Fido Protetto
Nel presente documento sono contenuti:
• Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (Dip Vita)
• Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (Dip aggiuntivo Vita)
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac-Simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all’interno del presente documento
Edizione: 10/02/2022 – Ultimo aggiornamento: 10/02/2022
Polizza Collettiva n°70457001 – Fascicolo Informativo – Modulo di Adesione Dipendenti Priva -
Polizza Collettiva n°3466 - Copertina – Ed. 02/2022- Mod. BU2575/06 - Pag. 1 di 1
Assicurazione Temporanea Caso Morte
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa Unicredit Allianz Vita S.p.A., Gruppo Allianz Prodotto “Fido Protetto”
Data di realizzazione 10/02/2022 – Il presente DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
Che tipo di assicurazione è?
È un contratto di Assicurazione Vita e Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% in forma collettiva ad adesione facoltativa riservato a Società o Ditte Individuali titolari di un Contratto di affidamento bancario con UniCredit S.p.A.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
L’Assicurazione prevede la liquidazione alla Società o Ditta Individuale Beneficiaria e mandataria di pagamento dell’Assicurato, di un capitale in caso di decesso o di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60% dell’Assicurato avvenuto nel periodo di validità dell’Assicurazione stessa.
La garanzia è inoltre prestata nei limiti del capitale assicurato per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Vita.
L’Assicurazione non fornisce coperture assicurative diverse dal caso di decesso dell’Assicurato e Invalidità Permanente Totale.
Non sono assicurabili le persone che:
alla data di adesione siano di età inferiore a diciotto anni o maggiore di sessantacinque anni compiuti;
non siano residenti in Italia;
siano state ritenute non assicurabili a seguito della compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico o di visita medica a cui abbiano richiesto di essere sottoposti con costi a proprio carico per la valutazione dello stato di salute da parte dell’Impresa.
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Si, sono presenti esclusioni per il cui dettaglio si
rimanda al DIP aggiuntivo Vita.
L’Assicurazione copre il caso di decesso e Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%, della persona fisica - indicata come Assicurato - di rilevante importanza individuata dalla Società o Ditta Individuale aderente (Affidato).
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.
Che obblighi ho?
Fornire all’Impresa informazioni veritiere e non reticenti riguardo le circostanze originarie o sopravvenute che
influiscono sulla valutazione del rischio, con particolar riguardo alle risposte rese nella compilazione del Questionario Medico.
In caso di decesso dell’Assicurato gli aventi diritto devono denunciare tempestivamente l’evento per iscritto all’Impresa, allegando la documentazione richiesta dall’Impresa per la definizione del Sinistro per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Vita.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è corrisposto mensilmente in forma anticipata mediante addebito sul conto corrente intrattenuto presso UniCredit S.p.A., ed è determinato per ciascun mese applicando il tasso mensile delle garanzie prestate, all’importo del Fido Accordato all’inizio di ogni mese alla Società o Ditta Individuale aderente (c.d. Affidato) ed è comprensivo dell’importo che sarà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l’intermediazione svolta.
Sottoscrivendo il Modulo di Adesione, l’Affidato autorizzerà la Banca ad addebitare il Premio sul proprio conto corrente.
Per ciascun mese solare di durata dell’Assicurazione, il Premio sarà addebitato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di adesione e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dello stesso mese.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Completata la valutazione della coerenza delle richieste ed esigenze assicurative e di assumibilità del rischio a seguito della valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, che abbia fornito esito positivo, l’adesione alla Polizza Collettiva si conclude con la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte della dell’Affidato e dell’Assicurato e si perfeziona al momento del pagamento della prima rata di Premio addebitata sul conto corrente dell’Affidato.
La copertura assicurativa è annuale, decorre dalle ore 00:00 del primo giorno del mese successivo a quello dell’adesione a condizione che sia stato pagato il relativo Premio e termina allo scadere del dodicesimo mese successivo a quello di decorrenza. La copertura si rinnova tacitamente di anno in anno, ferma la facoltà di disdetta da parte della dell’Affidato.
La copertura assicurativa può terminare prima della suddetta scadenza solo ed esclusivamente in caso di:
mancato pagamento del Premio mensile ricorrente;
mancato reintegro da parte della Banca del Fido Accordato;
compimento del settantunesimo anno di età dell’Assicurato.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
L’Affidato può recedere per ripensamento dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa.
Trascorso il suddetto termine l’Affidato può risolvere l’Assicurazione comunicando disdetta entro 30 (Trenta) giorni dalla data di scadenza annuale ricorrente.
Il recesso o la disdetta possono essere comunicati compilando l’apposito modulo presso la filiale di UniCredit S.p.A., oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI x□ NO
La Prestazione Assicurata è limitata alle garanzie Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%. Non è previsto pertanto alla scadenza dell’Assicurazione, il riscatto di alcun capitale nè sono ammessi riscatti parziali.
Assicurazione Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente Totale da Infortuno o Malattia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo)
Impresa UniCredit Allianz Vita S.p.A., Gruppo Allianz - Prodotto “Fido Protetto”
Data di realizzazione: 10/02/2022 il presente DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare la Società o la Ditta Individuale aderente (Affidato) a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
La Società o la Ditta Individuale aderente (Affidato) deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UniCredit Allianz Vita S.p.A., iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00121- Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n.018 – Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A., Xxxxxx Xxx Xxxxx, x. xxxxxx 0; XXX 00000; xxxxx Xxxxxx (XX); tel. 000 00 00 00; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
UniCredit Allianz Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 259 del 16/05/1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/05/1996.
UniCredit Allianz Vita S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. e UniCredit S.p.A.. UniCredit Allianz Vita S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto. Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto della Società, pari a 700,6 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 112,2 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 501,3 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 615,5 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 277,0 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 1.157,0 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 1.157,0 milioni di euro; e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 188%.
Al contratto si applica la legge Italiana.
L’Impresa garantisce il pagamento della Prestazione Assicurata per il caso di decesso o Invalidità Permanente Totale da Malattia o da Infortunio di grado pari o superiore al 60%, che l’Assicurato stesso subisca nell’esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria e nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione.
Sono considerati Infortunio anche:
• l'asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
• l’avvelenamento del sangue e l’infezione sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
• l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
• i colpi di sole o di calore;
• la folgorazione;
• le lesioni muscolari determinate da sforzo, intendendosi per sforzo il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato;
• le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria.
Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita. |
Ci sono limiti di copertura?
La somma massima assicurabile è pari a € 200.000,00 (duecentomila); in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 200.000,00 (duecentomila) anche nel caso in cui sussistano in capo all’Assicurato medesimo più adesioni alla Polizza Collettiva stessa.
La Prestazione Assicurata per il caso decesso non può cumularsi con la Prestazione Assicurata per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%.
Per i Xxxxxxxx conseguenti a Malattia (sia per il caso decesso sia per il caso Invalidità Permanente Totale) è previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di decesso o di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, causati o derivanti da:
• Infortuni verificatisi prima della data di decorrenza dell’Assicurazione;
• suicidio che avvenga nei primi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza dell’Assicurazione;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
• imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
• ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione
• psichica da qualsiasi altra causa determinata;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
• uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
• pratica da parte dell’Assicurato di arti marziali, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo, immersione con autorespiratore(salvo quelle effettuate sotto la guida dell’Istruttore xxxxxxxxx, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per
ottenere il brevetto di primo livello, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua), sport aerei in genere; • pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; • partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; • guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio di tali eventi; • trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di Sinistro: in caso di decesso dell’Assicurato o nel caso in cui all’Assicurato sia riconosciuta a seguito di Infortunio o Malattia una Invalidità Permanente Totale indennizzabile ai sensi dell’Assicurazione, gli aventi diritto devono denunciare tempestivamente l’evento per iscritto all’Impresa. In caso di decesso dell’Assicurato, la documentazione richiesta al fine di verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento della prestazione ed individuare con esattezza gli aventi diritto deve essere inoltrata all’Impresa, a mezzo posta (con lettera indirizzata a: UNICREDIT ALLIANZ VITA S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx) oppure consegnata alla filiale del Contraente ove è stato stipulato il Contratto di affidamento bancario. Si segnala che presso la filiale del Contraente ove è stata stipulata l’Assicurazione o, se diversa, dove è in essere il Contratto di affidamento bancario al momento del decesso dell’Assicurato, nonché direttamente presso l’Impresa, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. E‘ possibile acquisire tale modulistica anche contattando l’Impresa al numero telefonico 02.7216.7700 nonché direttamente sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “I nostri servizi- modulistica e procedure”). È comunque consentito all’avente diritto di richiedere la liquidazione della Prestazione Assicurata in forma libera, purché siano presenti le informazioni necessarie per poter procedere alla liquidazione. Vengono di seguito indicati i documenti da consegnare unitamente alla richiesta scritta di liquidazione: a) Certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall’ufficio di Stato Civile in carta semplice; b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata; in alternativa verrà richiesto l’atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l’eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. c) fotocopia di un valido documento di identità dei soggetti/persone aventi diritto riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; d) qualora i soggetti/persone aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa di Assicurazione da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; e) copia del Contratto di affidamento bancario in essere al momento del Sinistro; f) relazione del medico curante (medico di famiglia) contenente le informazioni utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso nonché lo stato clinico dell’Assicurato. Tale relazione potrà essere redatta su apposito modulo reso disponibile dall’Impresa di Assicurazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “I nostri servizi - modulistica e procedure”. In alternativa, la relazione potrà essere predisposta da parte del medico curante anche in forma libera, purché vengano riportati i medesimi contenuti informativi del citato modulo. L’Impresa, anche nell’interesse degli aventi diritto, può riservarsi di richiedere altresì ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo: relazione medica non esaustiva, decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, |
decesso per infortunio o causa violenta, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, ecc.). In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la documentazione sanitaria deve essere certificata da un medico italiano. L’Impresa si farà carico dei costi che il richiedente si troverà a dover sostenere per l’eventuale produzione in copia delle cartelle cliniche, dei referti di esami sostenuti dall’Assicurato e/o di ogni altro accertamento medico rilasciati dalle competenti strutture sanitarie, provvedendo a rimborsare al richiedente medesimo le spese sostenute fino ad un importo massimo di 150,00 euro, dietro presentazione di idonea attestazione comprovante l’esborso sostenuto. In caso di Sinistro per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%, l’Assicurato, o altro soggetto per conto di quest’ultimo deve: a) farne denuncia all’Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro, tramite invio all’Impresa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure in alternativa, utilizzando l’apposito modulo di denuncia di Sinistro debitamente compilato. Il modulo di denuncia Sinistro è disponibile presso la filiale del Contraente ove è stato stipulato il Contratto di affidamento bancario oppure può essere ottenuto contattando l’Impresa al numero 02.7216.7700. Telefonando a tale numero potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art.1915 codice civile. b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato; c) fornire copia del Contratto di affidamento bancario, in essere al momento del Sinistro; d) fornire certificazione dell’Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale; e) inviare successivamente, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni. L’Assicurato deve altresì: f) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall’Impresa; g) fornire all’Impresa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga il decesso dell’Assicurato, i suoi eredi legittimi o altro soggetto per conto di quest’ultimi, devono darne immediato avviso all’Impresa e fornire il certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’ufficio di Stato Civile in carta semplice. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Si richiama l’attenzione dell’Affidato sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie). | |
Liquidazione della prestazione: l’Impresa ha l’obbligo di provvedere al pagamento della Prestazione Assicurata, qualora indennizzabile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della documentazione completa richiesta dall’Impresa per la definizione del Sinistro. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | In sede di sottoscrizione del contratto l’ Affidato e l’Assicurato devono compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative e dell’adeguatezza e il Modulo di Adesione; l’Assicurato deve inoltre compilare e sottoscrivere il Questionario Medico. Sia l’Affidato sia l’Assicurato sono tenuti a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in quanto dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata o la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Quando e come devo pagare?
Premio | Il Premio è mensile ricorrente. Sottoscrivendo il Modulo di Adesione, l’Affidato autorizzerà il Contraente ad addebitare il Premio sul proprio conto corrente. Il Premio addebitato è comprensivo dell’importo che sarà trattenuto dal Contraente a titolo di remunerazione per l’intermediazione svolta. Il Premio della prima mensilità deve essere pagato entro il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di adesione, mentre i successivi entro il decimo giorno del mese di copertura. Il mancato pagamento del Premio comporta la cessazione della copertura assicurativa con decadenza dal primo giorno lavorativo del mese per il quale il Premio non è stato pagato. |
Rimborso | Il rimborso del Premio pagato è previsto solo caso di recesso esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione. L’Affidato avrà diritto al rimborso totale delle rate di Premio pagato. Il rimborso sarà riconosciuto per il tramite delle Banca Contraente, mediante accredito sul conto corrente dell’Affidato. |
Sconti | Non è previsto alcuno sconto di Premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La decorrenza dell’Assicurazione inizia alle ore 00:00 del primo giorno del mese successivo a quello della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva da parte dell’Affidato. Tuttavia, per i Sinistri conseguenti a Malattia, che abbiano come conseguenza per l’Assicurato il decesso o l’Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, l’efficacia della copertura assicurativa decorre allo scadere del seguente Periodo di Carenza: 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione. Pertanto, nessun Sinistro conseguente a Malattia accaduto prima dello scadere del suddetto termine sarà indennizzabile. L’Assicurazione termina allo scadere del dodicesimo mese successivo a quello di adesione e in assenza di disdetta si rinnova tacitamente di anno in anno. L’Assicurazione cessa invece automaticamente prima della scadenza annuale nei seguenti casi: • mancato pagamento del Premio mensile entro i termini previsti; • mancato reintegro del Fido Accordato entro i termini previsti in caso di temporanea sospensione dell’Assicurazione; • compimento del 71 (settantunesimo) anno di età dell’Assicurato. |
Sospensione | L’Assicurazione può essere sospesa per un massimo di 3 (tre) mesi in caso di temporaneo azzeramento del Fido Accordato da UniCredit S.p.A. alla Società o Ditta Individuale (c.d. Affidato). Trascorso il suddetto termine UniCredit S.p.A. dovrà comunicare all’Impresa: la riattivazione del Fido Accordato e la conseguente riattivazione dell’Assicurazione con la ripresa del pagamento mensile ricorrente delle rate di Premio, a far data dalla mensilità successiva al mese di reintegro del Fido Accordato; la chiusura definitiva dell’Assicurazione. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita |
Recesso | L’Affidato può recedere dall’Assicurazione per ripensamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il rimborso delle rate di Premio pagate sarà riconosciuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del recesso per il tramite del Contraente. |
Risoluzione | È prevista per l’Affidato la facoltà di risoluzione del contratto comunicando la disdetta entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza annuale ricorrente. Essendo il Premio dell’Assicurazione mensile ricorrente, alla scadenza dell’ultima rata dell’annualità |
per la quale è stata data disdetta, la copertura assicurativa sarà interrotta senza che vi sia alcun rimborso né ulteriore addebito di rate. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □SI x□ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita. |
Richiesta di informazioni | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita. |
Il presente prodotto è destinato a Persone Giuridiche titolari di un Contratto di affidamento bancario di UniCredit
S.p.A. e che intendano coprirsi per i rischi di decesso e Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Affidato.
Per aderire alla Polizza Collettiva è necessario che l'Assicurato Persona Fisica sia residente in Italia, abbia un'età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti (al momento della stipula dell’Adesione alla Polizza Collettiva).
A chi è rivolto questo prodotto?
I costi complessivi gravanti sulla presente Polizza Collettiva sono pari al 48,50% del Premio di cui:
45,00% quale quota parte percepita dall’Intermediario;
3,50% quale quota parte percepita dall’Impresa per spese di acquisizione e gestione.
Restano inoltre a carico dell’Affidato i costi degli esami eventualmente svolti per accertamenti preventivi alla compilazione del Questionario Medico e/o delle ulteriori ed eventuali visite mediche e/o esami diagnostici richiesti dall’Impresa per la definizione del Sinistro.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa Assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto all’Impresa mediante: posta cartacea indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx – compilazione del form dedicato alla presentazione di un reclamo disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – sezione “Contattaci” fax: 00 00000000 L’Impresa fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun Intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all’Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell’Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall’Impresa e dall’Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di |
adire l'Autorità Giudiziaria. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’ Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; -ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione Obbligatoria | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi | Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato appartenente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato l’Assicurazione rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il Premio di Assicurazione della Prestazione Assicurata “Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente da Infortunio o Malattia” non è soggetto a imposta sulle Assicurazioni. In considerazione della finalità e della natura della Polizza Collettiva destinata a Imprese che hanno stipulato un contratto di affidamento con il Contraente, il trattamento fiscale del Premio dipende alla normativa e dalle disposizioni fiscali vigenti al momento del pagamento. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Polizza Collettiva di Assicurazione Vita N°3466
Fido Protetto UniCredit ad adesione facoltativa
AVVERTENZA
Il presente documento, composto da Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, del Fac-simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy, deve essere consegnato all’ Affidato prima dell’adesione alla Polizza Collettiva.
Edizione: 10/02/2022 – Ultimo aggiornamento: 10/02/2022
GLOSSARIO
Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°3466 Fido Protetto
UniCredit ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 10-02-2022
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Affidato
la società o la ditta individuale, cliente del Contraente, che ha stipulato un Contratto di affidamento bancario con il Contraente mede- simo;
Assicurato
il soggetto sulla cui vita è stipulata l’Assicurazione, vale a dire la persona fisica, di rilevante importanza per l’Affidato (collaboratore, socio, xxxxxxxxxx), indicata dall’Affidato stesso;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Beneficiario
il soggetto al quale spetta la Prestazione Assicurata e cioè l’Affidato;
Contraente
il soggetto che stipula l'Assicurazione con l’Impresa per conto degli Affidati e cioè UniCredit S.p.A.;
Contratto di affidamento bancario
per Contratto di affidamento bancario (c.d. fido) si intendono i fidi a Breve Termine – dallo stesso disciplinati - concessi dal Contraente nelle varie forme tecniche, così come definito da Bankitalia;
Fido Accordato
è il limite economico entro il quale l’Affidato può utilizzare i fidi concessi; Impresa
UniCredit Allianz Vita S.p.A.;
Infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intermediario
UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva;
Invalidità Permanente
la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato;
Invalidità Permanente Totale
l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%;
Malattia
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;
Modulo di Adesione
il documento sottoscritto dall’Affidato e dall’Assicurato mediante il quale l’Affidato aderisce all’Assicurazione;
Periodo di Carenza
il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 00 del giorno di decorrenza della Copertura Assicurativa durante il quale la garanzia non è operante;
Polizza Collettiva
il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati e degli Affidati;
Premio
la somma dovuta dall’Affidato all’Impresa in relazione all’Assicurazione;
Prestazione Assicurata
la somma dovuta dall’Impresa che presta la garanzia, in caso di Xxxxxxxx;
Questionario Medico
il modulo contenente domande sullo stato di salute dell’assicurando atto alla valutazione di assumibilità del rischio;
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°3466 Fido Protetto
UniCredit ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 10-02-2022
Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa garantisce il pagamento della Prestazione Assicurata in caso di decesso o di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% dell’Assicurato, derivante da Malattia o da Infortunio, che l’Assicurato stesso subisca:
a) nell’esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria;
b) nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione. Sono considerati Infortunio anche:
1) l'asfissia non di origine morbosa;
2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
3) l’avvelenamento del sangue e l’infezione semprechè il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
4) l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
5) i colpi di sole o di calore;
6) la folgorazione;
7) le lesioni muscolari determinate da sforzo, intendendosi per sforzo il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato;
8) le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o arac- nidi, con esclusione della malaria.
Art.2 – Periodo di Carenza
Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assi- curativa; qualora il decesso avvenga, oppure la Malattia insorga o venga diagnosticata entro 60 (sessanta) giorni da tale data, la garanzia non sarà operante.
Art.3 - Esclusioni
Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di decesso o di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, causati o derivanti da:
a) Infortunio verificatisi prima della data di decorrenza dell’Assicurazione;
b) suicidio che avvenga nei primi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza dell’Assicurazione;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
d) imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
e) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psi- chica da qualsiasi altra causa determinata;
f) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
g) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
h) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
i) pratica da parte dell’Assicurato di arti marziali, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo, immersione con autorespiratore(salvo quelle effettuate sotto la gui- da dell’Istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, com- prese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua), sport aerei in genere;
j) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
k) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricrea- tivo;
l) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio di tali eventi;
m) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
n) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche.
Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva
L’adesione alla Polizza Collettiva è realizzata mediante la compilazione e sottoscrizione, da parte dell’Affidato e dell’Assicurato stesso, del Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Affidato e per il Contraente/Impresa).
Per ciascun Assicurato è possibile una sola adesione.
Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i se- guenti dati:
a) Ragione sociale e partita IVA dell’Affidato;
b) Dati societari dell’Affidato;
c) Dati anagrafici dell’Assicurato;
d) Data di adesione alla Polizza Collettiva;
e) Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
f) Importo della provvigione percepito dall’Intermediario.
4.1 Formalità di ammissione alla Polizza Collettiva
Valutata preventivamente tramite il “Questionario per valutare la coerenza delle richieste ed esigenze assicurative”, la coerenza della Polizza Collettiva proposta rispetto alle esigenze dell’Affidato, l’accesso alla copertura assicurativa è subordinato alla compilazione del Questionario Medico, atto a valutare lo stato di salute dell’assicurando.
Le informazioni inerenti lo stato di salute fornite all’Impresa dall’assicurando devono corrispondere a verità ed esattezza, in caso contrario
valgono le disposizioni previste dall’Art. 21 “Dichiarazioni inesatte od omissioni”.
4.2 Valutazione dello stato di salute
La valutazione dell’assumibilità del rischio avviene mediante la compilazione e sottoscrizione da parte dell’assicurando del Questionario Medi- co, la cui valutazione da parte dell’Impresa abbia fornito esito positivo.
In ogni caso l’assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costi a proprio carico. Una copia del Questionario Medico, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all’Impresa qualora ne faccia richiesta.
4.3 Adesione alla Polizza Collettiva
Completata la valutazione della coerenza delle richieste ed esigenze assicurative nonché la verifica e di assumibilità del rischio a seguito della valutazione dello stato di salute dell’assicurando, l’Affidato per aderire alla Polizza Collettiva deve compilare e sottoscrivere il Modulo di Ade- sione alla Polizza Collettiva (vedi Fac-simile del Modulo di Adesione in coda al set informativo) redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Affidato e per il Contraente/l’Impresa).
Art.5 – Documentazione da consegnare all’Affidato al momento dell’adesione alla Polizza Collettiva All’Affidato dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
a) Modulo di Adesione comprensivo dell’Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
b) set informativo.
Una copia del Modulo di Adesione comprensivo dell’Informativa privacy dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a conse- gnarla tempestivamente all’Impresa qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l’Assicurazione.
Art.6 – Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone che:
a) alla data di adesione siano di età inferiore a diciotto anni o maggiore di sessantacinque anni compiuti;
b) non siano residenti in Italia;
c) a seguito della compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico o di visita medica a cui abbiano richiesto di essere sottoposti
con costi a proprio carico per la valutazione dello stato di salute da parte dell’Impresa, siano state ritenute non assicurabili.
Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione decorre dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo a quello in cui l’Affidato aderisce alla Polizza Collettiva, sempreché sia stato corrisposto il relativo Premio.
L’Affidato è tenuto a versare il Premio mensilmente per tutta la durata dell'Assicurazione, a decorrere dal primo giorno del mese successi- vo a quello di adesione alla Polizza Collettiva.
Il Premio è corrisposto dall’Affidato all’Impresa per il tramite del Contraente. Il pagamento da parte dell’Affidato al Contraente avviene median- te addebito sul proprio conto corrente intrattenuto presso il Contraente medesimo.
Per ciascun mese solare di durata dell’Assicurazione, il relativo Premio calcolato come previsto dall’Art.10 – “Determinazione del Premio”, deve essere corrisposto dall’Affidato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell’adesione, o comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dello stesso mese. In caso contrario l’Assicurazione cessa automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese cui si riferisce il Premio non pagato.
L’Assicurazione è quindi operante a condizione che al momento del Sinistro l’Affidato sia in regola con il pagamento di tutti i Premi mensili già scaduti.
7.1 – Temporanea sospensione dell’Assicurazione
Successivamente alla decorrenza dell’Assicurazione, in caso di temporaneo azzeramento del Fido Accordato dal Contraente all’Affidato, è prevista una temporanea sospensione dell’Assicurazione, che dovrà essere appositamente comunicata all’Impresa tramite il Contraente e potrà avere una validità massima di 3 (tre) mesi dalla prima data di sospensione dell’Assicurazione.
