Contract
ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL 11 EMPOLI E ISTITUTO DI RADIOLOGIA ED ECOGRAFIA MOSTARDINI srl PER L’ATTIVITA’ AMBULATORIALE DI SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E STRUMENTALE – PERIODO 1.1.2015 – 31.12.2017.
PREMESSO 5
ART. 1 – OGGETTO, TARIFFE E TETTI DELL’ ACCORDO CONTRATTUALE 9
1.1. Richiamo validità premesse. 9
1.2. Oggetto dell’ accordo contrattuale. 9
1.3. Specifiche per le prestazioni di diagnostica e strumentale. 9
1.4. Tariffe applicate alle prestazioni erogate. 10
1.5. Tetto di spesa e volume di attività. 10
1.6. Utilizzo programmato del tetto di spesa e del volume di attività. 11
ART. 2 – DURATA, DECORRENZA, RISOLUZIONE, RECESSO E POSSIBILITA’ DI PROROGA TECNICA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE. 12
2.1. Durata. 12
2.2. Decorrenza. 12
2.3. Risoluzione. 13
2.4. Recesso. 15
2.5. Possibilità di attivare una proroga tecnica. 15
ART. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA 16
3.1. Conformità professionali e di qualità. 16
3.2. Rispetto della libera scelta del cittadino nei limiti della
programmazione definita. 17
3.3. Rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana. 17
3.4. Utilizzo dei sistemi informatici ed informativi regionali ed aziendali. 17
3.5. Rispetto dei tempi massimi di erogazione delle prestazioni. 18
3.6. Erogazione delle prestazioni e prescrizioni SSN. 19
3.7. Corretta gestione della posizione economica dell’utente nei confronti
del ticket. 20
3.8. Corretta rendicontazione delle prestazioni. 20
3.9. Carta dei servizi dell’utente. 21
3.10. Tutela dell’utente. 22
3.11. Obblighi di pubblicazione. 22
3.12. Rispetto del Codice Etico dell’Azienda. 23
3.13. Rispetto del Codice di Comportamento dell’Azienda. 23
3.14. Rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle
norme di trattamento degli stessi. 23
3.15. Prevenzione della corruzione – divieto di pantouflage (passaggio di
un alto funzionario dal settore pubblico a quello privato). 25
3.16. Incompatibilità. 26
3.17. Coperture assicurative. 27
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AZIENDA 28
4.1. Rispetto dei termini di pagamento. 28
ART. 5 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DELLE STESSE 28
5.1. Modalità di fatturazione delle prestazioni. 28
5.2. Modalità di trasmissione delle fatture. 29
5.3. Documentazione a corredo della fattura. 29
5.4. Modalità e termini di pagamento. 30
5.5. Modalità di fatturazione del ticket. 30
ART. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI 31
6.1. Controlli da parte dell’Azienda. 31
ART. 7 – PENALI 31
7.1. Penali per inadempimento o violazione degli obblighi. 31
ART. 8 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO 32
8.1. Registrazione in caso d’uso. 32
8.2. Imposta di bollo. 32
ART. 9 – FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE 32
9.1. Foro competente. 32
ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 33
10.1. Avvio a regime nuovo accordo contrattuale per l’anno 2015. 33
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 33
11.1. Responsabili dell’ accordo contrattuale. 33
11.2. Prestazioni straordinarie. 34
11.3. Prestazioni non autorizzate. 34
ALLEGATO A) 35
ALLEGATO B) 36
ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL 11 EMPOLI E ISTITUTO DI RADIOLOGIA ED ECOGRAFIA MOSTARDINI srl PER L’ATTIVITA’ AMBULATORIALE DI SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E STRUMENTALE – PERIODO 1.1.2015 – 31.12.2017.
