Il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa. Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte le attività in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell’Agenzia la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
Divieto di cessione del contratto e di subappalto. La cessione e il subappalto del presente contratto sono vietati a pena di risoluzione contrattuale.
Divieto di cessione del contratto e di subappalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto di nessuna prestazione contrattuale.
Divieto di cessione del contratto e di subappalto. Il servizio dovrà essere svolto dalla impresa appaltatrice alla quale è fatto divieto di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto.
Divieto di cessione del contratto e di subappalto. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16, è fatto divieto alla ditta a pena di nullità, di cedere sotto qualsiasi titolo, né in tutto né in parte il contratto, né di dare in subappalto l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, dell’incameramento del deposito cauzionale versato, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.
Divieto di cessione del contratto e di subappalto. 1. E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario, a pena di immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni:
a. di cedere il contratto, anche parzialmente;
b. di subappaltarlo a terzi;
c. di cedere, in tutto od in parte, i crediti derivanti dal contratto.
Divieto di cessione del contratto e di subappalto. L'aggiudicatario non potrà cedere il contratto né subappaltare, nemmeno in parte, il servizio. La cessione ed il subappalto costituiscono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno.
Divieto di cessione del contratto e di subappalto. Come previsto dall’art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Ai fini dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D.Lgs. citato, si specifica che non è ammesso il subappalto di nessuna prestazione contrattuale.
Divieto di cessione del contratto e di subappalto. 1. E’ fatto divieto di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
2. Non essendoci stata la prescritta dichiarazione in sede di gara, le prestazioni dedotte nel contratto non sono subappaltabili.
Divieto di cessione del contratto e di subappalto. E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione, cedere in tutto o in parte, a qualunque titolo e sotto qualunque forma, l’oggetto del contratto. L’eventuale cessione dovrà essere espressamente autorizzata dalla ASL che, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutarlo. Attesa la particolare natura del servizio oggetto di gara è vietato il subappalto del servizio in tutto o in parte.