Trascorso il suddetto limite temporale, il Contraente, entro il quarto mese dovrà comunicare alternativamente:
a) la riattivazione del Fido Accordato e la conseguente riattivazione dell’Assicurazione, fermo il pagamento del Premio nei termini indicati nel precedente Art. 7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione, con decorrenza dalle ore 00 del primo giorno del mese di reintegro del Fido Accordato;
b) la chiusura definitiva dell’Assicurazione.
A seguito della chiusura dell’Assicurazione per mancato reintegro, in caso di successivo ulteriore Fido Accordato dal Contraente
all’Affidato, quest’ultimo dovrà sottoscrivere una nuova Adesione. Art.8 - Durata dell’Assicurazione – Tacita proroga – Limite di età
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione ha durata pari ad un anno dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. In mancanza di disdetta inviata dall’Affidato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza an- nuale, l’Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
L’Affidato dovrà inviare la lettera raccomandata alla filiale del Contraente presso cui è stato stipulato il Contratto di affidamento bancario; il Contraente ne darà quindi comunicazione all’Impresa.
È comunque facoltà dell’Affidato recedere dall’Assicurazione in qualunque momento, anche prima della scadenza annuale utilizzando una delle modalità sopra indicate. In tal caso l’Assicurazione cesserà dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese in cui la comunicazione di recesso è stata inviata.
In caso di disdetta della Polizza Collettiva da parte dell’Impresa o del Contraente, la garanzia cesserà per tutti gli Assicurati al 31-12 dell’anno in
cui è stata formulata la disdetta stessa.
In caso di azzeramento del Fido Accordato, l’Assicurazione cessa, senza alcun rimborso di Premio, dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese in cui si è verificato il predetto azzeramento; tuttavia, in caso di successivo ulteriore reintegro dell’esposizione del Fido Accordato, come disciplinato dal precedente Art. 7.1 – Temporanea sospensione dell’Assicurazione, l’Assicurazione potrà essere riattivata, senza che l’Affidato debba provvedere a sottoscrivere una nuova Adesione.
Pertanto, l’Assicurazione cesserà automaticamente in caso di:
1) mancato pagamento del premio mensile entro i termini previsti all’Art. 7 - Pagamento del Premio e decorrenza
dell’Assicurazione;
2) mancato reintegro del Fido Accordato entro i termini previsti al punto 7.1– Temporanea sospensione dell’Assicurazione;
3) compimento del settantunesimo anno di età dell’Assicurato: nel caso l’Assicurato compia settantuno anni di età in corso di con- tratto. L’Assicurazione mantiene la sua validità fino all’ultimo giorno del mese nel quale è stato compiuto il settantunesimo an- no di età; da tale data l’Assicurazione si dovrà intendere cessata senza alcun obbligo di disdetta.
Art.9 – Diritto di recesso dell'Affidato
L’Affidato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa.
Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Contratto di affida- mento bancario oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Impresa provvede al rimborso del Premio per il tramite del Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
da parte dell’Affidato.
Art.10 - Determinazione del Premio
Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto anticipatamente per ciascuna mensilità dell’Assicurazione.
Il Premio mensile è determinato per ciascun mese applicando il tasso mensile dello 0,078% all’importo del Fido Accordato a inizio mese.
Art.11 – Prestazione Assicurata
La Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato corrisponde in ogni momento all’importo del Fido Accordato risultante all’inizio del mese di accadimento del Sinistro, intendendosi per tale:
a) in caso di decesso, il giorno in cui il decesso stesso si è verificato:
b) in caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio, il giorno in cui l’Infortunio stesso si è verificato;
c) in caso di Invalidità Permanente Totale da Xxxxxxxx, il giorno in cui, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa causare il decesso oppure l’Invalidità Permanente Totale dell’Assicurato.
In caso di più Assicurati per lo stesso Contratto di affidamento bancario, per ciascun Assicurato, dovrà essere sottoscritta una singola adesione.
Per ciascun Assicurato la Prestazione Assicurata è pari all’intero importo del Fido Accordato dal Contraente all’Affidato.
Art.12 – Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 60%
Qualora l’Infortunio abbia per conseguenza l’Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%dell’Assicurato e questa si verifichi – anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione – entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, l’Impresa corrisponderà all’Affidato la Prestazione Assicurata.
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente”
(D.P.R. 30-06-1965 n°1124), di seguito allegata.
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
Se, al momento dell’Infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero
comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla “Tabella INAIL -
Percentuali Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d’Invalidità Permanente tenendo conto
dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Nei confronti dei xxxxxxx le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente” vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Qualora l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
I postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di denuncia.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella “Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente”, il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla “Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente” stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della specifica capacità lavorativa, in relazione alla Normale Attività Lavorativa svolta dall’Assicurato.
La valutazione verrà effettuata comunque tenendo conto della complessiva diminuzione della specifica capacità lavorativa in relazione alla Normale Attività Lavorativa svolta dall’Assicurato, così come riconosciuta dagli Enti abilitati a cui è stata avanzata l a richiesta di atte- stazione dell’Invalidità Permanente Totale, considerando sempre e comunque la valutazione più favorevole all’Assicurato.
Art.13 - Invalidità Permanente Totale da Malattia di grado pari o superiore al 60%
Qualora la Malattia abbia per conseguenza diretta l’Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%dell’Assicurato, l’Impresa
corrisponderà all’Affidato la Prestazione Assicurata.
Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio deri- vante da condizioni menomative coesistenti, ossia da Malattie o invalidità presenti nel soggetto che riguardano sistemi organo-funzionali diversi da quelli interessati dalla Malattia denunciata.
Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie insorte.
Si intendono Xxxxxxxx concorrenti le Malattie o le Invalidità presenti nel soggetto che determinano un’influenza peggiorativa della Malattia
denunciata e dell’Invalidità da essa causata, in quanto interessano lo stesso sistema organo-funzionale.
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell’ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
I postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, la Malattia denunciata abbia concluso con la sua fase acuta, e comunque entro un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di denuncia.
La valutazione verrà effettuata tenendo conto della complessiva diminuzione della specifica capacità lavorativa, in relazione alla Normale Attività Lavorativa svolta dall’Assicurato, così come riconosciuta dagli Enti abilitati a cui è stata avanzata la richiesta d i attestazione dell’Invalidità Permanente Totale.
Art.14 – Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.
Art.15 - Obblighi in caso di Sinistro per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%
In caso di Sinistro per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%, l’Assicurato, o altro soggetto per conto di quest’ultimo deve:
a) farne denuncia all’Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro, tramite invio all’Impresa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure in alternativa, utilizzando l’apposito modulo di denuncia di Xxxxxxxx debitamente compi- lato. Il modulo di denuncia Sinistro è disponibile presso la filiale del Contraente ove è stato stipulato il Contratto di affidamento bancario oppure può essere ottenuto contattando l’Impresa al numero 02.7216.7700. Telefonando a tale numero potranno anche essere chieste in- formazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire. L’inadempimento di tale obbligo può com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art.1915 codice civile.
b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
c) fornire copia del Contratto di affidamento bancario, in essere al momento del Sinistro;
d) fornire certificazione dell’Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale;
e) inviare successivamente, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni.
L’Assicurato deve altresì:
f) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall’Impresa;
g) fornire all’Impresa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga il decesso dell’Assicurato, i suoi eredi legittimi o altro soggetto per conto di quest’ultimi, devono darne immediato avviso all’Impresa e fornire il certificato di morte dell’Assicurato. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Ita- lia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.
Art.16 - Obblighi in caso di Sinistro per decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato, la documentazione richiesta al fine di verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento della presta- zione ed individuare con esattezza gli aventi diritto deve essere inoltrata all’Impresa, a mezzo posta (con lettera indirizzata a: UNICREDIT ALLIANZ VITA S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx) oppure consegnata alla filiale del Contraente ove è stato stipulato il Contratto di affi- damento bancario. Si segnala che presso la filiale del Contraente ove è stata stipulata l’Assicurazione o, se diversa, dove è in essere il Contratto di affidamento bancario al momento del decesso dell’Assicurato, nonché direttamente presso l’Impresa, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. E‘ possibile acquisire tale modulistica anche contattando l’Impresa al numero telefo- nico 02.7216.7700 nonché direttamente sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “I nostri servizi- modulistica e procedure”). È comunque consentito all’avente diritto di richiedere la liquidazione della Prestazione Assicurata in forma libera, purché siano presenti le informazioni necessarie per poter procedere alla liquidazione.
Vengono di seguito indicati i documenti da consegnare unitamente alla richiesta scritta di liquidazione:
a) Certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall’ufficio di Stato Civile in carta semplice;
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata; in alternativa verrà richiesto l’atto di notorietà
(in originale o in copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione
dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l’eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti
dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale.
c) fotocopia di un valido documento di identità dei soggetti/persone aventi diritto riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
d) qualora i soggetti/persone aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa di Assicurazione da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa;
e) copia del Contratto di affidamento bancario in essere al momento del Sinistro;
f) relazione del medico curante (medico di famiglia) contenente le informazioni utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso nonché lo stato clinico dell’Assicurato. Tale relazione potrà essere redatta su apposito modulo reso disponibile dall’Impresa di Assicurazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “I nostri servizi - modulistica e procedure”. In alternativa, la relazione potrà essere predisposta da parte del medico curante anche in forma libera, purché vengano riportati i medesimi contenuti informativi del citato modulo.
L’Impresa, anche nell’interesse degli aventi diritto, può riservarsi di richiedere altresì ulteriore documentazione in caso di particolari e circo- stanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo: relazione medica non esau- stiva, decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, decesso per infortunio o causa violenta, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, ecc.).
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la documentazione sanitaria deve essere certificata da un medico italiano.
L’Impresa si farà carico dei costi che il richiedente si troverà a dover sostenere per l’eventuale produzione in copia delle cartelle cliniche, dei referti di esami sostenuti dall’Assicurato e/o di ogni altro accertamento medico rilasciati dalle competenti strutture sanitarie, provvedendo a rimborsare al richiedente medesimo le spese sostenute fino ad un importo massimo di 150,00 euro, dietro presentazione di idonea attestazio- ne comprovante l’esborso sostenuto.
Art.17– Procedura per la valutazione del danno
La valutazione del danno è concordata direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui desi- gnata.
In caso di controversie di natura medico-legale, fermo restando il diritto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre arbitri.
Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio.
Il Collegio definisce se ed in quale misura è dovuta la Prestazione Assicurata a norma e nei limiti delle condizioni della Polizza Collettiva.
Il Collegio risiede nel comune che ospita l’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio arbitro, mentre quelli del terzo arbitro sono sempre ripartiti a metà.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinun- ciano a qualsiasi facoltà di impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti anche se uno degli arbitri rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.
Art.18 – Limiti della Prestazione Assicurata
Per ciascun Sinistro la Prestazione Assicurata non potrà essere superiore a € 200.000,00.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 200.000,00 anche nel caso in cui sussi- stano più adesioni alla Polizza Collettiva in capo all’Assicurato medesimo.
Art.19 – Beneficiario – Pagamento della Prestazione Assicurata in caso di decesso dell’Assicurato In caso di decesso dell'Assicurato il beneficio della Prestazione Assicurata spetta all’Affidato.
In qualsiasi momento l’Affidato – con il consenso scritto dell’Assicurato - può revocare o modificare la designazione del Beneficiario. La desi- gnazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all’Impresa facendo espresso riferi- mento alla Polizza Collettiva.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 del Codice Civile):
a) dopo che il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto all’Impresa di Assicurazione l’accettazione del beneficio;
b) dopo che, verificatosi l’evento previsto per la liquidazione della Prestazione Assicurata, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto
all’Impresa di Assicurazione di volersi avvalere del beneficio.
Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario.
Ai sensi dell’art.1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’Impresa. Ciò
significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
L’Impresa verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni deter- mina l’ammontare della Prestazione Assicurata che risulti dovuta nei confronti dell’Affidato, o del diverso Beneficiario designato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione della Pre- stazione Assicurata. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza dell’Assicurazione non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa ed il Premio pagato rimane acquisito da quest’ultima.
La Prestazione Assicurata per il caso decesso non è cumulabile con quella per Invalidità Permanente Totale.
Art.20 – Pagamento della Prestazione Assicurata in caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%
L’Impresa verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni deter- mina l’ammontare della Prestazione Assicurata che risulti dovuta nei confronti dell’Affidato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica all’Affidato eventuali circostanze ostative alla corresponsione della Prestazione Assicurata.