L’anno duemilaquindici(2015) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta,
tra
l’Azienda USL 11 Empoli, di seguito denominata “Azienda”, Codice Fiscale e Partita IVA 04616830487, con sede legale in Empoli Via dei Cappuccini n° 79, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della
U.O.C. Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle Prestazioni dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.371 del 29 /12/2014;
e
La Struttura “ISTITUTO DI RADIOLOGIA ED ECOGRAFIA
MOSTARDINI srl”, successivamente denominato “Struttura”, codice fiscale e partita IVA n. 04158420481, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, x.00 xx Xxxxxx (XX), nella persona del proprio rappresentante legale Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede
della Struttura;
PREMESSO
- che il D.Lgs n.502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 8 bis, rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell’Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m., la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si
impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza; i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali; il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dalla normativa;
- che l’Art. 8-octies dispone l’attivazione da parte
della Regione e delle aziende unità sanitarie locali di un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese;
- che la legge regionale Toscana del 25 febbraio
2005, n.40, e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 74 e seguenti, dispone che l’erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale da parte delle strutture private avvenga con riferimento ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 76 della medesima legge regionale, ed a seguito di negoziazione fra l’azienda sanitaria e la struttura privata effettuata sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale;
- che, ai sensi del sopra richiamato articolo 76 della
legge regionale n. 40 del 2005, rubricato “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al grado di copertura del fabbisogno, agli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni, le aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che esercitino sul territorio un ruolo di integrazione con la struttura pubblica al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;
- che per stipulare i contratti le strutture
ambulatoriali private devono essere autorizzate ai sensi della L.R.T. 51/2009;
- che la Struttura possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle dette norme per stipulare il presente accordo con riferimento alle branche/prestazioni specialistiche meglio specificate negli stessi;
- che la Struttura, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita agli atti di questa Azienda la nota di autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, nonché il decreto regionale di accreditamento, come di seguito riportati:
a) Autorizzazione del Comune di Empoli n.3/2014;
b)Decreto Dirigenziale di accreditamento della Regione Toscana n. 3374 del 27/07/2012;
- che le prestazioni di cui all’oggetto sono erogate alle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario regionale adottato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n.723 del 04/08/2011 e successive modifiche e integrazioni - con le specifiche del catalogo delle prestazioni specialistiche di cui alla
D.G.R.T. 638 del 29/07/2013 -, in recepimento del nomenclatore tariffario nazionale pubblicato con DM Sanità del 18/10/2012;
- che a conclusione di uno scambio di email tra Azienda e Struttura;
- che la Struttura ha capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO, TARIFFE E TETTI DELL’ ACCORDO CONTRATTUALE
1.1. Richiamo validità premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
1.2. Oggetto dell’ accordo contrattuale.
Il presente accordo contrattuale regola i rapporti tra l’Azienda e la Struttura in merito all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali di specialistica diagnostica e strumentale elencate nell’allegato A) - dettaglio specifico prestazioni con gruppi prestazioni e volumi, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
1.3. Specifiche per le prestazioni di diagnostica e
strumentale.
Le prestazioni di cui all’allegato A) sono svolte in autonomia presso la sede della Struttura. La Struttura, per lo svolgimento delle attività previste, si impegna ad assicurare una dotazione organica in linea con gli standard.
La Struttura eroga prestazioni in regime convenzionale in favore degli iscritti al SSN, residenti e domiciliati nel territorio dell’Azienda.
1.4. Tariffe applicate alle prestazioni erogate.
Le tariffe che l’Azienda corrisponderà alla Struttura per le prestazioni erogate sono quelle previste dal nomenclatore tariffario regionale nel tempo vigente. A tutte le predette tariffe la Struttura deve applicare lo specifico sconto del 2% di cui alla Legge Finanziaria anno 2007 nr. 296 del 2006, articolo 1, comma 796, lettera O),oltre allo specifico ulteriore sconto pattuito tra le parti pari al 1% (da applicare sul precedente importo scontato). Le tariffe riconosciute dall’Azienda alla Struttura per le prestazioni erogate, così come definite nel presente comma – salvo eventuali modifiche normative cogenti e/o del nomenclatore tariffario regionale e/o D.C.R.T. 163/2003-, rimangono ferme per l’intera durata dell’ accordo contrattuale, senza previsione di alcun ulteriore riconoscimento economico.
1.5. Tetto di spesa e volume di attività.
Sono definiti per la Struttura – fatte salve possibili revisioni disposte dal livello nazionale, regionale o di area vasta - i seguenti specifici tetti di spesa annui omnicomprensivi (costo lordo a carico
Tetto di spesa € 1)lordo 2)- sconto 2% finanziaria 3)- sconto 1% convenzione | Volume di attività massimo | |||
Anno 2015 | 1) 2) 3) | € € € | 222.500,00 218.050,00 215.869,50 | Vedi dettaglio allegato A) |
Anno 2016 | Come 2015 Xxxxx diverse disposizioni nazionali, regionali, di area vasta o Aziendali | Come da allegato A) salvo modifiche richieste | ||
dall’Azienda | ||||
Anno 2017 | Come 2015 | Come da allegato A) salvo modifiche richieste dall’Azienda | ||
Salvo diverse disposizioni | ||||
nazionali, regionali, di | ||||
area vasta o Aziendali |
dell’Azienda, incluse eventuali imposte, tasse, oneri e contributi a qualsiasi titolo dalla stessa dovuti), e a seguire netti, e i volumi annui di attività, con riferimento ai periodi temporali indicati:
