Comune di Soragna
Comune di Soragna
Provincia di Parma
Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni
E
Degli accordi di collaborazione
Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28/03/2008
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – Oggetto e principi generali ART. 2 - Finalità
ART. 3 – Definizioni ed ambito di applicazione ART. 4 – Regole generali e comuni
ART. 5 – Documentazione a corredo dell'offerta
TITOLO II - SPONSORIZZAZIONI
ART. 6 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione ART. 7 – L'avviso pubblico di sponsorizzazione
ART. 8 – Corrispettivo della sponsorizzazione ART. 9 – Modalità di pubblicità
ART. 10 – Contratto di sponsorizzazione
ART. 11 – Risoluzione del contratto di sponsorizzazione ART. 12 – Adempimenti contabili e fiscali
ART. 13 – Agevolazioni tributarie
ART. 14 – Utilizzo risparmi di spesa o maggiori entrate
TITOLO III – ACCORDI DI COLLABORAZIONE
ART. 15 – Procedura per la fornitura di servizi a tariffa
ART. 16 – Procedura per la fornitura di consulenze e servizi in convenzione ART. 17 – Utilizzo degli introiti derivanti da servizi e consulenze
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18 - Verifiche e controlli
ART. 19 – Protezione dati personali ART. 20 – Entrata in vigore
Art. 1
Oggetto e principi generali
1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’art. 119 del TUEL X.Xxx
n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa di principio dettata dall’art. 43 della legge 27dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della disposizione recata dall’art. 26 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006)
2. Le norme regolamentari costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, e gli accordi di collaborazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse di questo Comune per le finalità indicate nell’art.2, che segue.
3. Il ricorso alla sponsorizzazione si conforma ai seguenti principi generali:
a) perseguimento di interessi pubblici;
b) esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata;
c) esclusione di finalità politiche, sindacali, religiose.
d) esclusione della pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici e materiale pornografico;
e) esclusione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
Art.2 Finalità
1. Il comune di Soragna intende avvalersi della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, essenzialmente per:
a) l’ottimizzazione della spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle poste iscritte nel bilancio comunale, sia attraverso la realizzazione di progetti, interventi o opere che non trovano copertura finanziaria ordinaria.
b) l’ampliamento di servizi da prestarsi attraverso gli accordi di collaborazione;
c) sostenere progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal Comune
d) incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica e amministrativa dell’Ente
Art.3
Definizioni ed ambito di applicazione
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
A. Per “contratto di sponsorizzazione” il contratto, a prestazioni corrispettive, mediante il quale
• l’Amministrazione comunale offre, nell’ambito di proprie iniziative ed attività ad un terzo, denominato sponsor, la possibilità di pubblicizzare il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, i prodotti, i servizi e simili, in appositi e predeterminati spazi e/o su altro supporto utilizzati dall’ente locale , ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto.
• Lo sponsor si obbliga, a titolo di controprestazione, a pagare un corrispettivo in denaro, ad eseguire lavori, a fornire beni o a prestare servizi;
B. Per “Accordi di collaborazione” le convenzioni, a titolo oneroso, che il Comune di Soragna stipula con soggetti pubblici o privati, per la fornitura di consulenze, beni e servizi, ulteriori rispetto a quelli erogati in via ordinaria, nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’Ente Locale.
2. Il presente Regolamento non si applica, in quanto non costituisce sponsorizzazione, all’offerta, a titolo di liberalità, a favore dell’Amministrazione di somme di danaro, di beni o di servizi accessori, in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne dalla stessa organizzate.
TITOLO II
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art.4
Regole generali e comuni
1. L’attivazione di un contratto di sponsorizzazione o di collaborazione segue procedure diverse, a seconda che l’iniziativa, cui il contratto è collegato, sia prevista negli atti di programmazione amministrativa dell’Ente, ovvero sia proposta dall’esterno.
