Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. I premi devono essere pagati all’Agenzia od all’Ufficio di Rappresentanza a cui è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro le ore 24.00 del centoventesimo giorno successivo alla decorrenza. Il presente contratto avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2022, fatte salve eventuali proroghe di cui all’articolo che precede. Il contratto è soggetto a frazionamento annuale con scadenza al 31/12 di ogni anno. Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 del centoventunesimo giorno successivo a quello fissato in polizza per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Nel caso in cui, tuttavia, la Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che la Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione. Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Complessa - Ragioneria e Bilancio della Contraente a condizione che, unitamente all'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31.03.2018. Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno. Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Restano, in ogni caso, fermi i periodi di Carenza indicati all’Art. 21. Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicu- razione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile. I Premi devono essere pagati all’Impresa anche per il tramite dell’Inter- mediario.
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE? L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle Sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto. Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. Il Premio è corrisposto dall’Assicurato all’Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il Contraente trattiene l’ammontare del Premio direttamente dall’importo del Finanziamento. Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento a condizione che:
a) l’Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Modulo di Adesione;
b) L’Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente e accettato preventivamente da CreditRas Vita; e sia stato pagato il relativo Premio.
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata entro quarantacinque (45) giorni dalla data di effetto della polizza; in assenza di tale pagamento l’assicurazione rimane sospesa dal quarantaseiesimo giorno e riprenderà effetto dal giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
a. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di trenta (30) giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. DA QUANDO HA EFFETTO L’ASSICURAZIONE? La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all’interno delle Sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto. Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. Il Premio è corrisposto dall’Assicurato all’Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il Contraente trattiene l’am- montare del Premio direttamente dall’importo del Finanziamento.
6.1 Adesione alla Polizza Collettiva effettuata ai sensi dell’art. 2 “Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento a condizione che:
a) l’Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Modulo di Adesione;
b) l’Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Questionario Medico e questi sia stato valutato positivamente e accettato preventiva- mente da CreditRas Assicurazioni; e sia stato pagato il relativo Premio. Durante l’eventuale Periodo di Preammortamento sarà operante soltanto la garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o su- periore al 60%. La garanzia Perdita d’Impiego Involontaria non sarà operante ma per tale garanzia decorrerà comunque il relativo Pe- riodo di Carenza.
6.2 Adesione alla Polizza Collettiva effettuata ai sensi dell’art. 3 “Variazione dello status lavorativo – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva” Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione per cambio status lavorativo (vedi copia allegato B).
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno del trimestre successivo, cd. termine di mora, calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui ha effetto la polizza (es. Effetto polizza: ore 24.00 del 31.12.2019 🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 31.03.2020; Effetto polizza: ore 24.00 del 22.01.2020 🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 30.04.2020). Le rate semestrali di premio devono essere pagate rispettivamente: − entro l’ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui ha effetto il periodo assicurativo annuo della polizza (es. Effetto periodo assicurativo annuo della polizza: ore 24.00 del 31.12.2019 🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 31.03.2020; Effetto periodo assicurativo annuo della polizza: ore 24.00 del 22.01.2020🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 30.04.2020); − entro l’ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui scade la rata della seconda semestralità della polizza (es. Scadenza rata della seconda semestralità della polizza: ore 24.00 del 30.06.2020 🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 30.09.2020; Scadenza rata della seconda semestralità della polizza: ore 24.00 del 31.12.2019 🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 31.03.2020). Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione. Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto...