Accesso Clausole campione

Accesso. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
Accesso. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………… . (4)
Accesso. Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.
Accesso. Il conduttore deve consentire al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati l’accesso all’unita’ immobiliare,per motivate ragioni, tra le quali l’intenzione di vendere,nel qual caso il conduttore deve consentire la visita una volta la settimana per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi o secondo gli usi locali
Accesso. Si evidenzia, preliminarmente, che l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato con le modalità, i limiti e la tempistica previsti agli articoli 13 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006. Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. L’Amministrazione garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. Rimane inteso che l’Amministrazione in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso A.N.A.C (già l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).
Accesso. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………… . (4) Articolo 14‌ La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Accesso. Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nell’articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990. Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. La Committente garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. Rimane inteso che la Committente in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso A.N.A.C .
Accesso. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………………….……………………………………………..……………….... …………………………………………………………………………………………………………
Accesso. Dall’esterno: mediante pubblico concorso Dall’interno: con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.: - dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3 - dalla posizione economica B2 verso la posizione economica B3 Dall’esterno: diploma di perito in informatica o diploma equipollente con specializzazione in informatica ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado integrato da corso legalmente riconosciuto. Dall’interno: per il personale proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è richi esta esperienza professionale maturata nelle rispettive suddette posizioni; per il personale interno privo del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, si fa riferimento ai seguenti requisiti: - esperienza professionale di otto anni nella posizi one economica B1 ovvero; - esperienza professionale di quattro anni nella posizione economica B2. ❖ Lavoratori che coordinano o dirigono unità senza rilevanza esterna nel settore di competenza. Lavoratori che, in base alla professionalità posseduta e per quanto di specifica competenza, curano la realizzazione dei programmi, svolgendo tutte le attività ad essi connesse, controllandone la corretta realizzazione, nonché la relativa revisione, o ttimizzazione e manutenzione. Curano la tenuta dei sistemi informatici vigilando sull’attività delle ditte di assistenza. Partecipano a commissioni di valutazione e/o collaudo in qualità di componente. Esprimono pareri tecnico/economici nell’ambito dell’at tività svolta. Preparano e trasmettono agli assistenti informatici la necessaria documentazione per l’utilizzo dei programmi.
Accesso. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.