2. Qualora l’iniziativa sia ricompresa in un atto programmatico di questa Amministrazione comunale, la scelta del contraente, quale sponsor o collaborante, è effettuata mediante la seguente procedura:
a) Individuazione, nel piano esecutivo di gestione o in atto di indirizzo apposito, degli interventi di spesa ordinaria per acquisizione di beni o
servizi, con l’espressa indicazione dell’obiettivo di perseguire economie, attraverso l’attivazione di processi di sponsorizzazione.
b) Predisposizione del progetto, a cura del responsabile del settore o servizio interessato, in esecuzione delle direttive contenute nel provvedimento collegiale di indirizzo, ove sono indicati il campo di attività, le prestazioni richieste ed offerte, gli obiettivi perseguiti e il costo dell’operazione.
c) Il progetto è approvato con determinazione ed è reso noto mediante un avviso pubblicato all'albo pretorio, inserito nel sito internet del Comune, se del caso, trasmesso alle associazioni di categoria, agli ordini professionali e/o pubblicizzato in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
d) L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
• l'oggetto della sponsorizzazione o accordi di collaborazione
• gli obblighi dello sponsor o collaboratore, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione o accordi di collaborazione.
• l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
• le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione o accordi di collaborazione.
e) L'offerta deve essere presentata, nei termini indicati dall’avviso, in forma scritta e deve indicare:
- il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- la collaborazione richiesta, i tempi e le modalità di espletamento.
- l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato e/o nel progetto.
3. Qualora la richiesta di sponsorizzazione o di collaborazione sia avanzata per iniziativa di un terzo estraneo all’amministrazione comunale, il responsabile del settore interessato, attiva la seguente procedura:
A. Valutazione della conformità della proposta ai principi generali enunciati all’art. 1 del presente regolamento.
B. Valutazione della congruità della proposta sotto i profili: economico, qualitativo, degli oneri gravanti sull’amministrazione comunale, della convenienza ed opportunità dell’iniziativa.
C. Proposta di inserimento dell’iniziativa nei programmi amministrativi, attraverso apposito provvedimento dell’organo istituzionale competente, che potrà anche decidere di attivare la procedura di cui al 1° comma del presente articolo, al fine di comparare l’offerta ricevuta con eventuali possibili ulteriori offerte migliorative.
D. Il soggetto promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella eventualmente selezionata dall’Amministrazione a
seguito delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo, aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione
Art. 5 Documentazione a corredo dell’offerta.
1. L'offerta, presentata dai privati, è accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
A. per le persone fisiche:
I. l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 eseguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
II. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
III. l'inesistenza a suo carico di provvedimenti limitativi della piena capacità di agire .
B. per le persone giuridiche:
I. oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
II. la mancanza del perseguimento di finalità di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
III. il non trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, concordato preventivo e non avere procedimenti fallimentari in corso.
2. La scelta del soggetto sponsor o collaboratore, previo esame comparativo delle offerte pervenute, deve essere effettuata con provvedimento scritto e motivato del responsabile del Settore o del servizio interessato.
3. Il contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor o dal collaboratore e dal Responsabile del Settore competente.
4. Qualora il progetto dell’iniziativa lo preveda, il contratto di sponsorizzazione può essere concluso con una pluralità di sponsor.
TITOLO II - SPONSORIZZAZIONI
Art. 6
Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
1. Al fine di ampliare le potenzialità promozionali della sponsorizzazione, l’Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor ovvero accoglie le proposte formulate dai soggetti interessati. In particolare le iniziative sono:
a) inserite nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio comunale; in questo caso il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di minor spesa di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione iniziale;
b) inserite in appositi elenchi allegati al bilancio comunale ma non finanziati, la cui realizzazione è vincolata all’attivazione di contratti di sponsorizzazione o alla disponibilità delle economie di cui alla precedente lett. a;
c) conseguenti a proposte definite in corso d’anno dalla Giunta o dal Consiglio comunale, anche in adesione a offerte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico.
2. L’Amministrazione definisce di regola il valore di riferimento delle sponsorizzazioni che intende attivare, in considerazione delle caratteristiche e delle potenzialità del progetto, dell’iniziativa o dell’intervento.
Art. 7
L’avviso pubblico di sponsorizzazione
5. L’avviso contiene l’elenco degli interventi in relazione ai quali l’Amministrazione intende pervenire alla stipula del contratto di sponsorizzazione, con l’indicazione degli elementi essenziali per la formulazione delle proposte, tra i quali:
a) le principali caratteristiche dell’attività, progetto o iniziativa;
b) l’individuazione dello spazio pubblicitario e la durata del periodo di suo utilizzo da parte dello sponsor, previa intesa di massima con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, quando necessaria;
c) l’eventuale diritto di esclusiva;
d)l’importo minimo eventualmente richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
e) i criteri per la valutazione delle proposte.
6. Nel caso di proposte concorrenti, l’Amministrazione valuta l’opportunità di favorire co-sponsorizzazioni.
Art. 8
Corrispettivo della sponsorizzazione
1. Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:
a)In una somma di danaro. in questo caso la realizzazione dell'iniziativa, compresa l'individuazione dell'esecutore materiale delle prestazioni, sarà effettuata dall'Amministrazione secondo le ordinarie procedure.
b) in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor: gli esecutori materiali delle prestazioni individuati dallo sponsor devono essere in possesso di tutti i requisiti specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche.
Art. 9 Modalità di pubblicità
1. L’attività di pubblicizzazione dello sponsor (o collaborante) è realizzata nei seguenti modi, fatto salvo quanto stabilito dall'avviso di sponsorizzazione e o dal contratto:
a) nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, sportivo e sociale, finanziati con risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere inserito sia nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative (volantini, inviti, manifesti, depliants, tabelloni luminosi, ecc.),sia nel sito WEB del Comune nella pagina dedicata all’informazione sulle manifestazioni e sulle attività organizzate dal Comune a beneficio della cittadinanza;
b) nel caso di interventi mirati alla valorizzazione del territorio, del patrimonio comunale e dell’assetto urbano, del verde pubblico, il Comune realizzerà apposite forme di pubblicizzazione particolarmente visibili all’ esterno, quali, ad esempio, il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor che finanzia l’ intervento o fornisce i beni. Il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor,
compatibilmente e in rispetto delle norme pubblicitarie, può essere realizzato anche in appositi spazi diversi rispetto ai siti soggetti dell’intervento da parte dello stesso sponsor.
Art. 10
Contratto di sponsorizzazione
1. Il rapporto di sponsorizzazione viene regolato mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a. il contenuto, la durata temporale e le modalità di associazione del nome e del marchio dello sponsor all’iniziativa istituzionale del Comune e le specifiche condizioni relative all’eventuale organizzazione di ulteriori attività promozionali;
b. gli obblighi assunti a carico dello sponsor ivi compresa la prestazione di adeguate garanzie circa la corretta esecuzione del contratto, nonché l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’esposizione e alla veicolazione del messaggio pubblicitario.
c. la definizione degli aspetti economici della sponsorizzazione, con particolare riguardo alla forma del corrispettivo;
d. la disciplina dettagliata dell’uso del logo, marchio o segni distintivi da parte dello sponsor nonché dell’attività promozionale dei prodotti, servizi e simili dallo stesso esercitabile.
e. l'eventuale diritto di esclusiva concesso allo sponsor;
f. l'onere delle spese contrattuali;
g. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Art. 11 Risoluzione
del contratto di sponsorizzazione
1. Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il contratto, con preavviso di 60 giorni, comunicato con lettera raccomandata.
2. Il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per il Comune:
a) qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune la realizzazione dell’iniziativa/dell’ attività/del progetto;
b) qualora la sponsorizzazione e gli strumenti attuativi della stessa contrasti con prescrizioni di leggi o di regolamenti o non sia diretta al perseguimento di interessi pubblici;
c) qualora si verifichino forme di conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata.