In caso di decesso dell’Assicurato, per ogni garanzia prevista dal contratto :
a) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che l’Impresa abbia potuto effettuare gli accertamenti necessari, all’Impresa dovrà essere fornito, oltre alla documentazione richiesta al precedente Art. 16 “Obblighi in caso di Sinistro per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%”, il certificato di morte dell’Assicurato. Una volta acquisita la documentazione sopra indicata l’Impresa provvede alla valutazione del danno in base alla documentazione disponibile e s’impegna a comunicare all’Affidato l’esito della valutazione del Sinistro. Nel caso in cui, l’ammontare della Prestazione Assicurata che risulti dovuto venga ufficialmente offerto all’Affidato o quantificato in misura determinata, l’Impresa corrisponde all’Affidato stesso, la Prestazione Assicurata spettante per la garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, l’importo quantificato od offerto;
b) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l’Indennizzo sia stato ufficialmente offerto all’Affidato o quantificato in misura deter- minata, l’Impresa corrisponde all’Affidato stesso, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, la Prestazione Assicurata spettante e l’importo quantificato offerto.
Art.21 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Affidato o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, posso- no comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art.22 – Altre assicurazioni
Resta convenuto che la copertura assicurativa prestata dall’Impresa con la Polizza Collettiva può cumularsi con altre polizze assicurative a favore dell’Assicurato o dell’Affidato.
Art.23 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.24 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente o espressamente regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione, valgono le norme di legge.
TABELLA INAIL - PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE
D.P.R. 30-06-65 Nº1124
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | ||
Destro | Sinistro | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi | 100% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | ||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | ||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione mastica- toria: | |||
- con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% | ||
- senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio | 5% | ||
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
Perdita del braccio: | |||
- per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% | |
- per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% | |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% | |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
Perdita totale dell’indice | 15% | 13% | |
Perdita totale del medio | 12% | ||
Perdita totale dell’anulare | 8% | ||
Perdita totale del mignolo | 12% | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% | |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | ||
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11% | 9% | |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6% | ||
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | ||
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: | |||
- in semipronazione | 30% | 25% | |
- in pronazione | 35% | 30% | |
- in supinazione | 45% | 40% | |
- quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 25% | 20% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | |||
- in semipronazione | 40% | 35% | |
- in pronazione | 45% | 40% | |
- in supinazione | 55% | 50% | |
- quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% | |
se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | |||
- in semipronazione | 22% | 18% | |
- in pronazione | 25% | 22% | |
- in supinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% |
Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 80% | ||
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | ||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | ||
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un appa- recchio articolato | 55% | ||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | ||
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | ||
Perdita dell’alluce corrispondente metatarso | 16% | ||
Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | ||
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | ||
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | ||
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
FAC-SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°3466 - Fido Protetto UniCredit ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 10-02-2022
Dati Affidato | |||
Ragione sociale | Partita IVA/Codice Fiscale | ||
Dati Assicurato | |||
Cognome | Nome | Codice Fiscale | |
Dati copertura assicurativa | |||
Data adesione | Tasso mensile: 0,078% | ||
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione): 48,5% del Premio versato Provvigioni percepite dall’Intermediario: 45% del Premio versato |
Il sottoscritto Affidato:
PRENDE ATTO che UniCredit S.p.A. (“Banca”) ha stipulato con UniCredit Allianz Vita S.p.A., per conto dei propri clienti intestatari di un Fido Accordato da essa concesso, la Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°3466 (“Polizza”), concernente una copertura assicurativa per i casi di decesso e di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60% dell’Assicurato.
DICHIARA di essere consapevole che l’adesione alla Polizza è facoltativa.
DICHIARA di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell’adesione alla Polizza, copia integrale del set informativo, comprensivo del documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (DIP Vita), del documento informativo precontrat- tuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita), delle Condizioni di Assicurazione com- prensive di Glossario, del Fac-Simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy - ai sensi del Regolamento IVASS n°41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni.
DICHIARA di avere letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel set informativo ricevuto.
DICHIARA. di essere consapevole che il contratto assicurativo prevede limitazioni ed esclusioni, periodi di carenza e periodi di franchigia che possono dar
luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell‘indennizzo.
DICHIARA di aver ricevuto e di conoscere ed accettare l’Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza resa
dall’Impresa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 inserita nell’informativa precontrattuale. DICHIARA di aderire alla Polizza.
PRENDE ATTO che l’Assicurazione:
(i) decorre dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo a quello in cui l’Affidato aderisce alla Polizza a condizione che: a) sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione; b) sia stato prodotto il Questionario Medico debitamente compilato e sottoscritto, e que- sto sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente da UniCredit Allianz Vita S.p.A.; c) sia stato pagato il relativo Pre- mio, e
(ii) ha durata pari ad un anno dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. L ’Assicurazione si rinnoverà tacitamente per ulteriori 12 (dodici) mesi, a decorrere da ciascuna scadenza annuale, salvo disdetta o raggiungimento del limite di età, in base quanto previsto dall’ Art.8 - Durata dell’Assicurazione – Tacita proroga – Limite di età delle Condizioni di Assicurazione.
PRENDE ATTO che il Premio deve essere corrisposto anticipatamente per ciascuna mensilità dell’Assicurazione. Il Premio mensile è determinato per cia- scun mese applicando il tasso mensile dello 0,078% sull’importo corrispondente al Fido Accordato.
PRENDE ATTO che la Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato corrisponde in ogni momento all’importo del Fido Accordato così come risultante alle ore 24 del giorno precedente a quello di accadimento del Sinistro e non potrà essere superiore a € 200.000,00. In nessun caso UniCredit Allianz Vita S.p.A. sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 200.000,00 anche nel caso in cui sussistano più adesioni alla Polizza in capo all’Assicurato medesimo.
DESIGNA come Assicurato la persona sopra indicata.
AUTORIZZA la Banca a trasmettere a UniCredit Allianz Vita S.p.A. le informazioni, contenute nel contratto di Contratto di affidamento bancario, necessa-
rie per l’esecuzione della Polizza.
DÀ MANDATO irrevocabile alla Banca di effettuare in nome e per conto proprio il pagamento di tutti i Premi mensili a favore di UniCredit Allianz Vita S.p.A., a mezzo addebito sul proprio conto corrente intrattenuto presso la Banca medesima.
Data | Firma del Legale Rappresentante dell’Affidato o di altro soggetto munito dei necessari poteri per impe- gnare l’Affidato |
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Agli effetti della validità della Polizza DICHIARO espressamente di:
a) esprimere il consenso alla stipula dell’Assicurazione sulla mia vita ai sensi dell’art.1919 del Codice Civile;
b) avere un’età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 65 anni non compiuti;
c) prendere atto che, per il caso decesso, il beneficio della Prestazione Assicurata in base alla Polizza spetta all’Affidato;
d) dare mandato irrevocabile all’Affidato, ai sensi dell’art.1723, secondo comma del Codice Civile, anche nell’interesse di quest'ultimo o di terzi, per i casi
di Invalidità Permanente Totale, ad incassare ogni indennizzo dovuto da UniCredit Allianz Vita S.p.A. in base alla Polizza.
Firma Assicurato
QUESTIONARIO MEDICO
Ai fini dell’Assicurazione, l’Assicurato DICHIARA di aver compilato e sottoscritto il Questionario Medico preventivamente ricevuto (trattenendone copia), e che la valutazione rilasciata da UniCredit Allianz Vita S.p.A. ha fornito esito positivo.
Firma Assicurato _____________________________________________________________
AVVERTENZE SULLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO MEDICO
- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di UniCredit Allianz Vita S.p.A., possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- prima della sottoscrizione del Questionario Medico l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in esso contenute.
- l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costi a proprio carico.
DIRITTO DI RECESSO DELL’AFFIDATO
L’Affidato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Contratto di affidamento bancario, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Impresa provvede al rimborso del premio per il tramite del Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte
dell’Affidato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Affidato e l’Assicurato, preso atto dell’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - contenuta nel presente Modulo di Adesione – acconsentono al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati nonché per le finalità connesse alla conclusione ed all’esecuzione del contratto assicurativo.
Firma del Legale Rappresentante dell’Affidato o di altro soggetto munito dei necessari poteri per
impegnare l’Affidato
Firma Assicurato
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell’interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che perven- gono dagli interessati stessi. A tal fine si precisa che la nostra Società debba acquisire (o già detenga) alcuni dati relativi agli interessati (esempio Contraen- te/Assicurati).
1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è UniCredit Allianz Vita S.p.A., con sede a Milano in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0, che definisce modalità e finalità del trattamento
dei Suoi dati personali. La presente informativa riguarda pertanto anche l’attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo UniCredit Allianz Vita S.p.A. – Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx oppure telefonando al numero 02.72164259 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ove è disponibile anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri 3 – 00000 Xxxxxx, oppure scrivendo all’indirizzo mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Categorie di dati raccolti
UniCredit Allianz Vita S.p.A. deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (esempio Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere
anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all’appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto strumentali all’esecuzione del rapporto assicurativo.
Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:
• Dati personali;
• Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) raccolti per visite medi- che, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;
• Dati giudiziari;
• Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Xxxxx, Wha- tsApp, Viber, Messenger).
3. Finalità del trattamento
I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscano alla Società in-
formazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc. sono utilizzati da UniCredit Allianz Vita S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all’erogazione della prestazione assicurativa (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o la liquidazione di sinistri) e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
• limitatamente ad alcuni dati anche eventualmente comunicati a UniCredit Allianz Vita S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in mate-
ria di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.
• essere trasferiti e/o consultati dalle altre Società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode (come anche indicato nella raccomandazione del Consiglio d’Europa REC [2002] 9, che prevede che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per l’individuazione e/o il perseguimento di frodi assicura- tive).
I dati degli interessati (dati personali, anche sensibili e giudiziari) saranno trattati e potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in gene- rale, per una migliore qualità del servizio.
3.a Base Giuridica del trattamento
Tenuto conto che UniCredit Allianz Vita S.p.A. ha previsto di chiedere il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque
rappresentata dal fatto che l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che, in talune circostanze, il trattamento è necessario all'esecuzione di prestazioni contrattuali, cui UniCredit Allianz Vita S.p.A. è tenuta, e per soddisfare le richieste dell’interessato stesso.
3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze
UniCredit Allianz Vita S.p.A. chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e
prodotti assicurativi richiesti dagli interessati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati “sensibili” e/o giudiziari, stret- tamente strumentali all’erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Premesso che il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo, preme precisare che, in caso di rifiuto, UniCredit Allianz Vita S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all’esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell’interessato stesso.
4. Modalità d’uso dei dati
I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualo-
ra si acconsenta, anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. La Società utiliz- za le medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all’estero. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utiliz- zati.
5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati
Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3. (Finalità del trattamento), i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che ope-
rano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio. Per taluni servizi, inoltre, potranno
essere utilizzati soggetti di fiducia che svolgano, per conto di UniCredit Allianz Vita S.p.A., compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori di UniCredit Allianz Vita S.p.A. e ricoprono la funzione di “responsabile”, di incarica- to, ovvero operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE, della catena distributiva, quali (intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizio- ne di contratti di assicurazione), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), società di servizi postali indicate nel plico postale, società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. I dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da UniCredit Allianz Vita S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine. Si informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non ver- ranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potran- no essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.
6. Trasferimento all’estero dei suoi dati I dati personali degli interessati potranno essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE. Nel caso in cui le suddette
BCR non trovassero applicazione, UniCredit Allianz Vita S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali. Nel caso l’interessato voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione potrà indirizzare richiesta a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, UniCredit Allianz Vita S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all’adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinino il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea. UniCredit Allianz Vita S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamen- to degli stessi.
7. I Suoi diritti nello specifico Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018)
il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme,
nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l’elenco specifico dei diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano. L’interessato potrà:
1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei titolari del trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di UniCredit Allianz Vita S.p.A. (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti)
se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limitazione) in determinate circostanze, per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l’esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizza-
ta, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa di riferi- mento;
9. contattare il DPO di UniCredit Allianz Vita S.p.A., ovvero il Garante della privacy.
7.a Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto. La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità
del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a
UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – telefono 00.00000000 – e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al ri- spetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente,
in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, UniCredit Allianz Vita S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette
finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difen- dersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
9. Diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della privacy, secondo le modalità indicate sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.