Accordi di collaborazione Clausole campione

Accordi di collaborazione. 1. Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra Unione e privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio dell’Unione e che siano finalizzati allo sviluppo economico,sociale e culturale della collettività. 2. L’accordo precisa i termini della collaborazione e deve disciplinare anche i rapporti economici tra i sottoscrittori, ove l’accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata. 3. Gli accordi di collaborazione possono determinare, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio dell’Unione, oltre al ritorno pubblicitario,la possibilità economica per il soggetto collaborante di ricavare una redditività specifica dalla collaborazione con l’Unione consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività. 4. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in particolare: - gestione di impianti sportivi unionali - concessione di edifici o locali unionali per svolgimento di servizi a favore della popolazione - recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
Accordi di collaborazione. 1. Gli accordi di collaborazione di cui al precedente Art. 6, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale dell'altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti. 2. A tal fine la "collaborazione" è sottoposta, in relazione alla diversa natura delle prestazioni, alla preventiva approvazione della procedura di gara, secondo i criteri convenzionali da sottoporsi ad una successiva operazione di sponsorizzazione. 3. Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso, alla realizzazione dell'iniziativa, l'Amministrazione provvede ad espletare apposita gara, da effettuarsi col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i soggetti che ne abbiano fatto valida richiesta e l'originario proponente.
Accordi di collaborazione. Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra Comune e privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale e che siano finalizzati allo sviluppo economico,sociale e culturale della collettività di Medesano. L’accordo precisa i termini della collaborazione e deve disciplinare anche i rapporti economici tra i sottoscrittori, ove l’accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata. Gli accordi di collaborazione possono determinare, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune,oltre al ritorno pubblicitario di cui all’art.2,la possibilità economica per il soggetto collaborante di ricavare una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in particolare : gestione di impianti sportivi comunali concessione di edifici o locali comunali per svolgimento di servizi a favore della popolazione recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
Accordi di collaborazione. 1. Gli accordi di collaborazione determinano a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Poggio Rusco, oltre al ritorno pubblicitario, la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune a favore del soggetto collaborante, consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività, talché il privato si ripromette a fronte dell’intervento anche la gestione del medesimo, idoneo a garantire un adeguato ritorno economico/finanziario delle somme erogate.
Accordi di collaborazione. 1. La stipulazione di accordi di collaborazione, come definiti dall’art. 3 del presente regolamento, avviene mediante la formula della convenzione. 2. Nella convenzione sono definiti gli impegni e gli oneri a carico di ciascun soggetto per la realizzazione dell’iniziativa oltre alle reciproche responsabilità; tale forma di collaborazione esula dal regime dei contratti a prestazioni corrispettive. 3. Nel caso in cui, nell’ambito della collaborazione, si configurino fattispecie di sponsorizzazione come definite dall’art. 3 del presente regolamento, legate ad aspetti di pubblicità del marchio di un soggetto commerciale, l’accordo verrà concluso sotto la forma di contratto a prestazioni corrispettive.
Accordi di collaborazione. 1. Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra il Comune e privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale e che siano finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente. 2. L’accordo precisa i termini della collaborazione e deve disciplinare anche i rapporti economici tra i sottoscrittori, ove l’accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata. 3. Gli accordi di collaborazione possono determinare, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune, oltre al ritorno pubblicitario tipico dei contratti di sponsorizzazione, la possibilità economica per il soggetto collaborante di ricavare una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività. 4. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in particolare : - concessione di edifici o locali di proprietà del Comune per svolgimento di servizi a favore della popolazione - recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile.
Accordi di collaborazione. 1. I Tecnici sportivi tesserati possono contrarre con le ASD/SSD accordi di collaborazione per il loro supporto allo svolgimento dell’attività sportiva eformativa. 2. Per quanto concerne eventuali rimborsi per prestazioni richieste dalla F.P.I., essi vengono stabiliti annualmente e pubblicati su circolari.
Accordi di collaborazione. Art. 6 - Definizioni
Accordi di collaborazione. Art. 17 - Aspetti contabili e fiscali Art. 18 -
Accordi di collaborazione. 1.L’Ente può stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi pubblici che escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 43 della Legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.