1.6. Utilizzo programmato del tetto di spesa e del volume di attività.
La Struttura dovrà distribuire il più possibile in modo uniforme il numero delle prestazioni erogate durante tutto il corso dell’anno, nel rispetto dei valori massimi del tetto di spesa e del volume di attività di cui al comma 5. La distribuzione delle prestazioni avverrà sulla base degli indirizzi dell’Azienda, mediante utilizzo dell’apposito sistema
informatico gestionale CUP. La Struttura definirà la programmazione standard (eventualmente ridotta per i periodi estivi e di festività) con gli uffici amministrativi preposti, indicati dal RUP di cui all’art. 11 del presente accordo contrattuale, secondo le indicazioni del DEC indicato al medesimo articolo. L’Azienda potrà chiedere di modificare tempestivamente tale programmazione ogniqualvolta si renda necessario al fine di garantire i tempi di attesa fissati dalla Regione Toscana per l’accesso alle prestazioni, nel rispetto del tetto e dei volumi fissati. Per tale programmazione la Struttura dovrà comunicare i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e ogni altro periodo di sospensione o chiusura si renda necessario per qualsiasi motivazione.
ART. 2 – DURATA, DECORRENZA, RISOLUZIONE, RECESSO E
POSSIBILITA’ DI PROROGA TECNICA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE.
2.1. Durata.
L’accordo contrattuale ha una durata fissata in anni tre.
2.2. Decorrenza.
L’accordo contrattuale decorre dal 01/01/2015 e avrà durata fino al 31/12/2017.
ALLEGATO B)
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA FATTURA PER L’ATTIVITA’ AMBULATORIALE DI SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E STRUMENTALE.
Il riepilogo delle prestazioni effettuate deve riportare i seguenti elementi:
a) cognome, nome ed indirizzo dell’utente;
b) comune di residenza anagrafica dell’utente;
c) codice fiscale/STP/codice regionale dell’utente;
d) codice regionale del medico prescrittore;
e) data di esecuzione delle prestazioni;
f) branca specialistica;
g) codice tariffa, descrizione e numero di prestazioni eseguite ed importo fatturato;
2.3. Risoluzione.
La Struttura può richiedere la risoluzione dell’ accordo contrattuale in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà avvenire prima di tre mesi, né essere inferiore a mesi sei e dovrà comunque essere garantita la conclusione di tutte le prestazioni programmate. Non costituisce viceversa causa di risoluzione l’inagibilità temporanea della Struttura o delle apparecchiature in dipendenza di fatti eccezionali quali incendi o guasti. Sarà compito della Struttura ricercare le temporanee soluzioni sostitutive più appropriate.
L’Azienda può richiedere la risoluzione dell’ accordo
contrattuale in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente accordo contrattuale e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse, con fissazione del termine entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine fissato, l’Azienda ha facoltà di risolvere l’ accordo contrattuale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono causa
di risoluzione dell’ accordo contrattuale:
- cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria;
- frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali;
- interruzione non motivata del servizio;
- perdita dei requisiti previsti per la stipula dell’accordo contrattuale;
- cessione dell’accordo contrattuale, salvo i casi consentiti dalla legge;
- violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche;
- inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi;
- rifiuto di osservare gli indirizzi forniti dall’Azienda o applicazione non conforme degli stessi;
- dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio;
- violazione del Codice Etico dell’Azienda, di cui al successivo art. 3, comma 12;
- violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 3, comma 13;
- riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 3, comma 16; tale violazione sarà motivo di segnalazione alla
Regione Toscana al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento.
Nei casi di cui al presente articolo l’Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio erogato fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, riservandosi la facoltà di applicare la penale di cui all’art. 7, comma 1, se ricorrano le condizioni e procedere per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento ovvero al mancato rispetto del Codice Etico che abbia provocato una lesione all’immagine ed onorabilità dell’Azienda. L’esecuzione in danno non esime la Struttura dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa incorra a norma di legge per i fatti determinanti la risoluzione.