Art. 12 Adempimenti contabili e fiscali
1. Il Bilancio ed il Piano Esecutivo di Gestione evidenziano le entrate tempo per tempo acquisite, anche ove non siano espresse da un materiale flusso di denaro.
2. L’attività di sponsorizzazione rientra tra quelle indicate nella categoria delle attività commerciali e quindi soggette ad IVA., anche quando l’ente non commerciale sia un ente pubblico, giusta risoluzione n. 88 del 11 luglio 2005 dell’Agenzia dell’Entrate.
3. Il valore della sponsorizzazione specificata dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura “oltre ad IVA ” e l’importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo di IVA.
4. L’ufficio ragioneria del Comune di Soragna provvederà ad emettere apposito documento fiscale e, ad incasso avvenuto, a riversare l’iva dovuta all’Erario.
5. Gli importi utilizzabili ai fini dell’evento o dell’iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza Erariale per Iva.
6. Il Comune emette fattura allo sponsor di importo pari al contributo economico ricevuto.
7. Qualora il corrispettivo della sponsorizzazione siano lavori, servizi e beni, lo sponsor provvederà a fatturare al Comune l’ importo stimato, con il contratto di sponsorizzazione, del valore dei lavori, servizi o dei beni. A sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.
8. Allo sponsor compete altresì il pagamento della somma dovuta per imposta sulla pubblicità per insegne e cartelli e/o la Tassa Occupazione Suolo Pubblico, qualora la veicolazione del marchio e/o della denominazione della ditta non venga effettuata dal Comune di Soragna nell’esercizio di sue iniziative, ma sia direttamente affidata allo sponsor in spazi individuati dall’amministrazione comunale, secondo le modalità previste nel progetto e dedotte in contratto.
Art. 13 Agevolazioni tributarie
1. I tributi comunali, in deroga alle disposizioni regolamentari sulla specifica materia, sono corrisposti nella misura ridotta del 50%.
2. L’importo massimo complessivo dei benefici tributari concessi ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo deve essere inferiore al corrispettivo offerto per la sponsorizzazione.
Art. 14
Utilizzo dei risparmi di spesa o delle maggiori entrate derivanti dalle sponsorizzazioni
1. Le somme previste negli stanziamenti di bilancio interessati alla sponsorizzazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, al netto dell’IVA, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
a) nella misura del 50% sono destinati al finanziamento di altre iniziative programmate dall’amministrazione comunale.
b) la restante quota, pari a 50%, costituisce economia di bilancio.
3. le maggiori entrate, derivanti dal contratto di sponsorizzazione di iniziative prive di stanziamento a bilancio, vengono iscritte a bilancio e destinate alle finalità per cui è stata attivato il procedimento.
4. L’assegnazione della quota di risorse a favore del Personale Dipendente sarà stabilita, di volta in volta dalla Giunta Comunale contestualmente alla Delibera di indirizzo per l’avvio dell’iniziativa della sponsorizzazione .
5. La ripartizione agli interessati dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata.
Titolo III - Accordi di collaborazione Articolo 15
Procedure per la fornitura di servizi a tariffa
1. Le prestazioni erogabili all’utenza per le quali può richiedersi un contributo sono individuate in analogia a quanto disposto nella Direttiva P.C.M. 20 dicembre 1999 e precisamente:
⚫ riproduzioni di documenti di archivio, destinate dai privati e da soggetti operanti come tali, a fini commerciali, qualunque sia il supporto di documentazione foto a colori, foto in bianco e nero, film,
⚫ copie di documenti di archivio effettuate per ragioni non di studio,
⚫ commercializzazione di volumi, dispense studi e ricerche ed altre opere dell’ingegno allorché l’amministrazione sia titolare del diritto di autore.
⚫ rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da personale dell’Ente per ragioni non d’ufficio;
⚫ concessione del patrocinio per manifestazioni di carattere prevalentemente commerciale.
⚫ attività amministrativa per la effettuazione di ritenute sullo stipendio del dipendente a favore di istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari, con successivo versamento delle somme medesime. Il contributo è determinato per ciascun ordinativo di pagamento emesso ovvero in misura forfettaria.
2. Al fine di rendere note le condizioni alle quali l’utenza può usufruire delle prestazioni di cui ai commi precedenti sarà predisposto annualmente un elenco delle prestazioni soggette a contributo e delle relative tariffe al quale sarà data adeguata pubblicità mediate affissione all’albo pretorio, pubblicazione sul sito internet dell’Ente ed in generale, con le forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. Possono essere individuate altre prestazioni da erogare a fronte di contributo da parte dell’utenza a condizione che non rientrino tra i servizi pubblici essenziali o espletati a garanzia di diritti fondamentali.
4. La determinazione dei contributi deve essere effettuata in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicità efficienza ed efficacia e prevedendo forme di facilitazione nei confronti di organismi che svolgono attività di volontariato o sociali senza scopo di lucro, nonché nei confronti delle categorie protette.
5. I contributi richiesti all’utenza sono aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Art.16
Procedura per la fornitura di consulenze e servizi in convenzione
1. Le consulenze e i servizi forniti a titolo oneroso sono pubblicizzati mediante affissione all’albo pretorio dell’Ente, pubblicazione sul sito internet dell’Ente, comunicazioni agli enti locali del territorio e in generale, con le forme
ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
2. Possono stipularsi due forme di convenzione:
⚫ convenzione per prestazioni plurime di durata annuale mediante la quale un soggetto pubblico o privato, dietro pagamento di una tariffa, acquista il diritto di usufruire di una serie di prestazioni specificate nella convenzione stessa;
⚫ convenzione per prestazione avente ad oggetto la fornitura di una singola consulenza o servizio
3. La Convenzione deve regolare i seguenti aspetti:
⚫ oggetto della prestazione;
⚫ durata della convenzione;
⚫ importo del corrispettivo da corrispondersi da parte del destinatario della prestazione;
⚫ responsabilità ed impegni reciproci,
⚫ penalità in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
⚫ possibili cause di risoluzione della convenzione,
⚫ modalità per la definizione delle controversie e indicazione del foro competente per la risoluzione delle stesse;
⚫ onere delle spese di redazione del contratto in bollo e di registrazione.
Art. 17
Utilizzo degli introiti derivanti dai contratti di consulenza e dall'erogazione di servizi a pagamento.
1. I corrispettivi per la fornitura di beni e servizi di cui agli articoli precedenti sono introitati al bilancio comunale dell'esercizio finanziario di competenza, e sono destinate, come specificato nei commi successivi, previa certificazione del responsabile del servizio finanziario riguardante anche il trattamento fiscale delle prestazioni connesse.
2. Le somme suddette, previa deduzione dei costi generali inerenti e conseguenti alla fornitura della consulenza, del bene e o del servizio, sono destinati alle seguenti finalità:
⚫ al finanziamento, nell'ambito delle risorse variabili, del fondo previsto dall'art.15 lett. d) del C.C.N.L. 1/04/1999, nella misura del 50% della somma accertata ai sensi del comma precedente;
⚫ al finanziamento di iniziative istituzionali, secondo gli indirizzi forniti dalla Giunta comunale e previo adeguamento delle previsioni di
bilancio, ove occorrenti, nella misura del 50% della somma accertata ai sensi del comma precedente
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 18 Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile del settore competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.
Art. 19 Protezione dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. Fatta salva la facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti, anche in materia di protezione dei dati personali, di inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali, l’Amministrazione si astiene:
a) dal comunicare allo sponsor dati personali dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali dell'ente;
b) dall'inserire messaggi pubblicitari all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;
c) dall'utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Soragna nel suo complesso. Il responsabile del trattamento, in conformità al vigente DPS è il titolare del settore o servizio, nel cui ambito è attivato il contratto.
Art. 20 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.