2.4. Recesso.
L’Azienda può recedere dall’ accordo contrattuale (art. 1373, comma 2,c.c.) per motivate esigenze di pubblico interesse da comunicarsi alla Struttura con almeno sei mesi di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
2.5. Possibilità di attivare una proroga tecnica.
E’ consentita all’Azienda la possibilità di attivare,
prima della scadenza dell’accordo contrattuale, con un preavviso di almeno 30 giorni, una proroga tecnica di mesi tre qualora si rendesse necessaria per l’espletamento delle nuove procedure di affidamento del servizio o per approfondire i contenuti del nuovo accordo contrattuale.
ART. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA
3.1. Conformità professionali e di qualità.
La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale erogate presso la propria sede, debitamente autorizzata dal Comune di Empoli, siano effettuate da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo. La Struttura si impegna ad utilizzare personale adeguatamente formato e garantisce per lo stesso un costante aggiornamento nel rispetto dei crediti formativi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di esami che necessitano di particolare preparazione, tutti gli operatori della Struttura, così come degli altri punti dell’Azienda addetti alla prenotazione, sono tenuti a fornire agli utenti le informazioni necessarie.
3.2. Rispetto della libera scelta del cittadino nei limiti della programmazione definita.
Le prestazioni sono eseguite dalla Struttura nel rispetto del diritto alla libera scelta del cittadino, esercitato in fase di prenotazione CUP, momento nel quale l’utente ha deciso di rivolgersi ai servizi erogati dai presidi dell’Azienda, ivi compresi i servizi erogati dalla Struttura in regime di convenzionale. Tale diritto è comunque vincolato al rispetto dei tetti e dei volumi fissati dalla programmazione di cui al presente accordo contrattuale.
3.3. Rispetto dei parametri fissati dalla Regione
Toscana.
La Struttura si impegna a rispettare i parametri di qualità nel tempo fissati dalla Regione Toscana.
3.4. Utilizzo dei sistemi informatici ed informativi regionali ed aziendali.
La Struttura si impegna ad adottare i supporti informativi prefissati dalla Regione Toscana per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite dalla stessa. La Struttura utilizza il sistema informatico di prenotazione unica (CUP), per programmare le attività, prenotare le
richieste di prestazioni e contabilizzarle sul medesimo. Le prenotazioni possono essere effettuate sia tramite l’Azienda che con la Struttura stessa, mediante la gestione di un proprio sportello della rete di prenotazione (CUP). Le modalità di prenotazione e contabilizzazione sono quelle nel tempo vigenti, indicate nella specifica procedura CUP e in specifiche circolari applicative eventualmente trasmesse dagli uffici amministrativi del RUP. Ove sia necessario apportare variazioni agli appuntamenti già prenotati, dovrà essere effettuata dalla Struttura una tempestiva e motivata comunicazione a mezzo e-mail agli uffici amministrativi preposti dell’Azienda, indicati dal RUP di cui all’art. 11 del presente accordo contrattuale.
La Struttura è tenuta ad assolvere il debito
informativo in tempo reale necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica della appropriatezza e della qualità dell’assistenza prestata, nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.
3.5. Rispetto dei tempi massimi di erogazione delle prestazioni.
La Struttura si impegna a concorrere con l’Azienda all’erogazione delle prestazioni entro i tempi massimi
fissati dalle disposizioni normative nazionali e regionali. La Struttura si impegna ad effettuare le prestazioni programmate evitando spostamenti degli appuntamenti prenotati. L’annullamento ed il conseguente spostamento delle prestazioni prenotate è da ritenersi occasionale e legato esclusivamente ad impossibilità tecniche di esecuzione dell’esame, quali, ad esempio, guasti alle apparecchiature. In tale situazione la Struttura garantirà il recupero del tempo di fermo macchina dovuto a disfunzioni tecniche o ad altre cause direttamente imputabili alla Struttura stessa.
3.6. Erogazione delle prestazioni e prescrizioni SSN.
L’erogazione delle prestazioni può avvenire solo su prenotazione tramite CUP. Il cittadino può accedere alla Struttura anche senza avere prenotato la prestazione presso un punto CUP aziendale; in tal caso, la Struttura procede direttamente alla prenotazione. Il cittadino si presenterà alla Struttura con la richiesta medica redatta su ricettario del SSN, unitamente al documento di stampa della prenotazione o al numero della stessa (per le prestazioni prenotate telefonicamente).
3.7. Corretta gestione della posizione economica dell’utente nei confronti del ticket.
Per ogni prestazione erogata la Struttura dovrà assicurare la corretta gestione della posizione economica dell’utente per l’accesso ai servizi, in regime di esenzione ove sussiste il diritto, o con la compartecipazione alla spesa ove previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. Laddove sia dovuta la compartecipazione alla spesa, il versamento della stessa dovrà avvenire prima dell’erogazione della prestazione presso un qualsiasi punto dell’Azienda o presso la Struttura, anche immediatamente prima dell’esecuzione della stessa. La Struttura rilascerà ricevuta a nome della Struttura precisando che trattasi di prestazioni erogate in convenzione con il SSN/SSRT/Azienda USL 11 Empoli. In quest’ultimo caso, a fronte del corrispettivo versato dall’Azienda per la prestazione erogata, la Struttura verserà all’Azienda il corrispettivo del ticket e/o del ticket aggiuntivo dovuti dall’utente, dietro presentazione di fattura da parte dell’Azienda.
3.8. Corretta rendicontazione delle prestazioni.
Le prestazioni erogate dovranno essere rendicontate correttamente, con correlazione alle specifiche prenotazioni, contabilizzazioni e eventuali incassi,
ciascuna nello specifico giorno e ora di esecuzione. Effettuata la prestazione sarà cura della Struttura acquisire dall’utente l’attestazione dell’effettiva fruizione della stessa mediante apposizione della propria firma sul retro della ricetta.
Al termine di ogni seduta, o comunque entro il giorno lavorativo immediatamente successivo, la Struttura assicura l’aggiornamento della lista dei soggetti prenotati con la conferma dell’effettiva erogazione delle relative prestazioni nel sistema informatico di prenotazione unica (CUP), di cassa e rendicontazione. Alla fine di ciascun mese dovrà essere elaborato ed inviato il rendiconto di cassa dei proventi da compartecipazione alla spesa. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell’Azienda e della Regione Toscana, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
3.9. Carta dei servizi dell’utente.
Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 273 del 1995 e dalla Legge Regionale n. 40 del 2005, la Struttura adotta ed attua una propria Carta dei Servizi sulla base di principi indicati dalla Direttiva del P.C.M. del 27 gennaio 1994, dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi
Pubblici Sanitari", emanata con DPCM del 19 maggio 1995 e della delibera della G.R.T. n. 675 del 12 luglio 2004 recante “Linee guida per la carta dei servizi sanitari”. Di detta Carta dei Servizi è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia alla
U.O.C. Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle Prestazioni. La Struttura si impegna ad adempiere ai doveri di informazione dei cittadini previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 76 della L.R.T. n. 675/2004 sopra citata.
3.10. Tutela dell’utente.
La Struttura si impegna a riconoscere il diritto alla tutela dell'utente attuando modalità per il suo esercizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17 maggio 2004 e dal Regolamento di pubblica tutela dell’Azienda.
3.11. Obblighi di pubblicazione.
Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 33 del 14.3.2013, art. 41, comma 6, la Struttura, in quanto erogatore di prestazioni per conto del servizio sanitario, è tenuta ad indicare nel proprio sito, in un’apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per le prestazioni.
3.12. Rispetto del Codice Etico dell’Azienda.
La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa i principi contenuti nel Codice Etico dell’Azienda, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.70 del 15/04/2013, del quale viene consegnata copia in occasione della stipula del presente accordo contrattuale.
3.13. Rispetto del Codice di Comportamento
dell’Azienda.
La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione nr. 306 del 31/12/2013.
3.14. Rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei
terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente accordo contrattuale. È assicurato, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ciascuna delle Parti garantisce che l’accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati.
Ai fini della sicurezza, le Parti si impegnano, sulla base di criteri di autorizzazione che verranno definiti, a limitare e a controllare l’accesso dei dati
attraverso idonee procedure atte a garantire la sicurezza dei medesimi, nonché a identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.
In virtù di quanto sopra precisato, il trattamento dei dati personali da parte della Struttura non conforme o in violazione al D.Lgs. 196/2003 comporterà l'esclusiva responsabilità dello stesso in quanto Titolare autonomo, restando esclusa ogni responsabilità da parte dell’Azienda.
I trattamenti di dati personali sensibili afferenti alle attività amministrative correlate alla gestione e verifica sull’attività delegata alla Struttura saranno svolti da parte dell’Azienda in conformità a quanto previsto nella scheda nr. 40 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana nr. 6/R del 2013, Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.
3.15. Prevenzione della corruzione – divieto di
pantouflage (passaggio di un alto funzionario dal settore pubblico a quello privato).
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012, e
dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto a dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo contrattuale (o analoghe precedenti) di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione dal rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura. La Struttura si impegna quindi a non instaurare rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell’Azienda fino a tre anni dopo la cessazione consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Sono altresì integralmente richiamate nel presente comma tutte le previsioni già sottoscritte con il Patto di Legalità/Protocollo di Integrità.
3.16. Incompatibilità.
La Struttura non può avere nessun rapporto di lavoro o professionale diretto con il personale medico, sanitario o di altri ruoli dipendente dell’Azienda o
di altre Aziende/Enti del SSN, indipendentemente dal fatto che sia a rapporto esclusivo o non esclusivo con la stessa. Identico divieto vige per il personale medico convenzionato con l’Azienda. Il medesimo personale medico dipendente e convenzionato non può svolgere attività libero professionale presso la Struttura, anche se la disciplina autorizzata non è oggetto del presente accordo contrattuale. Il personale medico, sanitario o di altri ruoli dipendente dell’Azienda, non può altresì, essere titolare o compartecipe di quote della società nella quale si è costituità la Struttura. La Struttura si impegna a mantenere il proprio organico nel rispetto delle predette incompatibilità e si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa e professionale degli stessi. Della verifica viene data comunicazione scritta al RUP dell’Azienda entro il 31 gennaio e il 31 Luglio di ogni anno.
3.17. Coperture assicurative.
La Struttura attiva e mantiene idonee coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi
ivi compreso per prestazioni che possono essere rese presso sedi dell’Azienda.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AZIENDA
4.1. Rispetto dei termini di pagamento.
L’Azienda si impegna a rispettare i termini di pagamento di cui al successivo articolo 5, commi 4 e 5, fatte salve eventuali interruzioni dei termini in presenza di contestazioni scritte relative al mancato rispetto delle condizioni previste nell’ accordo contrattuale.
ART. 5 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DELLE STESSE
5.1. Modalità di fatturazione delle prestazioni.
La Struttura presenta all’Azienda fattura entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di riferimento, per ciascuna delle tipologie di utenti, nella quale verrà indicato:
a) il numero e la tipologia delle prestazioni erogate nel mese di riferimento;
b) la tariffa applicata alle singole singole prestazioni con il riconoscimento degli sconti dovuti (2%, più 1% sull’importo già scontato);
c) l’importo totale delle prestazioni erogate nel mese di riferimento;
d) l’importo totale dovuto alla Struttura.
5.2. Modalità di trasmissione delle fatture.
5.3. Documentazione a corredo della fattura.
La Struttura, mensilmente, provvede ad inoltrare all’Azienda, in formato elettronico, accedendo ad un’apposita area del server aziendale messo a disposizione dell’Azienda, oltre a copia della fattura trasmessa, le prescrizioni mediche sulla base delle quali sono state erogate le prestazioni sottoscritte dal paziente a seguito dell’erogazione delle prestazioni, la prenotazione della stessa, l’eventuale ricevuta di incasso del ticket se dovuto e i documenti
di riepilogo delle prestazioni erogate ripartite tra residenti/assistiti Azienda, anche ai fini di eventuali verifiche da parte dell’Azienda.
La Struttura dovrà inviare uno specifico report di rendicontazione con l’indicazione analitica degli elementi riportati nell’allegato B) al presente accordo contrattuale.
5.4. Modalità e termini di pagamento.
Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192. In particolare:
a) il termine massimo di pagamento per le aziende sanitarie è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull’importo dovuto decorrono gli interessi moratori.
5.5. Modalità di fatturazione del ticket.
L’Azienda per ogni prestazione erogata dalla Struttura a fronte della quale l’utente è tenuto alla compartecipazione alla spesa, presenta alla Struttura una fattura mensile per il recupero del ticket, del ticket aggiuntivo e del contributo di digitalizzazione incassati dalla stessa per conto del SSN/SSRT per ciascuna delle tipologie di utenti. Le fatture di cui
al presente comma producono una compensazione diretta con pagamento a differenza delle corrispettive fatture mensili emesse dalla Struttura.
ART. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI
6.1. Controlli da parte dell’Azienda.
La Struttura riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia, regolarità e congruità delle prestazioni erogate, ed idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. L’Azienda effettuerà controlli trimestrali per monitorare l’andamento sul numero delle prestazioni effettuate dalla Struttura anche in riferimento a quanto indicato all’art.1, comma 6, e al comma 2.
ART. 7 – PENALI
7.1. Penali per inadempimento o violazione degli obblighi.
In caso di mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte o per violazione degli obblighi contrattuali, la Struttura corrisponderà all’Azienda un importo giornaliero compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille del tetto economico annuo dell’ accordo
contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo o violazione, a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1382 del Codice Civile, oltre al risarcimento del maggior danno. La penale viene applicata previa contestazione scritta dell’inadempimento alla Struttura e fatto salvo che la Struttura stessa non dia prova che l’inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile ai sensi dell’art. 1218 Codice Civile.
ART. 8 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
8.1. Registrazione in caso d’uso.
Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d’uso.
8.2. Imposta di bollo.
Le spese di bollo sono a carico della Struttura, ma assolte in modo virtuale dall’Azienda, nelle modalità previste dalla legge. La Struttura rimborserà l’Azienda del relativo costo.
ART. 9 – FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE
9.1. Foro competente.
Per ogni eventuale controversia le parti si rivolgeranno al Foro di Firenze.
ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
10.1. Avvio a regime nuovo accordo contrattuale per l’anno 2015.
Tutte le disposizioni del presente accordo contrattuale entrano a pieno regime con la sottoscrizione della stessa. Per il periodo intercorrente dal 01/01/2015 fino alla data di sottoscrizione, le parti si danno atto di aver attuato quanto previsto nel presente accordo contrattuale.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
11.1. Responsabili dell’ accordo contrattuale.
In analogia al Codice degli appalti vengono individuati:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Direttore UOC Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle Prestazioni, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nella figura del Direttore UOC Programmazione Specialistica, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
b) per la Struttura:
- il Responsabile dell’ accordo contrattuale nella figura del proprio rappresentante legale, Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
11.2. Prestazioni straordinarie.
L’Azienda ha facoltà di richiedere alla Struttura, con comunicazione formale del RUP, l’erogazione di prestazioni straordinarie, oltre i tetti e i volumi definiti, alle medesime condizioni e tariffe previste nel presente accordo contrattuale con l’applicazione di un ulteriore sconto del 4%.
11.3. Prestazioni non autorizzate.
Sono automaticamente non autorizzate e non pagate dall’Azienda le prestazioni erogate dalla Struttura oltre il tetto e i volumi definiti, salvo quelle richieste ai sensi del precedente comma 2.
Letto, confermato e sottoscritto.
Empoli, Empoli,
(data firma digitale) (data firma digitale)
per l’Azienda USL 11 Il Direttore
U.O.C. Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle
Prestazioni Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (firmato digitalmente)
per L’Istituto di radiologia ed ecografia Mostardini srl
il rappresentante legale Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxxx
(firmato digitalmente)
ALLEGATO A)
n°prestaz. | costo medio ponderato | costo complessivo residenti/assistiti Azienda USL 11 al lordo degli sconti | |
ECOGRAFIE | in USL | € 55,00 | in USL |
1000 | € 55.000,00 |
GRUPPI PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E STRUMENTALE CON RELATIVE XXXXXXX XXXXX E VOLUMI
ISTITUTO MOSTARDINI 2015
RX* | in USL | € 25,00 | in USL |
6.700 | € 167.500,00 |
€ 222.500,00
ALLEGATO B)
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA FATTURA PER L’ATTIVITA’ AMBULATORIALE DI SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E STRUMENTALE.
Il riepilogo delle prestazioni effettuate deve riportare i seguenti elementi:
a) cognome, nome ed indirizzo dell’utente;
b) comune di residenza anagrafica dell’utente;
c) codice fiscale/STP/codice regionale dell’utente;
d) codice regionale del medico prescrittore;
e) data di esecuzione delle prestazioni;
f) branca specialistica;
g) codice tariffa, descrizione e numero di prestazioni eseguite ed importo fatturato;
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